Taylor Ragazzini assolto per i video sulle messe


La decisione del gip Corrado Schiaretti interviene su un fascicolo nato da contenuti social pubblicati tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I filmati erano stati girati durante funzioni religiose in diverse chiese ravennati, con riprese e commenti costruiti come valutazioni di luoghi, riti e gesti liturgici. L’accusa ipotizzata riguardava le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose.

Nota per il lettore: il pezzo usa soltanto informazioni pubbliche verificate alla data di pubblicazione e mantiene separati i fatti accertati dalle valutazioni giuridiche riportate nel provvedimento.

Sommario dei contenuti

La decisione del gip di Ravenna

Il gip ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dalla Procura e ha pronunciato assoluzione con la formula “perché i fatti non sussistono”. Il dato processuale pesa nella forma prima ancora che nel merito: la vicenda si arresta prima di trasformarsi in condanna pecuniaria, dopo l’esame degli atti raccolti sul contenuto dei video.

La decisione è stata assunta sulla base dell’articolo 129 del codice di procedura penale, norma che impone al giudice di dichiarare subito determinate cause di proscioglimento quando dagli atti emergono in modo chiaro. In questa cornice il giudice non ha trattato l’irriverenza come elemento sufficiente per integrare il vilipendio.

Il perimetro dell’accusa contestata

La Procura aveva richiamato gli articoli 403 e 404 del codice penale. Il primo riguarda l’offesa pubblica a una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto. Il secondo riguarda il vilipendio o il danneggiamento di cose destinate al culto, con una tutela specifica per luoghi e oggetti legati all’esercizio religioso.

La richiesta indicata nelle cronache giudiziarie era un decreto penale di condanna da 600 euro. Il decreto penale è uno strumento che consente al pubblico ministero di chiedere una condanna pecuniaria senza aprire subito un dibattimento ordinario. Proprio per questo l’intervento del gip assume rilievo: il giudice ha fermato il percorso sanzionatorio alla radice.

I sei video rimossi dal profilo social

Gli atti riguardavano sei filmati, poi non più visibili online. Il formato era riconoscibile: Ragazzini entrava nelle chiese, si teneva in disparte e commentava la funzione con voce bassa, usando la grammatica delle recensioni social. La descrizione partiva spesso dagli spazi esterni e proseguiva all’interno senza interruzione della celebrazione.

Il materiale acquisito dagli inquirenti comprendeva riferimenti al parroco come “capo ultras”, ai fedeli come “curva” e ai riti valutati con punteggi chiamati “amen”. La stessa logica appariva nei rimandi a Harry Potter, al wrestling e ai videogiochi. Il giudice ha letto questo impianto come sovrapposizione comica fra codici lontani dal rito e non come attacco diretto alla religiosità dei fedeli.

Satira pop e vilipendio restano piani diversi

Il cuore del provvedimento sta nella qualificazione del linguaggio. Il gip ha individuato un effetto di straniamento generato dall’accostamento tra sacro e profano. La battuta su un gesto liturgico, l’uso di una metafora sportiva o il voto assegnato a una funzione assumono rilievo penale solo quando diventano offesa volgare e grossolana con carattere di disprezzo.

Nel caso di Ragazzini, il giudice ha valorizzato il contesto comunicativo. I video usavano griglie di valutazione prese da mondi estranei alla liturgia e le applicavano a ciò che accadeva in chiesa. L’esito è stato giudicato discutibile nel gusto ma insufficiente a fondare il reato ipotizzato.

L’assenza di disprezzo verso i credenti

La formula usata dal gip separa la provocazione dal dolo offensivo. Secondo il provvedimento, il tenore dei video non mostrava lo scopo di disprezzare i credenti in quanto tali, bensì quello di costruire un contenuto irriverente. Questa valutazione è centrale perché gli articoli contestati richiedono un’offesa che superi il semplice fastidio prodotto da una battuta sgradita.

La polizia giudiziaria aveva trascritto le espressioni ritenute più significative. Proprio quelle frasi hanno consentito al giudice di misurare tono, bersaglio e struttura del format. Il risultato processuale indica che il cattivo gusto, da solo, non basta a trasformare una parodia in vilipendio.

Dal profilo Taylorismo al fascicolo in Procura

Taylor Ragazzini, 31 anni, vive a Ravenna e pubblica contenuti con il nome Taylorismo. Le prime cronache di marzo avevano indicato il profilo universitario in area antropologica e la scelta di raccontare le messe come fenomeno osservato dall’interno di una curiosità personale. I video hanno attirato attenzione pubblica e hanno portato all’apertura del fascicolo.

Il materiale era stato acquisito dopo una segnalazione. Le cronache non hanno fissato con certezza l’identità del segnalante né il singolo filmato da cui tutto sarebbe partito. Per i reati ipotizzati, una volta attivato il procedimento, l’azione è proseguita d’ufficio.

Le parole di Ragazzini dopo l’assoluzione

Dopo la decisione, Ragazzini ha espresso sollievo. Al telefono con Tgcom24 ha parlato di soddisfazione per la rapidità dell’assoluzione e ha ringraziato chi gli è stato vicino. Alla domanda su nuovi video dedicati alle messe ha risposto con una battuta sui tribunali, coerente con il modo in cui aveva raccontato la vicenda anche dopo l’avvio dell’indagine.

Il tono pubblico del protagonista è rimasto quello del suo personaggio social ma la chiusura del fascicolo gli restituisce anche una dimensione personale. Il Corriere di Bologna ha collegato il momento alla sua vita universitaria, con l’attenzione spostata verso la conclusione del percorso di studi.

La linea difensiva sul rispetto durante le funzioni

Già a marzo Ragazzini aveva sostenuto di non avere voluto offendere credenze o fedeli. Aveva spiegato di essersi tenuto all’ultimo banco, di avere parlato a bassa voce e di non avere interrotto le celebrazioni. Questo elemento non cancella l’irriverenza dei video ma aiuta a leggere il comportamento concreto dentro le chiese.

La difesa, affidata all’avvocata Giovanna La Mela, ha avuto un terreno coerente con la decisione finale: l’assenza di una volontà denigratoria rivolta a fedeli, ministri del culto o oggetti sacri. La differenza fra disturbo materiale della funzione e commento satirico registrato in disparte è rimasta sullo sfondo dell’intero procedimento.

Gli elementi confermati dalle cronache qualificate

Gli elementi principali risultano allineati nei riscontri pubblici. Il Resto del Carlino fissa la richiesta di decreto penale e l’intervento del gip Corrado Schiaretti; Teleromagna conferma il numero dei video e la presenza del Duomo tra i luoghi citati; ANSA aveva già documentato a marzo l’apertura del caso sui sei filmati pubblicati tra dicembre e gennaio.

Open aveva registrato la reazione social davanti al Palazzo di Giustizia di Ravenna, mentre Corriere di Bologna ha aggiunto dettagli sul profilo universitario e sulle frasi finite negli atti. L’incrocio di questi elementi rende stabile la sequenza: pubblicazione dei video, segnalazione, fascicolo, richiesta di decreto penale e assoluzione.

Il rilievo del caso per i contenuti social

Il provvedimento non autorizza qualunque contenuto irriverente in un luogo di culto. Indica però che la valutazione penale deve guardare al bersaglio della comunicazione, al contesto e alla presenza di un’offesa diretta. Nel linguaggio dei social, dove format e parodie viaggiano per imitazione, questa impostazione richiama una responsabilità precisa: la battuta viene giudicata per ciò che comunica davvero.

La vicenda lascia un insegnamento concreto a creator e utenti. Riprendere in chiesa durante una funzione espone a sensibilità forti e a possibili reazioni. L’assoluzione di Ragazzini dice che nel suo caso non c’era vilipendio, non che ogni ripresa in un luogo religioso sia neutra sul piano sociale o priva di conseguenze.


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 Junior Cristarella

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