quando l’avvocato deve pagare i danni?


Quando il legale risarcisce il cliente insoddisfatto. Il giudice valuta se la causa si poteva vincere con la regola del più probabile che non e la perdita di chance.

Affidarsi a un legale è un atto di fiducia. Ci si aspetta competenza, puntualità e la capacità di tutelare i propri diritti al meglio. Tuttavia, può capitare che le cose non vadano come sperato: una causa viene persa, un termine scade, o una strategia difensiva si rivela fallimentare. In questi momenti, la delusione è tanta e spesso nasce il desiderio di chiedere un indennizzo al professionista per l’errore commesso. Ma attenzione: l’errore, da solo, non basta per ottenere automaticamente dei soldi. La legge prevede un meccanismo preciso per stabilire se e quanto il difensore debba pagare. Di qui la domanda: quando l’avvocato deve pagare i danni per la causa persa? Per rispondere, bisogna entrare nella logica dei tribunali, che non guardano solo allo sbaglio, ma a quello che sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente.

Non basta dimostrare che l’avvocato è stato negligente. Bisogna provare che, senza quella negligenza, il risultato sarebbe stato favorevole al cliente. I giudici applicano un criterio probabilistico per capire se c’è stato un danno reale o solo ipotetico. Inoltre, il cliente ha dei doveri anche dopo aver rotto i rapporti con il proprio difensore. In questo articolo spiegheremo con parole semplici come funziona il cosiddetto giudizio controfattuale, cos’è la perdita di chance e quali sono gli obblighi di chi subisce un disservizio legale, analizzando i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione.

Come si valuta la responsabilità dell’avvocato?

Per stabilire se un avvocato debba risarcire il cliente, il giudice non si limita a constatare l’errore, ma deve compiere un’operazione mentale complessa chiamata giudizio controfattuale. In pratica, il magistrato deve tornare indietro nel tempo e ipotizzare come sarebbero andate le cose se il professionista avesse lavorato correttamente.

Questo accertamento serve a verificare il nesso tra l’errore del legale e il danno lamentato dal cliente. La valutazione deve essere fatta “ex ante”, cioè ponendosi nel momento in cui l’azione doveva essere compiuta. La regola che guida questa decisione è quella del più probabile che non (o della preponderanza dell’evidenza).

Funziona così:

  • il giudice esamina l’iniziativa giudiziaria non intrapresa o gestita male;

  • calcola le probabilità di vittoria che il cliente avrebbe avuto senza l’errore del legale;

  • se ritiene che, con una difesa diligente, il risultato positivo fosse altamente probabile, allora scatta la responsabilità professionale (Cass. ord. n. 5683/2021).

Se invece la causa era comunque debole o destinata a fallire a prescindere dall’operato dell’avvocato, non ci sarà alcun risarcimento, perché l’errore del legale non ha cambiato il destino del processo.

Il risarcimento copre l’intero valore della causa?

Un errore comune è pensare che, se l’avvocato sbaglia, debba pagare l’intera somma che il cliente sperava di ottenere dalla causa originaria. La realtà giuridica è diversa. La responsabilità dell’avvocato è di natura contrattuale (art. 1218 c.c.), ma il danno che deve risarcire non corrisponde automaticamente al valore del bene o del diritto conteso.

Il legale non è responsabile dell’evento dannoso originario (ad esempio, non è colpa sua se il cliente ha avuto un incidente), ma è responsabile di aver fatto perdere al cliente la possibilità di ottenere giustizia. Per questo motivo, il ristoro assume i connotati del danno da perdita di chance.

Il giudice del merito non può liquidare il danno come se l’illecito fosse addebitabile direttamente al professionista.

Facciamo un esempio pratico per chiarire: se un avvocato dimentica di fare causa per un disastro aereo, non deve pagare come se fosse stato lui a far cadere l’aereo. Deve pagare per aver tolto ai parenti delle vittime la probabilità (la chance) di ottenere il risarcimento dalla compagnia aerea. La somma sarà quindi proporzionata a questa probabilità persa e non necessariamente uguale al risarcimento totale.

Cosa deve fare il cliente se cambia legale?

La legge impone un dovere di correttezza anche al cliente insoddisfatto. Se il rapporto professionale si interrompe, l’assistito non può rimanere inerte, ma deve attivarsi con l’ordinaria diligenza per limitare i danni (art. 1227 c.c.).

L’ordinanza della Cassazione (Cass. ord. n. 5683/2021) sottolinea un aspetto molto importante: una volta venuto meno il mandato, il giudice deve verificare l’eventuale inerzia dell’assistito. Se il cliente aveva ancora la possibilità di agire per altre vie legali e non lo ha fatto, non può scaricare tutta la colpa sul primo avvocato.

Bisogna esaminare se:

Se il cliente, pur potendo ancora agire, decide di non fare nulla, il risarcimento dovuto dal primo avvocato potrebbe essere ridotto o negato, perché il danno finale è stato causato anche dalla passività del cliente stesso.

Per comprendere meglio questi concetti, usiamo l’esempio trattato dai giudici nella sentenza citata. La vicenda riguardava gli eredi di una vittima di un disastro aereo che chiedevano i danni al loro primo avvocato per aver fatto prescrivere l’azione contro la compagnia aerea (il vettore).

Tuttavia, dopo la fine del rapporto con questo legale, i familiari avevano contattato un altro avvocato e avevano scoperto l’errore. A quel punto, però, pur essendo scaduti i termini per agire contro la compagnia aerea, era ancora possibile fare causa all’organizzatore del viaggio (il tour operator) e al venditore del pacchetto turistico. Questa seconda strada, di natura contrattuale, era ancora aperta.

Nonostante ciò, i clienti non hanno promosso questo giudizio alternativo. La Cassazione ha stabilito che questo comportamento conta: il risarcimento non è dovuto per quei danni che il creditore (il cliente) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Non aver tentato la causa contro il tour operator ha spezzato il legame diretto tra l’errore del primo avvocato e il mancato incasso del risarcimento, o quantomeno ne ha ridotto la portata.




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 Paolo Florio

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