Forme di contribuzione complementare, passando per le spese per colf, badanti, fondi sanitari, riscatto dei corsi di laurea e molte altre casistiche: spazio a diversi oneri deducibili o detraibili
Tra gli oneri agevolati che trovano spazio in dichiarazione ci sono anche i contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta, a seconda dei casi, di somme deducibili dal reddito complessivo oppure detraibili dall’imposta lorda. La relativa guida dell’Agenzia delle entrate dedicata alla dichiarazione 2026 ne raccoglie diverse tipologie, con regole specifiche, limiti e documentazione da conservare. Vediamo qui le più significative.
Contributi previdenziali e assistenziali deducibili
I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e i contributi volontari alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza sono deducibili dal reddito (articolo 10 comma 1 lettera e) del Tuir). La deduzione opera dal reddito complessivo e può riguardare anche contributi versati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
La loro collocazione in dichiarazione è nel rigo E21del modello 730 e nel corrispondente Rigo RP21 nel modello Redditi.
La casistica è ampia. Rientrano, tra gli altri:
- i contributi alla Gestione separata Inps per la quota effettivamente rimasta a carico del contribuente
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps per costituire la propria posizione previdenziale
- i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi
- i contributi versati per il riscatto della laurea e per gli anni di frequenza degli Its Academy (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il fondo casalinghe
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici.
Sono deducibili anche i contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite, se il mancato pagamento avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento deve risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al defunto.
Non danno invece diritto alla deduzione, tra gli altri:
- le tasse di iscrizione agli albi professionali
- i contributi al Servizio sanitario nazionale pagati con i premi Rc auto
- i contributi previdenziali Inps, versati alla Gestione separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico
- gli importi versati per sanzioni e interessi moratori per violazioni inerenti ai contributi
- le somme versate all’Inps per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura
- i contributi previdenziali versati all’Inps dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa.
In linea generale, il limite alla deduzione è rappresentato dal reddito complessivo: i contributi sono deducibili fino a concorrenza di tale importo.
Il riscatto della laurea e degli Its Academy dei familiari a carico
Un trattamento specifico riguarda i contributi versati per il riscatto di corsi universitari di studio, o dei percorsi Its Academy, dei familiari fiscalmente a carico quando il familiare per il quale si effettua il versamento è “inoccupato”, cioè non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, compresa la Gestione separata dell’Inps. In questo caso al contribuente che sostiene la spesa spetta una detrazione del 19% dei contributi versati. L’onere va indicato nei righi E8/E10 del modello 730 (e righi RP8/RP13 nel modello Redditi).
Diversa è l’ipotesi in cui il soggetto interessato dal riscatto sia stato iscritto, anche in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale: in tal caso i contributi sono deducibili dal reddito, secondo la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 10 del Tuir per gli oneri deducibili.
La disciplina si estende anche agli Its Academy, previsti dalla legge n. 99/2022 (legge di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), che consistono in percorsi di istruzione tecnologica superiore post diploma, finalizzati alla formazione di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e professionali.
Per la detrazione del 19% non è previsto un tetto massimo di spesa, perciò la detrazione è calcolata sull’intero importo versato. Tuttavia, dall’anno d’imposta 2025, ricordiamo che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, l’agevolazione rientra nei nuovi limiti collegati al reddito e al numero dei figli a carico.
È necessario, inoltre, che il pagamento sia tracciabile: versamento bancario o postale, carte, Mav, PagoPA o strumenti analoghi.
Colf, badanti e baby-sitter: i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Anche i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari danno diritto a un’agevolazione in dichiarazione, nello specifico una deduzione dal reddito. I contributi vanno indicati nel rigo E23 del modello 730 (Rigo RP23 per il modello Redditi Pf).
L’agevolazione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali pagati per lavoratori come colf, baby-sitter, badanti, assistenti di persone anziane, autisti, giardinieri e altri addetti ai servizi domestici. La deduzione spetta solo per la quota rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro, quindi al netto della parte contributiva trattenuta al lavoratore.
Conta il principio di cassa: sono deducibili le somme effettivamente versate nel 2025, senza guardare alla competenza dei trimestri. Rientrano nell’agevolazione anche i contributi sostenuti per una badante assunta tramite agenzia interinale e rimborsati all’agenzia, purché questa rilasci una certificazione con gli importi pagati, i dati dell’utilizzatore e quelli del lavoratore.
Il tetto massimo di deducibilità della quota rimasta a carico del datore di lavoro è pari a 1.549,37 euro. Non sono deducibili i versamenti alla “Cas.sa.colf” né i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione di lavoratori dipendenti stranieri.
La deduzione, inoltre, non spetta se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, possono beneficiarne gli eredi che sostengono i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.
Sul piano documentale, occorre conservare le ricevute di pagamento intestate all’Inps, complete delle informazioni sul rapporto di lavoro domestico, come ore trimestrali e retribuzione oraria. Per le agenzie interinali, la fattura deve indicare anche la natura del servizio e la quota di contributi a carico del datore di lavoro. Per il libretto famiglia servono copia del libretto, ricevute dei titoli di pagamento, comunicazione all’Inps dell’utilizzo dei buoni e dichiarazione sostitutiva che attesti la natura domestica o assistenziale delle prestazioni.
La guida fornisce alcune indicazioni specifiche sul “libretto famiglia” dell’Inps, che è un libretto nominativo prefinanziato composto da titoli di pagamento del valore di 10 euro, utilizzabile dalle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa per remunerare prestazioni occasionali tassativamente indicate dalla legge. Vi rientrano piccoli lavori domestici, giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati o persone con disabilità, e insegnamento privato supplementare.
Per ogni titolo di pagamento di 10 euro la quota deducibile è pari a 1,65 euro, corrispondente alla contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps. La deduzione è ammessa nell’anno in cui si effettua il versamento per acquistare il titolo, a condizione che la prestazione sia stata eseguita e che il lavoratore sia stato pagato dall’Inps.
I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
Sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, indicati nel rigo E26 (“Altri oneri deducibili”) con codice 6 del modello 730 (Rigo RP26 del modello Redditi Pf). Si tratta, in sintesi, di fondi che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Una descrizione puntale è fornita nella sezione dedicata della guida (pagina 11).
La deduzione è ammessa fino a 3.615,20 euro annui complessivi. Nel calcolo del limite rientrano anche eventuali importi già dedotti dal sostituto d’imposta e indicati nella Certificazione unica, nonché i contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse sanitarie aventi esclusivamente fini assistenziali. L’agevolazione spetta anche per le somme sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, per la parte non dedotta da questi ultimi.
Per approfondire
Maggiori dettagli su questi due crediti d’imposta sono disponibili nella guida “Crediti d’imposta” all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026.
Per la serie “Dentro la dichiarazione” è disponibile anche:
- l’articolo Dentro la dichiarazione (1) spazio a cultura, arti e spettacolo, pubblicato il 4 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (2) le liberalità per il “dopo di noi”, pubblicato il 7 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (3) assicurazioni per la persona, pubblicato l’11 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (4) Le polizze Long Term Care detraibili, pubblicato il 12 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali, pubblicato il 13 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico, pubblicato il 14 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (7) lo sport di bambini e ragazzi, pubblicato il 17 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (8) chi può detrarre le ristrutturazioni, pubblicato il 18 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (9) i lavori edilizi che aprono al bonus, pubblicato il 19 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (10) che cosa si intende per Ecobonus?, pubblicato il 20 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (11) le spese che riguardano la scuola, pubblicato il 21 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie, pubblicato il 24 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa, pubblicato il 25 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede pubblicato il 26 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (15) detrazione per la formazione musicale pubblicato il 27 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (16) le rette dell’asilo nido pubblicato il 28 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (17) i crediti d’imposta per l’istruzione pubblicato il 31 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (18) tax credit riacquisto prima casa pubblicato il 1° settembre 2026
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