Fino a quando i genitori devono mantenere i figli maggiorenni? Quali sono i requisiti per la conservazione del mantenimento dopo i diciotto anni?
A seguito della separazione i genitori devono continuare a mantenere i figli fino a che non abbiano raggiunto una stabile indipendenza economica; questo principio va tuttavia bilanciato con la necessità di evitare forme di “parassitismo” della prole, per cui da tempo la giurisprudenza sta cercando un equilibrio tra l’obbligo dei genitori e quello dei figli ad emanciparsi il prima possibile. In questa precisa cornice si pone il seguente quesito: il figlio maggiorenne ultratrentenne ha diritto al mantenimento?
Sin da subito va detto che la legge non pone alcun limite d’età, per cui è toccato alla giurisprudenza individuare il limite superato il quale la prole perde il diritto ad essere mantenuta dai genitori nonostante la precarietà economica. Il figlio maggiorenne ultratrentenne ha diritto al mantenimento? Approfondiamo l’argomento.
Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento?
Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento fino a che non raggiunga un’adeguata condizione di autosufficienza economica, tenuto conto delle sue capacità, delle aspirazioni professionali, dello stato di salute, del percorso di studi e dell’impegno profuso nella ricerca di un’attività lavorativa.
Ciò significa che la sussistenza del diritto al mantenimento deve essere valutata in ragione delle circostanze concrete.
Se non si può pretendere che un venticinquenne appena laureato abbia già un lavoro, alle stesse conclusioni non può giungersi qualora il figlio della stessa età non abbia seguito un percorso universitario e, nel frattempo, non si sia neanche impegnato ad acquisire specifiche competenze né a trovare un serio impiego.
Secondo i princìpi elaborati dalla giurisprudenza, superata la maggiore età spetta al figlio dimostrare di avere diritto al mantenimento, provando di trovarsi incolpevolmente in una situazione di precarietà economica.
Conseguentemente, il figlio maggiorenne che prova di aver studiato o di essersi impegnato nell’acquisire un’adeguata preparazione necessaria all’inserimento nel mondo del lavoro, di essersi attivato per conseguire un impiego e, ciononostante, di essere ancora disoccupato, ha diritto al mantenimento.
La giurisprudenza ha anche rammentato che, con il passare del tempo, il figlio maggiorenne non può pretendere di trovare una posizione lavorativa pienamente soddisfacente, in linea con le sue aspettative o con la sua formazione, per cui – giunto a una certa età – dovrà accontentarsi di ciò che il mercato del lavoro gli offre, non potendo rifiutare offerte e impieghi e, al tempo stesso, conservare il diritto al mantenimento.
Il figlio maggiorenne che ha più di trent’anni ha diritto al mantenimento?
La soglia dei trent’anni è stata ritenuta più volte critica dalla giurisprudenza, rappresentando un limite varcato il quale sussiste il concreto rischio di perdere il mantenimento.
Secondo la Corte di Cassazione (4 giugno 2026, n. 17783), i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto sono integrati: «dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto all’assegno si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro».
L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio, soprattutto se ultratrentenne, il quale deve dimostrare di aver curato «la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa» (Cass. n. 26875/2023; Cass. 12123/2024).
Va dunque escluso che la condizione di disoccupazione del figlio ultratrentenne rimanga a carico del genitore attraverso una perpetuazione a tempo indeterminato dell’obbligo di mantenimento.
Secondo la Corte di Cassazione, «il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso» (Cass., n. 29264/2022; Cass., n. 38366/2021).
Secondo la Corte di Cassazione (4 giugno 2026, n. 17783, cit.), nemmeno rilevanti problematiche di salute bastano, da sole, a legittimare la pretesa di mantenimento avanzata dal figlio adulto verso il genitore: «la capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sono concrete sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro».
Il figlio maggiorenne che perde il lavoro ha diritto al mantenimento?
Il mantenimento, una volta perso, non si può riacquistare, per cui il figlio maggiorenne che ha perso il lavoro non può più percepire il mantenimento; nel caso di grave stato di bisogno economico conserva tuttavia il diritto agli alimenti, cioè a una prestazione sufficiente a garantirgli vitto e alloggio, la quale può essere assolta dai genitori anche offrendogli ospitalità.
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Mariano Acquaviva
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