quante volte si può rinnovare?


Non esiste un numero massimo di rinnovi fissato per legge, ma il contratto a termine non può durare più di 24 mesi complessivi tra le stesse parti. Le proroghe sono al massimo quattro. Oltre i 12 mesi serve una causale scritta. Tra un contratto e il successivo devono passare almeno 10 o 20 giorni. Chi viola queste regole si ritrova con un contratto a tempo indeterminato.

Il contratto a termine è scaduto. Il datore vuole continuare il rapporto. Il lavoratore vuole capire fino a quando può andare avanti così, e se prima o poi il contratto diventa a tempo indeterminato.

La risposta alla domanda su quante volte si possa rinnovare un contratto a termine scaduto non è un numero fisso, ma dipende da tre variabili: la durata complessiva già maturata, se si tratta di una proroga o di un rinnovo, e se si supera o meno la soglia dei dodici mesi — oltre la quale scatta l’obbligo di indicare una causale. Il tutto nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2015.

Proroga e rinnovo: due cose diverse

Prima di tutto, è necessario distinguere due operazioni che nella pratica vengono spesso confuse.

La proroga allunga la durata del contratto in corso, senza interruzione e senza stipulare un nuovo atto. Il rapporto continua: cambia solo la data di scadenza.

Il rinnovo è invece un nuovo contratto stipulato dopo la scadenza del precedente. C’è una soluzione di continuità — almeno formale — tra i due rapporti.

Questa distinzione è rilevante perché le regole applicabili sono diverse per le due fattispecie, in particolare per quanto riguarda il numero massimo consentito e gli intervalli obbligatori.

Il tetto dei 24 mesi: la regola fondamentale

La durata complessiva di uno o più contratti a termine stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore — per mansioni di pari livello e categoria legale — non può superare i 24 mesi. Nel calcolo si sommano tutti i periodi, compresi quelli svolti in regime di somministrazione a termine presso lo stesso datore utilizzatore.

Superato questo limite, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, dalla data del superamento.

Le proroghe: massimo quattro

Il contratto a termine in corso può essere prorogato fino a un massimo di quattro volte, purché la durata complessiva del rapporto non superi i 24 mesi e il lavoratore consenta.

Dalla quinta proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza di quella proroga.

Le proroghe nei primi dodici mesi complessivi di rapporto non richiedono alcuna giustificazione particolare. Quando invece la proroga porta la durata totale del rapporto oltre i dodici mesi, occorre indicare per iscritto una causale specifica: una ragione concreta che giustifichi la prosecuzione del rapporto a termine. Se la causale manca e il limite dei dodici mesi è superato, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

I rinnovi: nessun numero fisso, ma molti vincoli

Per i rinnovi la legge non fissa un numero massimo. Il contratto può essere rinnovato più volte, finché si rispettano tre condizioni.

La prima: la durata complessiva non supera i 24 mesi. La seconda: tra la scadenza di un contratto e l’inizio del successivo trascorre l’intervallo minimo previsto. La terza: oltre i dodici mesi complessivi, ogni rinnovo indica una causale specifica.

La causale: quando serve e cosa deve contenere

Nei primi dodici mesi complessivi di rapporto a termine tra le stesse parti, proroghe e rinnovi sono liberi: non serve indicare nessuna ragione particolare nel contratto. Dal tredicesimo mese in poi, ogni proroga o rinnovo richiede una causale scritta.

Le causali ammesse sono quelle previste dalla legge o dai contratti collettivi. Devono essere indicate in modo specifico nel testo del contratto o della proroga: non basta una formula generica. Un contratto rinnovato oltre i dodici mesi con una causale vaga o inesistente si trasforma a tempo indeterminato.

Ai fini del conteggio dei dodici mesi, si considerano solo i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023.

Lo “stop and go”: l’intervallo tra un contratto e l’altro

Quando il datore vuole rinnovare il contratto dopo la scadenza, deve rispettare un intervallo minimo prima di stipulare il nuovo atto:

venti giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a sei mesi; dieci giorni se il contratto scaduto aveva una durata pari o inferiore a sei mesi.

Se il nuovo contratto inizia prima che questi giorni siano trascorsi, il secondo contratto viene considerato automaticamente a tempo indeterminato, dalla data di inizio. Non è una conseguenza che può essere evitata con accordi tra le parti: opera per legge.

Le deroghe: stagionalità, contrattazione collettiva, somministrazione

Esistono situazioni in cui queste regole si applicano in modo diverso.

Per i lavoratori impiegati in attività stagionali — quelle indicate nel DPR n. 1525/1963 e quelle definite tali dai contratti collettivi in base alla ciclicità della domanda — non si applicano gli intervalli minimi tra un contratto e l’altro. La successione può essere continua. Possono essere previste deroghe anche sui limiti di durata, causali e limiti quantitativi, purché la stagionalità sia effettiva e non generica.

La contrattazione collettiva — anche aziendale — può individuare casi specifici in cui gli intervalli di dieci o venti giorni non si applicano. Questo non significa che i contratti collettivi possano eliminare in blocco lo stop and go per interi settori: la giurisprudenza richiede che siano indicate tipologie di lavoro specifiche, non categorie generali.

Per la somministrazione a termine — quando il lavoratore è assunto dall’agenzia per il lavoro e inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice — non si applicano gli intervalli tra contratti, i limiti numerici generali e il diritto di precedenza nelle assunzioni. Le causali si applicano all’utilizzatore quando la missione supera i dodici mesi.

Il quadro in sintesi

Il contratto a termine scaduto può essere rinnovato più volte, senza un numero massimo prefissato, ma sempre rispettando il tetto dei ventiquattro mesi complessivi, il massimo di quattro proroghe, gli intervalli obbligatori di dieci o venti giorni tra un contratto e il successivo, e l’obbligo di causale scritta dal tredicesimo mese. Ogni volta che una di queste regole viene violata, la conseguenza è la stessa: il contratto diventa a tempo indeterminato.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di