Presidente: Lotti – Estensore: Quadri
FATTO
Società Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, Asd Latina Nuoto, Polisportiva Hyperion Onlus Asd, Società Latina Aquateam A.S.D., in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori Codacons Latina, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Latina n. 103/2024 del 23 dicembre 2024 e la deliberazione della Giunta comunale di Latina n. 379/2024.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 407 del 2025, appellata dalle ricorrenti per i seguenti motivi di diritto:
I) illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge in merito alla presunta insussistenza della legittimazione e dell’interesse dell’Associazione dei Consumatori Codacons Latina appellante e dei singoli cittadini utenti;
II) illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’omessa applicazione del metodo meritocratico e in relazione alla violazione del diritto allo sport delle persone diversamente abili.
Parte appellante ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non si rileva la violazione di legge e/o eccesso di potere per l’omessa concessione degli spazi acqua e per l’applicazione delle tariffe in favore delle associazioni sportive natatorie.
Si sono costituite per resistere all’appello il Comune di Latina e Nuoto 2000 Soc. Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Società Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, Asd Latina Nuoto, Polisportiva Hyperion Onlus Asd, Società Latina Aquateam A.S.D., in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori Codacons Latina, per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 407 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Latina n. 103/2024 del 23 dicembre 2024 e della deliberazione della Giunta comunale di Latina n. 379/2024.
La sentenza ha condannato parte ricorrente alle spese di giudizio, ritenendo, altresì, sussistenti i presupposti, stante l’accertata violazione dei limiti dimensionali in assenza di autorizzazione, per il versamento da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13-ter dell’allegato II al c.p.a., come vigente a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 813, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Le associazioni sportive appellanti, dichiarando di agire «in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori CODACONSLATINA», hanno impugnato in primo grado le deliberazioni del Consiglio e della Giunta del Comune di Latina sopra indicate, le quali hanno rispettivamente ad oggetto:
– l’approvazione dello schema di addendum al contratto di concessione rep. n. 65233/2006 stipulato l’8 maggio 2006 dallo stesso Comune con la Nuoto 2000 Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, avente ad oggetto la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e della costruzione di una piscina scoperta e delle opere accessorie, nonché della gestione delle predette opere, comprensive della piscina coperta esistente (deliberazione del Consiglio comunale n. 103/2024);
– l’approvazione di una serie di lavorazioni interessanti l’impianto scoperto, come proposte dalla concessionaria (deliberazione della Giunta comunale n. 379/2024).
Il T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso con la sentenza n. 407 del 2025, appellata dalle associazioni istanti per l’asserita erroneità della stessa in ragione della sussistenza della legittimazione e dell’interesse dell’Associazione dei Consumatori Codacons Latina appellante e dei singoli cittadini utenti, oltre che dell’applicazione del metodo meritocratico e in relazione alla violazione del diritto allo sport delle persone diversamente abili.
Parte appellante ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non si rileva la violazione di legge e/o eccesso di potere per l’omessa concessione degli spazi acqua e per l’applicazione delle tariffe in favore delle Associazioni Sportive natatorie.
L’appello va respinto, risultando del tutto condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure in ordine all’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dei requisiti di chiarezza e di sinteticità espositiva, in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa.
Tali statuizioni, peraltro, non sono state in alcun modo avversate dalle appellanti, che si sono limitate, sostanzialmente, a riproporre il contenuto del loro ricorso di primo grado.
Ne consegue che è passato in giudicato il profilo di inammissibilità del ricorso di prime cure in relazione alla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del c.p.a. e del difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria, così come statuiti dal T.A.R.
In ogni caso, si ribadisce anche in questa sede che, per il consolidato orientamento della giurisprudenza, la sinteticità costituisce: “regola del processo amministrativo, strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata ex art. 111 della Costituzione (C.d.S., Sez. VI, ordinanza, 13 aprile 2021, n. 3006)” (cfr. C.d.S., VI, 28 marzo 2023, n. 3201; 1° dicembre 2020, n. 7622), oltre che “frammento del più complesso mosaico del giusto processo di ragionevole durata e figlio di una consolidata considerazione della giurisdizione come risorsa scarsa “a disposizione della collettività, che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l’utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale” (C.d.S., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, e 27 aprile 2015, n. 5; Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, e 20 ottobre 2016 n. 21260)” (cfr. C.d.S., III, 17 gennaio 2025, n. 352).
Invero, in applicazione del principio di chiarezza e sinteticità espositiva che si ricava dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., non è la prolissità in sé ad essere sanzionata bensì la mancanza di chiarezza (cfr. Cass. civ., I, 13 aprile 2017, n. 9570).
La succitata disposizione normativa, in analogia a quanto disposto dall’art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione, prevede, infatti, un principio generale la cui inosservanza espone al rischio della declaratoria d’inammissibilità del ricorso in ragione del pregiudizio che reca all’intelligibilità delle questioni nello stesso trattate, rendendo oscura l’esposizione in fatto e in diritto.
“Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente a una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 della Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui” (cfr. Cass. civ., I, 13 aprile 2017, n. 9570).
A prescindere dal rispetto o meno dei limiti dimensionali stabiliti, in ogni caso deve ritenersi inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui, “per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l’atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: in tali ipotesi, l’inammissibilità non discende, di per sé, dalla violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell’atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un’oscura esposizione dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata” (cfr. C.d.S., IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).
Il ricorso di primo grado, nella fattispecie in questione, è composto, nella impaginazione originale, di 94 pagine che, convertite nei termini di cui al d.P.C.S. n. 167/2016, equivalgono a 164.932 caratteri, corrispondenti a 101 pagine, così da superare in modo palese i limiti dimensionali ivi stabiliti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. e 3 del d.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016, invero, le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio devono essere contenute, nel rito ordinario, nel limite di 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine), e tale limite può essere superato solo previa autorizzazione da richiedersi al Presidente dell’ufficio giudiziario avanti il quale il ricorso deve essere proposto. Ciò con l’espresso fine di “consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice” (art. 13-ter cit.). Non risulta che parte appellante abbia chiesto l’autorizzazione prescritta dagli artt. 5 e 6 dello stesso decreto affinché possa essere consentito il superamento dei limiti ivi disposti.
Nonostante il succitato art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. sia stato modificato dalla legge finanziaria 2025 (30 dicembre 2024, n. 207), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore l’1 gennaio 2025, risultando oggi formulato in termini tali che il superamento dei limiti dimensionali per gli atti processuali non può, di per sé, dar luogo alla declaratoria di inammissibilità, ma solo al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato, nella fattispecie in questione il ricorso di primo grado (oltre che il ricorso in appello), per le ragioni ben poste in evidenza dalla sentenza impugnata, “al di là della evidente – e non autorizzata – prolissità del ricorso, che per circa sessanta pagine si diffonde solo sulla legittimazione processuale del Codacons (questione del tutto irrilevante in quanto tale associazione non è parte del presente giudizio, non essendo a tal fine sufficiente che le ricorrenti, le quali non risultano munite della relativa rappresentanza processuale, dichiarino di agire anche quali iscritte alla stessa), non sono affatto chiari i lamentati profili di illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 103/2024 dedotti nell’ambito dei motivi come sopra compendiati; questi ultimi infatti, per quanto detto, non recano specifiche censure avverso il provvedimento, bensì mere enunciazioni di principio inerenti il diritto allo sport, il ruolo del PEF nelle concessioni, l’affermata violazione del criterio meritocratico, oltre a generiche doglianze relative alle tariffe praticate dal concessionario, le quali non sono, peraltro, in alcun modo disciplinate dalla deliberazione consiliare impugnata. 8.7. Ed infatti deve, a tale riguardo, altresì rilevarsi che, mentre la deliberazione del Consiglio comunale n. 103/2024 non concerne in alcun modo la regolamentazione delle tariffe per l’uso degli impianti natatori, il provvedimento comunale che ha ad oggetto queste ultime (cioè la deliberazione della Giunta comunale di Latina n. 378/2024) non risulta impugnato dalle odierne ricorrenti; queste ultime, per contro, hanno invocato l’annullamento della deliberazione, sempre della Giunta comunale, n. 379/2024, che riguarda invece l’autorizzazione all’esecuzione di lavori inerenti l’impianto scoperto, senza tuttavia la deduzione di alcun motivo di illegittimità” (cfr. la sentenza impugnata).
In conclusione, nel caso di specie, le dimensioni e la tecnica redazionale del ricorso determinano la chiara violazione dei generali principi di chiarezza e sinteticità che governano il processo amministrativo ai sensi delle previsioni degli artt. 3, comma 2, e 40, comma 1, c.p.a., secondo cui, rispettivamente: “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione” e “Il ricorso deve contenere distintamente: (…) d) i motivi specifici su cui si fonda”.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti appellate, che si liquidano in euro 3.000 ciascuna, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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