per la Corte Ue l’obbligo vaccinale ai militari non è discriminatorio


Per la Corte di giustizia dell’Unione Europea l’obbligo vaccinale anti Covid imposto ai militari non viola le norme europee contro le discriminazioni: differenza di trattamento rispetto ai civili e dissenso personale non bastano.

L’obbligo vaccinale anti Covid imposto ai militari durante la pandemia non è discriminatorio secondo il diritto dell’Unione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella causa C-522/24, riguardante il caso di un ufficiale del Ministero della Difesa italiano che era stato sospeso dal servizio nel 2022 per non essersi vaccinato contro il virus SARS-CoV-2.

Ora la Corte da esclude che l’obbligo vaccinale anti Covid imposto nel 2022 al personale militare italiano violasse le norme Ue sulla parità di trattamento. La differenza rispetto al personale civile non integra una discriminazione vietata e il rifiuto fondato su dubbi scientifici non equivale, di per sé, a una “convinzione personale” protetta dal diritto europeo.

Ricordiamo che l’obbligo vaccinale, introdotto nel contesto dell’emergenza pandemica, riguardava il personale militare del Ministero della Difesa, ma non il personale civile della stessa amministrazione. Proprio questa differenza aveva sollevato il dubbio di una possibile discriminazione: perché un militare doveva vaccinarsi per continuare a lavorare, mentre un dipendente civile con funzioni analoghe no?

La questione è così arrivata alla Corte di giustizia attraverso il Consiglio di Stato, chiamato a valutare il ricorso contro la sospensione. I giudici italiani hanno chiesto alla Corte Ue se l’obbligo vaccinale potesse violare la direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Il caso: militare sospeso perché non vaccinato

La vicenda nasce dal ricorso di un ufficiale del Ministero della Difesa italiano che, nel 2022, era stato sospeso dal servizio e dal relativo stipendio per essersi rifiutato di adempiere all’obbligo vaccinale previsto per il solo comparto militare e non per quello civile. Il Consiglio di Stato italiano aveva successivamente investito della questione i giudici di Lussemburgo per verificare la compatibilità di tale misura con il diritto dell’Unione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Secondo il militare, la misura era discriminatoria sotto due profili.

Il primo riguardava il confronto con il personale civile del Ministero: a suo avviso, non era giustificato imporre l’obbligo solo ai militari, lasciando esclusi i dipendenti civili che lavoravano nello stesso ambiente o svolgevano compiti simili.

Il secondo profilo riguardava il suo rifiuto del vaccino, che l’ufficiale collegava a dubbi sull’efficacia della vaccinazione, ai rischi sanitari e alla responsabilità dello Stato in caso di eventuali effetti avversi.

Perché non c’è discriminazione tra militari e civili

La Corte ha smontato i punti del ricorso analizzando i diversi profili di presunta discriminazione.

In particolare, nella motivazione si legge che non c’è stata nessuna discriminazione diretta: la differenza di trattamento tra il personale militare e quello civile del Ministero della Difesa non è legata a criteri discriminatori vietati dall’Ue, bensì alla semplice appartenenza a categorie professionali distinte.

Inoltre non è stata ravvisata neppure una discriminazione indiretta: il diritto europeo tutela i lavoratori da svantaggi legati a confessioni religiose o convinzioni filosofiche. Nel caso specifico, tuttavia, il militare ha motivato il proprio rifiuto basandosi su documenti scientifici esterni e contestazioni sui rischi ed efficacia dei vaccini. Secondo la Corte, il ricorrente ha espresso una mera opinione personale volta a contestare le scelte di sanità pubblica dello Stato, una fattispecie che non rientra nella nozione giuridica di “convinzione” tutelata dall’Ue.

Secondo i giudici europei, la direttiva 2000/78 tutela i lavoratori contro discriminazioni fondate su motivi specifici, come religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Nel caso dell’obbligo vaccinale per i militari, invece, la differenza di trattamento ai fini dell’imposizione dell’obbligo vaccinale non era basata su uno di questi fattori, ma sull’appartenenza a una diversa categoria professionale: personale militare da un lato, personale civile dall’altro.

Per la Corte, questa distinzione non rientra tra i motivi di discriminazione vietati dalla normativa europea sulla parità di trattamento nel lavoro. In altre parole, il fatto che una misura si applichi ai militari e non ai civili non basta, da solo, a integrare una discriminazione vietata dal diritto Ue.

Carta dei diritti fondamentali non applicabile

I giudici europei hanno inoltre dichiarato l’impossibilità di eccepire la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue in merito alla totale privazione dello stipendio e dei mezzi di sussistenza per l’ufficiale e la sua famiglia. La Corte ha precisato che la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione, legame che è stato ritenuto assente nella specifica misura nazionale contestata.

Pertanto, se manca un collegamento sufficiente con il diritto Ue, non è possibile invocarla direttamente contro la misura nazionale. Nel caso dell’obbligo vaccinale imposto al personale militare italiano, la Corte non ha ravvisato un collegamento tale da consentire di valutare la sospensione alla luce della Carta dei diritti fondamentali.

Cosa cambia dopo la sentenza

La sentenza non significa che ogni obbligo vaccinale sia sempre legittimo in qualsiasi circostanza. Né significa che la Corte Ue abbia deciso direttamente il ricorso del militare italiano. La Corte di giustizia, infatti, non risolve la causa nazionale: interpreta il diritto dell’Unione e fornisce al giudice italiano i criteri da applicare.

Il principio affermato, però, è chiaro: l’obbligo vaccinale anti Covid limitato al personale militare non viola, di per sé, la normativa europea contro le discriminazioni. La distinzione tra militari e civili non è una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78 e il dissenso fondato su dubbi scientifici o critiche alla politica sanitaria non rientra automaticamente tra le convinzioni personali protette dal diritto Ue.

Per i militari sospesi durante la pandemia, la decisione riduce quindi lo spazio per contestare l’obbligo vaccinale davanti ai giudici facendo leva sul diritto europeo antidiscriminatorio. Resta invece al giudice nazionale valutare gli eventuali altri profili della controversia secondo il diritto interno.




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 Paolo Remer

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