Il committente privato ha l’obbligo di scegliere personale idoneo anche per lavori domestici. La Cassazione 17013/2026 condanna per omicidio colposo. Ecco le regole.
Una signora deve far posizionare una canalina elettrica in altezza. Chiama un elettricista di 77 anni, che ha chiuso la propria ditta artigiana da tempo. Gli fornisce lei stessa la scala di casa per lavorare. L’elettricista cade e muore. La signora viene condannata per omicidio colposo.
La Cassazione, con la sentenza n. 17013/2026, conferma la condanna. Il committente privato — anche quello che fa fare lavori di manutenzione domestica, anche in assenza di un vero contratto di appalto — ha l’obbligo di verificare preventivamente l’idoneità tecnico-professionale di chi ingaggia. Se non lo fa e l’operaio si fa male, risponde penalmente.
La domanda su se chi fa fare lavori in casa rischi la condanna se l’operaio si fa male ha una risposta affermativa che molti proprietari di casa non conoscono, e che deriva da una posizione di garanzia riconosciuta dalla giurisprudenza anche al committente privato non professionale.
La posizione di garanzia del committente privato
Il punto di partenza della sentenza è il riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al committente privato dei lavori. Non solo le imprese, non solo i datori di lavoro in senso tecnico: anche il semplice privato che affida lavori di manutenzione domestica a un artigiano o a un lavoratore autonomo assume obblighi specifici in materia di sicurezza.
Questa posizione di garanzia si traduce in un obbligo preciso: la verifica preventiva dell’idoneità tecnico-professionaledi chi viene ingaggiato, in relazione alla pericolosità dei lavori affidati.
Il committente privato non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche della normativa prevenzionale — non si può pretendere che un privato cittadino conosca il Testo Unico sulla Sicurezza come un responsabile della sicurezza aziendale. Ma ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente il lavoratore e di verificare che sia idoneo a eseguire quei lavori in sicurezza.
Cosa deve verificare il privato che fa fare lavori in casa
La Cassazione indica con precisione cosa il committente privato deve verificare prima di affidare i lavori.
Il primo elemento è l’iscrizione alla Camera di Commercio del lavoratore o dell’impresa: un artigiano o un’impresa che svolge attività lavorativa deve essere regolarmente iscritta. L’assenza di iscrizione è già un segnale di irregolarità.
Il secondo elemento è l’esistenza del documento di valutazione dei rischi (DVR): le imprese che impiegano lavoratori sono obbligate a redigerlo. La sua assenza indica che il soggetto non gestisce la sicurezza in modo organizzato.
Il terzo elemento — particolarmente importante — è verificare che il soggetto non sia stato destinatario di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008: questi provvedimenti vengono adottati nei confronti di imprese che hanno violato gravemente le norme sulla sicurezza.
Se il committente privato non compie queste verifiche, assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza. Non può poi dire di non sapere che il lavoratore non era idoneo.
La colpa nella scelta: la culpa in eligendo
La condanna nel caso esaminato si fonda specificamente sulla culpa in eligendo — la colpa nella scelta del soggetto a cui affidare i lavori.
La signora aveva scelto un elettricista di 77 anni che aveva chiuso la propria ditta artigiana da tempo — e quindi non aveva più una struttura organizzativa di impresa, né iscrizione aggiornata, né certamente un documento di valutazione dei rischi. Non solo: gli aveva fornito lei stessa la scala di casa, inadeguata per lavorare in altezza in modo sicuro, invece di pretendere che l’elettricista si dotasse del proprio trabattello professionale.
Sapeva — o avrebbe dovuto sapere — che quel lavoro comportava rischi. E nonostante questo si era rivolta a un soggetto privo di qualsiasi garanzia organizzativa di sicurezza, intervenendo essa stessa nella scelta dei mezzi di lavoro.
Non serve un contratto di appalto formale
Un aspetto importante della sentenza: la responsabilità del committente privato non richiede la conclusione di un vero e proprio contratto di appalto. È sufficiente che nella fase di organizzazione dell’opera intervengano accordi per una mera prestazione d’opera — anche un incarico informale, anche un accordo verbale, anche un semplice “vieni a fare questo lavoro per me”.
La forma del rapporto è irrilevante: ciò che conta è che il committente abbia affidato ad altri l’esecuzione di un lavoro pericoloso. Da quel momento scattano gli obblighi di verifica.
Il precedente richiamato dalla Cassazione
La Cassazione richiama un proprio precedente analogo: la condanna di chi aveva affidato lavori edili a un soggetto che svolgeva una diversa attività lavorativa — non era un edile di professione — e che nell’esecuzione si era avvalso della collaborazione del proprio padre, poi deceduto a seguito della caduta da una scala.
Anche in quel caso, la responsabilità si era fondata sul fatto che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, ci si era rivolti a un soggetto privo di una struttura organizzativa di impresa quale garanzia di esecuzione dei lavori in sicurezza.
Cosa fare concretamente prima di affidare lavori in casa
Prima di affidare lavori di manutenzione che comportano rischi — lavori in quota, impianti elettrici, lavori idraulici, interventi strutturali — il privato deve compiere alcune verifiche minime.
La prima è chiedere la visura camerale aggiornata dell’artigiano o dell’impresa: deve risultare iscritto e attivo. Un pensionato che “lavora in nero” non ha questa iscrizione.
La seconda è verificare che l’operatore disponga delle attrezzature adeguate per il lavoro specifico: chi deve lavorare in quota deve avere un trabattello o un ponteggio omologato, non arrangiarsi con la scala del committente.
La terza — per i lavori più complessi — è verificare l’esistenza del documento di valutazione dei rischi e la regolarità contributiva del soggetto.
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Angelo Greco
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