Quali sono i diritti di chi viene fermato dalla polizia in Italia?


Dal semplice controllo all’arresto: diritti all’informazione, al silenzio, all’avvocato, all’interprete e ai limiti di trattenimento. Garanzie rafforzate per minori. Ecco il quadro completo.

Un agente di polizia ferma una persona per strada. Un’altra viene accompagnata in questura per essere identificata. Una terza viene arrestata in flagranza. Tre situazioni diverse, con regole e garanzie diverse. Cosa può fare il cittadino? Deve rispondere alle domande? Può chiamare un avvocato? Per quanto tempo può essere trattenuto?

La domanda su quali siano i diritti di chi viene fermato dalla polizia in Italia richiede di distinguere quattro situazioni con presupposti e garanzie diverse: il semplice controllo su strada; l’accompagnamento in questura per identificazione; il fermo di indiziato di delitto; l’arresto. In ciascuna cambiano i diritti riconosciuti, i limiti temporali e le tutele specifiche per le categorie vulnerabili.

Il semplice controllo su strada: cosa può succedere

Il semplice controllo su strada — identificazione della persona, richiesta di documenti, domande informali — non costituisce, di per sé, una limitazione della libertà personale. Non si applicano in questa fase le garanzie specifiche previste per arresto e fermo.

La situazione cambia radicalmente se la persona si rifiuta di farsi identificare, fornisce generalità false o documenti sospetti: in quel caso la polizia giudiziaria può procedere all’accompagnamento coattivo in questura per l’identificazione.

L’accompagnamento in questura per identificazione

Quando si verificano le condizioni sopra descritte, la polizia giudiziaria può accompagnare la persona nei propri uffici ai sensi dell’art. 349, commi 4-6, cod. proc. pen. Il trattenimento deve limitarsi al tempo strettamente necessario per l’identificazione.

Il limite massimo è di 12 ore. Può essere prorogato fino a 24 ore — previo avviso anche orale al pubblico ministero — solo se le operazioni di identificazione sono particolarmente complesse o è necessario l’intervento dell’autorità consolare o di un interprete.

In caso di proroga, la persona ha la facoltà di chiedere che venga avvisato un familiare o un convivente. La polizia deve dare immediata notizia al PM dell’accompagnamento e dell’ora di inizio, comunicando anche l’ora del rilascio. Il PM, se non ravvisa i presupposti, ordina il rilascio.

Arresto e fermo: la comunicazione scritta dei diritti

Quando viene eseguito un arresto in flagranza o un fermo di indiziato di delitto, scatta un sistema completo di garanzie. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria devono consegnare all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, chiara e precisa, dei propri diritti ai sensi dell’art. 386 cod. proc. pen.

Se la persona non conosce l’italiano, la comunicazione deve essere tradotta in una lingua a lei comprensibile. Se la traduzione non è subito disponibile, le informazioni vengono fornite oralmente, con obbligo di consegnare comunque la comunicazione scritta senza ritardo.

La comunicazione deve informare la persona dei seguenti diritti:

  • facoltà di nominare un difensore di fiducia e di chiedere il patrocinio a spese dello Stato;
  • diritto di ottenere informazioni sull’accusa;
  • diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali;
  • diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere — il diritto al silenzio;
  • diritto di accedere agli atti su cui si fonda l’arresto o il fermo;
  • diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o altra persona di fiducia;
  • diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
  • diritto di essere condotto davanti al giudice per la convalida entro 96 ore dall’arresto o fermo;
  • diritto di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza sulla convalida;
  • facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa.

Il diritto all’avvocato e al colloquio con il difensore

La persona arrestata in flagranza o fermata ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo ai sensi dell’art. 104 cod. proc. pen. Il diritto sorge immediatamente, fin dall’inizio dell’esecuzione della misura.

Per chi non conosce l’italiano è previsto il diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore. La violazione di questo diritto può determinare nullità se ha prodotto una effettiva lesione del diritto di difesa — cioè se ha impedito di sviluppare argomenti o deduzioni rilevanti.

Quando l’indagato è invitato a presentarsi per atti di indagine — anche al di fuori di arresto e fermo — il difensore ha diritto di assistere agli atti per i quali l’indagato è stato preventivamente avvisato ai sensi dell’art. 364, comma 4, cod. proc. pen.

Il diritto al silenzio

Il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere è espressamente incluso tra i diritti che devono essere comunicati all’arrestato o al fermato. Nessuno può essere obbligato a rispondere a domande della polizia o del pubblico ministero.

L’interrogatorio dell’arrestato o fermato deve rispettare le regole generali dell’art. 64 cod. proc. pen., che includono l’informazione sul fatto per cui si procede, sulle ragioni del provvedimento, sugli elementi a carico e, se non pregiudica le indagini, sulle relative fonti.

La durata massima del trattenimento

I limiti temporali variano in base alla situazione:

Per l’accompagnamento per identificazione: massimo 12 ore, prorogabili a 24 solo in presenza di condizioni specifiche e con avviso al PM.

Per arresto e fermo: la persona ha diritto a essere condotta davanti al giudice per la convalida entro 96 ore dall’arresto o fermo. Entro questo limite si collocano la redazione degli atti, la richiesta di convalida al giudice e l’udienza di convalida con l’interrogatorio.

Garanzie specifiche per i minori

Il sistema di tutele per i minorenni è significativamente rafforzato rispetto agli adulti.

Sul piano dell’informazione ai sensi dell’art. 12-bis del codice di procedura penale minorile, il minore deve ricevere informazioni comprensibili sui propri diritti, con linguaggio adeguato all’età e alle sue capacità. Deve essere informato del diritto a che vengano avvertiti l’esercente la responsabilità genitoriale o altri soggetti indicati dalla legge, del diritto a essere assistito dai servizi minorili della giustizia e del diritto a una valutazione individuale della propria personalità.

Se sottoposto a privazione della libertà, deve essere informato che il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile e che la durata delle misure cautelari è soggetta a termini massimi inferiori a quelli previsti per gli adulti.

Sul piano operativo ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 272/1989, nell’esecuzione di arresto, fermo, accompagnamento e traduzione devono essere adottate cautele per proteggere il minore dalla curiosità del pubblico e da ogni forma di pubblicità, riducendo per quanto possibile disagi e sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l’uso di strumenti di coercizione fisica, salvo gravi esigenze di sicurezza. Il minore deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano i maggiorenni arrestati o fermati.

L’accompagnamento in flagranza ai sensi dell’art. 18-bis del codice di procedura penale minorile è ammesso solo per determinati reati e per un tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 12 ore. La polizia deve dare immediata notizia al PM, informare i servizi minorili e consegnare il minore al genitore o affidatario. Se questo non è possibile, il PM dispone il collocamento in centro di prima accoglienza, in comunità o nell’abitazione familiare.

La privacy del minore è tutelata dall’art. 13 del codice di procedura penale minorile: è vietata la pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini che permettano di identificarlo. Le udienze si svolgono a porte chiuse.




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 Paolo Florio

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