La Cassazione chiarisce che l’accompagnamento non richiede l’incapacità di deambulare. Basta non riuscire a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, anche solo per malattie psichiche. La valutazione deve andare oltre la capacità fisica.
Una persona affetta da oligofrenia riesce a camminare da sola. Per questo motivo l’INPS e poi i tribunali di primo e secondo grado le negano l’indennità di accompagnamento: se cammina, non ha bisogno di essere accompagnata. Ma questa persona non riesce ad andare a fare la spesa da sola, non sa prepararsi da mangiare, non è in grado di gestire la casa, e il suo rendimento mentale è quasi del tutto compromesso. Ha davvero torto a pretendere l’indennità?
La domanda che molte famiglie con disabili si pongono è se l’indennità di accompagnamento spetti anche a chi riesce a camminare da solo: la risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 25225 del 27 novembre 2014, è sì. La capacità di deambulare non è il parametro decisivo. Ciò che conta è se la persona riesce a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana — e questa valutazione deve tenere conto non solo della capacità fisica di eseguire materialmente un gesto, ma anche della capacità di comprenderne il significato e l’importanza, soprattutto quando la limitazione deriva da una malattia psichica.
Cos’è l’indennità di accompagnamento e a cosa serve
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale dell’INPS disciplinata dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980. Non è una pensione di inabilità al lavoro — non serve a compensare la perdita della capacità lavorativa. La sua funzione è diversa: sostenere il nucleo familiare che si fa carico di un soggetto disabile, evitando il ricovero in istituti di cura e assistenza e riducendo la relativa spesa sociale.
Proprio perché la sua logica è quella del sostegno alla famiglia che assiste, l’indennità può essere riconosciuta anche a soggetti che lavorano, purché abbisognino di assistenza continua. Può essere concessa anche a minori di diciotto anni. Non è subordinata all’incapacità lavorativa, ma all’incapacità di provvedere autonomamente alla propria vita quotidiana.
I due presupposti alternativi: deambulazione e atti quotidiani
La legge prevede due condizioni alternative per il riconoscimento dell’indennità. La prima è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. La seconda — e su questa la sentenza fa chiarezza — è l’impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con carattere continuo.
Queste due condizioni sono alternative, non cumulative. Chi non riesce a camminare senza aiuto ha diritto all’indennità. Ma ha diritto all’indennità anche chi riesce a camminare, se non è in grado di badare a sé stesso nelle attività ordinarie della giornata.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorrente era certamente in grado di deambulare, ma i test clinici avevano evidenziato che aveva bisogno di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi, di avere i cibi preparati e serviti, di assistenza per ogni operazione di governo della casa. Il suo rendimento mentale era quasi del tutto compromesso per marcata incapacità di memorizzare e prestare attenzione. Nonostante questi dati, i giudici di merito avevano negato l’indennità perché la persona camminava da sola. La Cassazione ha cassato quella sentenza, ritenendola affetta da vizi di motivazione: i dati obiettivi erano inconciliabili con la conclusione raggiunta.
Il ruolo delle malattie psichiche
Un chiarimento importante riguarda le malattie psichiche. Il diritto all’indennità spetta sia quando il bisogno di aiuto deriva da incapacità fisica sia quando deriva da malattie di carattere psichico. E la capacità di compiere gli atti quotidiani non va intesa solo in senso fisico — come mera idoneità a eseguire materialmente un gesto — ma anche come capacità di comprenderne il significato, la portata e l’importanza ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.
Questo significa che chi fisicamente potrebbe nutrirsi, vestirsi o prendere le medicine, ma non è in grado di capire se, quando e come farlo — o lo farebbe in modo inadeguato compromettendo la propria salute o mettendo in pericolo sé stesso o altri — può avere diritto all’indennità di accompagnamento. La Cassazione ha riconosciuto il diritto in numerosi casi analoghi: persona con deficit cerebrali incapace di stabilire autonomamente quando svolgere gli atti elementari; persona con infermità mentale che difettava episodicamente di autocontrollo rendendosi pericolosa; persona con deterioramento delle facoltà psichiche incapace di compiere atti senza pericolo di danno; persona affetta da oligofrenia grave incapace di riconoscere gli oggetti e di parlare se non con monosillabi.
La valutazione non deve essere calibrata sul numero degli atti che la persona non riesce a compiere, ma soprattutto sulle loro ricadute — sull’incidenza sulla salute del malato e sulla salvaguardia della sua dignità come persona. Anche l’incapacità a un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare da sola la necessità di assistenza giornaliera.
La regola pratica
Chi si vede negare l’indennità di accompagnamento perché i medici dell’INPS o un tribunale ha ritenuto sufficiente la capacità di deambulare dovrebbe valutare se la motivazione del diniego tiene conto della capacità di compiere gli atti quotidiani nella loro interezza — inclusa la componente cognitiva e volitiva — oppure si è fermata alla sola valutazione della deambulazione. Se la patologia è di natura psichica o comporta compromissione delle facoltà cognitive, la valutazione richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza della Cassazione è più ampia di quella spesso applicata nella prassi amministrativa. In caso di rigetto, è possibile ricorrere in giudizio richiedendo una consulenza tecnica d’ufficio che valuti il quadro clinico complessivo secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
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Raffaella Mari
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