Quando il datore di lavoro paga i danni per l’infortunio?


Quando l’azienda risponde dell’infortunio, quali misure di sicurezza sono obbligatorie e chi deve provare il danno secondo la Cassazione.

La sicurezza sul posto di lavoro non è solo un insieme di moduli da firmare o caschi da indossare, ma un diritto fondamentale che tocca la vita delle persone. Spesso si crede che basti rispettare le norme scritte per essere in regola, ma la legge chiede molto di più agli imprenditori. Il Codice civile impone un obbligo di protezione attivo e costante, perché la salute non ha prezzo. Capire quando il datore di lavoro paga i danni per l’infortunio è essenziale per tutelare i propri diritti. Non basta che l’azienda segua il protocollo base: se c’è un rischio conosciuto e prevenibile, bisogna agire. In questo articolo spiegheremo in modo semplice cosa dice la legge, sfatando il mito che il datore sia sempre responsabile a prescindere o, al contrario, che basti il minimo indispensabile per evitare guai. Analizzeremo il concetto di colpa, le misure di prevenzione necessarie e come funziona la prova in tribunale.

Il datore è sempre responsabile se mi faccio male?

Molti lavoratori pensano che, per il solo fatto di essersi fatti male in azienda, il datore debba pagare automaticamente. Non è così. La legge non prevede una responsabilità oggettiva (cioè automatica) a carico dell’imprenditore. La responsabilità è di natura contrattuale e scatta solo se c’è una colpa. Questa colpa consiste nella mancanza di diligenza, ovvero nel non aver fatto tutto il necessario per predisporre misure idonee a evitare il pericolo. Se l’imprenditore ha rispettato tutte le regole e l’incidente avviene per un caso fortuito o imprevedibile, non deve risarcire. La violazione deve riguardare obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza (Cass. civ. sez. L, ordinanza 8 ottobre 2018 n. 24742).

Bastano le misure di sicurezza previste dalla legge?

Questo è il punto centrale per la sicurezza. L’articolo 2087 del Codice civile è una norma “aperta”. Impone all’imprenditore di adottare non solo le misure tassativamente prescritte dalla legge (che rappresentano lo standard minimo), ma anche tutte le altre misure necessarie in base alla particolarità del lavoro. La sicurezza è un bene protetto dalla Costituzione (art. 41), quindi l’azienda deve aggiornarsi.

Se esiste una tecnologia o una procedura che può ridurre un rischio specifico, il datore deve usarla, anche se nessuna legge specifica lo obbliga ancora a farlo. La prevenzione va adattata alla specificità del rischio concreto (Cass. civ. sez. VI, ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 1269; Cass. civ. sez. L, sent. 23 aprile 2012 n. 6337).

Per esempio: se un macchinario rispetta le vecchie norme ma è noto che esiste una protezione moderna che evita lo schiacciamento delle dita, il datore deve installarla.

Cosa deve provare il lavoratore per avere i danni?

Per ottenere il risarcimento, il dipendente ha un compito preciso in tribunale. Non basta mostrare il certificato medico. Il lavoratore ha l’onere di provare tre elementi fondamentali:

  • l’esistenza del danno alla salute;

  • la nocività dell’ambiente di lavoro (cioè che il luogo o i macchinari erano pericolosi);

  • il nesso tra i due (cioè che il danno è stato causato proprio da quell’ambiente).

Senza questi elementi, la richiesta viene respinta. Se un lavoratore ha un problema respiratorio, deve provare che nell’aria dell’ufficio o della fabbrica c’erano sostanze nocive e che la malattia deriva da quelle, non dal fumo di sigaretta o dall’inquinamento urbano (Cass. civ. sez. L, ordinanza 8 ottobre 2018 n. 24742).

Come può difendersi il datore di lavoro?

Una volta che il lavoratore ha fornito le sue prove, la responsabilità si sposta sull’azienda. Per evitare la condanna, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile. Deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie (sia quelle scritte nelle leggi, sia quelle suggerite dalla migliore tecnica) per impedire il verificarsi del danno. Deve dimostrare che la malattia o l’infortunio non dipendono da una sua negligenza, ma da fattori che non poteva controllare. Se non riesce a dare questa prova liberatoria, sarà costretto a risarcire il danno (Cass. civ. sez. L, ordinanza 8 ottobre 2018 n. 24742).

La tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro rappresenta un diritto solido per i dipendenti, ma non è una copertura assoluta o illimitata. Esiste un confine preciso oltre il quale la protezione garantita dall’istituto assicuratore si arresta e non prevede alcun indennizzo. Questo avviene quando il lavoratore, attraverso una scelta puramente personale e totalmente slegata dalle esigenze produttive, decide di esporsi volontariamente a un pericolo che non ha alcuna connessione con le sue mansioni contrattuali. In ambito giuridico questa situazione prende il nome di rischio elettivo, un concetto che serve a delimitare la responsabilità del datore di lavoro e dell’INAIL.

Cos’è il rischio elettivo e quando si verifica?

Il rischio elettivo è quella situazione in cui il lavoratore, per una sua scelta volontaria e arbitraria, crea una condizione di pericolo che non ha nulla a che vedere con l’attività lavorativa che deve svolgere. Non si tratta di una semplice imprudenza o di una distrazione mentre si lavora, ma di un comportamento che esce totalmente dai binari delle mansioni affidate. La giurisprudenza (Cass. Civ.) definisce questo rischio come “elettivo” proprio perché è stato “eletto”, ovvero scelto dal lavoratore stesso in modo autonomo.

Affinché si verifichi questa condizione, il dipendente deve aver agito spinto da impulsi personali che non portano alcuna utilità al datore di lavoro. In pratica, il lavoratore smette temporaneamente di agire come tale e compie un’azione estranea al ciclo produttivo, affrontando un rischio diverso da quello lavorativo standard. Se l’infortunio accade in questo contesto, il nesso di causalità tra lavoro e danno si spezza e l’INAIL non riconosce l’indennizzo.

Quali condizioni escludono il risarcimento INAIL?

Perché l’INAIL possa legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo, non basta che il lavoratore abbia commesso un errore. Devono concorrere contemporaneamente tre requisiti specifici, che rendono la condotta del dipendente l’unica vera causa dell’incidente. Secondo l’orientamento consolidato dei giudici (Cass. Sez. Lav.), il comportamento deve essere caratterizzato da:

  • un atto volontario e arbitrario, ossia compiuto non per necessità lavorativa ma per libera scelta;

  • una finalità strettamente personale, come il soddisfacimento di un bisogno proprio o un capriccio, del tutto estraneo alle esigenze dell’azienda;

  • la mancanza di un collegamento con l’attività lavorativa, inteso come un rischio che non è insito nel lavoro ma che è stato introdotto ex novo dal lavoratore.

Se manca anche solo uno di questi elementi, l’infortunio potrebbe ancora essere risarcibile. Ad esempio, se un lavoratore viola una norma di sicurezza ma lo fa per velocizzare il lavoro nell’interesse dell’azienda, non si parla di rischio elettivo ma di colpa, e l’INAIL paga comunque.

Che differenza c’è tra imprudenza e rischio elettivo?

Questo è uno dei punti che crea maggiore confusione. La legge tutela il lavoratore anche quando è imprudente, negligente o imperito. L’assicurazione INAIL (D.P.R. 1124/1965), infatti, copre anche la colpa del lavoratore. Se ti fai male perché ti sei distratto o perché hai manovrato male un macchinario, sei coperto. Il rischio elettivo, invece, si colloca su un piano diverso: è un comportamento abnorme.

L’abnormità sta nel fare qualcosa che non c’entra nulla con il lavoro. Possiamo dire che l’imprudenza è un “come” si lavora (male o con poca attenzione), mentre il rischio elettivo riguarda il “cosa” si fa (qualcosa di diverso dal lavoro). Se un operaio non indossa il casco in cantiere e si ferisce, è imprudenza (coperto); se lo stesso operaio decide di arrampicarsi su un albero fuori dal cantiere per raccogliere frutta durante l’orario di lavoro e cade, quello è rischio elettivo (non coperto), perché l’attività non ha alcun legame con le sue mansioni.

Un caso classico riguarda le pause arbitrarie: se un dipendente si allontana dal posto di lavoro senza autorizzazione per andare al bar o per sbrigare commissioni personali e si fa male, l’INAIL non risarcisce.

Un altro esempio riguarda l’uso improprio di mezzi o attrezzature per gioco o esibizionismo. Se un magazziniere decide di fare una gara di velocità con i carrelli elevatori (muletti) per divertimento e si ribalta, ha creato un rischio gratuito e non necessario. Anche l’aggressione fisica per motivi privati sul luogo di lavoro rientra in questa categoria: se due colleghi litigano per questioni di tifo calcistico o gelosie sentimentali e uno ferisce l’altro, non è considerato infortunio sul lavoro, poiché il motivo del litigio è totalmente estraneo alle dinamiche aziendali.

Sì, il principio del rischio elettivo si applica anche all’infortunio in itinere, ovvero quello che accade nel tragitto casa-lavoro. L’assicurazione copre il percorso più diretto e logico. Tuttavia, se il lavoratore decide di effettuare una deviazione o un’interruzione del tragitto per motivi del tutto personali, si espone a un rischio elettivo.

Se, tornando a casa, decidi di allungare la strada per andare a trovare un amico o per fermarti in un negozio a fare shopping e in quel frangente fai un incidente, l’INAIL non pagherà. La deviazione ha interrotto il nesso funzionale con il lavoro. Fanno eccezione le deviazioni “necessitate”, come quelle per accompagnare i figli a scuola o per cause di forza maggiore (strada chiusa, guasto meccanico), che invece mantengono valida la copertura assicurativa.




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 Angelo Greco

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