L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all’adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.
Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l’applicazione del ravvedimento operoso dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.
La circolare chiarisce, tra l’altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell’accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.
Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.
La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l’indicazione della modalità di pagamento “contanti” e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.
Adempimento spontaneo doganale: istruzioni ADM su ravvedimento operoso, revisione su istanza, effetti penali dell’articolo 112 DNC, cumulo giuridico, ravvedimento parziale e pagamento con bonifico
Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 16/2026 del 19 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Adempimento spontaneo – Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso – Estinzione del reato e causa di non punibilità ex articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Cumulo giuridico, ravvedimento parziale, interessi e modalità di pagamento.
La circolare n. 16/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni organiche sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, coordinando revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento chiarisce gli effetti del ravvedimento ai fini dell’estinzione del reato o della causa di non punibilità ex articolo 112 DNC, distingue le ipotesi di accertamento in linea, revisione post-svincolo, controlli a posteriori e regolarizzazione a posteriori, e detta criteri operativi su cumulo giuridico, ravvedimento parziale, errori di imputazione, differenze minime, interessi e modalità di pagamento. A rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, l’ADM prevede il pagamento mediante unico bonifico bancario e successiva presentazione della dichiarazione di rettifica o regolarizzazione con modalità di pagamento “contanti”.
La circolare integra e rettifica la circolare ADM n. 38/2025, con rilevante impatto operativo sulle modalità di pagamento, sul perfezionamento del ravvedimento e sugli effetti penali dell’adempimento spontaneo.
Riferimenti normativi e documentali
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 78, 79, 96, 104, 112 e 114 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 173, 188 e 124 del codice doganale dell’Unione; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 12 e 13; Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; Circolare ADM n. 38/2025; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2015, n. 42/E del 2016 e risoluzione n. 67/E del 2011.
Ravvedimento operoso in materia doganale: dal 1° gennaio 2026 pagamento della sanzione ridotta anche in dichiarazione con codici 430 e 432 e comunicazione PEC all’ufficio competente
Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 38/2025 del 30 dicembre 2025 – Oggetto: DOGANE – Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso – Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 – Codici tributo 430 e 432 – Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso
La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le modalità operative per l’utilizzo del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, in raccordo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato anche direttamente nella dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione, utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50 per cento dell’importo. La circolare chiarisce inoltre la possibilità del ravvedimento frazionato, la rilevanza del pagamento integrale del tributo e degli interessi, il perfezionamento alla data di pagamento della sanzione e l’obbligo di comunicare via PEC all’ufficio doganale competente l’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; dal 1° gennaio 2026 sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto richiamato dalla circolare; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articolo 114 del codice doganale dell’Unione; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016; Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.
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Redazione fiscale
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