Tfr e indennità di preavviso spettano iure proprio ai soggetti individuati dall’art. 2122 c.c., non agli eredi. Le altre competenze maturate rientrano nell’asse ereditario. Obblighi fiscali, contributivi e comunicativi del datore variano a seconda della natura delle somme.
Un lavoratore dipendente muore durante il rapporto di lavoro. Il datore deve liquidare le spettanze maturate, ma non può farlo indifferentemente a chiunque si presenti: la legge distingue con precisione chi ha diritto a cosa, in base a quale titolo e con quali modalità. Due regimi diversi si applicano a seconda della natura delle somme — e confonderli espone il datore a responsabilità e gli aventi diritto a perdere quanto loro compete.
La domanda che molti familiari di lavoratori deceduti e datori di lavoro si pongono è cosa spetti agli eredi quando muore un lavoratore dipendente: la risposta richiede di distinguere subito due categorie. Il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso spettano iure proprio — per diritto proprio — ai soggetti individuati dall’art. 2122 cod. civ., indipendentemente dalla qualità di erede. Le altre competenze maturate in costanza di rapporto — retribuzione dell’ultimo mese, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti — rientrano invece nell’asse ereditario e si trasferiscono agli eredi per successione.
La risoluzione del rapporto e il primo adempimento del datore
Il decesso del lavoratore determina l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il datore non deve emettere una lettera di licenziamento né compiere alcun atto risolutivo: il rapporto cessa di diritto alla data del decesso.
Il primo adempimento è la comunicazione della cessazione al Centro per l’Impiego entro cinque giorni dalla data del decesso. La mancata o tardiva comunicazione è sanzionata amministrativamente da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Prima di liquidare le somme, il datore deve inviare una lettera a un congiunto del lavoratore, avvisando che le spettanze verranno erogate non appena ricevuti i nominativi e i dati anagrafici degli aventi diritto.
Tfr e indennità sostitutiva del preavviso: chi ha diritto e a quale titolo
L’art. 2122 cod. civ. prevede che, in caso di morte del lavoratore, siano corrisposti il Tfr maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso — quest’ultima dovuta anche se la risoluzione non è imputabile al datore, ai sensi dell’art. 2118, comma 3, cod. civ.
I destinatari di queste somme sono individuati direttamente dalla legge — non dalla successione — e le ricevono iure proprio: per diritto proprio, indipendentemente dalla loro qualità di eredi. Sono il coniuge, anche se separato legalmente o di fatto, salvo il caso di separazione con addebito e senza diritto agli alimenti. In caso di coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, l’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 prevede il diritto a una quota del Tfr pari al 40% dell’indennità maturata negli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, purché il coniuge non si sia risposato. Sono poi i figli legittimi, legittimati o riconosciuti, compresi quelli concepiti al momento del decesso — e in presenza di figli minorenni è necessario l’intervento del giudice tutelare. Infine i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ma solo se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.
In assenza di questi soggetti, o in caso di loro rinuncia, le somme si devolvono secondo le regole della successione testamentaria o legittima.
La ripartizione avviene per accordo tra gli aventi diritto o, in mancanza, secondo il bisogno di ciascuno su pronuncia del giudice. Non è ammesso che il lavoratore in vita stipuli un patto per definire anticipatamente la ripartizione: tale accordo sarebbe nullo.
Documentazione necessaria per le somme iure proprio
Gli aventi diritto all’art. 2122 cod. civ. devono presentare al datore: il certificato di morte, lo stato di famiglia alla data del decesso, un atto notorio che attesti l’assenza di sentenza di divorzio o la sussistenza di separazione, un ulteriore atto notorio se tra i beneficiari vi sono parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo, il decreto del giudice tutelare in presenza di figli minorenni, e i dati anagrafici e il codice fiscale degli aventi diritto. Se l’attribuzione avviene per successione testamentaria, occorre anche copia del testamento.
Le altre competenze maturate: regime iure successionis
Le somme maturate dal lavoratore in costanza di rapporto e non ancora corrisposte — retribuzione dell’ultimo mese, ratei di mensilità aggiuntive, premi di produzione, indennità per ferie e permessi non goduti — rientrano nell’asse ereditario del defunto. Si trasmettono agli eredi iure successionis — per diritto di successione — nelle misure stabilite dalle regole ereditarie.
Il datore non può liquidare queste somme senza aver ricevuto documentazione che attesti l’accettazione dell’eredità. Deve richiedere: atto notorio con l’indicazione degli eredi e delle loro quote, e prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione quando dovuta — oppure dichiarazione di inesistenza dell’obbligo dichiarativo.
Il trattamento fiscale e contributivo: differenze tra le due categorie
Il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del Tuir. Il Tfr non è base imponibile contributiva, per espressa previsione dell’art. 12, comma 4, lett. a), della legge n. 153 del 1969. L’indennità sostitutiva del preavviso è invece imponibile contributiva — rimane a carico del lavoratore — e rientra nell’imponibile dell’ultimo periodo di paga, influenzando la base per le prestazioni pensionistiche ai superstiti, senza però produrre accrescimento dell’anzianità contributiva oltre la data del decesso.
Le somme corrisposte agli eredi iure successionis sono assoggettate a tassazione separata con aliquota del 23% — pari al primo scaglione Irpef — a titolo di acconto, senza che gli eredi debbano dichiararle ulteriormente in sede annuale. Le somme maturate a titolo di lavoro straordinario o incremento di produttività sono tassate con imposta sostitutiva del 10%, nel rispetto delle condizioni di legge.
Gli adempimenti del datore: cedolino, Uniemens e Certificazione Unica
Nel mese del decesso il datore deve elaborare il cedolino paga intestato al lavoratore defunto, indicando tutte le competenze maturate fino alla data del decesso. In questa fase si definisce l’imponibile fiscale ma non si calcola ancora l’imposta lorda né il netto.
Entro il 16 del mese successivo al decesso devono essere versati i contributi di competenza tramite modello F24 e deve essere inviato il flusso Uniemens con i dati del defunto.
Una volta ricevuta la documentazione successoria con le quote spettanti a ciascun erede, il datore procede al conguaglio di fine rapporto. Se il conguaglio chiude con un credito Irpef, il datore restituisce le maggiori ritenute dopo aver trattenuto le addizionali regionali e comunali. Se chiude con somme a debito, il datore trattiene le imposte residue.
La Certificazione Unica deve essere trasmessa agli eredi. Le retribuzioni erogate al lavoratore quando era ancora in vita vanno certificate a suo nome. Le somme corrisposte dopo la morte vanno certificate a nome degli eredi in qualità di percettori. Il datore non emette la Certificazione Unica se entro la fine del periodo d’imposta non ha ancora erogato somme agli eredi per mancanza dei loro dati.
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Angelo Greco
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