Il curatore gestisce il patrimonio del fallito, ma mantenimento e assegni restano di competenza del giudice della famiglia

Quando un coniuge viene dichiarato fallito, o sottoposto a liquidazione giudiziale, i crediti di mantenimento e gli assegni di separazione o divorzio non spariscono, ma diventano crediti da far valere all’interno della procedura concorsuale, tramite la domanda di ammissione al passivo. In questo articolo analizziamo il seguente problema: se un coniuge fallisce, cosa succede a mantenimento e assegni?. Il curatore fallimentare prende in gestione il patrimonio del debitore insolvente, ma i rapporti economici familiari restano regolati dal giudice della famiglia, con la necessità di coordinare i due procedimenti per tutelare concretamente i propri diritti.

Chi è il curatore fallimentare e quali poteri ha sul patrimonio del debitore?

Il curatore fallimentare, oggi denominato semplicemente curatore nell’ambito della liquidazione giudiziale, è il professionista nominato dal tribunale quando un imprenditore viene dichiarato insolvente. Il suo compito è prendere in mano l’amministrazione di tutti i beni che rientrano nella procedura, gestirli e venderli per pagare, per quanto possibile, tutti i creditori secondo le regole del concorso, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Per questo motivo, il denaro e i beni del debitore passano sotto la gestione del curatore, mentre il debitore conserva soltanto ciò che il giudice ritiene indispensabile per il proprio mantenimento e quello della famiglia, come una parte dello stipendio, della pensione o di altri redditi, entro i limiti fissati dal giudice delegato.

Un imprenditore dichiarato insolvente, il cui stipendio da dipendente in un’altra attività continua a essere percepito, vede questo reddito attratto solo parzialmente alla procedura: il giudice delegato stabilisce quale quota resta nella sua disponibilità per il sostentamento proprio e della famiglia, e quale invece confluisce nella massa attiva destinata ai creditori.

Dal momento di apertura della procedura, gli atti e i pagamenti fatti direttamente dal debitore sui beni compresi nella liquidazione non valgono più nei confronti dei creditori. Nelle cause patrimoniali, il curatore subentra al posto del debitore, mentre quest’ultimo resta parte soltanto per le questioni personali, come lo status familiare, o per i rapporti non compresi nella procedura.

Chi decide sul mantenimento se un coniuge è sottoposto a liquidazione giudiziale?

Un punto centrale, spesso frainteso, riguarda la competenza a decidere su mantenimento e assegni quando uno dei coniugi finisce in una procedura concorsuale. I rapporti economici familiari, come il mantenimento del coniuge separato o divorziato e il contributo per i figli, restano regolati dal giudice della famiglia, che può disporre o modificare gli assegni di mantenimento secondo le regole ordinarie.

Questo significa che l’apertura della liquidazione giudiziale non sposta la competenza a decidere sull’assegno: l’articolo 156 del Codice civile continua ad applicarsi per la separazione, così come i criteri sull’assegno divorzile con funzione assistenziale e compensativa, e le regole sull’assegnazione della casa familiare, che resta finalizzata alla tutela dei figli e non rappresenta un aiuto economico generico al coniuge più debole.

Un coniuge che ottiene, prima del fallimento dell’altro, un provvedimento di assegnazione della casa familiare a tutela dei figli minori, non perde questo diritto per il solo fatto che l’ex coniuge viene successivamente dichiarato insolvente: la casa resta destinata ai figli in base ai criteri ordinari del diritto di famiglia, indipendentemente dalle vicende patrimoniali del genitore non collocatario.

Perché gli assegni arretrati diventano crediti da insinuare nella procedura?

Sul piano pratico, però, la situazione cambia radicalmente quando si tratta di recuperare somme già maturate e non pagate. Gli assegni arretrati e gli altri crediti patrimoniali vantati verso il coniuge poi fallito diventano crediti da far valere all’interno della procedura concorsuale, esattamente come quelli di qualunque altro creditore.

Il coniuge o l’ex coniuge deve quindi presentare al curatore una domanda di ammissione al passivo, la cosiddetta insinuazione al passivo, entro i termini indicati dalla procedura, in modo da essere inserito tra i creditori e partecipare alle ripartizioni dell’attivo che il curatore realizzerà vendendo i beni del debitore.

Un ex coniuge a cui spettano 15mila euro di assegni di mantenimento non versati negli ultimi due anni, al momento della dichiarazione di fallimento dell’ex partner deve presentare domanda di ammissione al passivo per quella somma, allo stesso modo in cui farebbe una banca creditrice o un fornitore non pagato, per poter concorrere alla ripartizione di quanto ricavato dalla vendita dei beni.

Questa domanda interrompe la prescrizione del credito e segue regole e scadenze precise, con la possibilità di presentare domande tardive o super-tardive soltanto in casi giustificati dalla legge.

Cosa conviene fare in concreto per tutelare i propri diritti?

Alla luce di questo quadro, è opportuno che il coniuge o l’ex coniuge adotti alcuni accorgimenti pratici precisi.

Il primo riguarda la comunicazione tempestiva al curatore dell’esistenza di provvedimenti di separazione o divorzio, o di cause ancora pendenti, e degli eventuali assegni fissati dal giudice della famiglia, trasmettendo copia delle sentenze o degli accordi omologati. Questa comunicazione consente al curatore di avere fin da subito contezza della posizione debitoria complessiva del fallito nei confronti del nucleo familiare.

Il secondo accorgimento riguarda l’assistenza legale: è opportuno farsi assistere da un avvocato per predisporre correttamente la domanda di insinuazione, indicando con chiarezza gli importi dovuti, distinguendo gli arretrati già maturati dalle rate future eventualmente configurabili come crediti periodici, ed evidenziando gli eventuali privilegi che la legge riconosce ai crediti di mantenimento rispetto ad altre categorie di creditori, allegando tutta la documentazione necessaria a sostegno della domanda.

Un coniuge che presenta la domanda di insinuazione senza distinguere chiaramente tra le somme già scadute e quelle relative a mensilità future, o senza documentare adeguatamente il titolo giudiziale da cui deriva il credito, rischia di vedersi riconosciuto un importo inferiore a quello effettivamente maturato, o di dover affrontare contestazioni da parte del curatore in sede di verifica dello stato passivo.

Il terzo accorgimento riguarda il coordinamento tra i due procedimenti: è importante gestire in parallelo, con il proprio legale, le iniziative davanti al giudice della famiglia, per esempio per adeguare l’assegno alla nuova situazione economica del fallito o per ottenere eventuali garanzie, e quelle davanti agli organi della procedura concorsuale. Va tenuto presente che il curatore non difende gli interessi personali dell’ex coniuge, ma quelli di tutti i creditori nel loro complesso, e deve attenersi rigorosamente ai limiti fissati dal giudice delegato e dalle norme sulla liquidazione giudiziale.

Questo significa che il coniuge creditore non può attendersi dal curatore un trattamento di favore rispetto agli altri creditori concorsuali, ma deve far valere i propri diritti attraverso gli strumenti procedurali previsti, mantenendo al contempo aperto e attivo il procedimento davanti al giudice della famiglia per tutto ciò che riguarda la determinazione, l’adeguamento o la modifica dell’assegno per il futuro.




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 Raffaella Mari

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