approvate le regole per la definizione agevolata delle entrate locali e per la “rottamazione-quinquies” dei carichi affidati alla riscossione – Finanza & Fisco


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Roma Capitale ha attivato due distinti strumenti di definizione agevolata delle proprie entrate. Il primo riguarda le entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ovvero non ancora trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva; il secondo concerne, invece, l’adesione alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” per i carichi già affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

Più nel dettaglio, con deliberazione n. 98 del 4 giugno 2026, l’Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e ha contestualmente aderito all’estensione della rottamazione-quinquies per i carichi affidati agli Agenti della riscossione.

Il regolamento disciplina la definizione delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi o altri atti impositivi non ancora iscritti a ruolo o non ancora trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono comprese, tra le altre, IMU, TASI, TARI, contributo di soggiorno, sanzioni per violazioni al codice della strada, sanzioni amministrative non tributarie, canone unico patrimoniale e altre entrate per servizi decentrati. La misura comporta, secondo la natura dell’entrata, lo stralcio di sanzioni, interessi, maggiorazioni o penali, ferma restando la debenza della quota capitale. Per l’attuazione concreta della definizione locale occorrerà attendere i provvedimenti della Giunta Capitolina sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze.

L’adesione alla rottamazione-quinquies riguarda invece i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L’atto assume rilievo operativo per la gestione delle pendenze locali, per la riduzione del contenzioso e per il recupero di crediti di difficile esazione.

Il documento (qui prelevabile) contiene entrambi gli istituti: da un lato, la definizione agevolata delle entrate proprie di Roma Capitale non ancora affidate alla riscossione coattiva nazionale; dall’altro, l’adesione alla rottamazione-quinquies per i carichi già affidati agli Agenti della riscossione.

 

Riferimenti normativi principali

Articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; articolo 119 della Costituzione; decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689; articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina – Roma Capitale – n. 98 del 4 giugno 2026 – Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e adesione all’estensione della definizione agevolata, detta “rottamazione quinquies”, di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e ss.mm.ii., per i carichi relativi alle entrate di Roma Capitale.

 

Avviso agli utenti dell’ 8 giugno 2026 – Definizione agevolata e rottamazione “quinquies” dell’ 8 giugno 2026

Dal sito https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1598276

Con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026, reperibile nella sezione Deliberazioni, Atti e Regolamenti, Roma Capitale:

– ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199” che disciplina l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi ovvero di altri atti impositivi emessi da Roma Capitale non ancora iscritti a ruolo, ovvero non ancora trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva.

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve attendere la pubblicazione di specifici provvedimenti della Giunta Capitolina nei quali verranno indicati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di definizione agevolata relativamente alle singole entrate definibili, che sono le seguenti:

  • Imposta municipale propria (IMU) per gli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2024;
  • Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2024;
  • Tassa sui rifiuti (TARI) per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione notificati fino al 31/12/2024;
  • Tassa sui rifiuti (TARI) per le morosità ordinarie riferite agli anni d’imposta 2023 e 2024;
  • Contributo di soggiorno per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione notificati fino al 31/12/2024;
  • Sanzioni per violazioni al codice della strada notificate negli anni 2023, 2024 e 2025;
  • Sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada oggetto di provvedimenti notificati fino al 31/12/2025;
  • Tutte le componenti del Canone unico patrimoniale (CUP) e le altre entrate per servizi decentrati per gli anni fino al 2024.

Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Con la medesima deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026, Roma Capitale:

– ha aderito alla “Rottamazione-quinquies”, ’ di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per i carichi relativi alle entrate di Roma Capitale affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto stabilito dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.

Il contribuente che intende aderire alla “Rottamazione-quinquies” deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la dichiarazione di voler procedere alla definizione tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026. La dichiarazione deve essere presentata con modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscossione pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026.

L’Agente della riscossione renderà disponibili ai debitori nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026.

 

 

 


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 Redazione fiscale

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