Addio alla franchigia doganale. L’Unione europea introduce una tassa fissa su ogni articolo importato sotto i 150 euro per arginare l’evasione e i falsi.
Chiunque compri merci fuori dai confini comunitari dovrà fare i conti con un nuovo balzello inevitabile. Il sistema degli acquisti online cambia in modo radicale con la soppressione della storica franchigia doganale, la quale esentava dalle tasse le spedizioni internazionalidi valore intrinseco inferiore a 150 euro. L’Unione europea ha infatti deciso di introdurre un dazio doganale temporaneo del valore fisso di tre euro per ogni singolo articolo. La misura stabilisce un principio ferreo, valido per qualunque consumatore: non esisteranno più importazioni a costo zero, parificando di fatto il trattamento fiscale dei piccoli colli per combattere la concorrenza sleale e tutelare i mercati interni.
Il nuovo regolamento e la durata della misura
Le direttive sono state messe nero su bianco all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il regolamento di esecuzione 2026/1200, pubblicato l’8 giugno, va a modificare le regole procedurali previste dal precedente testo comunitario del 2015. Questa imposizione forfettaria entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e avrà una natura prettamente transitoria. Resterà infatti operativa fino al 1° luglio 2028, data in cui si prevede la piena attivazione dell’infrastruttura digitale Eu Customs Data Hub. A livello nazionale, il quadro finanziario potrebbe appesantirsi ulteriormente: a questa quota europea rischia di sommarsi un ulteriore contributo italiano pari a due euro, sebbene al momento questa maggiorazione risulti formalmente bloccata dalle pieghe del decreto fiscale.
Come si applica la tariffa e l’incidenza dell’IVA
Le linee guida diramate dalla Commissione lo scorso 2 giugno spazzano via ogni dubbio interpretativo circa il perimetro di applicazione. La nuova tariffa flat colpisce indiscriminatamente tutte le vendite a distanza di merci provenienti da paesi terzi e destinate ai consumatori finali residenti nel territorio dell’Ue. Il legislatore ha costruito una misura del tutto indifferente rispetto al regime fiscale prescelto dall’operatore. Il balzello dovrà essere versato sempre, sia che si sfrutti lo sportello unico Ioss, sia che si opti per il regime speciale o per le regole ordinarie dell’imposta sul valore aggiunto. L’aspetto patrimoniale più impattante riguarda la natura dell’importo: i tre euro si configurano giuridicamente come un diritto doganale a tutti gli effetti e, in quanto tali, concorrono a formare la base imponibile, risultando quindi rigorosamente soggetti all’applicazione dell’Iva.
L’impatto sui costi in base alle dichiarazioni
L’esborso finale per i cittadini subirà forti variazioni a seconda delle scelte logistiche e dichiarative effettuate da chi spedisce, poiché la tassa si moltiplica per ogni singola riga presente nel documento doganale. L’Europa ha fornito un esempio matematico inequivocabile simulando l’acquisto di tre capi di abbigliamento, come giubbotti e giacche a vento, per un valore totale di 140 euro:
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se la piattaforma di e-commerce utilizza il tracciato agevolato H7, riservato agli invii sotto la soglia dei 150 euro, l’intera merce confluisce in un unico codice HS a sei cifre, generando una sola riga descrittiva e un esborso netto di soli tre euro;
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se lo spedizioniere adotta il tracciato ordinario H1, obbligatorio per i beni soggetti a restrizioni o per ottenere tariffe preferenziali, diventa vincolante la complessa classificazione Taric a dieci cifre;
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qualora i tre articoli possiedano origini diverse o ricadano in codici Taric separati, il sistema genererà tre righe distinte, facendo lievitare il costo doganale a nove euro complessivi, ai quali andrà necessariamente sommata l’Iva di riferimento;
Gestione logistica e tracciabilità postale
L’architettura normativa interviene anche sugli ingranaggi pratici del trasporto internazionale. Il nuovo quadro impone procedure inedite per monitorare le garanzie globali, passaggi amministrativi indispensabili per ottenere lo svincolo e la liberazione delle merci bloccate in frontiera. In assenza di registrazione al sistema Ioss, l’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità dovrà obbligatoriamente coincidere con quello dello Stato membro in cui il pacco giunge a destinazione finale. Di riflesso, subiscono un profondo aggiornamento anche i supporti fisici per il transito postale, attraverso le nuove etichette codificate negli allegati 72-01 e 72-02, studiate appositamente per separare a colpo d’occhio le spedizioni contenenti merci unionali da quelle di origine extraeuropea sottoposte ai nuovi oneri finanziari.
Sicurezza e lotta alla contraffazione con i nuovi codici
L’inasprimento dei costi viaggia in parallelo con un vasto piano per tutelare l’incolumità pubblica e stroncare alla radice il mercato del falso. Bruxelles introduce infatti l’obbligo di trasmettere i cosiddetti Product identifiers (Pid), particolari codici alfanumerici progettati per mappare la natura chimico-fisica della merce, attestare il rispetto degli standard di sicurezza continentali ed escludere la presenza di prodotti contraffatti, migliorando in modo drastico la gestione dei rischi di frontiera. L’inserimento di questi dati nei sistemi informatici partirà su base volontaria dal primo di luglio, per poi trasformarsi in un obbligo di legge inderogabile a partire dal 1° novembre. Le società di importazione dovranno comunicare tempestivamente ai terminali doganali tre specifiche sequenze identificative, le quali verranno integrate direttamente nel sistema Taric associandole a precisi codici documento:
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la sigla alfanumerica assegnata direttamente dal venditore o dalla piattaforma digitale di vendita (conosciuta tecnicamente come M-PID e registrata sotto il codice C127);
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il tracciato identificativo generato alla fonte dall’azienda produttrice del bene (denominato NS-PID e classificato come C128);
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gli standard globali di riconoscimento, resi obbligatori esclusivamente se già esistenti, come le note sequenze commerciali Ean o i codici Isbn per la distribuzione editoriale;
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Raffaella Mari
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