La legge regionale 22 febbraio 2000 n. 11 riguarda i residenti tra 15 e 29 anni. Il testo coordinato incorpora le modifiche della L.R. 29/2002. La norma base risale al 2000 e le disposizioni correnti riflettono anche l’intervento del 2002.
La disciplina prevede piani biennali, un Forum consultivo, un Comitato interdipartimentale e finanziamenti distribuiti nei capitoli di settore. La proposta di Bochicchio riguarda la rappresentanza e il monitoraggio della condizione giovanile. Interviene anche sul canale di spesa.
Nel comunicato del 18 giugno non compaiono un numero di proposta di legge né un testo normativo. Mancano anche la quantificazione del fondo e le regole di composizione del Consiglio dei giovani. Le dichiarazioni fissano l’indirizzo politico che dovrà essere tradotto in norme.
Stato degli atti: la L.R. 11/2000 resta vigente. Il Consiglio dei giovani è una proposta. Fondo e osservatorio richiedono una nuova legge.
Sommario dei contenuti
La proposta del 18 giugno interviene su poteri e spesa
Bochicchio collega la riscrittura della legge a un incontro svolto dal presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella e dall’Ufficio di Presidenza con rappresentanti giovanili e studenteschi. Tra i soggetti richiamati figura il Comitato Potenza Città italiana dei Giovani 2024. Sono citate anche le Consulte. Il comunicato menziona il Consiglio degli studenti dell’Università della Basilicata.
L’assetto permanente richiamato da Bochicchio richiede un centro di responsabilità amministrativa. La legge vigente distribuisce le azioni tra più dipartimenti e affida il coordinamento al Comitato. Il comunicato non specifica se la nuova responsabilità spetterebbe alla Giunta o al Consiglio. Una struttura condivisa richiederebbe una disposizione dedicata.
L’accelerazione invocata dal consigliere riguarda l’iter legislativo. Al 18 giugno il comunicato non indica la commissione competente né un calendario consiliare. L’avanzamento richiederà la presentazione di un testo e una copertura finanziaria. Seguirà l’esame negli organismi del Consiglio.
Il Forum vigente esprime pareri sugli atti regionali
La L.R. 11/2000 riconosce già una sede regionale di rappresentanza. L’articolo 5 istituisce il Forum regionale dei Giovani come organo consultivo. L’assemblea elegge un esecutivo di sette componenti e opera secondo un regolamento interno.
L’articolo 6 affida al Forum il parere sui piani biennali. Una disposizione separata estende il parere alle proposte di legge e ai programmi regionali in materia giovanile. Il Forum formula anche proposte proprie. L’articolo 7 gli affida la convocazione della conferenza regionale annuale.
L’articolo 8 incoraggia i Comuni a istituire Forum o altre forme di rappresentanza locale. La nuova legge dovrà fissare il rapporto tra tali organismi e le Consulte. Dovrà anche regolare l’accesso al Consiglio dei giovani proposto il 18 giugno.
Il sistema vigente riconosce una presenza istituzionale alle rappresentanze giovanili attraverso pareri e proposte. La decisione finale appartiene agli organi regionali. La legge non attribuisce al Forum il potere di adottare atti regionali.
Il Consiglio dei giovani anticiperebbe il coinvolgimento
Il parere previsto dall’articolo 6 presuppone una proposta su cui esprimersi. La partecipazione alla redazione opera prima della formalizzazione. La distanza temporale tra i due momenti incide sulla capacità di modificare contenuti e allocazioni di spesa. Incide anche sulle regole di accesso.
Il comunicato parla di atti strategici senza delimitarli. La nuova legge dovrà stabilire se la formula comprende i piani regionali e le proposte di legge. Una clausola dovrà fissare l’avvio della consultazione e la risposta dovuta dall’amministrazione.
Il testo dovrà disciplinare anche il rapporto tra Forum e Consiglio dei giovani. Una fusione concentrerebbe rappresentanza e co-scrittura nello stesso organo. La presenza di due organismi richiederebbe competenze separate per evitare pareri duplicati.
L’osservatorio dovrà coordinarsi con organismi già previsti
L’articolo 4 della legge vigente istituisce un Comitato interdipartimentale presieduto dall’assessore delegato. Il Comitato controlla le strutture e i programmi regionali rivolti ai giovani. Svolge indagini sulle tendenze della popolazione giovanile e trasmette una relazione annuale entro il 31 dicembre.
L’osservatorio proposto da Bochicchio insiste su attività che la legge assegna già al Comitato. Una nuova disciplina dovrà attribuire a un solo soggetto le rilevazioni e la pubblicazione periodica. I rapporti con università ed enti locali richiedono una disposizione autonoma.
Il 26 febbraio 2026 il consigliere Fernando Picerno ha presentato una proposta per istituire CRESCI.it, centro regionale dedicato alla condizione giovanile. L’osservatorio annunciato il 18 giugno dovrà essere coordinato anche con quel progetto. Un testo unificato eviterebbe organismi paralleli chiamati a produrre rapporti sullo stesso campo.
Il fondo dedicato riscriverebbe la via di finanziamento
L’articolo 3 stabilisce che il piano biennale fissi la destinazione della spesa e le modalità di accesso ai finanziamenti. La legge usa già la denominazione Fondo regionale nell’articolo 10. Gli interventi sono finanziati attraverso i capitoli dei settori competenti e le risorse statali destinate alla Regione. Il denaro resta distribuito tra più voci amministrative.
La richiesta di Bochicchio indica un fondo dotato di continuità e stabilità . Per assumere una propria identità contabile, la nuova legge dovrà fissare la dotazione regionale e le regole di accesso. Un articolo separato dovrà disciplinare i cofinanziamenti nazionali ed europei. Dovrà anche stabilire se le somme non utilizzate restano nel fondo oppure tornano al bilancio regionale.
Il comunicato non quantifica l’importo annuale. Non indica neppure i beneficiari né la quota riservata ai progetti presentati dai giovani. Tali scelte determineranno se il fondo finanzierà bandi oppure servizi permanenti. La legge dovrà precisare se le due forme sono cumulabili.
Il Forum viene rinnovato con la disciplina ancora vigente
La Giunta regionale ha approvato il rinnovo del Forum con la D.G.R. 207 del 29 aprile 2026. L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 22 del 16 maggio. Le candidature sono aperte dalle ore 8:00 del 1° giugno fino alle ore 14:00 del 15 luglio 2026.
L’iter ricostituisce l’assemblea secondo la L.R. 11/2000. La riscrittura della legge segue un iter separato e richiede un voto del Consiglio regionale. Le modalità per candidarsi sono raccolte nel nostro articolo sul rinnovo del Forum regionale dei Giovani in Basilicata.
La sovrapposizione temporale produce un effetto istituzionale immediato. Il Forum eletto nel 2026 sarebbe chiamato a esprimere un parere sulla legge destinata a ridefinirne composizione e competenze. La disciplina transitoria dovrà tutelare la durata del mandato e il passaggio al nuovo assetto.
La Regione discute la riscrittura almeno dal 2022
Il 27 aprile 2022 la Regione annunciò un incontro pubblico per raccogliere proposte di modifica alla legge del 2000. La convocazione collocava la riscrittura in un processo partecipato. Da quella iniziativa non è derivata una legge sostitutiva.
Il 23 settembre 2024 Marcello Pittella richiamò pubblicamente la riscrittura della disciplina durante una manifestazione regionale dedicata ai giovani. La dichiarazione del presidente del Consiglio regionale precede di oltre un anno l’avviso 2026 per il rinnovo del Forum.
Il 24 febbraio 2026 Piero Lacorazza ha indicato un rapporto periodico sulla condizione giovanile e una valutazione generazionale degli atti regionali. In quella sede ha annunciato la possibile presentazione di una proposta di legge. Il 26 marzo ha collocato la partecipazione giovanile in un osservatorio con presenza studentesca e ha descritto l’iter legislativo come appena avviato.
La fase redazionale dovrà scegliere tra una legge sostitutiva e una novella della L.R. 11/2000. Bochicchio chiede una revisione integrale. Il precedente del 2002 mostra la via della modifica per singoli articoli. Una legge sostitutiva richiederebbe norme transitorie per il regolamento del Forum. Una novella lascerebbe in vigore le parti non toccate.
Fondo nazionale e indirizzi UE fissano i raccordi esterni
L’intesa nazionale del 17 ottobre 2024 disciplina la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per il triennio 2024-2026. Una legge regionale con un fondo dedicato dovrà stabilire come ricevere tali assegnazioni e come abbinarle alla quota lucana.
Gli indirizzi dell’Unione europea per la gioventù validi nel periodo 2019-2027 collegano la partecipazione democratica a rilevazioni continuative sulla condizione dei giovani. L’osservatorio regionale avrebbe un raccordo europeo già definito se pubblicasse rilevazioni periodiche e rapporti accessibili.
Il cofinanziamento europeo richiede progetti compatibili con programmi e scadenze sovranazionali. La stabilità invocata da Bochicchio dipende da una dotazione regionale capace di coprire le annualità non finanziate da risorse esterne.
Le clausole che il testo dovrà disciplinare
La legge vigente riguarda la fascia tra 15 e 29 anni. La copertura comprende anche i residenti privi della cittadinanza italiana. La nuova disciplina dovrà confermare quel limite oppure indicarne uno diverso. La scelta incide sull’accesso al Forum e ai bandi. Modifica anche la platea degli interventi finanziati.
La composizione del Consiglio dei giovani dovrà stabilire se i membri entrano per elezione o designazione. Un articolo dovrà specificare quali associazioni e rappresentanze studentesche hanno titolo a partecipare. Durata del mandato e cause di sostituzione richiedono regole espresse.
Gli atti del Consiglio dei giovani dovranno essere pubblici. Giunta e Consiglio regionale dovranno motivare l’eventuale mancato accoglimento delle proposte. La risposta dovrà entrare nel fascicolo dell’atto esaminato.
Una clausola di astensione dovrà regolare i casi in cui un componente sia legato a un soggetto candidato ai finanziamenti. Il testo dovrà stabilire chi accerta il conflitto e quali effetti produce sul voto.
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 Junior Cristarella
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