La Cassazione chiarisce che il flag sul modulo online non sostituisce la firma elettronica per approvare le clausole vessatorie nei contratti digitali.
Chi compra online, sottoscrive un abbonamento digitale o accetta le condizioni di un servizio web si trova quasi sempre davanti a una o più caselle da spuntare. Alcune riguardano la privacy, altre i termini e condizioni, altre ancora clausole specifiche che spostano rischi e responsabilità sull’utente. Di solito si clicca senza leggere, si spunta tutto e si va avanti. Ma per le clausole vessatorie online basta un click o serve la firma digitale? La Cassazione ha risposto con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026: no, non basta. Quel flag non ha valore legale sufficiente per rendere efficace una clausola che il codice civile considera particolarmente onerosa per il contraente.
La questione interessa chiunque stipuli contratti online — e quindi praticamente tutti — e riguarda anche le aziende che offrono servizi digitali, le piattaforme di e-commerce, i fornitori di abbonamenti. La Cassazione ha fissato una regola precisa: la spunta su una casella è solo un’azione meccanica, non una firma. Per approvare una clausola vessatoria nel mondo digitale serve una firma elettronica, anche nella forma più semplice disponibile. Senza di essa, la clausola non produce effetti.
Cos’è una clausola vessatoria e perché la legge la tratta diversamente?
Il codice civile non tratta tutte le clausole contrattuali allo stesso modo. Alcune sono normali accordi tra le parti. Altre — quelle elencate nell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. — sono considerate così penalizzanti per il contraente più debole da richiedere un passaggio in più: la specifica approvazione per iscritto.
Si tratta di clausole che, in una serie di casi tipici, limitano la responsabilità del predisponente, escludono il diritto di recesso, consentono la modifica unilaterale del contratto, stabiliscono competenza esclusiva di un foro diverso da quello del consumatore e via dicendo. Il legislatore del 1942 aveva già capito che chi redige un contratto standard può inserire condizioni molto sfavorevoli all’altra parte, che spesso non le legge. Per questo ha imposto che alcune di queste clausole non possano valere se non vengono approvate separatamente e per iscritto.
Il ragionamento è semplice: firmare o sottoscrivere specificamente una clausola è un atto che richiede attenzione e consapevolezza maggiori rispetto alla semplice sottoscrizione del contratto generale. Se la clausola è sepolta in un documento di venti pagine e nessuno la segnala, la firma generica non la rende efficace.
Cosa cambia quando il contratto si conclude online?
Il passaggio al digitale ha complicato le cose. Nei contratti cartacei, la firma è un atto fisico inequivocabile: si prende la penna, si scrive il proprio nome. Online, il confine tra “ho letto e accetto” e “ho firmato” non è sempre chiaro.
Il D.Lgs. 70/2003, all’art. 13, comma 1, stabilisce che le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando si procede per via telematica. Il principio è chiaro: il commercio elettronico non è un territorio senza regole, e le tutele previste dal codice civile seguono il contratto anche quando si sposta su una piattaforma digitale.
Questo significa che la regola dell’approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie vale anche online. Il problema pratico è capire cosa significhi “per iscritto” in un contesto digitale, dove non si usa la carta e non si firma con la penna.
Perché il flag sulla casella non basta?
Molte piattaforme gestiscono il problema così: inseriscono una casella da spuntare accanto al testo della clausola onerosa. L’utente seleziona la casella e il sistema registra l’operazione come accettazione. Questo metodo è semplice, diffuso e pratico. Ma, secondo la Cassazione, non è sufficiente.
Il motivo è che la flaggatura — cioè la spunta sulla casella — è una semplice operazione meccanica. Indica che l’utente ha cliccato in un certo punto della pagina, ma non è equiparata alla firma richiesta per dare efficacia alla clausola vescatoria. La Corte distingue con precisione tra la selezione informatica di una casella e una manifestazione di volontà che abbia i requisiti necessari per valere come approvazione specifica.
Detto in modo diretto: cliccare su una casella è diverso dal firmare. Il codice civile richiede la firma. Il flag non è una firma.
Quale firma elettronica è sufficiente?
Qui la Cassazione fa una distinzione importante, che vale la pena capire bene perché ha conseguenze pratiche rilevanti per chi gestisce contratti digitali.
Esistono diversi livelli di firma elettronica, con forza probatoria crescente. La firma elettronica qualificata (FEQ) e la firma elettronica avanzata (FEA) sono le più robuste, richiedono strumenti tecnici specifici e garantiscono l’identificazione certa del firmatario. La firma elettronica semplice (FES) è il livello base: include qualsiasi metodo che permetta di identificare il firmatario e collegarlo al documento, come l’inserimento di un codice OTP (un codice temporaneo inviato via SMS o email).
La Cassazione afferma che nei contratti non soggetti a forma ad substantiam — cioè quelli per cui la legge non impone una forma specifica come requisito di validità — è sufficiente una FES. Non serve necessariamente una firma digitale forte. Basta la firma elettronica semplice, purché sia effettivamente una firma, e purché sia riferibile alla specifica accettazione della clausola vessatoria.
L’esempio del codice OTP è significativo: se la piattaforma chiede all’utente di inserire un codice ricevuto via SMS per confermare la propria accettazione di una clausola specifica, questo vale come firma elettronica semplice ed è sufficiente a rendere efficace la clausola.
Come deve essere costruito il percorso online per essere valido?
La sentenza ha conseguenze dirette per chi progetta e gestisce piattaforme digitali con contratti che contengono clausole onerose. Il percorso informatico non può ridursi a una casella da spuntare. Deve essere costruito in modo da garantire tre cose.
La prima è la specificità: l’approvazione della clausola deve essere separata dall’accettazione generale del contratto. Non basta un unico “accetto tutto”. La clausola onerosa deve essere segnalata e approvata in modo distinto.
La seconda è la consapevolezza: il sistema deve consentire all’utente di capire cosa sta approvando. Non è sufficiente rinviare a un documento allegato o seppellire il riferimento in un testo lungo.
La terza è la firma: il consenso deve essere espresso con modalità riconducibili alla firma elettronica. Questo significa che il semplice click su una casella non basta. Serve qualcosa che identifichi l’utente e colleghi in modo inequivocabile la sua volontà all’accettazione di quella specifica clausola.
Un esempio pratico: una piattaforma che vende abbonamenti può inserire nel percorso di registrazione un passaggio specifico in cui, dopo aver mostrato chiaramente la clausola che esclude il diritto di recesso, chiede all’utente di inserire il codice OTP ricevuto sul proprio telefono per confermare l’accettazione. Quel codice funge da firma elettronica semplice e rende la clausola efficace.
Cosa succede se la clausola non è approvata correttamente?
La conseguenza è quella prevista dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ.: la clausola non ha effetto. Non si può invocare. Non si può applicare.
Se un’azienda inserisce nel contratto online una clausola che esclude la propria responsabilità per certi danni, e quella clausola non viene approvata con una firma elettronica, la clausola è priva di efficacia. Il cliente che subisce il danno può comunque agire in giudizio come se quella clausola non esistesse.
Questo vale anche retroattivamente per i contratti già conclusi con il semplice flag: se la clausola non era stata approvata con le modalità richieste, non può essere opposta al contraente.
Qual è la vicenda concreta che ha portato a questa sentenza?
La Cassazione si è pronunciata su un caso in cui erano in discussione le modalità di accettazione di una clausola onerosa in un contratto online. Il punto controverso era se la flaggatura di una casella nel percorso di adesione alla piattaforma fosse sufficiente a rendere efficace la clausola ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.
La Corte ha stabilito che non lo era, e ha fissato il principio generale: nei contratti telematici, la specifica approvazione richiesta dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ. deve risultare da una firma elettronica, anche nella forma semplice, purché idonea a manifestare il consenso all’approvazione specifica della clausola. Il gestore della piattaforma non può limitarsi a inserire una casella da spuntare: deve costruire un percorso che garantisca una specifica approvazione consapevole e separata, espressa con modalità riconducibili alla firma elettronica.
Cosa devono fare adesso le aziende che offrono contratti digitali?
La sentenza è un segnale chiaro che molte piattaforme devono rivedere i propri percorsi di adesione. Chi oggi gestisce contratti digitali con clausole onerose e si affida al solo flag deve valutare se il proprio sistema soddisfa i requisiti stabiliti dalla Cassazione.
La soluzione non è necessariamente costosa o complessa. Per la maggior parte dei contratti non è richiesta una firma qualificata o avanzata. È sufficiente un sistema che identifichi l’utente e colleghi in modo inequivocabile la sua volontà all’accettazione della clausola specifica. Il codice OTP è uno degli strumenti più semplici e già diffusi. Ce ne sono altri, a seconda delle caratteristiche della piattaforma e del tipo di contratto.
L’aspetto più importante è la struttura del percorso: la clausola onerosa deve essere segnalata separatamente, l’utente deve essere messo nelle condizioni di capire cosa approva, e l’accettazione deve essere espressa con un atto che vada oltre il semplice click su una casella.
Chi non adegua i propri sistemi rischia che le clausole onerose inserite nei propri contratti siano prive di efficacia, con le conseguenze del caso in termini di responsabilità e contenzioso.
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Angelo Greco
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