8 indagati e 3 società


Il punto che orienta la lettura del caso è tecnico prima ancora che giudiziario: il rifiuto bituminoso può uscire dalla disciplina dei rifiuti soltanto quando la filiera dimostra conformità e tracciabilità del trattamento. Nel fascicolo di Cumiana il nodo contestato è proprio l’assenza di quel passaggio.

Nota di garanzia: il procedimento si trova nella fase successiva alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le contestazioni descritte sono ipotesi d’accusa ancora da verificare.

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Il perimetro dell’indagine a Cumiana

La chiusura delle indagini riguarda otto persone fisiche e tre società. L’attività è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e delegata ai militari del NIPAAF di Torino, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale.

Il capo più pesante è l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Nello stesso fascicolo compaiono anche la gestione non autorizzata di rifiuti a matrice bituminosa con realizzazione di discarica abusiva e la falsità ideologica in atti. La formula non va letta come una condanna anticipata: indica il perimetro sul quale Procura e difese si misureranno nella fase successiva.

Che materiale era: il fresato bituminoso richiede controlli specifici

Il materiale indicato nell’inchiesta proviene dalla manutenzione di manti stradali e autostradali. In termini tecnici si tratta di fresato o conglomerato bituminoso, una miscela derivante dalla rimozione degli strati di pavimentazione. La sua gestione è sensibile perché può rientrare in una filiera di recupero solo se supera controlli idonei e documentabili.

Il Decreto 28 marzo 2018, n. 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per il conglomerato bituminoso. La regola sostanziale è chiara: il materiale diventa granulato riutilizzabile quando soddisfa criteri tecnici e specifiche previste. Senza quel percorso, resta rifiuto.

La quantità contestata: 9.594,45 tonnellate e 5.330 metri cubi

L’impianto preposto al recupero avrebbe ricevuto 9.594,45 tonnellate di rifiuti bituminosi, pari a circa 5.330 metri cubi. Il rapporto aritmetico tra massa e volume è di circa 1,80 tonnellate per metro cubo. Questo dato aiuta a leggere la scala materiale dell’indagine: il flusso contestato era capace di occupare fisicamente aree estese.

Il Dm 69/2018 definisce il lotto come un quantitativo non superiore a 3.000 metri cubi. Da qui nasce una deduzione tecnica immediata: 5.330 metri cubi non possono essere considerati una massa amministrativa indistinta nella logica dell’End of waste. Avrebbero richiesto più unità di controllo, ciascuna verificabile nella propria conformità.

Il meccanismo contestato tra trattamento e trasporto

Il quadro accusatorio descrive tre aziende riconducibili a soggetti legati da vincoli familiari: una autorizzata al trattamento dei rifiuti e due operative nel trasporto. La struttura ipotizzata dagli investigatori supera il singolo scarico. Il punto è il rapporto tra mancato recupero e uscita documentale come se il processo fosse stato compiuto.

I produttori avrebbero pagato per il corretto smaltimento. Proprio questa circostanza sposta il baricentro: l’illecito contestato coinvolge l’intera promessa economica della filiera. Il pagamento per un trattamento regolare avrebbe alimentato un circuito che nell’ipotesi accusatoria non completava il trattamento richiesto.

La falsa uscita come materia prima secondaria

La parte più delicata della ricostruzione riguarda oltre 2.071 tonnellate di materiale che sarebbero state fatte figurare in uscita dall’impianto come materia prima secondaria. Questa qualifica ha un peso pratico enorme: consente di rappresentare il rifiuto come materiale riutilizzabile e alleggerisce il presidio documentale richiesto alla filiera dei rifiuti.

Nel caso di Cumiana la contestazione indica il percorso opposto: il materiale sarebbe rimasto privo del trattamento idoneo e la qualifica usata nei documenti avrebbe mascherato la sua reale condizione. Se questa lettura accusatoria reggerà al vaglio giudiziario, il punto riguarderà la costruzione amministrativa usata per far uscire il fresato dall’impianto.

Perché i documenti di trasporto diventano decisivi

I Documenti di Trasporto sono il punto in cui la filiera lascia traccia: indicano chi muove il materiale e verso quale destinazione, oltre al titolo dichiarato. Nel fascicolo gli atti sarebbero stati compilati in modo incompleto per ostacolare la ricostruzione dei movimenti e nascondere la reale ubicazione dei depositi finali.

Questo passaggio è centrale perché il traffico illecito di rifiuti non vive soltanto nello scarico finale. Si costruisce anche nella perdita programmata della tracciabilità. Quando il documento non consente di seguire il carico, il controllo pubblico arriva tardi e l’area di deposito diventa il punto finale di una catena già opaca.

Dove sarebbero finiti i rifiuti

I rifiuti non trattati sarebbero stati trasportati e scaricati su terreni agricoli e aree non autorizzate nella disponibilità degli indagati. Il materiale sarebbe poi stato livellato e in alcuni casi coperto con strati di terra. La contestazione parla quindi di vere discariche abusive, realizzate senza concessione.

La differenza tra deposito irregolare e discarica abusiva ha sostanza tecnica. Nel caso contestato il materiale sarebbe stato messo stabilmente a dimora: l’area veniva descritta come destinazione finale di un conferimento fuori autorizzazione.

La presenza della DDA e il significato processuale

La presenza della DDA non equivale a un accertamento di matrice mafiosa. Nel traffico illecito di rifiuti la competenza distrettuale può entrare in gioco per la natura organizzata della fattispecie e per la struttura delle condotte contestate. La distinzione è essenziale per evitare letture improprie: qui il dato certo è il coordinamento della Procura distrettuale, non una qualificazione ulteriore già definita.

Questa impostazione spiega anche perché il fascicolo guarda alla ripetizione delle operazioni e al ruolo operativo delle società, incluso l’uso dei mezzi. La singola condotta pesa meno del disegno complessivo che l’accusa ritiene di aver ricostruito.

Cosa succede dopo l’avviso di conclusione delle indagini

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall’art. 415-bis c.p.p., apre una fase di discovery e contraddittorio anticipato. Le difese possono prendere visione degli atti e attivare le facoltà previste entro il termine indicato dalla norma, compresa la richiesta di interrogatorio.

Alla fine di questa finestra la Procura potrà valutare se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Fino a quel momento e fino a un eventuale giudicato, ogni ricostruzione resta ancorata al principio costituzionale della presunzione di innocenza.


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 Junior Cristarella

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