scatta la chiusura per le aziende


Le nuove norme sulle frodi agroalimentari introducono sanzioni severe tra cui la chiusura aziendale. La Cassazione analizza i limiti della recente riforma.

Chi opera nel settore della produzione e del commercio di cibo deve prestare la massima attenzione alle recenti evoluzioni normative. Commettere una frode alimentareo immettere sul mercato prodotti con marchi mendaci espone oggi l’impresa a conseguenze drastiche, che superano il semplice esborso economico per arrivare alla paralisi dell’attività. La regola generale introdotta dal legislatore è chiara: chi attenta al patrimonio agroalimentare rischia la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento. L’obiettivo è estirpare alla radice le pratiche illecite che minano un settore strategico per l’economia. Tuttavia, la Corte di Cassazione, attraverso la relazione tematica dell’1 giugno 2026 n. 43 (riguardante la legge del 21 aprile 2026), ha sollevato perplessità strutturali sul nuovo impianto normativo. Emerge infatti un quadro sbilanciato, dove le sanzioni accessorie rischiano di travolgere soggetti terzi innocenti, mentre la responsabilità amministrativa degli enti risulta depotenziata rispetto alle aspettative, lasciando un varco pericoloso per le dinamiche dell’agropirateria.

L’impatto delle pene accessorie sull’operatività aziendale

Il nuovo impianto punitivo, inserito nel capo II-bis del titolo ottavo del Codice, amplia in modo significativo il raggio d’azione delle pene accessorie. Per tutti gli illeciti a tutela del patrimonio agroalimentare scatta in automatico la pubblicazione della sentenza di condanna. Il vero colpo d’ascia si abbatte però sulla continuità aziendale. In caso di frode e utilizzo di segni mendaci, il giudice dispone la chiusura dello stabilimento per un periodo che va da cinque giorni a tre mesi, qualora il fatto risulti di particolare gravità o si registri una recidiva specifica.

Le conseguenze si inaspriscono per le fattispecie di agropirateria e per i reati associativi, dove il legislatore ha previsto una serie di limitazioni pesantissime, tra cui:

  • interdizione dall’esercizio di una professione da un mese a cinque anni;

  • divieto assoluto di ottenere iscrizioni, autorizzazioni, concessioni o licenze per svolgere attività imprenditoriali;

  • blocco dell’accesso a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni pubbliche;

  • chiusura temporanea da uno a dodici mesi in caso di particolare gravità o recidiva specifica;

  • revoca definitiva della licenza e chiusura totale se gravità e recidiva coesistono;

Gli uffici del massimario hanno però evidenziato un paradosso applicativo. Le prime analisi dei giuristi sottolineano come queste pene accessorie finiscano per generare ripercussioni economiche ben più devastanti della sanzione principale, andando a colpire inevitabilmente soggetti del tutto estranei all’illecito. I dipendenti perdono il lavoro, i fornitori vedono bloccati i propri contratti e i creditori restano privi di garanzie a causa dell’improvviso stop dell’impresa.

La responsabilità degli enti e il difetto di deterrenza

Se da un lato si rischia di punire chi non ha colpe, dall’altro la norma mostra il fianco quando si tratta di colpire le grandi corporazioni. Sul fronte della responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001, il nuovo assetto si limita a prevedere sanzioni pecuniarie. Queste ultime, peraltro, non possono superare le 500 quote e scattano esclusivamente se i nuovi reati vengono commessi in forma organizzata, continuativa e sistematica.

Mancano all’appello le misure interdittive. La dottrina e i commentatori hanno duramente criticato questa scelta, poiché indebolisce in modo sensibile l’efficacia special-preventiva della disposizione. Non bloccando l’attività d’impresa in sede di applicazione della “231” e non precludendo l’accesso ai fondi all’ente in quanto tale, si riduce la capacità di deterrenza economica, vero tallone d’Achille per le organizzazioni complesse.

Il nodo dell’agropirateria declassata ad aggravante

Un ulteriore elemento di forte dibattito riguarda la classificazione dell’agropirateria. La commissione Caselli, già nel 2015, aveva suggerito di inquadrare questo fenomeno come un reato autonomo, dotato di una propria solidità giuridica. Il legislatore ha invece optato per una strada differente, configurandola come una circostanza aggravante a effetto speciale, capace di aumentare la pena da un terzo alla metà.

Questa scelta tecnica porta con sé un rischio pratico enorme. Trattandosi di un’aggravante, essa entra nel meccanismo del bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. Se il giudice dovesse ritenere prevalenti o equivalenti le attenuanti, l’effetto dell’agropirateria verrebbe del tutto neutralizzato. In questo modo si vanificherebbe lo spauracchio delle pene accessorie più aspre, come la chiusura definitiva, favorendo indirettamente l’infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato alimentare.

Lo sconto per chi collabora e le regole temporali

Ad alimentare i dubbi sul meccanismo di bilanciamento interviene anche la nuova attenuante speciale legata alla cooperazione. La legge garantisce una riduzione della pena, dalla metà a due terzi, per chi aiuta concretamente le autorità nel contrasto di questi illeciti. I magistrati hanno però rilevato come la formulazione normativa sia eccessivamente generica. A differenza di quanto accade in altri settori del diritto per i collaboratori di giustizia, qui non viene richiesto che l’aiuto fornisca elementi decisivi per le indagini, lasciando un margine di interpretazione forse troppo ampio.

Infine, sul fronte temporale, le regole applicative impongono un rigido rispetto delle garanzie costituzionali. La riforma è entrata in vigore il 29 maggio 2026. Di conseguenza, in ossequio al principio del favor rei, per tutti i fatti commessi in data antecedente a tale spartiacque temporale, le aule di giustizia dovranno quasi sempre fare affidamento sulla vecchia e più favorevole disciplina.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Paolo Florio

Source link

Di