Mobilità dirigenti scolastici: domande entro il 1° luglio sulla piattaforma SIDI. Posti al 100% per i trasferimenti tra Regioni. CIRCOLARE


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a punto le regole per gli spostamenti dei dirigenti scolastici in vista del prossimo anno scolastico, e la novità che fa discutere è una sola: per la mobilità interregionale si potrà finalmente utilizzare il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna Regione.

Una svolta rispetto al tetto del 60% finora in vigore, resa possibile da un emendamento che proroga anche al 2026/2027 la cosiddetta “mobilità straordinaria” già sperimentata lo scorso anno.

La circolare 16067, firmata il 19 giugno dalla Direttrice generale Maria Assunta Palermo, fissa tempi e modalità. E il messaggio è chiaro: chi vuole cambiare Regione ha una chance inedita, ma attenzione alle condizioni.

La grande novità: niente più “muri” regionali

Finora, per spostarsi da una Regione all’altra, i dirigenti dovevano fare i conti con un tetto massimo: solo il 60% dei posti disponibili poteva essere assegnato a chi proveniva da fuori. Il resto restava riservato ai dirigenti già in servizio nella stessa Regione. Un meccanismo che, di fatto, limitava la mobilità e costringeva molti a rimanere “intrappolati” in sedi lontane da casa o dalla famiglia.

Con la nuova disposizione, il 100% dei posti vacanti diventa teoricamente contendibile. Ma c’è un ma. Prima di aprire le danze, ogni Regione deve accantonare una quota di posti pari al numero dei vincitori del concorso ordinario ancora da assumere. Non si tratta di una formalità: i vincitori sono 255 in tutta Italia, e i loro posti sono blindati. Gli idonei, invece – 116 in tutto – non contano: sono già entrati a pieno titolo nelle graduatorie e non riducono la quota disponibile per la mobilità.

In pratica, la rivoluzione c’è, ma con il freno a mano tirato. Il Ministero ha già avviato la ricognizione delle cessazioni e sta trattando con il MEF per ottenere l’autorizzazione ad assumere anche sui posti che si libereranno in extremis, comprese le cessazioni tardive dell’anno scorso. L’obiettivo dichiarato è coprire tutti i buchi, ma il quadro definitivo delle disponibilità per le singole Regioni arriverà solo dopo il 15 luglio.

Le tappe dell’assegnazione: un ordine preciso

Non si parte tutti insieme. La circolare scandisce le fasi di assegnazione degli incarichi, e la mobilità interregionale è solo l’ultimo atto.

Prima di tutto vengono confermati gli incarichi in scadenza al 31 agosto 2026, sempre che i dirigenti interessati ne facciano richiesta e rispettino i criteri previsti dalla direttiva ministeriale n. 13 del 2023.

Poi tocca ai cosiddetti “soprannumerari”: i dirigenti che restano senza sede a causa del dimensionamento della rete scolastica, cioè quando una scuola viene soppressa o accorpata a un’altra. In questi casi, la priorità spetta al dirigente della scuola “aggregata” – quella che viene inglobata – che si ritrova privo di incarico. Se invece la sede aggregante è già senza titolare, i dirigenti delle scuole aggregate possono competere tra loro per ottenerla, con precedenza rispetto ad altri soprannumerari provenienti da altri accorpamenti.

In caso di fusione vera e propria tra più istituti, con la nascita di una nuova scuola, i dirigenti coinvolti devono presentare domanda di nuovo incarico. L’Ufficio scolastico regionale decide valutando esperienze professionali, anni di servizio nella sede oggetto di dimensionamento e, a parità di merito, eventuali esigenze familiari o di salute.

Seguono poi i rientri da comandi, distacchi o incarichi all’estero, con precedenza garantita a chi vanta la titolarità più antica sulla sede richiesta. E ancora: il mutamento d’incarico alla scadenza del contratto per chi chiede di rientrare nella provincia di provenienza o di lasciare una sede disagiata (per esempio a più di 30 chilometri di distanza o in zone orograficamente difficili).

Solo dopo tutte queste fasi si apre la mobilità interregionale, la vera novità di quest’anno.

Priorità e tutele: la legge 104 e i ricorsi

Non tutto è lasciato al caso. La circolare ribadisce che, in tutte le fasi, vanno rispettate le priorità previste dalla legge 104/92 per i dirigenti con disabilità grave o che assistono familiari disabili in situazione di gravità. I criteri di priorità tengono conto del grado di parentela, del numero di familiari da assistere e della vicinanza della sede richiesta alla residenza del disabile.

Inoltre, chi rientra da un periodo fuori ruolo o da un comando ha diritto di precedenza sulla sede di cui era titolare, in base all’anzianità di servizio. Una tutela importante per evitare che chi si è allontanato per motivi sindacali o per incarichi all’estero si ritrovi “sfrattato” al rientro.

La piattaforma SIDI e i tempi stretti

Tutte le domande vanno presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma SIDI, nella sezione “Gestione dei Dirigenti Scolastici”. L’accesso è riservato a chi ha SPID, CIE o CNS. La scadenza è fissata al 1° luglio 2026, e il termine vale anche per i dirigenti che potrebbero rientrare da comandi o distacchi dopo quella data.

La piattaforma consente di presentare una domanda per ciascuna fase (conferma, mutamento, mobilità interregionale), indicando un ordine di priorità. Per la mobilità interregionale, si possono scegliere fino a 5 Regioni di destinazione, esclusa quella di attuale servizio, e per ciascuna indicare le province preferite.

Gli Uffici scolastici regionali gestiscono le domande con tre possibili esiti: “non accolta”, “accolta” e, per la sola mobilità interregionale, “accoglibile” – uno stato intermedio che serve a coordinare le scelte tra le diverse Regioni. Alla fine, una domanda può essere accolta da una sola Regione, rispettando l’ordine di preferenza dichiarato dal dirigente.

I paletti da non dimenticare

La deroga al 100% non cancella tutti i vincoli. La circolare ricorda che chi è stato assunto a tempo indeterminato dopo determinate procedure concorsuali deve restare nella Regione di assegnazione per un periodo minimo: sei anni per i vincitori del concorso del 2011, tre anni per quelli del 2015, e comunque per tutta la durata minima dell’incarico dirigenziale per i vincitori dei concorsi più recenti.

Inoltre, la mobilità straordinaria non deve generare esuberi di personale in nessuna Regione per il biennio 2025-2027. Se una Regione rischia di ritrovarsi con più dirigenti che posti, può opporre un diniego. Lo stesso vale se deve eseguire provvedimenti giurisdizionali che comportano immissioni in ruolo: in quel caso, i posti necessari vengono accantonati e la mobilità interregionale scivola in secondo piano.


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 Andrea Carlino

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