La Corte d’Appello di Bari riconosce l’adozione tedesca in coppia same-sex valutando gli indizi concreti e l’interesse superiore del minore. Ecco le regole.
Due uomini uniti civilmente in Germania nel 2014 e poi sposati nel 2019 hanno un figlio nel 2021. Il bambino nasce da una donna — Caia — amica storica della coppia, che risulta madre nell’atto di nascita tedesco. Il padre biologico è uno dei due uomini. L’altro — Tizio — adotta il bambino con decreto del Tribunale di Berlino nel 2022. Quando la coppia chiede la trascrizione dell’adozione in Italia, il Comune si rifiuta: sospetta che si tratti di maternità surrogata.
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza del 13 gennaio 2026, ordina la trascrizione. Il decreto di adozione tedesco è riconoscibile nell’ordinamento italiano perché — sulla base di elementi indiziari concordanti — può ragionevolmente escludersi il ricorso alla maternità surrogata, e quindi non sussiste violazione dell’ordine pubblico internazionale.
La domanda su se l’adozione del figlio del partner omosessuale fatta all’estero valga in Italia richiede di conoscere le condizioni per il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, il limite dell’ordine pubblico internazionale e come i giudici valutano concretamente il rischio di aggiramento del divieto di surrogacy.
Il quadro normativo: riconoscimento dei provvedimenti stranieri
Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti giurisdizionali stranieri — comprese le adozioni pronunciate all’estero — è disciplinato dagli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato).
Il riconoscimento avviene automaticamente, senza necessità di un procedimento giudiziario apposito, quando ricorrono alcune condizioni: il giudice straniero aveva giurisdizione secondo i criteri italiani, le parti sono state correttamente messe in condizione di difendersi, il provvedimento è definitivo, non contrasta con un altro provvedimento italiano e — soprattutto — non produce effetti contrari all’ordine pubblico italiano.
Quest’ultimo requisito — il rispetto dell’ordine pubblico internazionale — è il punto cruciale di tutta la vicenda.
Il divieto di maternità surrogata come limite dell’ordine pubblico
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 38162/2022, hanno stabilito un principio netto: la maternità surrogata “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Un provvedimento straniero che riconosca la genitorialità derivante da gestazione per altri non può essere trascritto in Italia perché viola l’ordine pubblico internazionale — e questo vale indipendentemente dal fatto che la surrogacy sia stata gratuita o a pagamento, consensuale o mercificata.
Il limite dell’ordine pubblico scatta automaticamente quando il provvedimento straniero è il risultato di una pratica di surrogacy. Ma scatta solo in quel caso: se la gestazione è avvenuta in modo naturale o mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita consentite, il divieto non opera.
Questo significa che il giudice italiano, di fronte a un provvedimento straniero di adozione in coppia same-sex, deve verificare in concreto se vi sia stato ricorso alla maternità surrogata — non può presumerlo, ma non può nemmeno ignorarlo se ci sono elementi che lo fanno sospettare.
Come si accerta se c’è stata surrogacy: il metodo indiziario
La Corte d’Appello di Bari affronta il punto centrale: come si verifica se il bambino è nato da maternità surrogata quando non esistono prove dirette in un senso o nell’altro?
La risposta è il ragionamento indiziario: il giudice raccoglie tutti gli elementi disponibili e valuta se, nel loro insieme, consentano di escludere ragionevolmente il ricorso alla surrogacy.
Nel caso in esame, gli elementi erano convergenti in direzione negativa — cioè escludevano la surrogacy.
Il primo elemento è l’identità nota della madre biologica: Caia non è anonima, non è una donna ingaggiata per portare avanti una gravidanza. È un’amica storica della coppia, conosciuta da anni, con una propria vita familiare e altri figli.
Il secondo elemento è la continuità dei rapporti: Caia continua a vedere regolarmente il bambino dopo la nascita. Il piccolo ha contatti con i suoi fratelli uterini. Una madre surrogata — specialmente in un contesto di surrogacy clandestina — non mantiene questo tipo di rapporto aperto e continuativo con il bambino.
Il terzo elemento è il sistema legale tedesco: in Germania la maternità surrogata è vietata e punita penalmente. Le autorità tedesche — servizi sociali e magistratura — hanno esaminato la vicenda prima di pronunciare l’adozione. Nessun medico tedesco rischierebbe la carriera e la responsabilità penale per un accordo clandestino di surrogacy.
Il quarto elemento è il decreto di adozione stesso: nell’atto di nascita tedesco Caia risulta come madre, e il decreto del Tribunale di Berlino la descrive come colei che ha adottato il bambino — il che implica che avesse un legame giuridico originario con il minore, compatibile con la maternità biologica.
Il nodo irrisolto: madre biologica o solo gestante?
La sentenza non chiarisce completamente un aspetto tecnico rilevante: Caia ha fornito il proprio ovocita — ed è quindi madre biologica in senso pieno — oppure ha solo portato avanti la gravidanza con un ovocita altrui, nel qual caso potrebbe configurarsi una forma di surrogacy anche senza accordo commerciale?
La Corte d’Appello di Bari sceglie la strada del pragmatismo giuridico: di fronte a elementi indiziari che escludono ragionevolmente la surrogacy nel senso vietato dall’ordinamento italiano, e di fronte a un bambino di quattro anni che vive con due padri, che li chiama entrambi “papà” e ha costruito la propria identità in quella famiglia, impedire il riconoscimento dell’adozione sarebbe contrario al superiore interesse del minore.
Il principio del superiore interesse del minore
Il bambino — che al momento della sentenza aveva quattro anni — è cresciuto con due padri. Riconoscere il decreto di adozione tedesco non crea un nuovo legame: formalizza quello che esiste già nella realtà. Non riconoscerlo lascerebbe il bambino in una situazione di incertezza giuridica — un padre biologico riconosciuto e un padre di fatto senza status legale in Italia — che gli precluderebbe diritti fondamentali: il diritto al nome, alla nazionalità, alla successione, alla rappresentanza legale.
La Corte d’Appello di Bari bilancia il limite dell’ordine pubblico internazionale con il principio del superiore interesse del minore — riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989 e dall’art. 3 della Convenzione di New York — e conclude che, in assenza di prove concrete di surrogacy, il riconoscimento del provvedimento straniero è doveroso.
Le conseguenze pratiche
La sentenza stabilisce un principio operativo importante per i casi simili: il rifiuto di trascrizione di un’adozione pronunciata all’estero in coppia same-sex non può fondarsi sul mero sospetto di surrogacy. Occorrono elementi concreti che rendano plausibile quella conclusione. Se gli elementi disponibili escludono ragionevolmente il ricorso alla maternità surrogata, il provvedimento straniero deve essere riconosciuto.
I giudici italiani sono tenuti a svolgere una verifica in concreto — non presuntiva, non basata sulla configurazione astratta del nucleo familiare — prima di opporre il limite dell’ordine pubblico internazionale.
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Raffaella Mari
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