Il Ddl modifica in numerosi punti la legge 11 febbraio 1992 n. 157. La discussione pubblica concentra le contestazioni nella formula “liberalizzazione della caccia”. Gli articoli intervengono invece su piani distinti: pianificazione regionale, richiami vivi, aziende venatorie, selezione degli ungulati e operazioni di controllo della fauna.
Stato dell’iter: il Ddl non è legge. Dopo il voto del Senato dovrà passare alla Camera. Soltanto un testo approvato da entrambi i rami e promulgato produrrà effetti.
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L’iter arrivato all’articolo 16
L’Assemblea ha aperto l’esame degli articoli il 17 giugno dopo aver respinto due questioni pregiudiziali e la proposta di non passare agli articoli. Nella stessa seduta sono entrate due correzioni dei relatori. L’emendamento 4.500 introduce linee guida vincolanti per l’identificazione dei richiami vivi previo parere di ISPRA e Comitato tecnico faunistico-venatorio. Il 5.500 cancella il riferimento ai colombacci dall’elenco degli appostamenti non considerati fissi.
Il 18 giugno sono stati accolti gli emendamenti 8.500, 10.500, 11.500 testo 2 e 12.500 testo 2. La trattazione ha raggiunto l’articolo 16. Il calendario del Senato fissa la ripresa per martedì 23 giugno alle 16:30. Restano cinque articoli e il voto finale.
La richiesta arrivata da Slow Food
Slow Food Italia ha chiesto di fermare il Ddl nel giorno dell’avvio dell’esame degli articoli. La presidente Barbara Nappini collega la tutela della fauna alla qualità degli habitat agricoli e alla convivenza con le specie selvatiche. Lo slogan scelto dall’associazione, “La natura non è un luna park”, riassume una contrarietà estesa all’impianto della riforma.
Le contestazioni toccano il ridisegno della pianificazione regionale, l’estensione dell’attività nelle aziende venatorie private, l’uso di dispositivi optoelettronici e la disciplina dei richiami vivi. Slow Food respinge anche l’idea che la pressione sugli ecosistemi agricoli trovi risposta nell’aumento del prelievo venatorio.
Migrazione di ritorno: il limite inserito il 18 giugno
L’obiezione sulla migrazione prenuziale nasce dall’articolo 10. Il testo delle Commissioni autorizzava le Regioni ad allungare il periodo di attività nelle aziende agri-turistico-venatorie dopo una valutazione d’incidenza favorevole.
L’emendamento 10.500 aggiunge il rispetto dell’articolo 18, comma 1-bis, della legge 157/1992. Quel comma vieta la caccia durante il ritorno degli uccelli ai luoghi di nidificazione e durante la riproduzione. La stessa barriera biologica discende dall’articolo 7 della direttiva Uccelli.
L’estensione regionale rimane nel Ddl. Il rinvio inserito in Aula esclude però un’apertura automatica durante la migrazione di ritorno. Ogni autorizzazione dovrà fermarsi davanti al periodo protetto dalla disciplina nazionale ed europea.
Visori ammessi nella selezione degli ungulati
L’articolo 8 consente strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione agli ungulati. Restano esclusi i dispositivi classificati come materiale di armamento. La formulazione riguarda una modalità circoscritta e non estende tali mezzi a ogni specie o forma di caccia.
L’emendamento 8.500 ha inserito l’esclusione di alcune specie sottoposte a tutela europea. La correzione risponde a uno dei rilievi arrivati da Bruxelles sull’uso di apparecchiature vietate dalla direttiva Habitat per determinati animali.
Silenziatori: nessuna autorizzazione nel testo
Il comunicato di Slow Food include i silenziatori tra i mezzi contestati. Nel testo S.1552-A esaminato dal Senato la parola silenziatore non compare e l’articolo 8 disciplina soltanto strumenti ottici e optoelettronici.
Le due categorie non coincidono. Un visore assiste l’acquisizione del bersaglio. Un moderatore di suono interviene sull’emissione acustica dell’arma. Attribuire al Ddl un via libera autonomo ai silenziatori allargherebbe il contenuto oltre la formulazione approdata in Aula.
La lettera europea del 18 dicembre
Gli uffici ambientali della Commissione europea hanno trasmesso al Governo italiano una lettera datata 18 dicembre 2025 con rilievi sulla compatibilità di parti del Ddl con le direttive Uccelli e Habitat. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha riferito al Senato che alcune modifiche sono state inserite per recepire quelle osservazioni.
La lettera del 18 dicembre non coincide con una nuova messa in mora riferita al Ddl. La Commissione aprì nel febbraio 2024 la procedura INFR(2023)2187 sulle regole italiane che consentono abbattimenti o catture in aree e periodi vietati e sull’uso del piombo nelle zone umide. Quel fascicolo precede il Ddl 1552 e riguarda norme già introdotte nell’ordinamento.
Gli emendamenti 8.500 e 10.500 intervengono proprio su dispositivi optoelettronici e periodi biologicamente protetti. Il loro ingresso nel testo mostra che il confronto con il diritto europeo ha già inciso sul testo senza chiudere tutte le obiezioni sollevate dalle associazioni.
Aree protette e calcolo delle superfici
Il Ddl non abroga parchi nazionali, parchi regionali o riserve. L’articolo 6 riscrive però la pianificazione faunistico-venatoria e il modo in cui le Regioni raggiungono la quota di territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna.
La contestazione nasce dalla nuova distribuzione delle categorie territoriali tra i commi dell’articolo 10 della legge 157/1992 e dal meccanismo statale previsto quando le percentuali non vengono raggiunte. Gli ettari realmente sottratti alla caccia emergerebbero dai piani regionali successivi. Per questa ragione il Ddl non chiude da solo il calcolo finale ma modifica le regole con cui quel calcolo verrà compiuto.
Aziende venatorie, imprese e concessioni decennali
L’articolo 10 cancella il requisito “senza fini di lucro” dalle aziende faunistico-venatorie e contempla la forma d’impresa. Le concessioni regionali durano dieci anni e sono rinnovabili. I concessionari possono chiedere la trasformazione in azienda agri-turistico-venatoria.
L’apertura resta vincolata all’autorizzazione regionale e alla valutazione d’incidenza. Il richiamo all’articolo 18, comma 1-bis, mantiene il divieto durante i cicli biologici protetti. La riforma amplia lo spazio economico e temporale delle strutture private senza cancellare specie cacciabili, limiti europei e potere autorizzatorio regionale.
Richiami vivi e impianti regionali
Nel linguaggio della protesta ricorre il termine roccoli. Il testo usa una categoria amministrativa diversa: impianti regionali destinati alla cattura di uccelli da impiegare come richiami vivi. La cessione a pagamento degli esemplari catturati resta vietata.
Ogni cacciatore potrà usare al massimo dieci richiami di cattura per singola specie e quaranta complessivi. Per gli uccelli provenienti da allevamenti autorizzati non è fissato un tetto numerico. L’emendamento 4.500 aggiunge linee guida vincolanti per l’identificazione degli animali dopo il parere di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
La legittimità della cattura dipende dalla selettività e dal rispetto delle deroghe europee. La riapertura di impianti regionali non equivale a un’autorizzazione indiscriminata: specie, quantità, metodi e marcatura individuale restano sottoposti ai limiti della direttiva Uccelli.
Caccia su neve e abbattimenti di controllo
L’articolo 15 introduce eccezioni al divieto di cacciare su terreno innevato. La deroga interessa la zona faunistica delle Alpi. Sul territorio nazionale riguarda anche il prelievo selettivo degli ungulati. Per il cinghiale include la braccata.
Gli abbattimenti di controllo seguono un regime diverso dalla caccia ordinaria. Il Ddl amplia i soggetti impiegabili nelle operazioni autorizzate e mantiene la direzione in capo all’autorità competente. L’emendamento 11.500 testo 2 consente il recupero della fauna ferita o abbattuta nei giorni di silenzio venatorio e l’uccisione autorizzata dei capi gravemente feriti.
Lo stambecco non entra nell’elenco
Lo stambecco non figura tra le nuove specie cacciabili nel testo approdato in Aula. Sbircia la Notizia Magazine aveva già seguito la correzione parlamentare nell’articolo Stambecco fuori dalle specie cacciabili nel Ddl Malan.
Il Ddl elimina invece il lupo dall’elenco nazionale delle specie dotate di protezione rafforzata. La specie non viene inserita tra quelle cacciabili dall’articolo 18. La modifica abbassa il grado di tutela nazionale ma non crea da sola una stagione venatoria ordinaria per il lupo.
Il testo aggiunge l’oca selvatica e il piccione di città all’elenco delle specie cacciabili. Il loro prelievo rimarrebbe subordinato ai calendari e alle altre regole applicabili.
Le regole in vigore al 19 giugno
Al 19 giugno 2026 licenze, calendari, divieti nelle aree protette e operazioni di controllo continuano a seguire la legge vigente. Il Ddl non modifica oggi alcun comportamento consentito o vietato sul territorio.
Un’eventuale approvazione definitiva imporrebbe alle Regioni di adeguare piani faunistico-venatori e concessioni private. Servirebbero anche atti regionali sugli impianti di cattura e sulle procedure di identificazione dei richiami vivi.
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Junior Cristarella
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