Accollo del mutuo in separazione


L’accollo del mutuo nella separazione è un accordo patrimoniale autonomo, non modificabile dal giudice della separazione o del divorzio. Vincola definitivamente le parti. Ecco le conseguenze pratiche.

Marito e moglie si separano consensualmente. Nel verbale di separazione, il marito si impegna a pagare per intero le rate del mutuo cointestato, esonerando la moglie da qualsiasi contribuzione. L’accordo viene omologato dal tribunale. Qualche anno dopo il marito perde il lavoro e le sue condizioni economiche peggiorano significativamente. Può tornare dal giudice e chiedere di essere liberato dall’obbligo o di ridurlo?

No. Quella clausola è un accordo patrimoniale autonomo — appartiene al cosiddetto “contenuto eventuale” della separazione — e non può essere modificata attraverso i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o divorzio. Vincola le parti come un contratto ordinario.

La domanda su cosa significa che l’accollo del mutuo appartiene al “contenuto eventuale” della separazione e quali effetti produce richiede di capire una distinzione giuridica che ha conseguenze molto concrete sulla vita delle persone che si separano.

Contenuto essenziale e contenuto eventuale: la distinzione fondamentale

La separazione consensuale si compone di due parti distinte, con regole completamente diverse.

Il contenuto essenziale — o tipico — comprende le clausole necessarie e direttamente connesse alla separazione: il consenso a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole. Queste clausole trovano la loro causa nel rapporto matrimoniale e nei doveri di solidarietà che ne derivano. Per questo sono soggette a modifica nel tempo, attraverso i procedimenti specificamente previsti dalla legge — oggi l’art. 473-bis.29 cod. proc. civ. — quando sopraggiungano giustificati motivi che cambino la situazione delle parti.

Il contenuto eventuale — o atipico — comprende invece accordi patrimoniali che, pur essendo inseriti nel verbale di separazione, sono autonomi rispetto alla separazione stessa: trovano solo nell’occasione della crisi coniugale il momento della loro negoziazione, ma non dipendono direttamente dai diritti e doveri nascenti dal matrimonio. Sono espressione della libera autonomia contrattuale delle parti — art. 1321 cod. civ. — e mirano a regolare in modo definitivo specifici rapporti patrimoniali.

La clausola di accollo del mutuo rientra di norma in questa seconda categoria.

Cos’è l’accollo interno e perché non riguarda la banca?

Sul piano tecnico, l’impegno di un coniuge a pagare per intero le rate di un mutuo cointestato si configura come un accollo interno: un accordo che produce effetti solo tra i coniugi, senza modificare il rapporto obbligatorio originario con la banca.

La distinzione è importante nella pratica. La banca — che non è parte dell’accordo di separazione — continua a considerare entrambi i coniugi come debitori solidali del mutuo. Se il coniuge che si è accollato il pagamento smette di pagare le rate, la banca può agire contro entrambi per il recupero del credito, compreso quello che era stato esonerato dall’accordo di separazione.

Il coniuge esonerato che si trova costretto a pagare per inadempimento dell’altro ha diritto di rivalsa nei confronti di chi si era accollato il debito, ma deve prima pagare la banca. Questa è una delle asimmetrie più critiche dell’accollo interno: protegge solo nei rapporti tra coniugi, non nei confronti del creditore esterno.

La finalità dell’accollo: non sempre è la stessa

La giurisprudenza ha individuato diverse finalità che l’accollo del mutuo può assolvere, e questa distinzione incide sul regime applicabile.

In alcuni casi l’accollo ha funzione solutoria o compensativa: serve a definire pregresse dazioni di denaro o a riequilibrare i rapporti patrimoniali maturati durante la convivenza. In questo caso è un accordo puramente patrimoniale autonomo.

In altri casi l’accollo rappresenta una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento: sostituisce o integra un assegno periodico a favore del coniuge più debole o dei figli. In questo caso, pur mantenendo natura contrattuale, può avere rilevanza fiscale specifica.

L’interprete — e il giudice in caso di controversia — deve analizzare la comune intenzione delle parti per stabilire in quale categoria rientri l’accordo specifico, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il primo effetto pratico: non è modificabile dal giudice

La conseguenza più rilevante della qualificazione come contenuto eventuale è che l’accordo di accollo non può essere modificato attraverso i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, nemmeno se le condizioni economiche di uno dei coniugi cambiano significativamente.

Trattandosi di accordo contrattuale, si applica l’art. 1372 cod. civ.: il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il giudice della separazione o del divorzio non ha il potere di modificare unilateralmente un accordo patrimoniale autonomo: può modificare l’assegno di mantenimento se cambia la situazione delle parti, ma non può toccare la clausola sull’accollo del mutuo.

Questo vale anche se sopraggiungono circostanze imprevedibili. Chi sceglie di regolare i propri rapporti economici tramite un patto autonomo invece di un assegno di mantenimento modificabile accetta che quell’accordo sia cristallizzato, sottraendosi alla disciplina della revisione.

Il secondo effetto: irripetibilità delle somme versate

Chi si è accollato il mutuo non può — salvo diverso accordo esplicito — chiedere in un secondo momento la restituzione della quota di pertinenza dell’altro coniuge per le rate già pagate dopo la separazione. L’accollo costituisce il titolo giuridico che giustifica il pagamento dell’intero: chi paga lo fa in esecuzione di un obbligo validamente assunto, non per errore.

Diverso il ragionamento per le rate pagate durante il matrimonio, prima della separazione: quelle somme sono generalmente considerate irripetibili come adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia — art. 143 cod. civ. — o come espressione della solidarietà coniugale, indipendentemente da qualsiasi accordo.

Il terzo effetto: non è una donazione

L’accordo di accollo del mutuo è valido e non integra una donazione che richiederebbe la forma dell’atto pubblico con testimoni. La giurisprudenza ritiene che la causa di questi accordi non sia lo spirito di liberalità, ma la volontà di definire complessivamente i rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale.

Anche se da quell’accordo deriva un arricchimento per il coniuge esonerato, si tratta di una “liberalità indiretta” — inserita nel contesto di un accordo con causa propria — che non richiede le forme solenni della donazione diretta.

Le implicazioni fiscali: detrazioni e deduzioni

Sul piano fiscale, l’accollo del mutuo produce effetti che vale la pena conoscere.

Per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi, il coniuge che a seguito della separazione diventa proprietario esclusivo dell’immobile e si accolla il mutuo può detrarre interamente gli interessi passivi, anche se il contratto di mutuo rimane formalmente cointestato. Per farlo deve però disporre di un accollo risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve poter attestare di aver sostenuto l’intero onere.

Per quanto riguarda la deducibilità dal reddito, se l’accollo del mutuo è disposto in sostituzione o ad integrazione dell’assegno di mantenimento, le somme versate possono essere deducibili dal reddito del coniuge erogante. La Cassazione ha precisato che, per essere deducibile, l’esborso deve contribuire in modo determinante al mantenimento del coniuge economicamente più debole, e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità è ammessa quando dalla sentenza di separazione risulti esplicitamente che il pagamento delle rate del mutuo sostituisce l’assegno di mantenimento (Cass. civ., sez. 5, n. 5984/2021).




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di