Rimpatri volontari, sì definitivo della Camera al Dl 55


Il via libera di Montecitorio chiude una correzione nata dentro il Dl Sicurezza e riscritta dal Governo con un decreto autonomo. Il testo agisce sulla funzione del CNF e sulla figura del rappresentante. Il momento in cui matura il compenso diventa l’asse che cambia la portata della norma.

Il testo riguarda il Dl 55/2026 e il raccordo con l’articolo 30-bis del Dl Sicurezza. La materia esaminata è il rimpatrio volontario assistito, istituto distinto dal rimpatrio forzato.

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Montecitorio chiude l’atto C. 2947

Il voto del 16 giugno non ha modificato il testo arrivato dal Senato. Il passaggio è politico e giuridico insieme: Montecitorio ha evitato una terza navetta e ha messo al riparo dalla decadenza un decreto che sarebbe scaduto il 23 giugno. ANSA ha registrato i numeri del voto in 147 favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti; la scheda della Camera dei deputati, aggiornata alle 10:08 del 17 giugno, classifica l’atto come approvato definitivamente e non ancora pubblicato in Gazzetta.

Dal Dl Sicurezza al correttivo del 24 aprile

Il Dl 55 nasce per riscrivere l’articolo 30-bis entrato nel Dl Sicurezza, il decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito dalla legge 24 aprile 2026 n. 54. Quell’inserimento aveva collocato il Consiglio nazionale forense tra i soggetti di collaborazione con il Ministero dell’interno e aveva previsto un pagamento per il rappresentante legale legato all’effettiva partenza dello straniero.

Il nuovo decreto interviene lo stesso giorno in cui entra in vigore la legge 54/2026. La scheda parlamentare registra una circostanza poco consueta nella tecnica legislativa: una parte delle novelle appena introdotte viene abrogata e una parte viene modificata al loro ingresso in vigore.

Il CNF esce dal circuito amministrativo

Il primo taglio riguarda le parole «con il Consiglio nazionale forense», soppresse dal comma 1 dell’articolo 14-ter. Il secondo taglio rimuove il CNF dalla distribuzione dei compensi. Il nuovo comma 2 assegna al decreto del Ministro dell’interno la fissazione delle regole per individuare i rappresentanti e liquidare il pagamento.

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa cancellazione è già scritta all’articolo 1 del decreto-legge 55/2026. Nasce un circuito senza ordine forense come snodo amministrativo: il Ministero resta il perno dei programmi e il futuro decreto ministeriale dovrà scegliere chi, munito di mandato, entra nella procedura.

Il pagamento passa al rappresentante con mandato

La modifica che governa il pagamento abbandona la formula del «rappresentante legale» e usa quella del rappresentante munito di mandato. La differenza incide sulla platea: la legge rinvia al Ministro dell’interno la scelta delle figure ammesse, invece di bloccarla sulla sola assistenza legale.

La cronaca di Sky TG24 coincide con il testo sulla scelta del compenso: il compenso spetta al rappresentante che ha assistito lo straniero nella richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e nella relativa procedura. Il pagamento matura al termine della procedura. La partenza effettiva scompare come condizione per l’erogazione.

Importi, durata e coperture 2026-2028

Il compenso è parametrato al contributo economico per le prime esigenze previsto dal decreto ministeriale richiamato dall’articolo 14-ter. Le schede parlamentari richiamano l’indennità di prima sistemazione OIM pari a 615 euro, somma consegnata al migrante prima della partenza oppure subito dopo l’arrivo nel Paese di origine.

La durata è limitata al triennio 2026-2028. Gli oneri ammontano a 281.055 euro per il 2026 e a 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La copertura nasce in parte dalle somme liberate con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 30-bis del Dl 23/2026 e in parte dal fondo di parte corrente del Ministero dell’economia.

A chi si rivolgono i programmi

I programmi di rimpatrio volontario assistito riguardano cittadini di Paesi terzi e apolidi che chiedono l’adesione. Le categorie menzionate nelle carte parlamentari coprono soggetti vulnerabili, vittime di tratta, persone con gravi patologie, richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale o umanitaria, cittadini senza requisiti per rinnovare il permesso di soggiorno, persone già raggiunte da espulsione o respingimento in CPR e destinatari di partenza volontaria.

La stessa disciplina esclude chi ha già beneficiato del programma, chi è stato espulso per motivi legati all’ordine pubblico o sicurezza dello Stato, chi è raggiunto da misure antimafia, chi rientra in espulsioni legate a sicurezza, terrorismo, sanzioni penali, estradizione, mandato di arresto europeo o Corte penale internazionale.

Il termine del 24 giugno per il decreto del Viminale

Il decreto ministeriale previsto dal comma 2 deve arrivare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl 55. Poiché il decreto è vigente dal 25 aprile, la scadenza cade il 24 giugno 2026. Quel provvedimento dovrà fissare i soggetti abilitati ad assistere lo straniero e il modo di liquidare il compenso.

Fino a quel passaggio, il Parlamento ha chiuso la legge e l’attuazione resta affidata al Ministero dell’interno. La parte amministrativa ruota qui: dare forma applicativa alla formula del rappresentante munito di mandato in un elenco di soggetti riconoscibili dagli uffici e compatibili con i programmi già attivi.

Il precedente sul Dl Sicurezza

Il tema era arrivato sul nostro giornale il 19 aprile con il pezzo Dl Sicurezza, compensi agli avvocati: scontro sul CNF, dedicato alla versione che legava CNF, rappresentante legale e partenza effettiva. Il voto del 16 giugno chiude quella traiettoria parlamentare: l’assetto finale conserva il compenso, cancella il canale forense istituzionale e separa il pagamento dal viaggio compiuto.

Il voto prima della scadenza

Il calendario parlamentare fissava la scadenza del decreto al 23 giugno. Il voto del 16 giugno evita la perdita di efficacia del Dl 55 e blocca il testo uscito dal Senato. L’atto è breve, due articoli: il primo riscrive l’articolo 14-ter del TUI e le coperture, il secondo regola l’entrata in vigore.

Il via libera finale non aggiunge nuove norme al testo già in vigore dal 25 aprile. Consolida il correttivo adottato dal Governo e consegna al decreto del Ministro dell’interno l’ultimo tratto amministrativo: i nomi dei soggetti ammessi, il circuito di pagamento e le modalità di raccordo con i programmi di rimpatrio volontario assistito.


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 Junior Cristarella

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