Chi è ancora solo candidato — e non ancora amministratore in carica — può votare in assemblea come delegato di altri condòmini. Non c’è conflitto di interessi perché esprime la volontà dei deleganti, non la propria. Lo afferma Trib. Palermo n. 4906/2025.
In assemblea si vota per nominare il nuovo amministratore. Uno dei due candidati è presente in sala non come semplice osservatore, ma come delegato di tre condòmini assenti. Vota — anche per la propria nomina. La maggioranza elegge lui. I condòmini contrari impugnano la delibera: conflitto di interessi, votazione viziata, nomina nulla.
Il voto del candidato amministratore espresso su delega di alcuni condòmini è pienamente valido — così ha deciso il Tribunale di Palermo, sezione II civile, con la sentenza n. 4906 del 3 dicembre 2025, sciogliendo un nodo che nella pratica condominiale si presenta con una certa frequenza. La chiave sta nella distinzione tra chi esprime un voto proprio e chi lo esprime per conto di altri.
I fatti: due candidati, un delegato, una delibera contestata
L’assemblea doveva scegliere tra due candidati alla carica di amministratore. Il primo — secondo i condòmini che poi impugneranno — aveva presentato condizioni economiche più favorevoli e aveva allegato la polizza di responsabilità professionale. Il secondo era fisicamente presente in sala come delegato di tre condòmini assenti.
L’assemblea elegge il secondo. I condòmini assenti che avevano dato la delega a quest’ultimo e poi si sono pentiti — o altri condòmini contrari — impugnano la delibera sollevando due obiezioni distinte.
La prima: il candidato eletto ha votato per la propria nomina, il che integrerebbe un conflitto di interessi tale da viziare la delibera. La seconda: al momento dell’accettazione dell’incarico, il nuovo amministratore non aveva comunicato i dati previsti dall’art. 1129, comma 2, cod. civ. né aveva dimostrato di possedere i requisiti di formazione periodica previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del cod. civ.
Il Tribunale respinge entrambe le censure e conferma la validità della nomina.
La distinzione che risolve il caso: voto proprio e voto delegato
Il punto centrale della decisione riguarda la natura giuridica del voto espresso su delega. L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. — nella versione modificata dalla riforma del condominio del 2012 — consente a ogni condòmino di partecipare all’assemblea tramite un rappresentante, che può essere tanto un altro condòmino quanto un soggetto completamente estraneo al condominio.
La stessa norma pone un solo divieto esplicito: non si può conferire delega all’amministratore in carica, qualunque sia l’oggetto dell’assemblea. Il divieto riguarda l’amministratore — colui che già ricopre la carica — non il candidato.
Nel caso esaminato, il soggetto che ha votato non era ancora amministratore al momento del voto. Era un candidato, e in quanto tale era un soggetto estraneo al condominio a tutti gli effetti giuridici. Tre condòmini gli avevano conferito regolare delega scritta. Il voto che ha espresso in assemblea non era il suo: era il voto dei tre deleganti, trasmesso attraverso di lui come strumento di manifestazione della loro volontà.
Il Tribunale lo chiarisce senza ambiguità: il delegato non esprime una volontà propria, ma quella del soggetto che lo ha incaricato. Non c’è conflitto di interessi perché non c’è un interesse personale del votante che confligge con l’interesse del condominio — c’è solo l’interesse dei deleganti, che hanno scelto liberamente di affidare il proprio voto a quel soggetto.
Chi può contestare il voto del delegato: solo il delegante
Il Tribunale aggiunge una precisazione che ha valore pratico importante. Se la delega presenta vizi — se il delegante non era d’accordo con il voto espresso, se ritiene che il suo rappresentante abbia agito contro le sue istruzioni — solo il delegante stesso può far valere quel vizio. Non gli altri condòmini, non chi ha perso la votazione.
Questo significa che i condòmini che hanno impugnato la delibera non avevano titolo per contestare il voto espresso per conto dei tre deleganti. Quei tre condòmini avevano conferito la delega consapevolmente: se erano soddisfatti del voto espresso in loro nome, nessun terzo può rimpiazzarli nell’eccezione.
La formazione obbligatoria: questione di prova, non di principio
La seconda censura riguardava la mancata dimostrazione dei requisiti di formazione periodica previsti dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ. Il Tribunale la respinge per una ragione fattuale: in corso di causa era stata depositata la documentazione attestante la frequentazione dei corsi professionali obbligatori.
Non c’era quindi un vizio sostanziale — i corsi erano stati fatti — ma un difetto di comunicazione al momento dell’accettazione dell’incarico. Il giudice ha ritenuto che la produzione documentale in giudizio fosse sufficiente a dimostrare il possesso del requisito, superando la censura procedurale degli impugnanti.
Le regole operative che emergono dalla sentenza
Per gli amministratori e i condomini che si trovano in situazioni analoghe, la sentenza offre indicazioni precise.
Un candidato alla carica di amministratore può ricevere deleghe da condòmini assenti e votare in assemblea — anche sulla propria nomina — senza che questo configuri un conflitto di interessi. Il divieto di ricevere deleghe riguarda solo chi è già amministratore in carica, non chi aspira a diventarlo.
La delega deve essere in forma scritta. Solo il condòmino che l’ha conferita può contestare eventuali vizi nel modo in cui è stata esercitata. Gli altri condòmini non hanno legittimazione a sollevare queste eccezioni.
I requisiti di formazione periodica devono essere posseduti al momento della nomina e devono poter essere dimostrati: la documentazione va raccolta prima dell’assemblea, non dopo che è già arrivata una contestazione in giudizio.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link



