Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)


ARTEDÌ 16 GIUGNO 2026
414ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1101) MAGNI e altri.  Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio, il Governo ha presentato una nota da cui emergono elementi di criticità sui profili finanziari.

Propone quindi di conferire mandato alla relatrice Mancini alla redazione di uno schema di nuovo testo del disegno di legge, che possa auspicabilmente superare le criticità evidenziate dal Governo.

La relatrice MANCINI (FdI) concorda riguardo a quanto prospettato dal Presidente.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ricorda che il disegno di legge in discussione è stato sottoscritto da rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari e auspica che la medesima convergenza si verifichi nel prosieguo della trattazione in Commissione. A tale riguardo prospetta l’opportunità di contribuire al prosieguo della discussione in qualità di correlatore.

Il presidente ZAFFINI osserva che per prassi consolidata, cui reputa opportuno uniformarsi, l’incarico di relatore su un disegno di legge non viene conferito al suo primo firmatario. Il senatore Magni potrà comunque interloquire efficacemente con la relatrice.

Non essendovi obiezioni, rileva infine che la proposta testé avanzata si intende approvata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell’onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell’Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 33)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente ZAFFINI informa circa l’avvenuta espressione del parere da parte della 4a Commissione a conclusione del suo esame della proposta di regolamento in titolo.

Ha quindi la parola il relatore SATTA (FdI), il quale presenta e illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), di tenore favorevole, recante alcune osservazioni.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) fa presente la necessità di disporre di un tempo adeguato per la valutazione dello schema di risoluzione.

Il presidente ZAFFINI dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla votazione dello schema di risoluzione.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) fa presente che la Commissione non è stata posta nella condizione di valutare lo schema di risoluzione con sufficiente anticipo. Soggiunge che il testo presentato dal relatore suscita peraltro perplessità in ragione delle osservazioni, mentre la proposta di regolamento è complessivamente positiva, in quanto dispone in ordine all’auspicabile accentramento dei controlli sui dispositivi medici a livello unionale, oltre a recare disposizioni di semplificazione.

Evidenzia che lo schema di risoluzione si caratterizza negativamente in particolare a causa della proposta relativa alla possibilità di prolungamento dei tempi per la certificazione dei dispositivi.

Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, facendo presente l’inopportunità di proporre un approccio neutrale, volto a consentire la discrezionalità del produttore in ordine alla classificazione dei dispositivi come monouso o riprocessabili, in considerazione del rischio di ricadute sfavorevoli in termini di sostenibilità finanziaria e ambientale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine lo schema di risoluzione posto in votazione.

IN SEDE REFERENTE

(1933) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana dell’11 giugno.

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione in merito alla presentazione degli emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Intervenendo in discussione generale, la senatrice GUIDOLIN (M5S) ritiene che con il provvedimento in esame il Governo abbia inteso aggirare la questione, posta ormai da molto tempo del salario minimo legale.

Inoltre, il testo risulta peggiorato in forza delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ed è contraddistinto da gravi lacune in ordine alla condizione degli operatori socio sanitari del settore privato, i quali risentono pesantemente della prolungata stasi nel rinnovo del contratto di lavoro, nonché della complessiva carenza di personale nelle RSA.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rammenta che la maggioranza si è opposta allo svolgimento di audizioni, benché l’esame presso l’altro ramo del Parlamento abbia comportato cambiamenti notevoli del testo originario, in un contesto di svalutazione del confronto con le parti sociali.

Osserva che il provvedimento in esame è inadeguato rispetto alle questioni affrontate, in quanto fa leva su strumenti quali i bonus, mentre l’occupazione femminile e giovanile richiede soluzioni di carattere strutturale, basate sui servizi alle famiglie e sul contrasto alla precarietà. È inoltre elusa la questione del lavoro nella sanità privata, che da molti anni risente della mancanza di rinnovo contrattuale.

Un’ulteriore conseguenza della chiusura del Governo nei confronti del dialogo con le parti sociali è costituita, a suo avviso, dalla mancanza di soluzioni alla questione delle retribuzioni eccessivamente basse, le quali assolvono di fatto la funzione impropria di strumento per la competitività, mentre l’effettivo sostegno alle retribuzioni è irrinunciabile ai fini dell’aumento del gettito tributario e contributivo. In sostanza, reputa che il Governo abbia reso ancora più evidente la propria ostilità ideologica al rafforzamento della contrattazione collettiva.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama le ambiguità caratterizzanti l’atteggiamento del Governo, il quale è solito dichiarare il proprio favore nei confronti della contrattazione collettiva, ma evita di adottare misure coerenti e favorisce in concreto, con le proprie scelte, il dumping contrattuale. Lo stesso salario giusto, esplicitamente centrale nell’ambito del provvedimento in esame, risulta privo di definizione normativa.

Trova ugualmente confuso l’approccio alla questione della lotta al caporalato digitale, che non tiene conto della necessità di un rapido recepimento della direttiva dell’Unione europea in materia.

Evidenzia che l’esame presso la Camera dei deputati ha inoltre comportato l’introduzione di ulteriori elementi di confusione, in ragione dell’integrazione del decreto-legge originario con norme estranee, quali quelle riguardanti gli enti previdenziali, volte prevalentemente a favorire la previdenza complementare.

Considera particolarmente grave la previsione di tutele per i lavoratori stagionali in caso di malattia, limitate ai periodi di attività degli specifici settori. Deplora che nessuna soluzione sia invece proposta in relazione alla vacanza contrattuale, di durata assolutamente eccessiva, del personale delle RSA, che risente dell’impostazione fondamentale del Governo, la quale non contempla un incentivo reale alla contrattazione e il sostegno dei salari, come dimostrato dalla diffusione dei contratti pirata.

Il senatore MAZZELLA (M5S) manifesta delusione rispetto all’assenza di iniziative del Governo volte a sostenere e ad elevare le retribuzioni dei lavoratori, come è dimostrato dalla persistente ostilità nei confronti dell’introduzione del salario minimo legale. Ne risulta l’accentuarsi di seri problemi sociali, resi manifesti dall’aumento dei lavoratori poveri, spesso bisognosi di forme di assistenza per il proprio sostentamento.

Si sofferma quindi sul tema dei tirocinanti di inclusione sociale, in molti casi titolari di indennità di accompagnamento, attivi particolarmente nel Terzo settore, i cui redditi, peraltro non elevati, sono destinati a essere oggetto di imposizione in esito alle determinazioni dell’amministrazione finanziaria.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) lamenta la tendenza del Governo a contraddire nei fatti la propria dichiarata posizione a favore della centralità della contrattazione collettiva. In particolare, risulta sempre più sfumata l’attenzione al criterio della rappresentatività a livello nazionale delle parti sociali, con il risultato di agevolare la diffusione dei contratti pirata.

La trattazione nell’altro ramo del Parlamento ha inoltre reso evidente, a suo giudizio, la mancanza di volontà di procedere in base al confronto con i soggetti interessati, che ha determinato peggioramenti del testo originario. Stigmatizza che la consapevolezza di tali modificazioni apportate al provvedimento non sia peraltro risultata sufficiente in Commissione ad accogliere la richiesta delle opposizioni di procedere ad audizioni. Trova che un reale confronto con le parti sociali avrebbe infatti suggerito la necessaria valutazione dell’importanza degli aumenti contrattuali a livello sistemico, particolarmente a fronte del crescente peso del dumping contrattuale nelle relazioni industriali e della precarietà.

Il senatore ZULLO (FdI) fa presente l’impegno del Governo e della maggioranza ai fini del consolidamento del salario giusto, in quanto soluzione preferibile al salario minimo legale. Specifica quindi che il salario giusto non può che derivare da un opportuno rafforzamento della contrattazione collettiva e contempla misure a favore di diverse categorie svantaggiate.

Sottolinea che il provvedimento in titolo, inoltre, dispone opportunamente in materia di rinnovi contrattuali e risolve gli elementi di criticità dell’ordinamento relativamente alla definizione della natura di lavoro subordinato del rapporto di categorie ancora non dotate delle necessarie tutele.

Conclude esprimendo l’apprezzamento della propria parte politica rispetto al provvedimento in esame.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altre richieste d’intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

risoluzione APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL progetto di atto legislativo dell’unione europea COM(2025) 1023 definitivo

(Doc. XVIII, n. 33)

La 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale),

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 1023, finalizzata alla semplificazione e alla riduzione degli oneri della disciplina dell’Unione europea in materia di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, razionalizzando il quadro normativo composto dal regolamento MDR (Medical Device Regulation) sui dispositivi medici (regolamento (UE) 2017/745) e dal regolamento IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation) sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (regolamento (UE) 2017/746);

rilevato che la proposta intende porre rimedio ai ritardi nell’applicazione delle disposizioni, ad oneri amministrativi elevati e a un’applicazione non uniforme dei requisiti, che hanno determinato inefficienze strutturali, imprevedibilità del sistema e una riduzione della disponibilità dei dispositivi sul mercato, gravando sulle piccole e medie imprese e sui produttori di dispositivi di nicchia, incidendo negativamente sull’accesso al mercato e, in alcuni casi, determinando il rischio di carenze di approvvigionamento e di scomparsa di dispositivi essenziali;

considerato che la proposta prevede l’introduzione di strumenti digitali per la segnalazione e lo scambio di informazioni, integrati o interoperabili con la Banca dati europea dei dispositivi medici EUDAMED (European Databank for Medical Devices), nonché la possibilità di fornire in formato digitale etichette, dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica, e introduce, altresì, meccanismi di deroga, applicabili in caso di gravi minacce sanitarie a carattere transfrontaliero, rafforzando al contempo il ruolo dell’Agenzia europea per i medicinali nella gestione delle crisi, e disposizioni in materia di intelligenza artificiale;

preso atto del parere reso sulla proposta dalla 4ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, parere nel quale si dà atto del rispetto del principio di sussidiarietà e della corretta individuazione della base giuridica negli articoli 114 e 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consentono di adottare norme sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno e sulla tutela della sanità pubblica, assicurando elevati parametri di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;

rilevato che nel suddetto parere della 4ª Commissione sono formulate alcune osservazioni relativamente all’osservanza del principio di proporzionalità;

ritenuto che le osservazioni anzidette siano rilevanti anche ai fini della pronuncia sul merito della proposta;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda le misure di semplificazione dei requisiti, esse potrebbero non essere pienamente adeguate agli obiettivi perseguiti. Ad esempio, la rinuncia alla valutazione completa della documentazione tecnica dei dispositivi medici da parte dei fabbricanti o la riduzione degli audit di sorveglianza condotti dagli organismi notificati sui fabbricanti, potrebbero ridurre l’efficacia del sistema di tutela della salute dei pazienti e della sicurezza dei dispositivi, compromettendo la capacità di garantire un livello sufficiente di controllo e monitoraggio.

In riferimento all’articolo 1, punto 47), della proposta, che modifica l’articolo 56 del regolamento MDR, così come all’articolo 2, punto 33), che modifica l’articolo 51 del regolamento IVDR, si segnala che l’introduzione di una validità illimitata dei certificati, insieme ai casi eccezionali stabiliti di volta in volta dall’organismo notificato, rischia di dar luogo a incertezze interpretative e applicazioni non uniformi, incidendo sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità del sistema.

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la revisione dell’articolo 17 della proposta di revisione MDR, prevista dall’articolo 1, punto 15), in materia di dispositivi monouso o ricondizionabili. Pur accogliendosi favorevolmente l’intervento proposto, suscita alcune perplessità l’onere posto a carico del fabbricante di dimostrare la non riprocessabilità del dispositivo, poiché tale impostazione sembra configurare la natura monouso come un’eccezione rispetto alla regola. In quest’ottica, potrebbe risultare preferibile mantenere un approccio neutrale, lasciando al fabbricante la facoltà di determinare, sulla base delle caratteristiche e della destinazione d’uso del dispositivo, se lo stesso debba essere qualificato come monouso o riprocessabile.

Destano, poi, preoccupazione le disposizioni in materia di governance e di status regolatorio dei prodotti già marcati CE, introdotte all’articolo 4 e con il nuovo articolo 4-bis del regolamento MDR (articolo 1, punti 3) e 4), della proposta), e all’articolo 3 e con il nuovo articolo 3-bis del regolamento IVDR (articolo 2, punti 3) e 4), della proposta), laddove potrebbero consentire di rimettere in discussione certificazioni già rilasciate, al di fuori di casi eccezionali fondati su evidenze concrete di rischio per la salute dei pazienti. È, infatti, essenziale che il certificato CE continui a rappresentare l’elemento centrale del sistema, garantendo certezza giuridica e stabilità del mercato, e che eventuali interventi successivi si collochino all’interno delle procedure di sorveglianza già previste da entrambi i regolamenti. La questione assume particolare rilievo per i fabbricanti che hanno già sostenuto investimenti significativi nei processi di certificazione e nella predisposizione della documentazione tecnica richiesta per l’accesso al mercato europeo.

Con riguardo al nuovo articolo 52-bis del regolamento MDR, previsto dall’articolo 1, punto 44), e al nuovo articolo 48-bis del regolamento IVDR, previsto dall’articolo 2, punto 30 della proposta, si dà atto che esso rappresenta un avanzamento significativo al fine di migliorare e accelerare l’accesso dei pazienti a dispositivi innovativi salvavita, in particolare per coloro che presentano bisogni clinici insoddisfatti. Tuttavia, l’introduzione di un limite temporale di 120 giorni, per la revisione dalla presentazione della domanda di certificazione, garantirebbe maggiore certezza e consentirebbe alle tecnologie rivoluzionarie (breakthrough) di raggiungere pazienti e sistemi sanitari in modo definito, armonizzato e accelerato, rendendo l’Europa una regione competitiva a livello globale per la ricerca, lo sviluppo e l’impiego di tali tecnologie mediche.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

  1. 1933

G/1933/1/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca un complesso di misure urgenti tese a rafforzare la tutela della dignità del lavoro, sostenere l’occupazione stabile e garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese, mediante un disegno che integra incentivi economici, presìdi di trasparenza e strumenti di vigilanza, con interventi settoriali mirati nei comparti caratterizzati da maggiore rischio di vulnerabilità e irregolarità;

gli articoli da 1 a 4 introducono una serie di incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, con particolare riferimento a donne, giovani e lavoratrici svantaggiate; tali misure si fondano prevalentemente su esoneri contributivi totali o parziali, di durata limitata (generalmente tra 12 e 24 mesi) e con tetti mensili prefissati;

in particolare l’articolo 2 – recante il cd. ” bonus giovani”- prevede un esonero contributivo totale per l’assunzione di giovani under 35, limitato nel tempo e subordinato a specifiche condizioni di svantaggio, mentre l’articolo 3 (cosiddetto bonus ZES) dispone un esonero contributivo per le assunzioni in specifiche aree territoriali del paese e per particolari categorie di lavoratori disoccupati;

tali strumenti presentano limiti strutturali legati alla loro temporaneità e al rischio di produrre effetti occupazionali non stabili, favorendo dinamiche di sostituzione e turnover piuttosto che nuova occupazione aggiuntiva e di qualità;

appare pertanto necessario mettere in campo strumenti più strutturali e duraturi, capaci di incidere sulla qualità del lavoro, sulle competenze e sulla capacità del sistema produttivo di generare occupazione stabile;

in tal senso, sarebbe quanto mai rilevante l’introduzione un contributo per la formazione e l’avviamento al lavoro in settori strategici per la lotta ai cambiamenti climatici, prevedendo un contributo finalizzato alla creazione di nuove competenze e opportunità occupazionali per giovani in cerca di prima occupazione e per lavoratori inoccupati, coniugando in tal modo politiche attive del lavoro, formazione qualificata e la competitività del sistema economico,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, che prevedano l’introduzione di un contributo per la formazione e l’avviamento al lavoro per giovani in cerca di prima occupazione e per lavoratori inoccupati da ricollocare nel mercato del lavoro, orientando tali interventi prioritariamente verso i settori strategici della transizione ecologica ed ener- getica, della tutela del territorio e della biodiversità, nonché dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, al fine di promuovere occupazione stabile, qualificata e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e di lotta al cambiamento climatico.

G/1933/2/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame, in particolare agli articoli 1 e 2, reca incentivi all’occupazione per le donne e i giovani in situazioni di svantaggio;

il progetto Home Care Premium (HCP), promosso e gestito dall’INPS, costituisce una misura fondamentale nell’ambito delle politiche di welfare a sostegno della non autosufficienza e dell’assistenza domiciliare e si inserisce nel quadro dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione italiana, che tutelano i diritti inviolabili della persona, l’uguaglianza sostanziale, il diritto alla salute e all’assistenza sociale;

i bandi HCP e LCT sono sistemi welfare riservati ai lavoratori pubblici e loro familiari che operano su un fondo gestito dall’INPS ma finanziato obbligatoriamente dai lavoratori pubblici attivi e opzionalmente dai pensionati, che supportano l’assistenza domiciliare per persone non autosufficienti e disabili, erogando un contributo per l’assunzione di una assistente familiare;

i bandi Home Care Premium (HCP), gestiti dall’INPS, nascono come misura di sostegno alla non autosufficienza per i dipendenti e pensionati pubblici (e i loro familiari). Tuttavia, tale misura ha un impatto macroeconomico profondo che si riflette direttamente sul mercato del lavoro, agendo sia come impulso per la creazione di nuova occupazione regolare, sia come scudo a tutela dei lavoratori esistenti;

mediante il contributo HCP, il lavoratore/caregiver può permettersi di delegare l’assistenza quotidiana a professionisti esterni, mantenendo il proprio impiego a tempo pieno e la propria indipendenza economica, riuscendo, tra l’altro, a rafforzare la conciliazione tra famiglia e il lavoro, tematica a cui è dedicato l’articolo 6 del provvedimento in esame. Tale articolo prevede il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l’adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro;

nel nuovo bando 2025-2028 l’INPS ha introdotto alcuni cambiamenti gestionali che secondo i sindacati dei pensionati hanno generato una serie difficoltà per le famiglie interessate, ad esempio, i pagamenti per l’assistente familiare sono passati da mensili a trimestrali dopo la verifica del versamento, da parte dei contribuenti interessati, dei contributi previdenziali ma molte famiglie che hanno versato i contributi trimestrali entro la scadenza, ancora non hanno ricevuto alcun ristoro;

i sindacati pensionati evidenziano il malfunzionamento della piattaforma telematica per l’inserimento dei dati, difficoltà nell’ottenere risposte dall’Istituto a telefono e per PEC, disservizi burocratici che provocano ritardi nell’accettazione delle domande;

il sistema HCP si coordina con gli interventi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché con le misure di sostegno alla disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

anche il 27 aprile 2026 e nei giorni successivi si sono registrati gravi disservizi, riconducibili a criticità amministrative e informatiche, che stanno colpendo simultaneamente famiglie beneficiarie e professionisti coinvolti nel progetto;

sul fronte delle famiglie, risultano ritardi significativi nell’erogazione dei contributi relativi al primo trimestre 2026, nonostante l’avvio delle procedure di sblocco da parte dell’INPS;

tali ritardi risultano aggravati da anomalie procedurali (IBAN non validati, ISEE non aggiornati, sospensioni comunicate tramite fascicolo previdenziale con termini ridotti per il riesame), che rischiano di compromettere l’accesso ai benefìci;

sul fronte dei professionisti (educatori, psicologi, logopedisti e altri operatori), si registra il blocco della piattaforma «Gestione Benefici HCP – Professionisti», con impossibilità di programmare le attività e rendicontare le prestazioni;

tali malfunzionamenti configurano un pregiudizio economico e professionale per gli operatori, oltre a determinare interruzioni nei servizi essenziali per le persone fragili;

i disservizi segnalati evidenziano criticità strutturali nella gestione digitale delle prestazioni sociali, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione previsti anche dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

il diritto all’assistenza domiciliare e alla continuità delle cure rappresenta un livello essenziale delle prestazioni sociali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

il protrarsi dei disservizi rischia di aggravare le condizioni di fragilità delle famiglie coinvolte che ricade sulle famiglie di lavoratrici e lavoratori, e compromette la sostenibilità del sistema di welfare territoriale, risulta quindi necessario un intervento urgente per garantire l’effettività dei diritti sociali e la piena funzionalità delle piattaforme digitali pubbliche,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative di competenza, tese:

a superare i disservizi riscontrati e procedere all’immediato pagamento di eventuali arretrati relativi al progetto Home Care Premium, garantendo continuità e certezza nell’erogazione dei contributi;

a intervenire presso l’INPS affinché siano risolti tempestivamente e definitivamente i malfunzionamenti della piattaforma «Gestione Benefìci HCP – Professionisti», assicurando il ripristino completo delle funzionalità operative; a prevedere la proroga dei termini amministrativi, inclusi quelli relativi a riesami, aggiornamenti documentali e rendicontazioni, in applicazione dei principi di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

a rafforzare l’infrastruttura digitale dell’INPS, anche attraverso investimenti mirati e sistemi di monitoraggio preventivo, al fine di prevenire il ripetersi dei disservizi evidenziati;

a promuovere un monitoraggio costante, anche con il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali e delle parti sociali, sull’impatto dei disservizi e sull’efficacia delle misure adottate.

G/1933/3/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge n. 62 del 2026 introduce un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, per una durata massima di 12 o 24 mesi, entro un limite mensile pari a 650 euro, elevato a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno;

il comma 5-bis dell’articolo 6 del provvedimento in esame integra la disciplina sul buono, gestito dall’INPS, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche;

la misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno all’occupazione femminile e contiene elementi positivi, quali il vincolo dell’incremento occupazionale netto e la previsione di clausole tese a prevenire comportamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro;

tuttavia, l’intervento ripropone un’impostazione già sperimentata, che tende a ridurre il tema dell’occupazione femminile a una questione di incentivi economici, senza incidere sulle cause strutturali del divario di genere nel mercato del lavoro;

nel nostro Paese persistono significative disuguaglianze, tra cui un basso tasso di occupazione femminile, un’elevata incidenza del part-time involontario, un divario retributivo di genere e una distribuzione ancora squilibrata dei carichi di cura;

tali criticità limitano l’autonomia economica delle donne e incidono negativamente sul potenziale di crescita economica e coesione sociale del Paese;

l’efficacia degli incentivi all’assunzione risulta limitata nel tempo se non accompagnata da una strategia organica e strutturale volta a favorire l’accesso, la permanenza e la progressione delle donne nel mercato del lavoro;

risultano ancora insufficienti gli interventi di rafforzamento dei servizi pubblici essenziali, in particolare quelli per l’infanzia e per la non autosufficienza, nonché le politiche per una piena parità nei congedi parentali, strumenti fondamentali per una equa redistribuzione dei carichi di cura,

impegna il Governo:

ad affiancare alle misure di incentivo all’assunzione una strategia strutturale e integrata per l’occupazione femminile, che intervenga sulle principali cause delle disuguaglianze di genere nel lavoro;

a rafforzare in modo significativo l’offerta di servizi pubblici per l’infanzia e per la non autosufficienza, al fine di sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

a promuovere una piena parità nei congedi parentali, anche attraverso l’estensione e la maggiore remunerazione dei congedi per i padri, favorendo una più equa distribuzione delle responsabilità di cura;

ad adottare misure efficaci per contrastare il part-time involontario e il divario retributivo di genere, anche mediante strumenti di trasparenza salariale e rafforzamento della contrattazione collettiva;

a monitorare l’efficacia dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1 del decreto-legge all’esame, valutandone l’impatto occupazionale nel medio e lungo periodo, al fine di evitare effetti temporanei e non strutturali;

a promuovere politiche attive del lavoro mirate alle donne, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate, garantendo percorsi di formazione, riqualificazione e accesso a occupazioni stabili e di qualità.

G/1933/4/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026 introduce un esonero contributivo del 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, con l’obiettivo di incrementare l’occupazione stabile;

tale misura, pur rappresentando un intervento volto a sostenere l’accesso al lavoro, presenta elementi di criticità legati alla selettività dei beneficiari, alla qualità dell’occupazione incentivata e alla limitata durata temporale dell’intervento;

in particolare, il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi per categorie svantaggiate) rischia di escludere una vasta platea di giovani in condizioni di precarietà lavorativa cronica, soprattutto nel Mezzogiorno;

permane un significativo divario territoriale tra Nord e Sud del Paese, con tassi di disoccupazione giovanile e femminile sensibilmente più elevati nelle regioni della ZES unica;

le giovani donne del Mezzogiorno risultano tra le categorie maggiormente penalizzate nel mercato del lavoro, a causa di barriere strutturali quali la carenza di servizi di welfare, la segregazione occupazionale e il diffuso ricorso a forme di lavoro precario o involontario;

l’attuale configurazione dell’incentivo non introduce vincoli sufficienti in termini di qualità del lavoro, non escludendo forme contrattuali che possono alimentare fenomeni di lavoro povero, quali il part-time involontario o il lavoro intermittente;

la limitata durata della misura, circoscritta alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026, rischia di incentivare dinamiche opportunistiche, quali l’anticipazione di assunzioni già programmate o il turnover incentivato;

è necessario orientare le politiche attive del lavoro verso la creazione di occupazione stabile, qualificata e dignitosa, con particolare attenzione ai giovani e alle donne;

il rafforzamento dell’occupazione nel Mezzogiorno richiede interventi strutturali che vadano oltre la leva contributiva, promuovendo investimenti, innovazione e domanda di lavoro qualificato,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di:

estendere la platea dei beneficiari del bonus giovani, includendo anche i giovani in condizioni di precarietà lavorativa non formalmente disoccupati;

introdurre criteri stringenti sulla qualità dell’occupazione incentivata, escludendo esplicitamente forme contrattuali che non garantiscano stabilità e adeguati livelli retributivi, con particolare riferimento al part-time involontario;

rafforzare l’incentivo per le assunzioni nelle regioni della ZES unica attraverso misure integrate che includano investimenti pubblici, sostegno alla formazione e sviluppo di filiere produttive ad alto valore aggiunto;

prorogare e stabilizzare la misura oltre il limite temporale attualmente previsto, al fine di favorire una programmazione occupazionale di lungo periodo da parte delle imprese;

monitorare l’impatto della misura con particolare riferimento agli effetti su giovani e donne nel Mezzogiorno, al fine di prevenire fenomeni di utilizzo distorto degli incentivi e garantire l’effettivo incremento occupazionale netto.

G/1933/5/10

Furlan

il Senato;

premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 2, introduce un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, nell’ambito di un più ampio disegno di incentivi all’occupazione stabile;

in tale contesto, analoghe misure di natura fiscale rivolte alle fasce più giovani della popolazione potrebbero contribuire a sostenere l’accesso al mercato del lavoro, a rafforzare il potere d’acquisto nelle fasi iniziali del percorso professionale e a contrastare i fenomeni di ritardo nell’autonomia economica e di emigrazione di capitale umano;

la struttura attuale del prelievo personale sul reddito determina, per i contribuenti più giovani e per i lavoratori alla prima occupazione, un carico fiscale relativamente gravoso rispetto alla capacità contributiva effettiva, anche in considerazione della maggiore incidenza di spese incomprimibili quali formazione, mobilità, locazione e avvio dell’attività lavorativa;

secondo i dati ISTAT (Report “Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente, anni 2023-2024”, 20 giugno 2025), nel 2023 gli espatri di giovani laureati italiani di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono stati 21.000, in aumento del 21,2 per cento rispetto all’anno precedente, determinando una perdita netta di 16.000 giovani laureati italiani; nel 2024 gli espatri della medesima fascia di laureati hanno raggiunto circa 25.000 unità, a fronte di circa 4.000 rimpatri, con una perdita netta di circa 21.000 giovani altamente istruiti in un solo anno;

nel medesimo anno 2024 il complesso degli espatri di cittadini italiani di ogni età ha toccato il valore di 155.732 unità, in aumento del 36,5 per cento rispetto al 2023 e ai massimi degli ultimi dieci anni;

la perdita di giovani risorse qualificate incide direttamente sulla capacità del Paese di innovare, competere e crescere, e si inserisce in un quadro demografico già caratterizzato da un saldo naturale negativo;

l’introduzione di misure di alleggerimento dell’IRPEF a favore dei contribuenti più giovani, accompagnate da meccanismi di progressività, può favorire la permanenza nel Paese delle competenze formatesi in Italia, il richiamo di giovani qualificati provenienti dall’estero, l’emersione del lavoro regolare e può altresì concorrere a ridurre il ritardo dei giovani nell’uscita dal nucleo familiare e a favorire scelte di vita stabili, contrastando dinamiche demografiche sfavorevoli,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure di incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 2 del presente decreto con le opportune iniziative normative, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, volte all’introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) parametrato all’età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell’età delle fasce più giovani dei contribuenti, secondo il modello della Start Tax.

G/1933/6/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 4 introduce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro mediante esonero contributivo per i datori di lavoro privati che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

tale misura, pur perseguendo l’obiettivo di rafforzare l’occupazione stabile, necessita di essere accompagnata da adeguate condizionalità tese a garantire la qualità del lavoro e a prevenire utilizzi opportunistici delle risorse pubbliche;

in particolare, appare necessario evitare che gli incentivi favoriscano rapporti di lavoro a bassa intensità o forme di occupazione precaria, nonché fenomeni di delocalizzazione o riduzione ingiustificata dei livelli occupazionali;

è, altresì, opportuno assicurare trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e coerenza con i princìpi internazionali in materia di lavoro dignitoso e responsabilità delle imprese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, tese a:

rafforzare le condizionalità per l’accesso agli incentivi all’occupazione, garantendo che essi siano riconosciuti a fronte di rapporti di lavoro stabili, adeguatamente tutelati e non caratterizzati da forme di precarietà o ridotta intensità lavorativa;

subordinare la concessione e il mantenimento dei benefìci al rispetto dei princìpi e delle linee guida dell’Organizzazione internazionale del lavoro e dei principi OCSE per le imprese multinazionali, prevedendo la revoca dei benefìci in caso di violazioni documentate lungo le filiere produttive;

escludere dall’accesso agli incentivi i datori di lavoro che, nei tre anni precedenti, abbiano delocalizzato attività produttive fuori dall’Unione europea o abbiano ridotto in modo significativo l’occupazione nel territorio nazionale in assenza di giustificato motivo industriale;

prevedere che i benefìci siano subordinati all’impegno a non delocalizzare le attività produttive per un congruo periodo e, in caso di violazione o di significativa riduzione occupazionale, alla restituzione delle somme percepite;

rafforzare gli obblighi di trasparenza, prevedendo la pubblicazione annuale dei beneficiari, degli importi concessi e degli effetti occupazionali e territoriali delle misure adottate;

promuovere una revisione complessiva delle politiche di incentivazione al lavoro, orientandole stabilmente verso la creazione di occupazione di qualità, dignitosa e radicata sul territorio nazionale.

G/1933/7/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale»;

i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 (Criteri per l’individuazione di livelli retributivi minimi e connessa norma relativa ad alcuni incentivi) prevedono che, nel settore privato (ambito specificato dal successivo articolo 18), il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

al fine dell’applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l’individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all’attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest’ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo; purtroppo nel nostro Paese è una pratica diffusa quanto grave: la richiesta indebita, da parte del datore di lavoro, della restituzione parziale o totale della retribuzione percepita. Tale condotta, pur essendo contraria ai princìpi costituzionali (in particolare all’articolo 36 della Costituzione che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente), trova difficoltà a essere perseguita penalmente in modo efficace, se non attraverso la sua riconduzione in fattispecie penali come estorsione, truffa o sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale);

tuttavia, tale operazione interpretativa non sempre consente una risposta tempestiva e adeguata, specie quando la restituzione avviene con apparente consenso del lavoratore, spesso indotto da ricatti sullo svolgimento dell’attività lavorativa o sullo stato di bisogno ovvero dal timore di essere licenziato;

in tal modo molti lavoratori sono costretti a subire i soprusi e le ingiustizie del proprio datore di lavoro il quale, abusando della sua posizione, impone trattamenti che sono contrari alle regole dell’ordinamento giuridico;

si tratta purtroppo di una pratica molto diffusa, che funziona pressappoco così: il datore accredita sul conto corrente del proprio dipendente l’intero stipendio, così come individuato nella busta paga;

subito dopo, si fa restituire – solitamente in contanti – una parte di quella retribuzione. In questo modo, solo formalmente risulterà che il titolare dell’azienda abbia rispettato la legge, avendo invece di fatto risparmiato un bel po’ di soldi;

mediante questo sotterfugio, il datore non solo recupera una fetta dello stipendio ma anche altri vari emolumenti, come la malattia, la tredicesima e la quattordicesima; secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 41985 del 7 novembre 2022, costituisce reato di estorsione la condotta del datore che costringe il lavoratore a riconsegnare in contanti una parte dello stipendio;

perché il delitto si configuri, però, è necessario che il datore costringa i propri dipendenti dietro la minaccia del licenziamento;

in assenza di una condotta – violenta o minacciosa – che induca i lavoratori a restituire lo stipendio ricevuto, non può configurarsi un reato ma solo un illecito civile;

la minaccia non deve necessariamente essere esplicita, essendo sufficienti a integrare il reato di estorsione la condotta del datore che costringe il lavoratore a riconsegnare in contanti una parte dello stipendio;

la minaccia non deve necessariamente essere esplicita, essendo sufficienti a integrare il reato di estorsione anche condotte tacite o implicite, comportamenti allusivi, riferimenti velati o simili. In questo senso depone la sentenza n. 11107 della Corte di cassazione dell’8 marzo 2017, secondo cui « integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate »,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative anche legislative, al fine di rendere cogenti i princìpi statuiti dalle due citate sentenze della Corte di cassazione.

G/1933/8/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 36 della Costituzione stabilisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa;

l’articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026 riconosce nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale per la determinazione del salario giusto, facendo riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

il medesimo articolo introduce criteri, seppur insufficienti, di garanzia contro fenomeni di dumping contrattuale e subordina l’accesso ai benefìci pubblici al rispetto di livelli retributivi adeguati;

tuttavia, il concetto di «salario giusto» non può prescindere dalla sua effettiva capacità di mantenere nel tempo il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori;

negli ultimi anni, secondo i dati dell’ISTAT, l’inflazione ha registrato dinamiche significativamente superiori a quelle previste determinando una rilevante erosione dei salari reali; studi recenti evidenziano come, nel periodo 2021-2024, le retribuzioni contrattuali in Italia siano cresciute sensibilmente meno rispetto ai prezzi al consumo, con una perdita cumulata di potere d’acquisto per i lavoratori dipendenti;

tale dinamica ha colpito in modo particolare i lavoratori a basso reddito e i settori con rinnovi contrattuali tardivi, ampliando le disuguaglianze; appare necessario e ineludibile affrontare il tema di un meccanismo automatico di indicizzazione delle retribuzioni basato sulla differenza tra inflazione programmata e inflazione reale rappresentando uno strumento essenziale per garantire l’effettività del salario giusto, senza un adeguato meccanismo di indicizzazione, il salario pur determinato dalla contrattazione collettiva rischia di perdere nel tempo la propria funzione costituzionale;

analoghi meccanismi di tutela del potere d’acquisto sono stati storicamente presenti nell’ordinamento italiano e risultano tuttora adottati, in forme diverse, in altri Paesi europei;

la sola dinamica dei rinnovi contrattuali non è sufficiente a compensare tempestivamente gli effetti dell’inflazione; l’indicizzazione automatica rappresenta uno strumento di equità sociale e di stabilizzazione economica, sostenendo la domanda interna,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di carattere normativo finalizzate all’introduzione di meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione;

ad adottare le opportune iniziative normative atte a garantire che la nozione di salario giusto includa esplicitamente la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni;

a promuovere, in sede di confronto con le parti sociali, per quanto di competenza, strumenti contrattuali e normativi che assicurino il recupero integrale degli scostamenti tra inflazione programmata e inflazione reale;

a monitorare, attraverso i dati ufficiali, l’andamento dei salari reali e a riferire periodicamente al Parlamento sugli effetti delle dinamiche inflattive sui redditi nonché a valutare ulteriori interventi fiscali e contributivi volti a evitare effetti di trascinamento fiscale derivanti dagli adeguamenti retributivi.

G/1933/9/10

Furlan

il Senato;

premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 7, individua nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo strumento per la determinazione del “salario giusto” ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, e fa di tale contratto il parametro al di sotto del quale gli altri contratti collettivi non possono collocarsi;

l’intero impianto del Capo II poggia dunque sulla possibilità di stabilire, in modo certo e oggettivo, quali siano le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative in ciascun settore;

tale qualificazione, tuttavia, non è definita dal provvedimento né da una disciplina legislativa generale, e continua a fondarsi su una nozione di matrice giurisprudenziale, ricostruita caso per caso attraverso una pluralità di indici sintomatici;

l’ordinamento conosce, sul punto, una consolidata autoregolazione delle parti sociali: il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL in attuazione dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del protocollo del 31 maggio 2013 – cui hanno fatto seguito analoghe intese in altri comparti – ha definito criteri di misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, combinando il dato associativo, desunto dalle deleghe rilevate dall’INPS attraverso le dichiarazioni Uniemens, e il dato elettorale, derivante dalle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;

tali accordi, pur autorevoli e ampiamente applicati, hanno natura di intese di diritto comune e vincolano i soli soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie, con la conseguenza che la misurazione della rappresentanza resta priva di un riconoscimento generale e non opponibile alle sigle che a quelle intese non abbiano aderito; ciò consente la proliferazione di organizzazioni e di contratti collettivi sottoscritti da soggetti di dubbia rappresentatività, proprio nei confronti dei quali il parametro dell’articolo 7 dovrebbe operare;

il riconoscimento dell’autonomia delle parti sociali e della funzione di rappresentanza collettiva quali strumenti di partecipazione democratica e di tutela dei lavoratori, anche in relazione al valore sociale dell’impresa di cui all’articolo 41 della Costituzione, rende coerente con le finalità del provvedimento un consolidamento, su base legale, dei meccanismi di misurazione e certificazione della rappresentanza già definiti in sede pattizia;

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali e dei princìpi di cui agli articoli 39 e 41 della Costituzione, ogni iniziativa normativa utile, anche di carattere normativo, volta a:

  1. a) conferire una stabile base legale ai criteri di misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definiti negli accordi interconfederali in materia sottoscritti dalle medesime organizzazioni, così da rendere più certa e oggettiva l’individuazione del contratto collettivo di riferimento ai fini di cui agli articoli 7, 8 e 11 del provvedimento in esame;
  2. b) prevedere un procedimento di ricognizione formale degli accordi interconfederali in materia di rappresentanza, con il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli accordi recepiti non possano essere modificati senza il consenso delle parti che li hanno sottoscritti;
  3. c) valutare, in tale contesto e previo approfondimento dei relativi profili di compatibilità costituzionale, le condizioni e le modalità per estendere l’applicazione delle regole sulla rappresentanza così individuate a tutti i soggetti rientranti nel relativo ambito, indipendentemente dall’adesione alle organizzazioni firmatarie.

G/1933/10/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026 individua nella contrattazione collettiva lo strumento per la determinazione del cosiddetto «salario giusto », richiamando l’articolo 36 della Costituzione;

tale disposizione, tuttavia, richiama solo parzialmente il dettato costituzionale, omettendo il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa;

il rinvio pressoché esclusivo ai trattamenti economici complessivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, in assenza di adeguati meccanismi di verifica della rappresentatività delle parti stipulanti e di una chiara definizione delle componenti del trattamento economico complessivo, rischia di legittimare fenomeni di dumping contrattuale e salariale;

in particolare, la possibilità di raggiungere il trattamento economico complessivo anche attraverso voci eterogenee, quali welfare aziendale o superminimi individuali, può determinare una distorsione del valore reale della retribuzione;

risulta pertanto necessario salvaguardare il ruolo della giurisdizione quale presidio di garanzia dei diritti costituzionali, assicurando al giudice la piena facoltà di verificare, in concreto, la conformità della retribuzione ai principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di carattere normativo, tese a chiarire espressamente che resta ferma la facoltà del giudice di accertare, anche in deroga ai trattamenti economici complessivi previsti dalla contrattazione collettiva, la conformità della retribuzione all’articolo 36 della Costituzione, riconoscendo al lavoratore eventuali differenze retributive;

a garantire, in ogni caso, che l’individuazione del salario giusto non si traduca in una compressione delle tutele costituzionali del lavoratore, né in un indebolimento degli strumenti di contrasto al dumping contrattuale e salariale.

G/1933/11/10

Furlan

il Senato;

premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo II, àncora la nozione di “salario giusto” alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, stabilendo all’articolo 7 che i contratti collettivi diversi da quelli di riferimento non possano prevedere trattamenti economici inferiori;

tale principio, tuttavia, presuppone la possibilità concreta di identificare il contratto effettivamente applicato e di misurarne la distanza dal contratto leader di settore;

permane infatti diffuso il fenomeno dei c.d. “contratti pirata”, ossia di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni prive di adeguata rappresentatività che, a parità di mansioni, riconoscono retribuzioni e tutele sensibilmente deteriori rispetto ai contratti maggiormente applicati: una pratica che alimenta il dumping contrattuale, falsa la concorrenza tra imprese e svuota di effettività lo stesso parametro di adeguatezza che il provvedimento intende affermare;

il decreto interviene su questo fronte essenzialmente sul piano conoscitivo: l’articolo 8 istituisce un sistema di collaborazione interistituzionale tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato nazionale del lavoro per la raccolta e la condivisione in forma interoperabile dei dati retributivi, mentre l’articolo 11 inserisce tra le informazioni delle comunicazioni obbligatorie il codice alfanumerico unico del contratto collettivo applicato, assegnato dal CNEL ai sensi dell’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, destinandolo al monitoraggio dell’effettiva applicazione dei contratti e alla programmazione della vigilanza;

si tratta di strumenti potenzialmente significativi, la cui efficacia resta però condizionata da alcuni profili che il provvedimento non affronta compiutamente: il codice unico assolve oggi a una funzione prevalentemente informativa e statistica, senza un collegamento stringente con la regolarità della registrazione del rapporto di lavoro, sicché la sua omessa o inesatta indicazione non produce conseguenze immediate e verificabili;

l’interoperabilità delle banche dati delineata dagli articoli 8 e 11, inoltre, rischia di esaurirsi in una condivisione passiva di informazioni se non è accompagnata da meccanismi che consentano di rilevare in modo tempestivo e automatico lo scostamento tra il contratto dichiarato e quello effettivamente applicato, trasformando il dato disponibile in un’effettiva attivazione dell’azione ispettiva;

manca, infine, un parametro tecnico e omogeneo per stabilire quando un contratto collettivo possa dirsi equivalente a quello di riferimento: in assenza di criteri condivisi relativi alla retribuzione complessiva e alle principali tutele – malattia, maternità, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, lavoro straordinario e a tempo parziale – il giudizio di equivalenza resta esposto a margini di discrezionalità e a esiti disomogenei;

tale incertezza si riflette con particolare evidenza negli appalti pubblici, ove l’articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e integrato dall’Allegato I.01 – già impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di indicare il contratto collettivo applicabile e di verificare, ove l’operatore dichiari di applicarne uno diverso, l’equivalenza delle tutele economiche e normative con le modalità di cui all’articolo 110 del medesimo codice: una verifica la cui effettività dipende in misura rilevante dalla disponibilità di dati certi sul contratto applicato e di criteri omogenei di raffronto;

appare pertanto opportuno consolidare e rendere pienamente operativi gli strumenti introdotti dal provvedimento, valorizzandone le potenzialità in chiave di trasparenza, tracciabilità e contrasto del dumping contrattuale, fermo restando che ogni intervento dovrà attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva,

impegna il Governo

ad adottare, anche nell’ambito dei decreti attuativi previsti dagli articoli 8 e 11 del provvedimento in esame e mediante ogni utile iniziativa anche di carattere normativo:

  1. a) il rafforzamento della tracciabilità del codice alfanumerico unico del contratto collettivo applicato, valorizzandolo quale elemento essenziale ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso gli enti previdenziali e ispettivi, con previsione di adeguate procedure di regolarizzazione in caso di mancata o errata indicazione;
  2. b) la definizione di criteri tecnici e omogenei per la valutazione dell’equivalenza economica e normativa tra contratti collettivi, riferiti alla retribuzione complessiva e alle principali tutele contrattuali e di welfare, anche mediante l’elaborazione di un indice di equivalenza contrattuale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e il CNEL;
  3. c) l’adozione, da parte delle amministrazioni competenti e nell’ambito dell’interoperabilità delle banche dati, di sistemi di controllo automatizzati per la rilevazione delle discrepanze tra il contratto collettivo dichiarato e quello effettivamente applicato, con conseguente segnalazione all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell’azione di vigilanza e sanzionatoria;
  4. d) il rafforzamento, nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e in coerenza con l’articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della verifica della corretta indicazione del contratto collettivo applicato e dell’equivalenza dei relativi trattamenti economici e normativi, a tutela dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento dei lavoratori,

G/1933/12/10

MagniDe CristofaroCucchi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 10 del provvedimento in esame disciplina i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire continuità alla tutela economica dei lavoratori nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la sua sottoscrizione; in particolare, il comma 2 prevede che, in caso di mancato rinnovo entro dodici mesi dalla scadenza, le retribuzioni siano adeguate alla variazione dell’IPCA nella misura del 50 per cento, a titolo di anticipazione forfettaria degli incrementi retributivi;

tale percentuale risulta significativamente insufficiente a compensare la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori determinata dall’inflazione, specie in una fase caratterizzata da elevata dinamica dei prezzi;

il meccanismo previsto rischia pertanto di non garantire un’adeguata tutela salariale nei periodi di ritardo nei rinnovi contrattuali, con effetti negativi sulle condizioni economiche dei lavoratori e sulla domanda interna;

un rafforzamento della misura di adeguamento automatico rappresenterebbe un incentivo al rinnovo tempestivo dei contratti collettivi, con un efficace effetto deterrente e a contrasto della rendita dell’attesa, nonché come strumento di maggiore equità sociale,

impegna il Governo:

a valutare, nel corso dell’iter del provvedimento in esame ovvero nell’ambito di un successivo intervento normativo, l’opportunità di modificare la disciplina di cui all’articolo 10, comma 2, prevedendo che l’adeguamento delle retribuzioni sia commisurato alla variazione dell’IPCA in misura pari al 150 per cento della stessa, per l’effetto deterrente che avrebbe e a contrasto della rendita dell’attesa, nonché al fine di garantire una più efficace tutela del potere d’acquisto dei lavoratori in caso di ritardato rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

G/1933/13/10

TrevisiTernullo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale,

premesso che:

la sicurezza sul lavoro sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Accanto ai tradizionali strumenti di prevenzione, fondati sulla formazione, sull’organizzazione e sulle procedure operative, sono oggi disponibili tecnologie avanzate in grado di supportare concretamente la riduzione del rischio in tempo reale;

l’obiettivo non è sostituire il fattore umano, ma fornire strumenti capaci di aumentare la consapevolezza situazionale, supportare le decisioni operative e ridurre le probabilità di errore nelle attività a maggiore esposizione al rischio;

una quota rilevante degli infortuni gravi e mortali continua a verificarsi durante l’interazione tra persone, macchine mobili e ambienti operativi complessi. Il fenomeno interessa trasversalmente logistica, industria manifatturiera, edilizia, movimento terra, porti e interporti, cantieristica navale, agricoltura, servizi pubblici e raccolta rifiuti;

la natura trasversale del problema suggerisce la necessità di affiancare agli strumenti tradizionali di prevenzione nuove soluzioni tecnologiche capaci di intervenire direttamente nelle situazioni operative a maggiore rischio;

l’Unione Europea sta progressivamente ridefinendo il rapporto tra sicurezza, digitalizzazione e innovazione tecnologica. L’entrata in vigore del Regolamento Macchine (UE 2023/1230), dell’AI Act, del Data Act e del Cyber Resilience Act evidenzia una direzione chiara: le tecnologie avanzate sono destinate a diventare parte integrante delle future strategie di prevenzione;

il tema non riguarda più esclusivamente la conformità delle macchine, ma la capacità dei sistemi tecnologici di contribuire concretamente alla tutela delle persone;

la formazione, l’informazione e le procedure restano elementi indispensabili, ma da sole non sempre risultano sufficienti a prevenire gli eventi derivanti da errori operativi, distrazioni, limitazioni di visibilità o interazioni dinamiche tra persone e mezzi;

le imprese chiedono oggi strumenti che consentano di anticipare il rischio e supportare la prevenzione direttamente durante l’attività lavorativa e la crescente diffusione di sistemi di sensoristica avanzata, tecnologie digitali e intelligenza artificiale applicata alla sicurezza rappresenta una risposta concreta a tale esigenza;

la tecnologia deve essere riconosciuta quale elemento integrante delle politiche di prevenzione;

l’evoluzione della sicurezza sul lavoro richiede oggi un approccio fondato su tre pilastri complementari: formazione; organizzazione; tecnologie Abilitanti;

gli investimenti in tecnologie innovative rappresentano uno strumento fondamentale per migliorare i risultati concreti in termini di sicurezza, produttività e competitività;

occorre favorire una riduzione strutturale degli infortuni attraverso l’integrazione tra competenze, organizzazione e innovazione tecnologica, in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo europeo e con le esigenze espresse dal sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, una misura premiale destinata alle imprese che investono in tecnologie avanzate finalizzate alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, mediante strumenti quali: riduzione del premio assicurativo INAIL; maggiorazione dei contributi nei bandi dedicati alla sicurezza; crediti d’imposta o agevolazioni fiscali dedicate; criteri premiali negli appalti pubblici e nelle procedure di qualificazione.

Art. 1

1.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«ai datori di lavoro privati» con le seguenti: «alle imprese» e dopo le parole: «a carico dei datori di lavoro» aggiungere le seguenti: «e della lavoratrice»;
  2. b) al comma 7, dopo le parole:«la revoca dell’esonero» aggiungere le seguenti: «per i datori di lavoro»;
  3. c) al comma 9, dopo le parole:«non è cumulabile» aggiungere le seguenti: «, per il datore di lavoro,».

1.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati», aggiungere le seguenti: «in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero che abbiano avviato il relativo percorso di certificazione».

1.3

Furlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»
  2. b) al comma 8, sostituire le parole:«per l’anno 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030».

1.4

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole«con contratto di lavoro a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell’orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,»;
  2. b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi», con le seguenti: «nei dodici mesi».
  4. d) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

10-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

1.5

CamussoZampaZambito

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell’orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,».

1.6

Furlan

Al comma 1, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «, con contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e con contratti di lavoro domestico».

1.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «a tempo pieno ovvero, nel caso di contratto a tempo parziale, con orario non inferiore al 70 per cento dell’orario ordinario previsto dal contratto collettivo applicato».

1.8

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.

1.9

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g)» con le seguenti: «dodici mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g)»;
  2. b) sopprimere il comma 3.

1.10

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.11

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «650 euro» con le seguenti «800 euro».

1.13

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L’esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai contributi previdenziali a carico della lavoratrice che sia stata vittima di violenza e sia inserita in percorsi di protezione debitamente certificati.»

1.14

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole: «800 euro», con le seguenti «1.000 euro».

1.15

MagniDe CristofaroCucchi

All’articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi», con le seguenti: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi».

1.16

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 3, dopo le parole: «è riconosciuto per un» aggiungere la seguente: «ulteriore».

1.17

ZambitoCamussoZampa

Al comma 3, dopo le parole: «a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «e a tempo pieno».

1.18

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale netto non sono computati i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi.»

1.19

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

1.20

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall’anno 2026 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico e ai relativi oneri, valutati in 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.21

MancaZambitoCamussoZampa

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai rapporti di lavoro domestico e».

1.22

NicitaCamussoZampaZambito

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e ai rapporti di apprendistato».

1.23

GiorgisCamussoZampaZambito

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.».

1.24

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutta la durata della fruizione del beneficio».

1.25

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)         dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5-ter. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 5-bis spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

5-quater. I benefici di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 5-bis e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.»;

  1. b)         al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti:«di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis»;
  2. c)         al comma 8, sostituire le parole:«26,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 63,7 milioni di euro per l’anno 2027 e di 51,3 milioni di euro per l’anno 2028,» con le seguenti: «31,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 68,7 milioni di euro per l’anno 2027 e di 56,3 milioni di euro per l’anno 2028,».

1.26

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per i due successivi, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente, per i datori di lavoro del settore domestico e dell’assistenza familiare.»

1.27

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione: all’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: “, fino all’importo di lire 3.000.000,” con le seguenti: “fino all’importo di euro 3000,”. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.28

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’esonero è subordinato all’applicazione da parte del datore di lavoro dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

1.29

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.30

CamussoZampaZambito

Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «12 mesi».

1.31

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.32

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti «dodici mesi».

1.33

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 6, dopo le parole: «nella medesima unità produttiva», aggiungere le seguenti: «nonché nei confronti di lavoratrici occupate con contratti a termine successivamente non rinnovati nei sei mesi precedenti».

1.34

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’esonero non spetta ai datori di lavoro che abbiano riportato nei tre anni precedenti condanne definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza o discriminazioni di genere.»

1.35

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.36

ZampaZambitoCamusso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile ai fini della fruizione dell’esonero di cui al comma 4».

1.37

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese beneficiarie dell’esonero trasmettono annualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una relazione contenente il numero delle assunzioni effettuate, la loro durata e gli eventuali casi di cessazione del rapporto di lavoro.»

1.38

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I dati relativi alle assunzioni incentivate sono pubblicati annualmente dal Ministero del lavoro, distinti per genere, età, settore produttivo e territorio.»

1.39

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’esonero è revocato qualora il rapporto di lavoro cessi per licenziamento economico nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del periodo agevolato.»

1.40

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse è destinata alle assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno.»

1.41

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell’ambito delle assunzioni agevolate è assicurata una quota non inferiore al 10 per cento in favore delle donne con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»

1.42

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l’amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

10-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extraUE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l’occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

10-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l’elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull’impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.».

1.43

ZampaCamussoZambito

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

10-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

1.0.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire l’attrazione di ricercatrici madri con esperienza all’estero)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l’ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all’estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:
  2. a)essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all’estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;
  3. b)avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.
  4. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:
  5. a)le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;
  6. b)il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;
  7. c)le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;
  8. d)il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.
  9. e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.
  10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2026 e a euro 2.681.746 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.2

MazzellaGuidolinCastellonePirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un’indennità a titolo di congedo erogata dall’INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull’ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.”
  2. Al relativo onore, pari ad euro 500 mila euro per l’anno 2026 e 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro privati» con le seguenti:«nelle imprese» e dopo le parole: «a carico dei datori di lavoro» aggiungere le seguenti: e del personale non dirigenziale neoassunto».
  2. b) al comma 3, dopo le parole:«è riconosciuto» inserire le seguenti: «al personale non dirigenziale neoassunto e»
  3. c) al comma 8, dopo le parole:«la revoca dell’esonero» inserire le seguenti: «per i datori di lavoro»
  4. d) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:«I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 155,7 milioni di euro per l’anno 2026, 358,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 192,4 milioni di euro per l’anno 2028.»
  5. e) al comma 10, dopo le parole: «non è cumulabile» aggiungere le seguenti:«, per il datore di lavoro,»
  6. f)sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 155,7 milioni di euro per l’anno 2026, 358,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 192,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:

1) quanto a 109,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 252,4 milioni di euro per l’anno 2027 e a 135,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 17;

2) quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2026, 106 milioni di euro per l’anno 2027 e a 57 milioni di euro per l’anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati», aggiungere le seguenti: «in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

2.3

Furlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»
  2. b) al comma 9, sostituire le parole:«per l’anno 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030»
  3. c) al comma 12, sostituire le parole:«per l’anno 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030».

Conseguentemente, all’articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «e a 250,7 milioni di euro per l’anno 2028» con le seguenti «, 250,7 milioni di euro per l’anno 2028 e a 135,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030»

2) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) quanto a 135,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.4

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:«con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell’orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,»;
  2. b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  3. c) al comma 7, sostituire le parole:«nei sei mesi», con le seguenti: «nei dodici mesi»;
  4. d) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

11-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

2.5

CamussoZampaZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell’orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,».

2.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «a tempo pieno ovvero, nel caso di contratto a tempo parziale, con orario non inferiore al 70 per cento dell’orario ordinario».

2.7

TajaniMancaZampaZambitoCamusso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e a tempo pieno».

2.8

Furlan

Al comma 1, dopo le parole: «con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «, personale con contratto di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e personale con contratti di lavoro domestico»

2.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «, nonché con trasformazione di contratti a termine in essere da almeno dodici mesi».

2.10

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «500 euro», con le seguenti: «700 euro».

2.11

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «500 euro», con le seguenti: «600 euro».

2.12

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti:«dodici mesi»;
  2. b)sopprimere il comma 4.

2.13

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito» e dopo le parole: «alle lettere» inserire la seguente: «a)».

2.14

D’EliaZambitoCamussoZampa

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai rapporti di lavoro domestico e».

2.15

ZampaMancaCamussoZambito

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e ai rapporti di apprendistato».

2.16

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, sostituire le parole «per un periodo massimo di dodici mesi», con le seguenti: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi».

2.17

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutta la durata della fruizione dell’esonero.»

2.18

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.19

ZambitoNicitaCamussoZampa

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.».

2.20

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale netto non sono computati i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi.»

2.21

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’esonero è subordinato all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

2.22

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.23

CamussoZampaZambito

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «12 mesi».

2.24

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, dopo le parole: «né a licenziamenti collettivi», aggiungere le seguenti: «, ovvero al mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato relativi a lavoratori impiegati nelle medesime mansioni,».

2.25

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’esonero non spetta ai datori di lavoro che abbiano riportato nei tre anni precedenti condanne definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e sicurezza.»

2.26

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani e garantire loro salari adeguati, agevolando l’acquisizione di esperienza professionale, ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali fino a 30.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di prima assunzione e nei due periodi d’imposta successivi. Sui redditi superiori a 30.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

  1. b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 120,7 milioni di euro per l’anno 2026, 276,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 148,4 milioni di euro per l’anno 2028.»
  2. c) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 120,7 milioni di euro per l’anno 2026, 276,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 148,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:

1) quanto a 109,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 252,4 milioni di euro per l’anno 2027 e a 135,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 17;

2) quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2026, 24 milioni di euro per l’anno 2027 e a 13 milioni di euro per l’anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

2.27

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani e garantire loro salari adeguati, agevolando l’acquisizione di esperienza professionale, ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito fino a 35.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di prima assunzione e nei due periodi d’imposta successivi. Sui redditi superiori a 35.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

  1. b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 133,7 milioni di euro per l’anno 2026, 308,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 165,4 milioni di euro per l’anno 2028.»
  2. c) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 133,7 milioni di euro per l’anno 2026, 308,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 165,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:

1) quanto a 133,7 milioni di euro per l’anno 2026, 308,4 milioni di euro per l’anno 2027 e di 165,4 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 17;

2) quanto a 24 milioni di euro per l’anno 2026, 56 milioni di euro per l’anno 2027 e a 30 milioni di euro per l’anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

2.28

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica annualmente i dati relativi alle assunzioni incentivate ai sensi del presente articolo, distinti per età, genere, territorio e settore produttivo.»

2.29

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali pubblica annualmente i dati relativi alle trasformazioni di contratti a termine effettuate ai sensi del presente articolo.»

2.30

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le imprese beneficiarie conservano la documentazione relativa alle assunzioni incentivate per un periodo non inferiore a cinque anni.»

2.31

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione della misura.»

2.32

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle assunzioni incentivate è destinata a giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno.»

2.33

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’esonero è revocato qualora il rapporto di lavoro cessi per licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del periodo agevolato.»

2.34

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’esonero è revocato in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.»

2.35

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le assunzioni incentivate, ai sensi del presente articolo, concorrono prioritariamente alla copertura delle posizioni vacanti risultanti dai sistemi pubblici per l’impiego.»

2.36

RandoCamussoZampaZambito

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

11-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

2.37

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l’amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

12-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l’occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

12-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l’elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull’impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.».

2.38

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023”, sono inserite le seguenti: “e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026”.

12-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 12-bis, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivo all’assunzione di giovani con titolo di studio universitario)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2026, assumono a tempo indeterminato giovani under 35 in possesso di laurea triennale, laurea magistrale o dottorato di ricerca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 8.000, erogato dall’INPS mediante conguaglio contributivo, in un’unica soluzione oppure in quote mensili entro dodici mesi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

CastelloneMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d’imposta per formazione e upskilling dei giovani lavoratori)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2026, alle imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 e attivano percorsi di formazione certificata in competenze digitali, green o tecnico-professionali, è riconosciuto un credito d’imposta del 50 per cento delle spese sostenute, fino a euro 4.000 per ciascun lavoratore.
  2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.
  3. La misura opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.3

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Programma PiùTalento)

  1. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 ai giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguito all’estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2027 e stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una detassazione del 50 per cento del reddito di lavoro dipendente per due periodi d’imposta.
  2. La detassazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.4

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi all’occupazione giovanile nelle aree interne)

  1. Ai datori di lavoro privati con sede operativa ubicata nei comuni delle aree interne individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto per ventiquattro mesi l’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 12.000 annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
  2. In caso di nuova impresa costituita da giovani under 35 con sede nelle medesime aree, l’esonero è riconosciuto anche qualora il datore sia esso stesso under 35 titolare, per i propri dipendenti assunti dal 1° settembre 2026.
  3. Agli oneri del presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.5

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni sono rivolte, altresì, al sostegno dei giovani tra i 18 e i 40 anni che intendano rilevare imprese già esistenti, al fine di favorire il ricambio generazionale e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito»;
  3. b) all’articolo 3, comma 1, lettera d), la parola: «35», è sostituita con la seguente: «40»;
  4. c) all’articolo 23, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: “4-quater. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo della presente legge.».

Art. 3

3.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica», aggiungere le seguenti: «con priorità per le aree interne, i comuni soggetti a spopolamento e le aree caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione».

3.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «ZES unica», aggiungere le seguenti: «con priorità per le aree interne».

3.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «ZES unica», aggiungere le seguenti: «e per i comuni interessati da fenomeni di spopolamento».

3.4

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro privati» con le seguenti:«nelle imprese».;
  2. b) al comma 1, dopo le parole: «a carico dei datori di lavoro» aggiungere le seguenti:«e del personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»;
  3. c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «la revoca dell’esonero» aggiungere le seguenti:«per i datori di lavoro»
  4. d) al comma 9, dopo le parole: «non è cumulabile» aggiungere le seguenti:«, per il datore di lavoro,».

3.5

Furlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»
  2. b) al comma 8, sostituire le parole:«per l’anno 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030»
  3. c) al comma 11, sostituire le parole:«per il 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030».

Conseguentemente, all’articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «e a 250,7 milioni di euro per l’anno 2028» con le seguenti: «, 250,7 milioni di euro per l’anno 2028 e a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030»

2) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

« f-bis) quanto a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.6

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)         al comma 1, dopo le parole:«subordinato a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell’orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,»;
  2. b)         al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  3. c)        al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi»;
  4. d)        dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

10-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all’elusione dei requisiti per l’accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

3.7

RandoCamussoZampaZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell’orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,».

3.8

D’EliaZampaZambitoCamusso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e a tempo pieno».

3.9

Furlan

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È riconosciuta priorità ai datori di lavoro che operano in filiere produttive strategiche o programmi di sviluppo territoriale».

3.10

ZambitoZampaCamusso

Al comma 2, sostituire le parole: «che occupano fino a 10 dipendenti» con le seguenti: «che occupano fino a 50 dipendenti».

3.11

Furlan

Al comma 2, sostituire le parole: «che occupano fino a 10 dipendenti» con le seguenti: «che occupano fino a 50 dipendenti».

3.12

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 2, sopprimere le parole: «nel mese di assunzione».

3.13

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «12 mesi»

3.14

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.15

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai rapporti di lavoro domestico e».

3.16

NicitaZampaCamussoZambito

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e ai rapporti di apprendistato».

3.17

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutta la durata della fruizione dell’esonero.»

3.18

ZampaCamussoZambito

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»

3.19

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale netto non sono computati i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi.»

3.20

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’esonero è subordinato all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.»

3.21

CamussoZampaZambito

Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi», con le parole: «12 mesi».

3.22

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»

3.23

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 6, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

3.24

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’esonero non spetta ai datori di lavoro che abbiano riportato nei tre anni precedenti condanne definitive per il reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale.»

3.25

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’esonero non spetta alle imprese che abbiano riportato nei tre anni precedenti condanne definitive per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»

3.26

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese beneficiarie trasmettono annualmente al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali una relazione concernente il numero delle assunzioni agevolate effettuate e la permanenza dei rapporti di lavoro instaurati.»

3.27

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese beneficiarie trasmettono annualmente al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali una relazione concernente la permanenza dei livelli occupazionali raggiunti.»

3.28

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I dati relativi alle assunzioni incentivate sono pubblicati annualmente distinti per provincia e settore produttivo.»

3.29

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione della misura e sui relativi effetti occupazionali nelle regioni della ZES unica.»

3.30

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese beneficiarie conservano la documentazione relativa alle assunzioni incentivate per almeno cinque anni.»

3.31

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento delle assunzioni incentivate è destinata a giovani di età inferiore a trentacinque anni.»

3.32

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Una quota non inferiore al 40 per cento delle assunzioni incentivate è destinata alle lavoratrici.»

3.33

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’esonero è revocato qualora il rapporto di lavoro cessi per licenziamento economico nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del periodo agevolato.»

3.34

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’esonero non è cumulabile con altri benefici aventi la medesima finalità, salvo diversa previsione di legge.»

3.35

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all’impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l’amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

11-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l’occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

11-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l’elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull’impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.».

3.0.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dello start up di imprese costituite per la realizzazione di operazioni di workers buyout)

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità` all’esercizio delle attività` imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.».

3.0.2

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ripristino dell’erogazione anticipata della NASpI in un’unica soluzione nei casi di workers buyout)

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 199, è prorogato il regime di liquidazione anticipata della NAspi in un’unica soluzione di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l’anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.».

3.0.3

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81)

  1. L’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.81 è pari al 100 percento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
  2. L’esonero contributivo di cui comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 e 2, pari di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.4

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione delle semplificazioni amministrative della ZES Unica a tutto il territorio nazionale)

  1. Al fine di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e semplificare l’avvio di nuove attività economiche, le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e procedurale di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano a tutti i progetti di investimento e alle attività industriali, produttive e logistiche avviate su tutto il territorio nazionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) di cui all’articolo 13 del medesimo decreto-legge assume la denominazione di «Sportello Unico Digitale Nazionale per le Imprese» (S.U.D.N.) ed estende la propria competenza territoriale a tutto il territorio nazionale.
  3. Restano ferme le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive, che rimangono limitate ai territori della ZES Unica per il Mezzogiorno come individuati dall’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».

3.0.5

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Clausola di salvaguardia)

»1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono revocati qualora l’impresa beneficiaria proceda, nei ventiquattro mesi successivi, a delocalizzazioni produttive o a licenziamenti collettivi non giustificati da comprovate crisi aziendali.».

Art. 4

4.1

CamussoZampaZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in rapporti di lavoro a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «e a tempo pieno».

4.2

CamussoZampaZambito

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sopprimere le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi»;
  2. b) al comma 2, sopprimere le parole:«di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi» ed «e non è mai stato occupato a tempo indeterminato».

4.3

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)         al comma 1, sopprimere le seguenti parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi»;
  2. b)         al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  3. c)         al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi»;
  4. d)        dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

8-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all’elusione dei requisiti per l’accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

4.4

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventiquattro mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.5

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventiquattro mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.6

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventiquattro mesi».

4.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi», con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi».

4.8

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventitre mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventitre mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.9

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventitre mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventitre mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «negli otto mesi».

4.10

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventitre mesi»”.

4.11

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventidue mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventidue mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.12

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventidue mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventidue mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.13

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventidue mesi».

4.14

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventuno mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventuno mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.15

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a ventuno mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventuno mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.16

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a venti mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a venti mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.17

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a venti mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a venti mesi».
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.18

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a venti mesi».

4.19

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciannove mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a diciannove mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.20

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciannove mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a diciannove mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.21

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciotto mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a diciotto mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «negli undici mesi».

4.22

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciotto mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a diciotto mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.23

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciotto mesi».

4.24

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciassette mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a diciassette mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei nove mesi».

4.25

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a diciassette mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a diciassette mesi»
  3. c) al comma 6, sostituire le parole«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi»”.

4.26

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti «di durata complessiva non superiore a diciassette mesi».

4.27

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a sedici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a sedici mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.28

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a sedici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a sedici mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi» con le seguenti:«nei dodici mesi».

4.29

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole «di durata complessiva non superiore a dodici mesi», con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a sedici mesi».

4.30

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a quindici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a quindici mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «negli otto mesi».

4.31

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a quindici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a quindici mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.32

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi», con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a quattordici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a quattordici mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.33

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a quattordici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a quattordici mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dieci mesi».

4.34

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a quattordici mesi».

4.35

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a tredici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a tredici mesi»;
  3. c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell’assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell’incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.»;
  4. d) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «nei dodici mesi».

4.36

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a tredici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a tredici mesi»;
  3. c) al comma 6, sostituire le parole:«nei sei mesi» con le seguenti: «negli otto mesi».

4.37

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, sostituire le parole:«di durata complessiva non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a tredici mesi»;
  2. b) al comma 2, sostituire le parole:«non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a tredici mesi»;
  3. c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.

8-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all’elusione dei requisiti per l’accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

4.38

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di durata complessiva non superiore a dodici mesi», con le seguenti: «di durata complessiva non superiore a tredici mesi».

4.39

RandoCamussoZampaZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota dell’esonero contributivo di cui al comma 1, pari al 30 per cento, è riconosciuta in relazione ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.».

4.40

Furlan

Al comma 2, sopprimere le parole: «e non è mai stato occupato a tempo indeterminato»

4.41

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sopprimere il comma 3.

4.42

Furlan

Sopprimere il comma 3.

4.43

ZampaZambitoCamusso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai rapporti di lavoro domestico e».

4.44

ZambitoCamussoZampa

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e ai rapporti di apprendistato».

4.45

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Ai commi 6 e 7 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

4.46

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola «sei», con la seguente: «ventiquattro».

4.47

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «quindici».

4.48

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «quattordici».

4.49

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «tredici».

4.50

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «dodici».

4.51

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «undici».

4.52

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «dieci».

4.53

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «nove».

4.54

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «otto».

4.55

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 7, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «sette».

4.56

MancaCamussoZampaZambito

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini di consentire il completamento dei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili presso gli enti locali, all’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) le parole: “, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono soppresse;
  2. b) le parole: “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e” sono soppresse.
  3. c) dopo le parole: “dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, sono inserite le seguenti: “nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quatere 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″.

10-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.».

4.0.1

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:
  2. a)Personale sanitario, comprendente:

– infermieri e infermieri pediatrici,

– operatori socio-sanitari (OSS),

– ostetriche,

– tecnici sanitari

– altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

  1. b)Lavoratori agricoli, comprendenti:

– operai agricoli e zootecnici,

– allevatori,

– operai forestali,

– pescatori e operatori dell’acquacoltura.

  1. c)Lavoratori della panificazione, comprendenti:

– addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

  1. d)Lavoratori dell’industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

– addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

  1. Le categorie di cui al comma 1 accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
  2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici Istat relativi.
  3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2-è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.2

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)

  1. Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2027 impiegano i tirocinanti di inclusione sociale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell’importo sostenuto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.3

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)

  1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, secondo comma, dopo le parole: “legge 27 maggio 1970, n. 382”, sono inserite le seguenti: “nonché i tirocini sociali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c)del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147″».

4.0.4

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Incremento delle risorse per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Regione Campania)

  1. Al fine di favorire l’inclusione lavorativa, la continuità occupazionale e la valorizzazione delle competenze acquisite dai tirocinanti di inclusione sociale già utilizzati dagli enti locali e dagli enti strumentali della Regione Campania, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Campania”, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate:
  3. a) al cofinanziamento, per un periodo massimo di 24 mesi, delle assunzioni a tempo determinato o indeterminato da parte degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Campania, con priorità alle aree a maggiore carenza di personale;
  4. b) alla copertura dei costi contributivi e previdenziali connessi ai rapporti di lavoro attivati;
  5. c) al finanziamento di percorsi di formazione e riqualificazione professionale necessari all’inserimento lavorativo stabile.
  6. Gli enti beneficiari presentano domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità definite con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)

  1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale ed enti bilaterali costituiti in attuazione della contrattazione collettiva, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.6

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Procedure di verifica)

  1. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti delle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 con particolare riferimento all’impatto sull’occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all’individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell’occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.».

4.0.7

TajaniCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Contributo addizionale in materia di contratti a tempo determinato)

  1. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana.”».

4.0.8

MazzellaGuidolinCastellonePirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per un numero di giorni lavorativi non inferiore a 36 all’anno per il personale medico, sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, e sociosanitario che matura i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2026”.
  2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

4.0.9

MazzellaCastelloneGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori marittimi imbarcati a bordo”;

  1. b)al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)“;
  2. c) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c)e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;
  3. d) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c)d)“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis).
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 4-bis

4-bis.1

CamussoZampaZambito

Sopprimere l’articolo.

4-bis.2

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Abolizione dei tirocini extracurriculari e contrasto al lavoro gratuito)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2026, i tirocini extracurriculari sono vietati. Qualsiasi prestazione lavorativa svolta al di fuori del percorso di studi universitario o scolastico deve essere inquadrata esclusivamente tramite forme contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con applicazione dei relativi minimi salariali inderogabili. L’utilizzo di falsi tirocini è punito con la sanzione penale dell’ammenda di 5.000 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore irregolarmente impiegato.».

4-bis.3

GiorgisCamussoZampaZambito

Al comma 1, capoverso «726-bis» premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nelle more della definizione delle Linee guida previste dall’articolo 1, commi da 720 a 726, della legge n. 234 del 2021,».

4-bis.0.1

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Condizionalità sociali per l’accesso ai bonus assunzionali)

  1. Tutti gli incentivi all’assunzione e i benefici contributivi o economici comunque denominati vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro che:
  2. a) applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  3. b)         risultano in regola con gli obblighi contributivi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  4. c) garantiscono la trasparenza delle vacancy e delle posizioni lavorative aperte mediante pubblicazione sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
  5. d) non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per lavoratori inquadrati con le stesse mansioni;
  6. e)         realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla media occupazionale dei dodici mesi precedenti.
  7. Gli incentivi non spettano in relazione a rapporti di lavoro intermittente, a tempo parziale inferiore al 50 per cento dell’orario normale, nonché a rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico caratterizzati da periodi di sospensione della prestazione lavorativa superiori a trenta giorni continuativi annui.
  8. Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o da precedenti normative.».

4-bis.0.2

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter

(Monitoraggio e valutazione degli incentivi all’occupazione)

  1. Al fine di verificare l’efficacia delle misure di incentivazione all’occupazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con INPS, INAPP e ANPAL Servizi S.p.A., realizza un monitoraggio qualitativo e quantitativo degli effetti occupazionali di tutti gli incentivi introdotti, a partire dall’anno 2015 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il monitoraggio verifica in particolare:
  3. a)il numero effettivo di assunzioni aggiuntive generate;
  4. b)la durata media dei rapporti di lavoro incentivati;
  5. c)il tasso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato;
  6. d)gli effetti distributivi territoriali, di genere e generazionali;
  7. e)gli eventuali fenomeni di sostituzione occupazionale o turnover incentivato;
  8. f)il rapporto tra costo degli incentivi e occupazione effettivamente creata.
  9. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero del lavoro trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle misure incentivanti previste dal presente decreto.».

4-bis.0.3

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Controlli, ispezioni e sanzioni)

  1. L’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL effettuano controlli periodici sul corretto utilizzo di tutti gli incentivi all’assunzione e i benefici contributivi o economici comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con particolare riferimento alla verifica dell’incremento occupazionale netto, dell’applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e della genuinità dei rapporti di lavoro incentivati.
  2. In caso di violazione delle condizioni previste per l’accesso ai benefici, il datore di lavoro decade dagli incentivi concessi ed è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite, maggiorate di interessi e sanzioni.
  3. Nei casi di reiterata violazione o di utilizzo fraudolento degli incentivi, è altresì disposta l’esclusione dall’accesso a ulteriori benefici contributivi o fiscali in materia di lavoro per un periodo da dodici a trentasei mesi.».

4-bis.0.4

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Portabilità degli incentivi e continuità occupazionale)

  1. Tutti gli incentivi all’assunzione e i benefici contributivi o economici comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti al nuovo datore di lavoro per la quota residua spettante, a condizione della continuità del rapporto di lavoro e dell’applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2. La perdita degli incentivi è esclusa nei casi in cui il lavoratore o la lavoratrice mantenga continuità occupazionale senza soluzione di continuità presso il nuovo datore di lavoro.».

Art. 5

5.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sopprimere l’articolo.

5.2

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, alle parole: «All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200» premettere le seguenti: «Fatte salve le assunzioni effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2026 per le quali trova applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto,»

5.3

GiorgisCamussoZampaZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.0.1

TajaniCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Condizionalità)

  1. In accordo con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i benefici contributivi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.»

Art. 6

6.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: “1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice e, ad eccezione del primo mese di vita del bambino durante il quale sussiste l’obbligo di fruirne congiuntamente con la madre, è fruibile fino a dodici mesi dalla nascita del figlio, anche congiuntamente con la madre e secondo le medesime modalità. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al presente comma. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul comma 2 del presente articolo.

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “21 per cento”.»

6.2

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un “Fondo per la creazione degli asili nido aziendali” nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026, 40 milioni di euro per l’anno 2027 e 30 milioni di euro per l’anno 2028. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e a definire le modalità di accesso al Fondo. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall’imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.3

MagniDe CristofaroCucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)         nella rubrica e al comma 1, sostituire le parole:«la conciliazione tra famiglia e lavoro» con le seguenti: «il bilanciamento tra vita professionale e vita privata»;
  2. b)         al comma 1, secondo periodo, dopo le parole«del presente decreto», inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti»;
  3. c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L’acquisizione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati alla sottoscrizione di accordi collettivi aziendali, territoriali o nazionali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti, aventi ad oggetto misure effettive di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, parità di genere e sostegno alla genitorialità.

2-ter. Ai fini del rilascio e del rinnovo delle certificazioni di cui al presente articolo, è verificata, anche mediante acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2-bis, del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’assenza, nei confronti del datore di lavoro richiedente, di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso ovvero di accertamenti definitivi relativi a condotte discriminatorie in materia di genere, genitorialità o condizioni di lavoro riconducibili alle medesime finalità oggetto della certificazione.»;

  1. d) al comma 5-bis, alinea, sostituire le parole: «la conciliazione tra famiglia e lavoro» con le seguenti: «il bilanciamento tra vita professionale e vita privata»;
  2. e) dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

«5-ter. L’INAPP provvede al monitoraggio degli effetti delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento all’impatto sulla qualità dell’occupazione, sull’effettiva conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sulla parità di genere e sulla diffusione delle pratiche aziendali di welfare e sostegno alla genitorialità. A tal fine, l’INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sugli esiti del monitoraggio.

5-quater. L’Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla coerenza tra certificazioni rilasciate, assetti organizzativi aziendali e effettiva attuazione delle misure di conciliazione, nonché all’individuazione di eventuali criticità o pratiche discriminatorie. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l’Ispettorato nazionale del lavoro attiva le conseguenti attività di vigilanza e verifica.».

6.4

Furlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

1) dopo le parole: «è riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera   e)   del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184,» inserire le seguenti: «che ne abbiano inviata copia alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a livello nazionale entro il termine previsto per la compilazione»

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: «La concessione dell’esonero è subordinata all’adozione delle misure previste dalla suddetta certificazione tramite un accordo sindacale stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al loro utilizzo equilibrato tra i generi, da valutarsi secondo le modalità individuate dal medesimo accordo.»

  1. b) al comma 2, dopo le parole:«Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di attuazione del comma 1, ivi compresi le procedure di acquisizione delle certificazioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184,» inserire le seguenti: «le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali, o se non presenti alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 1» .

6.5

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184» aggiungere le seguenti: «dalle quali si evinca l’adozione di misure finalizzate alla riduzione dell’orario di lavoro e al diritto al lavoro da remoto»

6.6

CamussoZampaZambito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184,» inserire le seguenti: «che ne abbiano inviata copia alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il termine previsto per la compilazione.»

6.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile» aggiungere le seguenti: «, prevedendo una maggiorazione dell’intensità del beneficio per le imprese che, mediante accordi collettivi aziendali o territoriali, introducano sperimentazioni di riduzione dell’orario di lavoro a parità di trattamento economico ovvero misure equivalenti di redistribuzione dei tempi di lavoro».

6.8

ZampaZambitoCamusso

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera e)» con le seguenti: «lettere d) ed e)».

6.9

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera e)» con le seguenti: «lettere d) ed e)».

6.10

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tra i requisiti per il riconoscimento dell’esonero sono ricompresi l’adozione di misure organizzative finalizzate al bilanciamento tra vita professionale e vita privata, inclusi il lavoro agile, la flessibilità oraria in entrata e in uscita, la banca delle ore solidale, il part-time reversibile e gli ulteriori istituti previsti dalla contrattazione collettiva, definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

6.11

CamussoZampaZambito

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L’acquisizione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati alla sottoscrizione di accordi collettivi aziendali, territoriali o nazionali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti, aventi ad oggetto misure effettive di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, parità di genere e sostegno alla genitorialità.

2-ter. Ai fini del rilascio e del rinnovo delle certificazioni di cui al presente articolo, è verificata, anche mediante acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2-bis, del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’assenza, nei confronti del datore di lavoro richiedente, di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso ovvero di accertamenti definitivi relativi a condotte discriminatorie in materia di genere, genitorialità o condizioni di lavoro riconducibili alle medesime finalità oggetto della certificazione.».

6.12

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L’accesso all’esonero contributivo di cui al comma 1 è subordinato all’assenza, nei dodici mesi antecedenti la richiesta del beneficio e per l’intero periodo di fruizione dello stesso, di licenziamenti collettivi ovvero di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo effettuati presso le unità produttive interessate, fatti salvi i casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o di comprovata crisi aziendale accertata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il beneficio è revocato con effetto retroattivo e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite».

6.13

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non possono accedere ai benefici di cui al presente articolo le aziende che, sulla base dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, presentino un differenziale retributivo di genere superiore alla soglia individuata con il decreto di cui al comma 1, salvo che abbiano adottato un piano di riduzione del divario retributivo.»

6.14

ZambitoCamussoZampa

Al comma 5, sostituire le parole:« lettera e)» con le seguenti: «lettere d) ed e)».

6.15

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5.1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nonché al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale ed in ciascuna Regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia fissato al 33 per cento della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) sono incrementate di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.16

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1 Ai fini del mantenimento delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, le aziende beneficiarie dell’esonero assicurano la predisposizione di misure di welfare aziendale rivolte ai lavoratori e alle lavoratrici con responsabilità di cura, ivi inclusi i genitori di minori, i caregiver familiari e coloro che prestano assistenza continuativa a persone non autosufficienti, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva.»

6.17

MancaCamussoZampaZambito

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-ter. All’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: “dell’ottavo anno” sono sostituite dalle seguenti: “del quattordicesimo anno”».

6.0.1

CamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni per la trasparenza e l’equivalenza della contrattazione collettiva)

  1. Il presente articolo ha l’obiettivo di rafforzare la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di potenziare la trasparenza e la tracciabilità dei CCNL applicati, nonché di prevenire e sanzionare il fenomeno dell’applicazione, da parte delle aziende, di contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali minori e non rappresentativi, garantendo altresì il rafforzamento dell’equivalenza economica e normativa nei contratti di appalto e subappalto.
  2. Ogni contratto individuale di lavoro deve indicare il codice unico alfanumerico del CCNL attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell’articolo 16-quaterdel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L’indicazione del codice unico alfanumerico di cui al primo periodo è condizione di validità ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro.
  3. La mancata o errata indicazione del codice unico di cui al comma 2 comporta l’obbligo di regolarizzazione entro trenta giorni dalla data dell’accertamento. Decorso tale termine si applica il CCNL più rappresentativo del settore.
  4. L’INPS, l’INAIL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro assicurano l’interoperabilità dei dati presenti nelle proprie banche dati informatiche.
    5. Le amministrazioni di cui al comma 4 sono tenute ad adottare sistemi di controllo automatici volti a rilevare discrepanze formali e sostanziali tra i CCNL dichiarati e quelli applicati. In caso di discrepanze, i sistemi di cui al periodo precedente generano segnalazioni automatiche all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.
  5. L’equivalenza economica e normativa è valutata sulla retribuzione, sulle tutele normative e sui sistemi di welfare contrattuale previsti dai CCNL stipulati dalle parti sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  6. Non si intendono equivalenti i CCNL che prevedono una retribuzione annua lorda inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento ovvero tutele inferiori in caso di malattia, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, turni, lavoro festivo, straordinario, part time ed  ogni altro istituto che abbia effetti retributivi ivi compreso l’inquadramento professionale.
    8. In sede di gara, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica sulla presenza del codice unico del CCNL nelle banche dati pubbliche di cui ai commi 4 e 5.
  7. La mancata verifica costituisce violazione dei princìpi di trasparenza e correttezza e può comportare la nullità del contratto di appalto.
  8. Chiunque dichiari o attesti falsamente l’applicazione di un CCNL o ne applichi uno in contrasto con il principio di equivalenza di cui ai commi 6 e 7, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, all’esclusione da bandi di gara per un periodo massimo di ventiquattro mesi e all’obbligo di corrispondere le differenze retributive e contributive non erogate. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
  9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.2

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico)

  1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all’interno delle strutture sanitarie nazionali pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l’erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nei commi medesimi.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
  5. a)le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 4;
  6. b)i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  7. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, sono individuati:
  8. a)gli enti beneficiari delle risorse;
  9. b)gli interventi ammessi al finanziamento;
  10. c)l’importo assegnato a ciascun intervento.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.3

PirroCastelloneGuidolinMazzella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Allattamento nei luoghi di lavoro).

  1. Dopo l’articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro).

  1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all’articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l’orario di lavoro.
  2. Fermo restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l’allattamento e l’accudimento del bambino.
  3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del- fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

6.0.4

PirroGuidolinCastelloneMazzella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l’utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.5

PirroCastelloneGuidolinMazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° settembre 2026, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.6

PirroCastelloneGuidolinMazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

  1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell’ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.
  2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all’interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.
  3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l’esercizio del diritto di disconnessione con l’obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.»

6.0.7

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: “Art. 24-bis(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.
  2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte della lavoratrice autonoma all’Agenzia delle entrate o all’ente previdenziale di riferimento, corredata dall’attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto per l’attuazione del decreto di cui al comma 3.”».

6.0.8

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

  1. Al comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: “massimo di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di sei mesi”.
  2. Al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: “il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti “un periodo della durata di sei mesi”.
  3. Al comma 241 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “massima di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti “almeno sei mesi”.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.9

TajaniCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Sgravio contributivo per il sostegno alla creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2027 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.10

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

 (Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout attraverso l’utilizzo della NASpI)

  1. All’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 3-bisè aggiunto il seguente:

“3-ter. La liquidazione di cui al comma 1 sarà erogata in un’unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 223 mila euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.11

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Superamento dell’incumulabilità della pensione quota 100/102/103, dell’ape sociale e dell’assegno sociale con redditi da lavoro)

  1. Al fine di rendere più equo il rapporto tra redditi da pensione e redditi da lavoro:
  2. a)l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2019 n. 26, è sostituito dal seguente: “3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente la pensione erogata annualmente è decurtata dell’importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito”;
  3. b)l’articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2025, è sostituito dal seguente: “163. Il beneficio di cui al comma 162 è cumulabile con i redditi di lavoro nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente l’Ape sociale erogata annualmente è decurtata dell’importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito”;
  4. c)l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è cumulabile con reddito di lavoro nel limite di 12.000 euro lordi anni. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente l’Assegno sociale erogato annualmente è decurtato dell’importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito.»

6.0.12

PirroGuidolinCastelloneMazzella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall’anno 2026, di 15 milioni di euro.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall’INAIL d’ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 6-bis

6-bis.1

CamussoZampaZambito

Sopprimere l’articolo.

6-bis.2

ZampaCamussoZambito

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

6-bis.3

ZambitoZampaCamusso

Sopprimere il comma 2.

6-bis.4

MancaZampaCamussoZambito

Sopprimere il comma 3.

Art. 6-ter

6-ter.1

CamussoZampaZambitoD’EliaValente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano anche alle donne vittime di violenza e di violenza domestica, di cui all’articolo 1 della presente legge.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole «e disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e di violenza domestica».

6-ter.0.1

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Disposizioni per la trasparenza e l’equivalenza della contrattazione collettiva nei contratti pubblici e privati)

  1. Il presente articolo ha l’obiettivo di rafforzare la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di potenziare la trasparenza e la tracciabilità dei CCNL applicati, nonché di prevenire e sanzionare il fenomeno dell’applicazione, da parte delle aziende, di contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali minori e non rappresentativi, garantendo altresì il rafforzamento dell’equivalenza economica e normativa nei contratti di appalto e subappalto.
  2. Ogni contratto individuale di lavoro deve indicare il codice unico alfanumerico del CCNL attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell’articolo 16-quaterdel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L’indicazione del codice unico alfanumerico di cui al primo periodo è condizione di validità ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazio nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazio nale del lavoro.
  3. La mancata o errata indicazione del codice unico di cui al comma 2 comporta l’obbligo di regolarizzazione entro trenta giorni dalla data dell’accertamento. Decorso tale termine si applica il CCNL più rappresentativo del settore.
  4. L’INPS, l’INAIL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro assicurano l’interoperabilità dei dati presenti nelle proprie banche dati informatiche.
  5. Le amministrazioni di cui al comma 4 sono tenute ad adottare sistemi di controllo automatici volti a rilevare discrepanze formali e sostanziali tra i CCNL dichiarati e quelli applicati. In caso di discrepanze, i si stemi di cui al periodo precedente generano segnalazioni automatiche all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.
  6. L’equivalenza economica e normativa è valutata sulla retribuzione, sulle tutele normative e sui sistemi di welfare contrattuale previsti dai CCNL stipulati dalle parti sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  7. Non si intendono equivalenti i CCNL che prevedono una retribuzione annua lorda (RAL) inferiore al 95 per cento rispetto ai CCNL di riferimento ovvero tutele inferiori in caso di malattia, maternità, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, lavoro straordinario e part-time.
  8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e il CNEL, è istituito l’indice di equivalenza contrattuale (IEC).
  9. In sede di gara, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica sulla presenza del codice unico del CCNL nelle banche dati pubbliche di cui ai commi 4 e 5.
  10. La mancata verifica costituisce violazione dei princìpi di trasparenza e correttezza e può comportare la nullità del contratto di appalto.
  11. Chiunque dichiari o attesti falsamente l’applicazione di un CCNL o ne applichi uno in contrasto con il principio di equivalenza di cui ai commi 6 e 7, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, all’esclusione da bandi di gara per un periodo massimo di ventiquattro mesi e all’obbligo di corrispondere le differenze retributive e contributive non erogate. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
  12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6-ter.0.2

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Misure fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuto, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all’importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:
  2. a)per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;
  3. b)per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio  di importo fino a 80.000 euro, , pari al 20 per cento;
  4. c)per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio  di importo fino a 20.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.
  5. All’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
  6. a)al comma 2, le parole “decorsi ventiquattro mesi” e “decorsi dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “decorsi trenta giorni”, le parole “nove mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta giorni” e le parole “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta giorni”;
  7. b)al comma 5, le parole “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta giorni”.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 1.480 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

6-ter.0.3

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

  1. L’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 è pari al 100 per cento, senza importo massimo annuo, per tutta la durata della formazione e per i 12 mesi successivi alla conferma in normale contratto a tempo indeterminato».

6-ter.0.4

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)alla lettera b), le parole “fino a 50.000” sono sostituite dalle seguenti “fino a 60.000 euro”,
  3. b)alla lettera c) le parole “oltre 50.000” sono sostituite dalle seguenti “oltre 60.000 euro”.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 5.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

6-ter.0.5

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All’articolo 11, comma 1, lettera b),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “33 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “32 per cento”.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

6-ter.0.6

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Star-Tax)

  1. Al fine di agevolare l’ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d’acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all’interno del sistema sul prelievo fiscale, all’articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l’imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote:

  1. a)per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 per cento,
  2. b) per i contribuenti con un’età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 per cento;

1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 15.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

6-ter.0.7

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Star-Tax)

  1. Al fine di agevolare l’ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d’acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all’interno del sistema sul prelievo fiscale, all’articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:

  1. a)del 50 pe rcento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;
  2. b)del 33 per cento per i contribuenti aventi un’età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;
  3. c)del 15 per cento per i contribuenti aventi un’età anagrafica compresa tra i 30 anni e i 40 anni;

1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 4.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

6-ter.0.8

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Estensione dell’isopensione)

  1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e supportare le imprese nella gestione delle eccedenze occupazionali, all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “nei quattro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di sette”.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungano i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ambito di accordi sindacali stipulati al fine di gestire le eccedenze di personale.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6-ter.0.9

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Rifinanziamento per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.)

  1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)all’articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “Per l’anno 2025”, con le seguenti: “Per gli anni 2025 e 2026”;

2) al comma 2, sostituire le parole: “49 milioni di euro per l’anno 2025 e in 800.000 euro per l’anno 2026”, con le seguenti: “49 milioni di euro per l’anno 2025, 49,8 milioni di euro per l’anno 2026 e in 800.000 euro per l’anno 2027”;

  1. b) all’articolo 6:

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: “Per l’anno 2025”, con le seguenti: “Per gli anni 2025 e 2026”;

2) al comma 2, sostituire le parole: “per l’anno 2025”, con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2025 e 2026”;

  1. c)all’articolo 15, comma 1, sostituire le parole: “70 milioni di euro per l’anno 2025 e in 800.000 euro per l’anno 2026”, con le seguenti: “70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l’anno 2027”.
  2. All’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: “70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per l’anno 2026”, sono sostituite con le seguenti: “70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l’anno 2027”.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 132, comma 2, della presente legge.»

6-ter.0.10

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

  1. All’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n.199, le parole: “in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”».

6-ter.0.11

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

  1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n.199, al comma 7, le parole: “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026” sono soppresse.»

Art. 7

7.1

PirondiniBocciaDe CristofaroPaitaCastelloneZampaMagniCamussoGuidolinMazzellaZambitoPirro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7

(Istituzione del salario minimo legale)

  1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b)c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d’opera intellettuale o manuale di cui all’articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Ai sensi del comma 1, per retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento e delle finalità dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità di cui al presente articolo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all’importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 5 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 5 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All’articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Il corrispettivo per la prestazione d’opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.
  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 5, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
  15. a)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  16. b)un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
  17. c)un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica;
  18. d)un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  19. e)un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  20. La Commissione di cui al comma 13:
  21. a)con cadenza annuale, valuta e determina l’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 14;
  22. b)monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
  23. c)raccoglie informazioni e cura l’elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull’applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
  24. L’aggiornamento su base annuale dell’importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15, lettera a), è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  25. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  26. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  27. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’adozione della diffida accertativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  28. L’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  29. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 21 progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9euro di cui al comma 4.
  31. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.2

CamussoZampaZambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La determinazione di un salario orario minimo legale sotto il quale nessun contratto per nessun livello di inquadramento possa essere stabilito e la contrattazione collettiva costituiscono, congiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire loro e alla loro famiglia un’esistenza libera e dignitosa.»

7.3

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La determinazione per legge di un salario orario minimo non derogabile da nessun contratto collettivo per nessun livello di inquadramento possa essere stabilito e la contrattazione collettiva costituiscono, congiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e sufficiente.»

7.4

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione,»

7.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo la parola «effetti», aggiungere la seguente: «minimi».

7.6

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1, sostituire le parole: «del salario giusto» con le seguenti: «della retribuzione sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro famiglie un’esistenza libera e dignitosa»

7.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) sostituire le parole«trattamento economico complessivo», con le seguenti: «trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l’ora e normativo»;
  2. b) ai commi 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole «trattamento economico complessivo», con le seguenti: «trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l’ora e normativo»;
  3. c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«I datori di lavoro che applicano contratti collettivi pirata o trattamenti economici inferiori alla soglia minima stabilita dal presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore interessato e per ciascun mese di violazione, oltre all’obbligo di corrispondere i differenziali retributivi e i relativi contributi previdenziali operati.»

7.8

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

All’articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «trattamento economico complessivo» con le seguenti: «trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l’ora e normativo»

7.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole «trattamento economico complessivo», con le seguenti: «trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l’ora e normativo».

 Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole «trattamento economico complessivo», con le seguenti: «trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l’ora e normativo».

7.10

Furlan

Apportare le seguenti modificazioni.

  1. a) al comma 1, dopo le parole:«trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo»
  2. b) al comma 2 dopo le parole:« «trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo»
  3. c) al comma 3, ovunque ricorrano, dopo le parole:« «trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo»
  4. d)  al comma 4, dopo le parole:«trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo»

7.11

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

All’articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «trattamento economico complessivo» con le seguenti: «trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l’ora».

7.12

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Ai fini dell’individuazione del salario minimo, si fa riferimento al minimale contrattuale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non può essere inferiore al 9,50 per cento dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, rideterminato al 12% ai fini dell’individuazione del salario minimo di cui al presente comma e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Il minimale contrattuale è da intendersi al netto degli istituti aggiuntivi di qualsiasi natura.»;

  1. b)ovunque ricorra nell’articolo, sostituire le parole: «trattamento economico complessivo» con le seguenti: «minimale contrattuale di cui al comma 2»

7.13

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro famiglie un’esistenza libera e dignitosa»

7.14

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge per trattamento economico complessivo si intende il trattamento economico comprensivo del trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all’ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.»

7.15

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente decreto, non sono idonei a determinare il trattamento economico complessivo i contratti collettivi stipulati da organizzazioni non comparativamente rappresentative sul piano nazionale.»

7.16

ZambitoCamussoZampa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo, definito come la sommatoria di tutti gli elementi corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti alla medesima qualifica, con carattere di continuità, ricompresi nella definizione di reddito corrisposto ai lavoratori a fini contributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.»

7.17

CamussoZampaZambito

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.»

7.18

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo le parole«del salario», aggiungere le seguenti: «e del contratto»;
  2. b) dopo le parole«si fa riferimento», aggiungere le seguenti: «alle norme, alle tutele e».

7.19

NicitaCamussoZampaZambito

Al comma 2, dopo le parole: «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: «a una retribuzione comunque non inferiore.»

7.20

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole: «si fa riferimento», aggiungere le seguenti: «, quale livello minimo e non esaustivo di tutela,».

7.21

GiorgisZampaCamussoZambito

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere le seguenti: «e normativo» e sopprimere le parole da: «, avuto riguardo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

  1. a)al comma 3, ovunque ricorrono, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere le seguenti: «e normativo» e sopprimere le parole da: «avuto riguardo» fino alla fine del comma;
  2. b) al comma 4, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere le seguenti: «e normativo» e sostituire le parole: «nonché dell’attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro» con le seguenti: «come individuati nei medesimi contratti collettivi».

7.22

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 2, dopo le parole: «collettivi nazionali di lavoro» inserirere le seguenti: «regolarmente rinnovati»

7.23

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 2 dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «, ferme restando le pattuizioni di miglior favore per i lavoratori e le lavoratrici»

7.24

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

All’articolo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.»

7.25

MazzellaGuidolinCastellonePirro

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro» con le seguenti: «ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo»;
  2. b) al comma 4, dopo le parole: «piano nazionale» aggiungere le seguenti: «ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

7.26

Furlan

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, dopo le parole:«produttivi di riferimento» inserire le seguenti: «come individuati nei medesimi contratti collettivi».
  2. a) al comma 3, dopo le parole:«produttivi di riferimento» inserire le seguenti: «come individuati nei medesimi contratti collettivi».
  3. a) al comma 4, dopo le parole:«produttivi di riferimento» inserire le seguenti: «come individuati nei medesimi contratti collettivi».

7.27

CamussoZampaZambito

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le modalità di misurazione della rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese sono definite dalle parti sociali ai fine della misurazione della rappresentatività comparata e saranno oggetto di recepimento legislativo.»

 Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, l’accesso ai benefici economici del presente decreto è consentito ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 2 e del trattamento economico complessivo e normativo come definito.»

7.28

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di misurazione della rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese verranno definite dalle parti sociali ai fini della misurazione della rappresentatività comparata e saranno oggetto di recepimento legislativo.»

7.29

TajaniZampaZambitoCamusso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del trattamento economico complessivo non rilevano i trattamenti economici non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all’interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali, nonché le misure di welfare aziendale.»

7.30

CamussoZampaZambito

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.»

7.31

CastelloneMazzellaGuidolinPirro

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.»

7.32

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario tabellare stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.»

7.33

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri certi e verificabili per la misurazione della rappresentatività ai fini dell’efficacia generale dei contratti collettivi nazionali di lavoro.»

7.34

GiorgisMancaCamussoZampaZambito

Al comma 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: «trattamento economico complessivo» aggiungere le seguenti: «e normativo.»

7.35

Furlan

Al comma 3, dopo le parole: «Il trattamento economico complessivo» inserire le seguenti: «e normativo» e dopo le parole: «non può essere inferiore al trattamento economico complessivo» le seguenti «e normativo»..

7.36

ZampaCamussoZambito

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il trattamento economico complessivo minimo orario, stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.»

7.37

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le diverse voci che verranno individuate per la composizione del trattamento economico complessivo (TEC) vanno considerate singolarmente per la loro diversa natura e per i diversi effetti sulla retribuzione.»

7.38

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta ferma la facoltà del giudice di accertare, anche in deroga ai trattamenti economici complessivi previsti dalla contrattazione collettiva, la conformità della retribuzione all’articolo 36 della Costituzione, riconoscendo al lavoratore eventuali differenze retributive. »

7.39

TajaniCamussoZampaZambito

Al comma 4, dopo le parole «il trattamento economico» inserire le seguenti «e normativo».

7.40

Furlan

Al comma 4, dopo le parole: «Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo» inserire le seguenti: «e normativo».

7.41

CamussoZampaZambito

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il trattamento economico complessivo minimo orario, stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.»

7.42

CamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 4-bis.

7.43

Furlan

Sopprimere il comma 4-bis.

7.44

GuidolinMazzellaCastellonePirro

Sostituire il comma 4-bis con il seguente: «4-bis.Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 è riconducibile al minimale contrattuale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, rideterminato al 12 per cento ai fini dell’individuazione del salario minimo di cui al presente comma e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Il minimale contrattuale è da intendersi al netto degli istituti aggiuntivi di qualsiasi natura.»

7.45

GuidolinMazzellaCastellonePirro

Al comma 4-bis., primo periodo, sostituire le parole da: «tutte le voci» fino a: «welfare contrattuale» con le seguenti: «del trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all’ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative».

7.46

GuidolinMazzellaCastellonePirro

Al comma 4-bis., primo periodo, dopo le parole: «fisse e continuative» inserire le seguenti: «il cui trattamento economico minimo non è comunque inferiore a 9 euro lordi all’ora»

7.47

ZampaCamussoZambito

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole «, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.».

7.48

GuidolinMazzellaCastellonePirro

Al comma 4-bis., primo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti» fino alla fine del periodo.

7.49

CamussoZampaZambito

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti.»

7.50

ZambitoZampaCamusso

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole «e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.».

7.51

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole «valore economico» inserire le seguenti «e normativo».

7.52

ZampaZambitoCamusso

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori» con le seguenti: «esclusi i trattamenti economici non strutturali, quali le componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea, non generalizzate all’interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali.»

7.53

ZambitoCamussoZampa

Al comma 4-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il trattamento economico complessivo minimo orario, stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.»

7.54

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Sopprimere i commi 5 e 7.

7.55

Furlan

Sopprimere il comma 5.

7.56

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’accesso ai benefici economici del presente decreto è consentito ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 2 e del trattamento economico complessivo e normativo come definito.»

7.57

Furlan

Al comma 5, sostituire le parole: «L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto» con le seguenti: «L’accesso a tutti i benefici economici alle imprese previsti dalla legislazione vigente»  e, ovunque ricorrano, dopo le parole: «trattamento economico»  inserire le seguenti: «e normativo».

7.58

Furlan

Al comma 5, sostituire le parole: «L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto» con le seguenti: «L’accesso a tutti benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati» e sopprimere la parola: «individuale».

7.59

NicitaCamussoZampaZambito

Al comma 5, sostituire le parole da: «è consentito in caso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e da ogni altra disposizione di sostegno regionale o statale, nonché ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è precluso alle imprese che non rispettino le disposizioni del presente articolo».

7.60

CamussoZampaZambito

Al comma 5, sopprimere la parola «individuale».

7.61

GuidolinCastelloneMazzellaPirro

Al comma 5, sopprimere la parola: «individuale».

7.62

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: «individuale».

7.63

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 5, sostituire le parole da «individuale» fino alla fine del comma con le seguenti «regolato dal contratto collettivo nazionale di riferimento e rinnovato alla scadenza naturale.».

7.64

GuidolinMazzellaCastellonePirro

Al comma 5, sostituire la parola: «individuale» con le seguenti: «applicato a tutti i propri lavoratori».

7.65

TajaniZampaZambitoCamusso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

7.66

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

7.67

CamussoZampaZambito

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché all’applicazione integrale della parte normativa dei contratti collettivi di lavoro nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.»

7.68

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché all’applicazione integrale della parte normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. »

7.69

GuidolinMazzellaCastellonePirro

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto è altresì consentito solo ai datori di lavoro che garantiscono il pieno riconoscimento all’identità di genere istituendo una carriera alias per chi ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di una autodichiarazione.»

7.70

Furlan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che non applicano il trattamento economico complessivo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il divieto di cui al precedente periodo si applica altresì per gli avvisi di appalto indetti da operatori economici privati.»

Art. 7-bis

7-bis.1

CamussoZampaZambito

Sopprimere l’articolo.

7-bis.2

CamussoZampaZambito

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7-bis

  1. L’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

7-bis.3

ZampaCamussoZambito

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7-bis

  1. I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale non possono stabilire trattamenti peggiorativi o violare le clausole inderogabili stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento.».

7-bis.4

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7-bis.5

ZambitoZampaCamusso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7-bis.6

CamussoZampaZambito

Al comma 1, lettera b) capoverso “2-ter, dopo le parole «contratti collettivi nazionali di lavoro» inserire le seguenti «regolarmente rinnovati».

7-bis.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni dalla», con le seguenti: «immediatamente rispetto alla».

7-bis.8

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni», con le seguenti: «entro il giorno stesso».

7-bis.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni», con le seguenti: «il giorno stesso».

7-bis.10

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni», con le seguenti: «entro 24 ore».

7-bis.11

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni», con le seguenti: «entro il giorno successivo».

7-bis.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni dalla», con le seguenti: «tempestivamente rispetto alla».

7-bis.13

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «entro tre giorni», con le seguenti: «entro due giorni».

7-bis.14

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, dopo le parole «comunicazione scritta», aggiungere le seguenti: «inviata tramite raccomandata A/R o».

7-bis.15

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole «ovvero con le modalità previste dalle procedure aziendali», con le seguenti «In alcun caso è consentito procedere alla comunicazione di cui al presente comma con modalità diverse.»

7-bis.16

MancaCamussoZampaZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale non possono stabilire trattamenti peggiorativi o violare le clausole inderogabili stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento.».

7-bis.0.1

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

  1. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o eterorganizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione europea definita dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell’indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall’Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti tale data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all’ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al periodo precedente.
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’effetto, di trascinamento fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
  3. L’adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell’accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all’ultima retribuzione globale annua di fatto, all’interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall’ultimo adeguamento.
  4. L’adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.
  5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
  6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede, fino a fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 8.
  8. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “sono stabilite nella misura del 26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “sono stabilite nella misura del 31 per cento”».

7-bis.0.2

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter

(Meccanismo di indicizzazione del salario giusto)

  1. A ciascun lavoratore oltre al trattamento economico determinato ai sensi dell’articolo 7 è riconosciuto un trattamento economico rivalutato automaticamente a ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione definita dall’Istat. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione programmata previsto dal Documento di finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell’indice IPCA EN rilevata dall’Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile come determinati ai sensi dell’ articolo 7, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all’ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma.
  2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al precedente comma 1 al fine di sterilizzare, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’effetto di trascinamento fiscale che si determina a carico dei lavoratori a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. L’adeguamento Istat di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50%, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell’accordo di rinnovo di cui all’articolo 10. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento verrà applicato all’ultima retribuzione globale annua di fatto, all’interno della quale verrà computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall’ultimo adeguamento.
  4. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, vengono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

7-bis.0.3

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di misurazione della rappresentanza delle parti sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di efficacia erga omnes dei relativi accordi)

  1. La Repubblica riconosce e tutela l’autonomia delle parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, quali soggetti fondamentali del sistema di relazioni industriali.
  2. La funzione di rappresentanza collettiva esercitata dalle organizzazioni sindacali costituisce espressione del principio democratico e strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la promozione del valore sociale d’impresa, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.
  3. La presente legge disciplina il recepimento degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in materia di misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.
  4. Gli accordi recepiti ai sensi del presente articolo assumono efficacia erga omnes.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato l’elenco degli accordi interconfederali in materia di rappresentanza sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oggetto di recepimento ai sensi della presente legge.
  6. Gli accordi di cui al comma 5 non possono essere modificati senza il consenso delle rispettive parti che li hanno sottoscritti. Le eventuali modifiche sono recepite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato secondo le modalità di cui al comma 5.
  7. Le disposizioni contenute negli accordi recepiti ai sensi del presente articolo si applicano a tutti i soggetti rientranti nel relativo ambito di applicazione, indipendentemente dalla loro affiliazione o adesione alle organizzazioni sindacali o datoriali firmatarie degli accordi.»

7-bis.0.4

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

  1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano, per gli anni 2026 e 2027, in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.»

Art. 8

8.1

CamussoZampaZambito

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

8.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola «periodica», con la seguente: «mensile».

8.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola «periodica», con la seguente: «bimestrale».

8.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola «periodica», con la seguente: «trimestrale».

8.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola «periodica», con la seguente: «semestrale».

8.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola «periodica», con la seguente: «almeno annuale».

8.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola «periodica», con la seguente: «annuale».

Art. 9

9.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole «almeno annuale», con le seguenti: «almeno trimestrale».

9.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire la parola «annuale», con la seguente: «trimestrale».

9.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole «almeno annuale», con le seguenti: «almeno semestrale».

9.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire la parola «annuale», con la seguente: «semestrale».

9.5

D’EliaCamussoZampaZambito

Al comma 1, capoverso «c-bis», dopo le parole «con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» inserire le seguenti «ed approva».

9.6

CamussoZampaZambito

Al comma 2, sopprimere il capoverso «3-ter».

9.7

CamussoZampaZambito

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «ad estrarre dai» con le seguenti: «a mettere in evidenza quanto definito dalle parti nei».

9.8

ZampaCamussoZambito

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole «ad estrarre» con le seguenti: «a catalogare».

9.9

ZambitoZampaCamusso

Al comma 2, capoverso «3-ter», dopo le parole «contratti collettivi di lavoro» inserire le seguenti «comparativamente più rappresentativi».

9.10

MancaCamussoZambitoZampa

Al comma 2, capoverso «3-ter», sopprimere le parole «e degli accordi».

Art. 10

10.1

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli incrementi retributivi e i miglioramenti normativi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto.»

10.2

CamussoZampaZambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti.»

10.3

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti.»

10.4

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, prima delle parole: «Al fine di favorire» premettere le seguenti: «Fermo restando che gli incrementi del trattamento economico stabiliti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi decorrono dalla scadenza del contratto collettivo,»

10.5

CamussoZampaZambito

Al comma 1, sostituire le parole «adeguata copertura economica» con le seguenti «adeguato incremento retributivo».

10.6

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi del trattamento economico stabiliti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi decorrano dalla scadenza del contratto collettivo.»

10.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro dodici mesi dalla scadenza, i minimi retributivi sono automaticamente adeguati al 100 per cento dell’inflazione.»

10.8

Furlan

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

10.9

MagniDe CristofaroCucchi

Sopprimere il comma 2.

10.10

ZampaZambitoCamusso

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. I contratti collettivi nazionali si intendono in ogni caso rinnovati per un periodo pari a quello della durata inizialmente pattuita, se non formalmente disdetti entro sei mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, i contratti restano comunque in vigore fino a che non siano sostituiti dal successivo contratto nazionale.

  1. Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del contratto collettivo nazionale, i minimi contrattuali per livello sono adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.».

10.11

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «due mesi».

10.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «tre mesi».

10.13

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «quattro mesi».

10.14

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «cinque mesi».

10.15

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

10.16

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «sette mesi».

10.17

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «nove mesi», con le seguenti: «otto mesi».

10.18

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire la parola «diverse», con la seguente: «migliori».

10.19

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole «le retribuzioni sono adeguate», aggiungere la seguente: «annualmente».

10.20

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole «sono adeguate», inserire le seguenti: «con rinnovo periodico».

10.21

CamussoZampaZambito

Al comma 2, sopprimere la parola «forfetaria».

10.22

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole «alla variazione», aggiungere le seguenti: «su base annua».

10.23

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nella misura del 50 per cento della stessa».

10.24

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 150».

10.25

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 140».

10.26

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 130».

10.27

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 120».

10.28

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 110».

10.29

Furlan

Al comma 2, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura pari al 100 per cento»

10.30

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 100».

10.31

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «dell’80».

10.32

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 70».

10.33

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole «del 50», con le seguenti: «del 60».

10.34

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara, adeguano in pari misura il costo medio del lavoro determinato nelle tabelle di cui all’articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative a contratti collettivi le cui retribuzioni sono state incrementate ai sensi del periodo precedente.».

10.35

Furlan

Sopprimere il comma 3.

10.36

GuidolinPirroCastelloneMazzella

Sopprimere il comma 3.

10.37

MagniDe CristofaroCucchi

Sopprimere il comma 3.

10.38

ZampaCamussoZambito

Sopprimere il comma 3.

10.39

CamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 3.

10.40

CamussoZampaZambito

Al comma 3, sopprimere le parole da «ai sensi » fino a «la misura del».

10.41

ZambitoZampaCamusso

Al comma 3, sopprimere le parole «e non può comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2.»

10.42

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I contratti collettivi acquistano efficacia generale previa approvazione mediante consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. »

10.43

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sopprimere i commi 4 e 5.

10.44

MagniDe CristofaroCucchi

Sopprimere il comma 4.

10.45

Furlan

Sopprimere il comma 4.

10.46

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, sostituire la parola «dodici», con la seguente: «ventiquattro».

10.47

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, sostituire la parola «dodici», con la seguente: «diciotto».

10.48

CamussoZampaZambito

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole «dal 1° gennaio 2027.» con le seguenti «dal nono mese dalla data della scadenza.».

10.0.1

ZampaCamussoZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Condizionalità per ulteriori risorse pubbliche agli operatori della sanità privata accreditata)

  1. Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all’articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall’articolo 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, costituisce elemento pregiudiziale l’applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. A decorrere dall’anno 2026, le risorse relative all’ulteriore incremento del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, di cui all’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall’articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall’articolo 1, comma 400 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.»

10.0.2

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 10-bis.

(Disposizioni urgenti per la corretta remunerazione delle professioni ‘sotto la linea’ nel credito d’imposta cinema”).

  1. All’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il finanziamento è equamente distribuito tra le varie voci di produzione, in parti equilibrate tra il sotto e il sopra la linea, con una quota del 25-30 per cento per il sopra la linea e del 40-50 per cento per il sotto la linea. La restante quota è destinata a tutte le ulteriori voci di spesa.”»

10.0.3

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei professionisti danzatori e danzatrici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche)

  1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, nonché promuovere la stabilità occupazionale, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
  2. L’incremento del Fondo di cui al comma 1 è vincolato alla stabilizzazione dei professionisti che costituiscono gli organici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna fondazione:
  4. a)qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall’ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
  5. b)qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio volto a dimostrare la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.
  6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

10.0.4

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di personale del MIM)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nelle scuole del Sud e la continuità delle competenze acquisite, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero dell’istruzione e del merito, di cui all’articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rinnovati, nei limiti finanziari di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 30 giugno 2027. Per il medesimo fine il Ministero dell’Istruzione e del Merito è autorizzato a procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla stabilizzazione, nei propri ruoli, del personale di cui al presente comma.»

10.0.5

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente: 

«Art. 10-bis.

(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)

  1. A decorrere dall’anno 2026, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d’ufficio dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. »

10.0.6

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente: 

«Art. 10-bis

(Modifica in materia di badge elettronico di cantiere)

  1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell’impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l’orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L’accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e al l’Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.”».

10.0.7

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione della responsabilità solidale del committente e contrasto alle clausole di esclusione della responsabilità nei contratti di appalto e subappalto)

1.All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quarto periodo è soppresso.

  1. Le disposizioni che limitano, escludono o condizionano la responsabilità solidale del committente o dell’appaltatore principale in caso di violazioni delle norme in materia di lavoro, previdenza e salute dei lavoratori da parte dei subappaltatori lungo la filiera, sono nulle.
  2. Il committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i delitti di cui all’articolo 603-bisdel codice penale commessi nell’esecuzione del contratto, qualora non dimostri di aver vigilato attivamente, anche tramite verifiche ispettive esterne, sul rispetto dei contratti collettivi nazionali e dei livelli retributivi dei lavoratori impiegati.».

10.0.8

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure per la garanzia di alloggi dignitosi e trasporti gratuiti per i lavoratori agricoli stagionali e contrasto alla logistica del caporalato)

  1. Al fine di eradicare i fenomeni di caporalato legati al controllo logistico della manodopera, le Regioni, d’intesa con i Comuni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, predispongono piani straordinari per la gestione dei trasporti e degli alloggi dei lavoratori agricoli stagionali.
  2. I datori di lavoro agricoli che impiegano lavoratori stagionali sono tenuti a garantire ai medesimi un alloggio idoneo sotto il profilo igienico-sanitario e conforme alle normative vigenti. Nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro o da strutture convenzionate pubbliche o del terzo settore, le spese di locazione e manutenzione non possono essere trattenute dalla retribuzione del lavoratore, né eccedere il 10 per cento del salario minimo contrattuale orario stabilito dal CCNL di riferimento.
  3. Al fine di garantire la mobilità in sicurezza dei lavoratori e sottrarre gli stessi al monopolio dei trasporti gestito dalle organizzazioni criminali, le Regioni istituiscono servizi di trasporto pubblico locale gratuiti dedicati ai braccianti agricoli per il collegamento tra i luoghi di dimora o i centri di accoglienza e le aziende agricole.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate al Piano d’azione nazionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.9

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all’articolo 603-bis del codice penale)

  1. All’articolo 603-bisdel codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Per i delitti di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di operazioni sottocoperte di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, nonché le misure di protezione per i testimoni di giustizia e per i lavoratori che cooperano con l’autorità giudiziaria nell’accertamento del reato.

E’ sempre disposta la confisca obbligatoria dei beni, del denaro o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza, per un valore equivalente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.”».

10.0.10

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Esclusione dai finanziamenti pubblici e della Politica Agricola Comune per violazioni in materia di lavoro)

  1. Le aziende agricole e le imprese di qualsiasi settore economico che siano state condannate o siano state destinatarie di sanzioni amministrative per il reato di cui all’articolo 603-bisdel codice penale o per gravi violazioni delle norme in materia di lavoro, previdenza e salute dei lavoratori, sono escluse per un periodo di cinque anni dalla concessione di qualsiasi forma di incentivo, sussidio o finanziamento pubblico a carico del bilancio dello Stato.
  2. In attuazione della condizionalità sociale prevista dalla Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali dispongono la revoca immediata e il recupero integrale delle somme erogate a titolo di pagamenti diretti e di sostegno allo sviluppo rurale nei confronti delle aziende di cui al comma 1.»

10.0.11

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e disposizioni transitorie)

  1. L’articolo 10-bisdel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
  2. Per i procedimenti penali per il reato di cui al comma precedente in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Se vi è stata condanna irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adotta i provvedimenti conseguenti.
  3. Al fine di sottrarre i lavoratori stranieri alla condizione di vulnerabilità, ricattabilità ed esposizione alle condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i datori di lavoro che impiegano, anche in forme di lavoro digitale, cittadini stranieri privi di un regolare titolo di soggiorno possono presentare istanza per la stipula di un contratto di lavoro subordinato e per il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.12

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente: 

«Art. 10-bis

(Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56)

  1. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso.»

Art. 11

11.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «modificazioni» con la seguente: «modifiche».

11.2

Furlan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono alla comunicazioni al lavoratore di cui all’articolo 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152 e all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n.4, sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il divieto di cui al precedente periodo si applica altresì per gli avvisi di appalto indetti da operatori economici privati.»

11.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto», inserire le seguenti: «dalla normativa vigente e».

11.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «nell’ambito delle rispettive attribuzioni», inserire le seguenti: «e competenze».

11.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, sostituire le parole: «anche mediante interoperabilità», con le seguenti: «anche attraverso tutte le forme di interoperabilità».

11.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3 dopo le parole: «dati disponibili», inserire le seguenti: «presso le rispettive amministrazioni».

11.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al», con le seguenti: «disposto dal».

11.8

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al presente articolo sono», sono inserite le seguenti: «tempestivamente».

11.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, dopo le parole: «attività di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».

11.10

Furlan

Al comma 4, dopo le parole: «nei casi previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «per l’irrogazione delle sanzioni e»

11.11

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 4, dopo le parole: «contributivi o economici», inserire le seguenti: «previsti».

11.12

Furlan

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo, l’Ispettorato nazionale del lavoro promuove l’avvio di campagne ispettive mirate nei confronti dei datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi di cui all’articolo 7, comma 2.»

11.13

CamussoZampaZambito

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di agevolare le procedure di misurazione della rappresentanza sindacale e datoriale, l’INPS trasmette con cadenza semestrale alle associazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro i dati analitici concernenti i datori di lavoro e i relativi dipendenti che dichiarano nei flussi informativi previdenziali l’applicazione del codice alfanumerico unico a esse riferibile.»

11.14

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «del».

11.15

MagniDe CristofaroCucchi

Alla rubrica, dopo la parola: «informazione», inserire la seguente: «a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici».

11.16

MagniDe CristofaroCucchi

Alla rubrica, dopo la parola: «informazione», inserire la seguente: «a tutela dei lavoratori».

11.0.1

CastelloneMazzellaGuidolinPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Istituzione Fondo per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche).

  1. Presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall’anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all’attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell’attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di con concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.0.2

CamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)all’articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salva più favorevole disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall’azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate”;

  1. b)all’articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore,” sono aggiunte le seguenti: “il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell’impresa utilizzatrice e, comunque”;
  2. c)all’articolo 34, comma 2, le parole: “di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 21, comma 2, e 23”.
  3. Il quinto periodo del comma 9 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.»

11.0.3

CastelloneMazzellaGuidolinPirro

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-bis

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI CAREGIVER

«Art. 11.1

(Definizioni e princìpi generali)

  1. Ai fini della presente legge, si definisce “young caregiver” il minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, con carattere di continuità, presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare convivente non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative.
  2. Per la categoria di cui al comma 1, viene riconosciuto il primato del diritto all’istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, assicurando l’adozione di misure di sostegno e di sollievo finalizzate a prevenire situazioni di burn-outo sovraccarico assistenziale, disagio e abbandono scolastico.
  3. Ai fini della presente legge, si definisce “young adult carer” lo studente di età compresa tra i 18 e i 24 anni, iscritto a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative.
  4. Per la categoria di cui al comma 3, viene garantito il diritto alla conciliazione tra attività di cura e percorso formativo, promuovendo pari opportunità nel conseguimento dei titoli di studio e nell’accesso al mondo del lavoro.

«Art. 11.2

 (Procedura di riconoscimento dei giovani caregiver)

  1. Per gli young caregiverdi età compresa tra i 14 e i 17 anni, la procedura di riconoscimento è attivata presso i servizi sociali del comune di residenza ovvero tramite gli sportelli di ascolto istituiti presso le istituzioni scolastiche.
  2. La valutazione è effettuata secondo un approccio multidimensionale e tiene conto, in particolare:
  3. a)dell’intensità e della continuità del carico assistenziale, anche in termini di ore settimanali;
  4. b)dell’impatto sull’andamento e sulla partecipazione scolastica;
  5. c)dello stato di benessere psicofisico del minore.
  6. L’esito positivo della valutazione costituisce titolo per l’iscrizione d’ufficio al Registro nazionale dei giovani caregiver, istituito presso l’INPS, senza ulteriori adempimenti a carico dell’interessato o del nucleo familiare.
  7. Per gli young adult carerdi età compresa tra i 18 e i 24 anni, il riconoscimento avviene tramite la piattaforma dell’INPS, previa presentazione:
  8. a)dell’attestazione di iscrizione a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  9. b)di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente attestante lo svolgimento dell’attività di assistenza in favore di un familiare convivente o in condizione di prevalenza.
  10. Le università e le istituzioni della formazione superiore acquisiscono d’ufficio lo status di cui al comma 4 mediante interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

«Art. 11.3

   (Tutela del diritto allo studio)

  1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore degli studenti caregiver.
  2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, garantiscono agli studenti caregiver minorenni:
  3. a)la predisposizione di un patto formativo personalizzato, che assicuri flessibilità negli orari di ingresso e uscita nonché la giustificazione delle assenze documentate per esigenze di cura, senza pregiudizio ai fini della validità dell’anno scolastico;
  4. b)l’individuazione di un docente referente con funzioni di raccordo tra famiglia, istituzione scolastica e servizi sociali;
  5. c)l’accesso a modalità didattiche inclusive, anche mediante strumenti digitali e, nei casi di documentata necessità assistenziale, alla didattica a distanza;
  6. d)il riconoscimento delle attività di cura ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito.
  7. Le università e le istituzioni di alta formazione adeguano i propri regolamenti didattici prevedendo:
  8. a)il riconoscimento dello status di studente caregiver, equiparato allo studente lavoratore ai fini dell’accesso ai regimi di studio a tempo parziale e della sospensione dei termini di iscrizione fuori corso per il periodo di assistenza documentata;
  9. b)misure di flessibilità nelle modalità di verifica del profitto, anche mediante esami a distanza, appelli aggiuntivi e criteri di priorità nell’assegnazione dei turni per attività a frequenza obbligatoria;
  10. c)la possibilità di fruizione a distanza delle attività didattiche nei casi di documentata impossibilità alla frequenza;
  11. d)forme di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell’università e della ricerca.

«Art. 11.4

    (Tutela del benessere psicofisico dei giovani caregiver)

  1. Agli young caregivere agli young adult carer è garantito l’accesso prioritario e gratuito ai servizi di ascolto e supporto psicologico istituiti presso le scuole di ogni ordine e grado e le università.
  2. I servizi di cui al comma 1 prevedono protocolli specifici per la gestione dello stress da assistenza e della “fatica della compassione”.
  3. Al fine di garantire il diritto al riposo, allo svago e alla vita sociale, è riconosciuto ai giovani caregiverun voucher annuale destinato alla copertura delle spese relative a:
  4. a)attività sportive, culturali e ricreative;
  5. b)percorsi di supporto psicologico privato, qualora il servizio pubblico non sia immediatamente disponibile;
  6. c)soggiorni di sollievo e vacanze assistite.
  7. Le aziende sanitarie locali e i comuni promuovono e finanziano gruppi di supporto composti da giovani caregiver, riconoscendo la condivisione delle esperienze tra pari quale strumento di prevenzione dell’isolamento sociale.

«Art. 11.5

  (Misure economiche e di sostegno)

  1. Al tutore legale del giovane caregiverpuò essere riconosciuta una misura di sostegno economico, in misura non superiore al 40 per cento di quella prevista per il caregiver prevalente, finalizzata alla copertura di spese connesse al supporto allo studio, alle attività extrascolastiche e agli interventi di sollievo in favore del minore.
  2. Al fine di garantire pari opportunità nel percorso formativo, è istituito il “Voucher sollievo esami”, destinato agli studenti caregiver per la copertura totale o parziale dei costi relativi a servizi di assistenza domiciliare sostitutiva durante i periodi di svolgimento degli esami e di preparazione della tesi di laurea.
  3. Le spese sostenute dal nucleo familiare per servizi di assistenza domiciliare sostitutiva finalizzati a consentire la frequenza scolastica o universitaria del giovane caregiversono riconosciute ai fini fiscali secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.»

Art. 11-bis

11-bis.1

Furlan

Sopprimere l’articolo.

11-bis.2

CamussoZampaZambito

Sopprimere l’articolo.

11-bis.3

RojcMalpezziCamussoZampaZambito

Al comma 1, premettere le seguenti parole «Nelle more del recepimento della direttiva UE 2024/2831,».

11-bis.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «del».

11-bis.5

MagniDe CristofaroCucchi

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle disposizioni di cui al capo III».

11-bis.0.1

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

(Presunzione di subordinazione e trasparenza degli algoritmi per i lavoratori delle piattaforme digitali)

1.Tutti i rapporti di lavoro gestiti tramite piattaforme digitali, inclusi i servizi di consegna di beni e di trasporto di persone, si presumono di natura subordinata a tempo indeterminato, salvo prova contraria a carico della piattaforma committente. Le aziende che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (algoritmi) per l’organizzazione del lavoro, l’assegnazione delle mansioni e la determinazione dei compensi hanno l’obbligo di rendere pubblico e accessibile alle rappresentanze sindacali il codice sorgente e i parametri di funzionamento dell’algoritmo. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro e la sospensione dell’attività della piattaforma fino all’adempimento.»

11-bis.0.2

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Articolo 11-ter.

(Tutela del diritto al lavoro del caregiver familiare)

  1. Il caregiverfamiliare è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore caregiver, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l’obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

Articolo 11-quater.

(Modalità di accesso ai benefici)

  1. Per accedere ai benefici previsti dagli articoli 11-ter, 11-quinquiese 11-sexies il caregiver familiare deve esibire:
  2. a)il certificato storico-anagrafico di stato di famiglia da cui risulti il periodo di convivenza tra caregiver e familiare assistito;
  3. b)la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell’invalidità al 100 per cento;
  4. c)la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all’assistito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Articolo 11-quinquies.

(Sostegno al reddito del caregiver)

  1. Il caregiverfamiliare non titolare di reddito ovvero con un un valore dell’ISEE, definito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui, può richiedere un’indennità mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 10.000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.
  2. Il riconoscimento dell’indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal caregiverfamiliare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese la procedura di presentazione, accoglimento ed eventuale diniego della domanda relativa all’indennità mensile di cui al comma 1. L’importo dell’indennità mensile di cui al presente comma è soggetta a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11-sexies.

(Incentivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

  1. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “è riconosciuta la priorità nella trasformazione” è inserita la seguente: “reversibile”.
  2. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di caregiverfamiliare.
  4. Agli oneri derivati dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11-bis.0.3

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze e formazione per la partecipazione)

  1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ,è incrementato, per l’anno 2026, di 200 milioni di euro.
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ambientale ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori in materia di partecipazione di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76.  Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  3. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziate:
  4. a)dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 200 milioni di euro;
  5. b)con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+
  6. c)dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
  7. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
  8. a)i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;
  9. b)la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;
  10. c)le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;
  11. d)le modalità di coinvolgimento delle Regioni, dei Fondi Interprofessionali e delle parti sociali nella governance multilivello in caso di cofinanziamento;
  12. e)le regole di monitoraggio e valutazione continua.
  13. All’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis). Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle imprese sociali già costituite ed operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”».

Art. 12

12.1

NicitaCamussoZampaZambito

Sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12

(Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali)

  1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, qualora le prestazioni individuali sono organizzate dal committente, tenendo conto, tra l’altro, dell’esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell’accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso».

12.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «piattaforma digitale», inserire le seguenti: «, comunque denominata,».

12.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «rilevano le concrete», con le seguenti: «valgono le concrete».

12.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «modalità di svolgimento della prestazione», aggiungere le seguenti: «effettivamente poste in essere».

12.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «qualificazione formale», inserire le seguenti: «del rapporto di lavoro».

12.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole: «tiene conto» con le seguenti: «tiene altresì conto».

12.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole: «tiene conto», inserire le seguenti: «obbligatoriamente».

12.8

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sostituire le parole: «all’effettivo tipo contrattuale», con le seguenti: «all’effettiva tipologia contrattuale».

12.9

ZampaZambitoCamusso

Al comma 2 dopo le parole: «all’effettivo tipo contrattuale», aggiungere le seguenti: «quali i poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell’accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso».

12.10

ZampaCamussoZambito

Al comma 2, dopo le parole: «all’effettivo tipo contrattuale», aggiungere le seguenti: «quali i poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell’accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.»

12.11

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole: «quelli desumibili» inserire le seguenti: «anche».

12.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche di natura tecnologica».

12.13

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma è un rapporto di lavoro subordinato. Qualora la piattaforma di lavoro digitale intenda confutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, spetta alla medesima piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale non costituisce un rapporto di lavoro subordinato quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La presunzione di cui al presente comma si applica in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari nei quali, all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia in discussione la situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforma digitale, ivi inclusi i procedimenti tributari, penali e previdenziali.»

12.14

BassoNicitaZambitoCamussoZampa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il datore di lavoro operante tramite piattaforma di lavoro digitale intenda confutare tale presunzione, spetta alla medesima piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale non costituisce un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.»

12.15

D’EliaCamussoZampaZambito

Al comma 3, sostituire le parole: «il rapporto si presume di natura subordinata salvo prova contraria» con le seguenti: «il rapporto è da considerarsi di natura subordinata. L’onere della prova circa la eventuale natura autonoma del rapporto di lavoro grava integralmente ed esclusivamente sulla piattaforma digitale.»

12.16

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, sostituire le parole: «Quando emergono», con le seguenti: «Qualora emergano».

12.17

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «Quando emergono», inserire le seguenti: «anche indirettamente».

12.18

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «fatti», inserire le seguenti: «o evidenze».

12.19

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, sostituire le parole: «anche per il tramite di» con le seguenti: «anche mediante».

12.20

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «anche per il tramite», inserire le seguenti: «diretto o indiretto».

12.21

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi decisionali automatizzati», aggiungere le seguenti: «comunque denominati».

12.22

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi decisionali automatizzati», inserire le seguenti: «anche a gestione algoritmica».

12.23

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «il rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «di cui al presente articolo».

12.24

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «il rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «di cui ai precedenti commi».

12.25

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 3, sostituire le parole: «si presume di natura subordinata, salva prova contraria» con le seguenti: «rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

12.26

ZambitoCamussoZampa

Al comma 3, sostituire le parole: «si presume» con la seguente «è».

12.27

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, dopo le parole: «si presume», inserire le seguenti: «sempre».

12.28

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, sostituire le parole: «si presume di natura subordinata», con le seguenti: «si presume essere di natura subordinata».

12.29

Furlan

Al comma 3, dopo le parole: «si presume di natura subordinata» inserire le seguenti: «di cui l’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81»

12.30

Furlan

Al comma 3, sopprimere le parole: «, salva prova contraria»

12.31

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 3 sopprime le seguenti parole: «, salva prova contraria».

12.32

ZampaMancaCamussoZambito

Al comma 3, sopprimere le parole: «, salva prova contraria».

12.33

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «integralmente a carico della piattaforma digitale».

12.34

Furlan

Al comma 3 dopo le parole: «salva prova contraria» inserire le seguenti: «e salvo quanto previsto dall’articolo 47-quater del Capo V-bis del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81»

12.35

CamussoZampaZambito

Al comma 3 dopo le parole: «salva prova contraria», aggiungere le seguenti: «e salvo quanto previsto dall’articolo 47-quater del Capo V-bis del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.»

12.36

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’onere della prova circa la natura autonoma del rapporto di lavoro grava integralmente ed esclusivamente sulla piattaforma digitale».

12.37

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presunzione legale di cui al comma 3, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avvia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una campagna straordinaria di ispezioni e verifiche nei confronti delle piattaforme di lavoro digitali, anche ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le risultanze delle verifiche sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS e all’INAIL per le attività di rispettiva competenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti orientamenti operativi per le autorità competenti, le piattaforme di lavoro digitali, le lavoratrici e i lavoratori e le parti sociali ai fini dell’applicazione della presunzione legale, nonché la formazione specialistica del personale ispettivo in materia di gestione algoritmica.»

12.38

TajaniCamussoZampaZambito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di accertare l’effettiva attuazione delle disposizioni del presente articolo, l’Ispettorato nazionale del lavoro avvia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una campagna straordinaria di ispezioni e verifiche nei confronti delle piattaforme di lavoro digitali, anche ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le risultanze delle verifiche sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS e all’INAIL per le attività di rispettiva competenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti orientamenti operativi per le autorità competenti, le piattaforme di lavoro digitali, le lavoratrici e i lavoratori e le parti sociali ai fini dell’applicazione della presunzione legale, nonché la formazione specialistica del personale ispettivo in materia di gestione algoritmica».

12.39

Furlan

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori intermediati tramite piattaforme digitali, si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e all’attività effettivamente esercitata.»

12.40

CamussoZampaZambito

Alla rubrica, sopprimere le parole: «di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

12.0.1

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

  1. All’articolo 603-bisdel codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano posti in essere attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni software o sistemi di intelligenza artificiale volti a eludere i contratti collettivi nazionali, ad imporre condizioni di lavoro degradanti o a monitorare in modo oppressivo la prestazione lavorativa, riducendo la libertà e la dignità del lavoratore.”»,

12.0.2

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

  1. All’articolo 603-bisdel codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano posti in essere attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni software o sistemi di intelligenza artificiale volti a eludere i contratti collettivi nazionali, a imporre condizioni di lavoro degradanti o a monitorare in modo oppressivo la prestazione lavorativa, riducendo la libertà e la dignità del lavoratore.”»

Art. 13

13.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini di contrastare il», con le seguenti: «Ai fini del contrasto al».

13.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo le parole: «lavoro sommerso», inserire le seguenti: «o, comunque, irregolare».

13.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo le parole: «sicurezza sul lavoro», inserire le seguenti: «e della salute dei lavoratori».

13.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «da adottarsi», con le seguenti: «da adottare».

13.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo le parole: «sentiti» inserire le seguenti: «, per quanto di competenza,».

13.7

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo la parola: «sentiti» inserire le seguenti: «le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

13.8

Furlan

Al comma 1, capoverso «2-sexies»dopo la parola: «sentiti» inserire le seguenti: «le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

13.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro», inserire le seguenti: «nell’ambito delle proprie attribuzioni»

13.10

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «sono tenute a comunicare», con le seguenti: «hanno l’obbligo di comunicare».

13.11

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «In ogni caso», inserire le seguenti: «, e fatte salve maggiori garanzie previste dalla legislazione vigente,».

13.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «conservano», inserire le seguenti: «e rendono disponibili».

13.13

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per almeno 5 anni» con le seguenti: «per almeno 10 anni».

13.14

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «i dati relativi», inserire le seguenti: «in particolare».

13.15

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «corrispettivi», inserire le seguenti: «riconosciuti».

13.16

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «rendendoli accessibili», con le seguenti: «rendendoli sempre accessibili».

13.17

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «accessibili al lavoratore», inserire le seguenti: «che in qualunque forma ne faccia richiesta».

13.18

Furlan

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «rendendoli accessibili al lavoratore» inserire le seguenti: «, alle rappresentanze sindacali»

13.19

CamussoZampaZambito

Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: «accessibili al lavoratore» aggiungere le seguenti: «, alle rappresentanze sindacali».

13.20

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», terzo periodo, dopo le parole: «per le attività di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».

13.21

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», dopo le parole: «Gli indicatori di rischio», inserire le seguenti: «di cui al primo periodo».

13.22

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, capoverso «2-sexies», quarto periodo, dopo le parole: «aggiornare gli indicatori di rischio», inserire le seguenti: «di cui al presente comma».

13.23

CamussoZampaZambito

Al comma 1, capoverso «2-sexies», quinto periodo, dopo le parole: «sono comunicate» inserire le seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’INL».

13.24

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-septies. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono altresì tenute a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori appositamente designati, i dati di cui al comma 2-sexies, in forma aggregata e anonimizzata, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di modifiche sostanziali ai sistemi di monitoraggio automatizzati o ai sistemi decisionali automatizzati, le piattaforme informano preventivamente i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori con un preavviso non inferiore a trenta giorni, garantendo altresì il diritto di consultare un esperto di dati scelto di concerto dai medesimi rappresentanti, a spese della piattaforma.»

Art. 14

14.1

RandoZampaZambitoCamusso

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) l’adozione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro».

14.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il trattamento e l’utilizzo dei dati forniti dai lavoratori nelle comunicazioni con l’impresa e attraverso lo svolgimento della loro attività».

14.3

CamussoZampaZambito

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) il trattamento e l’utilizzo dei dati forniti dai lavoratori nelle comunicazioni con l’impresa e attraverso lo svolgimento della loro attività».

14.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) i criteri, i parametri e i fattori utilizzati dai sistemi automatizzati o algoritmici per l’attribuzione di priorità, classifiche, punteggi reputazionali o altri meccanismi suscettibili di incidere sull’accesso alle opportunità di lavoro o sul volume delle attività assegnate al lavoratore».

14.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le misure adottate dall’impresa per prevenire effetti discriminatori, trattamenti differenziati ingiustificati o distorsioni derivanti dall’impiego di sistemi automatizzati o algoritmici nella gestione del rapporto di lavoro».

14.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le modalità con cui i sistemi automatizzati o algoritmici incidono sull’organizzazione dell’attività lavorativa, sui tempi di lavoro, sui periodi di inattività e sulla determinazione delle fasce orarie di maggiore disponibilità richieste al lavoratore».

14.7

ZambitoCamussoZampa

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) l’adozione di sanzioni».

14.8

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) l’adozione di sanzioni».

14.9

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma includono la descrizione dei parametri principali dei sistemi algoritmici, il peso relativo di ciascun parametro nel processo decisionale e le regole che ne governano l’applicazione. Le informazioni sono fornite tempestivamente, in forma chiara e in lingua comprensibile dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche attraverso canali digitali accessibili. Le stesse informazioni sono messe a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, su richiesta.»

14.10

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1, includono la descrizione dei parametri principali dei sistemi algoritmici, il peso relativo di ciascun parametro nel processo decisionale e le regole che ne governano l’applicazione. Le informazioni sono fornite tempestivamente, in forma chiara e in lingua comprensibile dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche attraverso canali digitali accessibili. Le medesime informazioni sono messe a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, su richiesta».

14.11

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È vietata l’adozione di decisioni fondate esclusivamente su sistemi automatizzati o algoritmici qualora esse siano idonee a incidere significativamente sui diritti, sulla continuità occupazionale, sul trattamento economico o sulle condizioni di lavoro del lavoratore. In tali casi, la decisione è valida soltanto se preceduta da una valutazione individuale effettuata da un soggetto umano, dalla comunicazione preventiva delle ragioni che la giustificano e dalla concessione al lavoratore di un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni. Il lavoratore ha in ogni caso diritto di ottenere una spiegazione completa dei criteri utilizzati dal sistema automatizzato, l’accesso ai dati posti a fondamento della decisione, la revisione integrale della stessa da parte di un soggetto umano diverso da quello che l’ha convalidata e il risarcimento degli eventuali danni derivanti da errori, malfunzionamenti o discriminazioni imputabili ai sistemi automatizzati impiegati dalla piattaforma».

14.12

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2.  Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta e senza ritardo, una spiegazione chiara, dettagliata e intelligibile delle decisioni adottate mediante sistemi automatizzati o algoritmici, nonché l’esame delle medesime mediante intervento umano effettivo. Tale diritto si applica alle decisioni che comportano la limitazione, la sospensione o la chiusura dell’account, il diniego totale o parziale della retribuzione per il lavoro prestato, la riduzione delle opportunità lavorative, la modifica delle condizioni economiche o contrattuali, l’applicazione di penalizzazioni, declassamenti o valutazioni suscettibili di incidere negativamente sulla posizione professionale del lavoratore. Prima dell’adozione definitiva delle predette decisioni, il lavoratore ha diritto a presentare osservazioni e documentazione a propria difesa.»

14.13

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile di qualsiasi decisione automatizzata che incida sulle loro condizioni di lavoro, sull’accesso alla piattaforma, sul compenso o sulla continuazione del rapporto, nonché il riesame di tale decisione mediante intervento umano. La piattaforma è tenuta a fornire risposta motivata, in forma scritta o elettronica, entro quattordici giorni dalla richiesta. Qualora il riesame accerti che la decisione automatizzata viola i diritti della lavoratrice o del lavoratore, la piattaforma rettifica la decisione senza ritardo e, ove la rettifica non sia più possibile, corrisponde un adeguato risarcimento del danno. I medesimi diritti si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui all’art. 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il periodo di durata della loro attività sulla piattaforma.»

14.14

MagniDe CristofaroCucchi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nessuna decisione che comporti la limitazione, la sospensione o la cessazione dell’accesso alla piattaforma, il mancato pagamento dei compensi maturati, la riduzione delle opportunità di lavoro, la modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali o l’applicazione di misure disciplinari può essere adottata esclusivamente mediante sistemi automatizzati o algoritmici. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su semplice richiesta, una motivazione dettagliata della decisione e la sua revisione da parte di un soggetto umano dotato di adeguati poteri decisionali. La richiesta di revisione sospende l’efficacia della decisione, salvo comprovate ragioni di sicurezza o prevenzione di illeciti gravi espressamente motivate dall’impresa».

14.15

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo la parola:«lavoratore», aggiungere le seguenti: «ovvero le rappresentanze sindacali»;
  2. b) sostituire le parole:«ha diritto», con le seguenti: «hanno diritto».

14.16

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo le parole: «ha diritto ad ottenere», aggiungere le seguenti: «entro 10 giorni».

14.17

CamussoZampaZambito

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole «e che incidono sulle condizioni di lavoro».

14.18

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole «e che incidono sulle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro».

14.19

NicitaCamussoZampaZambito

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 15 giorni dalla suddetta spiegazione».

14.20

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il lavoratore ha il diritto di inibire l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che i dati utilizzati dal modello di intelligenza artificiale in ambito lavorativo ledano la sua immagine e/o la sua produttività».

14.21

CamussoZampaZambito

Al comma 3, sostituire le parole: «autorità competenti» con le seguenti: «al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INL, all’INAIL e all’INPS».

14.22

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 3, dopo le parole: «alle autorità competenti» aggiungere le seguenti: «e ai rappresentanti dei lavoratori».

14.23

Furlan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il datore di lavoro ha l’obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prima della loro introduzione oppure entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»

14.24

ZampaZambitoCamusso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il datore di lavoro ha l’obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prima della loro introduzione oppure entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.25

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le piattaforme digitali sono comunque tenute a garantire la trasparenza dei sistemi algoritmici utilizzati per l’organizzazione del lavoro, assicurando ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali l’accesso alle informazioni rilevanti».

Art. 15

15.1

Furlan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti.»

15.2

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la piattaforma è tenuta a garantire che l’accesso alla medesima avvenga attraverso un sistema di autenticazione che consenta la certa identificazione della persona che svolge la prestazione. A tale fine, la piattaforma adotta, a propria cura e spese, sistemi di autenticazione nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. È fatto divieto di cessione dell’account a terzi da parte di chi svolge la prestazione. La cessione dell’account o l’uso da parte di persona diversa dal titolare comporta l’irrogazione, a carico della piattaforma, di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata, salvo che la piattaforma dimostri di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la violazione.»

15.3

NicitaBassoCamussoZampaZambito

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«2-bis. In caso di lavoro svolto tramite piattaforma digitale, la piattaforma è tenuta a garantire che l’accesso alla medesima avvenga attraverso un sistema di autenticazione, che consenta la certa identificazione della persona che svolge la prestazione. A tale fine la piattaforma adotta, a propria cura e spese, sistemi di autenticazione a più fattori nel rispetto nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi.».

15.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera a), capoverso 47-bis, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. La limitazione, sospensione, disattivazione o chiusura dell’account del lavoratore non possono essere disposte esclusivamente mediante sistemi automatizzati o algoritmici. Tali provvedimenti devono essere preventivamente motivati e comunicati al lavoratore, che ha diritto a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a cinque giorni. In ogni caso il lavoratore ha diritto alla revisione della decisione da parte di un soggetto umano dotato di poteri decisionali effettivi.».

15.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera a), capoverso 47-bis, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Le piattaforme digitali sono tenute a comunicare ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, i criteri utilizzati dai sistemi automatizzati o algoritmici per l’assegnazione delle prestazioni, la determinazione dei compensi, la valutazione delle performance e la definizione delle priorità di accesso alle opportunità di lavoro. Il lavoratore ha diritto di ottenere spiegazioni individuali in merito alle decisioni che incidono significativamente sulle sue condizioni economiche e professionali.».

15.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera a), capoverso 47-bis, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Il rifiuto di una o più prestazioni, l’esercizio dei diritti sindacali, l’adesione a scioperi o astensioni collettive dal lavoro, nonché periodi di malattia, infortunio, maternità, paternità o assistenza familiare non possono comportare penalizzazioni algoritmiche, riduzione delle opportunità lavorative, peggioramento del ranking o diminuzione dei compensi. È nullo ogni comportamento della piattaforma diretto a produrre tali effetti.»

15.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso 47-quater, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai lavoratori che svolgono attività mediante piattaforme digitali è riconosciuto un compenso minimo orario per il tempo di effettiva disponibilità alla prestazione, non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparativamente più rappresentativo applicabile al settore della logistica, del trasporto merci o delle consegne a domicilio.».

15.8

BassoNicitaZampaZambitoCamusso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a fornire, gratuitamente e prima dell’avvio della prima prestazione, un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale formazione è erogata a cura e spese della piattaforma, è computata come tempo di lavoro agli effetti retributivi e previdenziali, e ha per oggetto almeno i rischi specifici connessi all’attività svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e le procedure di emergenza. La piattaforma che omette di erogare la formazione è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 55, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

15.9

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a fornire, gratuitamente e prima dell’avvio della prima prestazione, un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis, nel rispetto dell’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Tale formazione è erogata a cura e spese della piattaforma, è computata come tempo di lavoro agli effetti retributivi e previdenziali, e ha per oggetto almeno i rischi specifici connessi all’attività svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e le procedure di emergenza. La piattaforma che omette di erogare la formazione è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 55, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

15.10

Furlan

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis» dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali» e sostituire le parole: «entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione» con le seguenti: «prima dell’inizio della prestazione lavorativa»

15.11

CamussoZampaZambito

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione» con le seguenti: «prima dell’inizio della prestazione lavorativa».

15.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera c), capoverso 47 septies, comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le piattaforme digitali sono tenute a riconoscere specifiche maggiorazioni economiche per le prestazioni svolte in condizioni meteorologiche avverse, in fasce orarie notturne o in situazioni di particolare rischio per la sicurezza del lavoratore. È, altresì, obbligatoria la copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni e i danni subiti dal lavoratore durante lo svolgimento della prestazione e nei tragitti ad essa connessi.»

15.13

ZambitoCamussoZampa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le piattaforme sono tenute a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi specifici dell’attività, ivi inclusi i rischi connessi alle condizioni meteorologiche avverse, senza oneri a carico delle medesime lavoratrici e dei medesimi lavoratori. La violazione di tali obblighi è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

15.14

CamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 1-bis.

15.15

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a sospendere la disponibilità del servizio, ovvero ad adottare apposite misure di protezione, nelle situazioni di rischio meteorologico o ambientale straordinario, secondo le modalità e i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Le piattaforme sono altresì tenute a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi specifici dell’attività, ivi inclusi i rischi connessi alle condizioni meteorologiche avverse, senza oneri a carico delle medesime lavoratrici e dei medesimi lavoratori. La violazione di tali obblighi è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

15.0.1

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disciplina delle integrazioni salariali ai lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore)

  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bisè inserito il seguente:

“3-ter. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, è emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel quale sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all’allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all’indice di calore utilizzato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l’attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l’eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.”.

  1. È istituito in via sperimentale, per il triennio 2025-2027, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all’articolo 47-bisdel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Il Fondo di cui al comma 2 eroga, fino ad esaurimento delle risorse, un’indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell’attività, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:
  3. a)abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito derivante dall’attività di consegna attraverso piattaforme anche digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
  4. b)siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  5. c)non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
  6. L’indennità di cui al comma 2 è erogata in misura pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l’evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L’indennità è riconosciuta per non più di venti giorni per anno solare.
    5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell’indennità di cui al comma 3, le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 2 e i criteri con cui INPS ne comunica preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’esaurimento delle risorse, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all’indennità medesima, da individuare in base all’allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all’indice di calore utilizzato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la valutazione dello stress termico e del rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l’attività di consegna, quali, a titolo esemplificativo, l’eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
  7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.2

ZampaZambitoCamusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione della formazione)

  1. All’articolo 38, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le certificazioni relative all’espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal presente decreto, sono caricati dal datore di lavoro all’interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL ai fini della loro validità, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori”.
    2. La piattaforma SIISL viene integrata con queste funzionalità:
  2. a)Accesso dei soggetti formatori, datori di lavoro inclusi. In base alle caratteristiche del soggetto formatore viene inibito la creazione di corsi per i quali non si hanno i requisiti necessari;
  3. b)Creazione degli interventi formativi da realizzare, anche tramite importazione massiva. Vengono indicati anche gli argomenti del corso;
  4. c)Caricamento dei partecipanti ai corsi;
  5. d)Generazione degli attestati direttamente tramite il portale;
  6. e)Trasferimento automatico degli attestati al Fascicolo del lavoratore.

Il portale è accessibile agli organi di vigilanza per le attività di controllo e monitoraggio delle attività formative.

  1. Il soggetto formatore indica, all’atto della creazione dell’intervento formativo, le date e i docenti presunti potendoli modificare fino all’ora di inizio della singola lezione. I datori di lavoro, all’atto dell’assunzione di un lavoratore, accedono alla documentazione dello stesso e ne valutano l’adeguatezza rispetto alla propria realtà; per quanto concerne la formazione specifica dei lavoratori, il datore di lavoro verifica i contenuti riportati obbligatoriamente sull’attestato ed eventualmente integra i rischi, presenti nella propria realtà, ma non riportati sull’attestato.
  2. La Conferenza Stato-Regioni, entro 6 mesi, definisce un sistema di classificazione delle mansioni, basato sugli indici di inabilità permanente collegati alle voci di tariffa INAIL. Tale classificazione determina la durata minima dei percorsi di formazione dei lavoratori per quanto concerne il modulo specifico.
  3. L’implementazione del Fascicolo Sociale e Lavorativo e del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL avviene nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

15.0.3

ZambitoCamussoZampa

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione dei piani formativi nel DVR)

  1. Al comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

f-bis) il piano formativo dei lavoratori con specifiche previsioni in merito al processo per l’ingresso di nuovo personale, alla definizione dei processi di formazione, informazione e addestramento specifici del personale e dal datore di lavoro che saranno effettivamente realizzati. Il documento di valutazione dei rischi riporta, per ogni mansione, gli argomenti da trattare all’interno del modulo specifico per lavoratori al fine di permettere la valutazione di adeguatezza della formazione di cui è già in possesso il lavoratore all’atto dell’assunzione”».

15.0.4

LorenzinMancaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a)al primo comma, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “settantacinque”;
  3. b)il secondo comma è abrogato;
  4. c)al terzo comma, le parole: “a periodi non eccedenti i sette giorni” sono soppresse.
  5. All’articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente: “settantacinque”.
    3. All’articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:
  6. a)al primo comma, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “settantacinque”;
  7. b)il secondo comma è abrogato;
  8. c)al terzo comma la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente: “settantacinque”.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dai commi 1 e 3, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2026, e a 150 milioni di euro a partire dall’anno 2027, si provvede a valere sul bilancio dell’Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

15.0.5

TajaniCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Verifica idoneità tecnico professionale negli appalti)

  1. All’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole “con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g)” sono sostituite con le seguenti: “con le modalità previste all’allegato XVII”.
  2. All’allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 2 è aggiunta la seguente lettera: “e) per le attività ad alto rischio, individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto da emanarsi, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, entro il 30 settembre 2026, è richiesta la certificazione di una esperienza di almeno 24 mesi nella mansione”».

15.0.6

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Verifica annuale della patente a crediti)

  1. All’articolo 29, comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», del decreto-legge 2 marzo 2024, n 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “La patente, valida un anno, è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti”».

15.0.7

ZampaZambitoCamusso

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Lavoratori di pubblica utilità)

  1. Al comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, in seguente periodo: “Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori di pubblica utilità di cui al Decreto Ministeriale  26 marzo 2001 «Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 274/2000»”».

15.0.8

ZambitoCamussoZampa

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Composizione della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali costituita presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Alla Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività».

15.0.9

MancaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Composizione della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali costituita presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Alla Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 10 del del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano, senza diritto di voto, 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività».

15.0.10

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento informazioni badge elettronico di cantiere)

  1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell’impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l’orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L’accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e al l’Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge”».

15.0.11

CamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obbligo badge elettronico di cantiere anche per i non dipendenti)

  1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: “ai propri dipendenti” con le seguenti: “a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale”».

15.0.12

TajaniZampaZambitoCamusso

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accessibilità risultati vigilanza su appalti)

  1. Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all’interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza».

15.0.13

ZambitoCamussoZampa

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento fondi INL per contrattazione integrativa)

  1. In deroga al limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro».

15.0.14

MancaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento fondi per il personale INL)

  1. All’articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo periodo, dopo le parole: “controllo ispettivo e amministrativo” sono inserite le seguenti: “di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″ e dopo le parole: “al potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto nazionale di previdenza sociale” sono aggiunte le seguenti: “del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro”;
  3. b) al secondo periodo, le parole: “valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l’importo di 1.500.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l’importo di 5.000.000 euro” e dopo le parole: “in favore dei dipendenti dell’Istituto” sono aggiunte le seguenti: “, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro”».

15.0.15

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Estensione tracciamento near miss)

  1. All’articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, le parole: “da parte delle imprese con più di quindici dipendentisono sostituite dalle seguenti: “da parte delle imprese, con l’esclusione di quelle a carattere e natura familiare“.

15.0.16

ZambitoCamussoZampa

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita)

  1. Ai fini dell’adeguamento all’ammontare annuo dell’assegno sociale, dal 1° gennaio 2027 la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla tabella allegato 2.
  2. I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 48.700.000 euro per l’anno 2027, a 113.500.000 euro per l’anno 2028, a 133.400.000 euro per l’anno 2029, a 142.400.000 euro per l’anno 2030, a 151.500.000 euro per l’anno 2031, a 160.900.000 euro per l’anno 2032, a 170.400.000 euro per l’anno 2033, a 180.100.000 euro per l’anno 2034, a 190.100.000 euro per l’anno 2035 e a 200.200.000 euro dall’anno 2036, si provvede si provvede a valere sul bilancio dell’Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

ALLEGATO 1

Tab. 1 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale – Gradi 6%-15%

(importi in euro)

% menomaz. permanente Punto Inail CLASSI DI ETÀ
<20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >66
6 2500 15000 14250 13500 12750 12000 10500 9750 9000 8250 7500 6750
7 2600 18200 17290 16380 15470 14560 12740 11830 10920 10010 9100 8190
8 2700 21600 20520 19440 18360 17280 15120 14040 12960 11880 10800 9720
9 2850 25650 24367 23085 21802 20520 17955 16672 15390 14107 12825 11542
10 3000 30000 28500 27000 25500 24000 21000 19500 18000 16500 15000 13500
11 3200 35200 33440 31680 29920 28160 24640 22880 21120 19360 17600 15840
12 3400 40800 38760 36720 34680 32640 28560 26520 24480 22440 20400 18360
13 3700 48100 45695 43290 40885 38480 33670 31265 28860 26455 24050 21645
14 4000 56000 53200 50400 47600 44800 39200 36400 33600 30800 28000 25200
15 4300 64500 61275 58050 54825 51600 45150 41925 38700 35475 32250 29025

ALLEGATO 2

Tab. 2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita – Gradi 16%-100%

(importi in euro)

Grado
%
Rendita
annua
Grado
%
Rendita
annua
16 1712 59 12272
17 1853 60 12630
18 1998 61 12993
19 2147 62 13361
20 2300 63 13734
21 2457 64 14112
22 2618 65 14495
23 2783 66 14883
24 2952 67 15276
25 3125 68 15674
26 3302 69 16077
27 3483 70 16485
28 3668 71 16898
29 3857 72 17316
30 4065 73 17739
31 4278 74 18167
32 4496 75 18600
33 4719 76 19038
34 4947 77 19481
35 5180 78 19929
36 5418 79 20382
37 5661 80 20840
38 5909 81 21303
39 6162 82 21771
40 6420 83 22244
41 6683 84 22722
42 6951 85 23205
43 7224 86 23693
44 7502 87 24186
45 7785 88 24684
46 8073 89 25187
47 8366 90 25695
48 8664 91 26208
49 8967 92 26726
50 9275 93 27249
51 9588 94 27777
52 9900 95 28310
53 10229 96 28848
54 10557 97 29391
55 10890 98 29939
56 11228 99 30492
57 11573 100 31050
58 11919

15.0.17

MancaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento prestazioni INAIL)

  1. L’Inail, a decorrere dal 1 gennaio 2027, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, in particolare riducendo le franchigie, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.
    2. Il piano di revisione è presentato dall’INAIL entro il 30 settembre 2026, in raccordo con il Ministero del Lavoro delle Politiche sociali che provvede alla definizione delle risorse necessarie a valere sul bilancio dell’Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

15.0.18

CamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari)

  1. All’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al numero 5, dopo le parole: “cure mediche e chirurgiche” sono aggiunte le seguenti: “, nonché eventuali percorsi e sedute di psicoterapia, ove ritenuti necessari, per gli assicurati e per i superstiti”.

15.0.19

LorenzinCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento professionisti tecnici INAIL)

  1. Al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis.

(Potenziamento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell’area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
  2. Ai fini del comma 1, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.
  3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l’anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall’anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l’anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall’anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
    4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2″».

15.0.20

ZampaZambitoCamusso

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Potenziamento bilancio INAIL )

  1. Al comma 5 dell’allegato 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riferito all’articolo 59 del medesimo decreto, le parole “non potrà superare un importo pari all’1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione” sono sostituite dalle seguenti: “non potrà superare un importo pari all’1,5 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione”».

.

15.0.21

D’EliaZambitoCamussoZampa

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

  1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all’articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l’unione civile di cui all’articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge».

15.0.22

RandoNicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Relazione attività di prevenzione delle ASL)

  1. All’articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bisè inserito il seguente:

“7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all’articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti”».

15.0.23

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articoloinserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Clausola espressa di non regressione).

  1. Le disposizioni del presente Capo non possono essere interpretate né applicate in modo da ridurre il livello di tutela già garantito alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono la propria attività mediante piattaforme digitali dalla legislazione vigente, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza. Ai fini di cui al presente comma, il livello di tutela preesistente comprende le tutele riconosciute in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 47-bise seguenti del medesimo decreto.»

15.0.24

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente Capo:

«CAPO III-bis

MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15-bis.

(Prevenzione e contrasto di molestie morali e violenze psicologiche nei luoghi di lavoro)

  1. Il presente articolo prescrive misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito lavorativo e in tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, mansione o grado.
  2. Nell’ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.
  3. Agli effetti del presente articolo si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell’ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza psicologica possono avvenire anche mediante:
  4. a) la rimozione da incarichi;
  5. b) l’esclusione dalla comunicazione e dall’informazione aziendale;
  6. c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a un vero e proprio sabotaggio del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;
  7. d) il sovraccarico di lavoro o l’attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono il senso di impotenza e di frustrazione;
  8. e) l’attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;
  9. f) l’esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, tutte finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;
  10. g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;
  11. h) le molestie sessuali;
  12. i)la squalificazione dell’immagine personale e professionale;
  13. l)le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.
  14. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità, l’istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.
  15. Il danno sull’integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disagio socioemotivo nonché per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo, incluse l’ipertensione, l’ulcera e l’artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.
  16. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui al comma 20, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come definite al comma 3.
  17. In concorso con i centri di cui al comma 20, i servizi delle AUSL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del mobbing, obbligatori e a carico del datore di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  18. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di mobbing, anche servendosi di appositi consulenti, psicologi e pedagogisti.
  19. In ogni azienda, all’interno dei processi informativi e formativi previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, in particolare riguardo a ruoli, mansioni, carriera, mobilità.
  20. Un’attività di informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
  21. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui al comma 3 da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente, ha l’obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.
  22. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell’area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della AUSL.
  23. Qualora siano denunciati comportamenti definiti ai sensi del comma 3, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  24. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti dal comma 3 comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.
  25. Restano ferme le norme vigenti in materia di tutela del lavoro subordinato.
  26. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.
  27. Se l’atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.
  28. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti al comma 3 è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.
  29. Tutti gli atti discriminatori di cui al comma 3 o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo comma sono nulli.
  30. Ogni regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, di seguito denominato «Centro», con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha il carattere di struttura complessa. Il centro è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delle AUSL e svolge i seguenti compiti:
  31. a) ricerca e prevenzione del fenomeno del mobbing;
  32. b) informazione dei lavoratori;
  33. c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle AUSL;
  34. d) formazione dei medici competenti, formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
  35. e) monitoraggio dei casi.
  36. Il centro organizza una conferenza annuale per valutare i risultati del lavoro svolto e individuare le opportune iniziative per la riduzione o l’eliminazione del fenomeno del mobbing».

15.0.25

MalpezziRojcD’EliaZampaZambitoCamusso

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione dei rischi connessi alle molestie sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) all’articolo 6, comma 8, dopo la lettera m-quater)è inserita la seguente:

m-quinquies) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio derivante da violenze e molestie sul luogo di lavoro sia perpetrate da persone esterne all’organizzazione che tra lavoratori. La Commissione monitora l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima”;

  1. b) all’articolo 28, comma 1, dopo le parole: “tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,” sono aggiunte le seguenti: “i rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro sia relativamente ad aggressioni provenienti dall’esterno sia per quanto concerne aggressioni o molestie tra lavoratori”;
  2. c) all’articolo 28, dopo il comma 3-terè aggiunto il seguente:

“3-quater. La valutazione dei rischi da violenze e molestie sul luogo di lavoro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quinquies), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni”».

15.0.26

LorenzinCamussoZampaZambito

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Destinazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza)

  1. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.
  2. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70% della media triennale dei proventi di cui al comma 1 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro».

15.0.27

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente Capo:

«CAPO III-bis

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 15-bis.

(Introduzione dell’articolo 603-quater del codice penale, in materia di divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro)

  1. Dopo l’articolo 603-terdel codice penale è inserito il seguente:

“Art.603-quater. – (Divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro) –

  1. Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, che richiede o ottiene, in qualsiasi forma, anche indiretta, la restituzione totale o parziale della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
  2.  La pena e la multa sono aumentate, fino ad un terzo, se il fatto è commesso:
  3. a) in danno di un lavoratore in stato di bisogno o vulnerabilità economica;
  4. b) con minaccia di licenziamento, demansionamento o altra forma di ritorsione;
  5. c) nei confronti di più lavoratori;
  6. d) in violazione di normative in materia di lavoro subordinato o sicurezza.
  7. Alla condanna per il delitto di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 603-ter

15.0.28

ZampaZambitoCamusso

Dopo l’articoloaggiungere i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Introduzione dell’articolo 509-bis del codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro)

  1. Dopo l’articolo 509 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 509-bis. – (Somministrazione fraudolenta di lavoro) – Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la finalità di eludere disposizioni vigenti o relative al contratto collettivo applicate al lavoratore, anche se socio-lavoratore di una cooperativa, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena della multa di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma si accompagna a una situazione di sfruttamento in presenza di una o più delle condizioni di cui all’articolo 603-bis, terzo comma.

Si applicano, limitatamente al reato di cui al secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 603-bis.1, 603-bis.2 e 603-ter“.

«Art. 15-ter.

(Modifica all’articolo 603-bis del codice penale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

  1. All’articolo 603-bisdel codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Le stesse pene di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti di chiunque ricorra consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da un lavoratore che sia vittima di una delle condotte contemplate dal primo comma”.

«Art. 15-quater.

(Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell’ente)

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

“1-bis. La responsabilità, nell’ambito di gruppi di imprese, si estende all’ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive”.

Art. 15-quiquies.
(Modifiche all’articolo 629 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti nel caso di reato di estorsione)

  1. All’articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“La pena è aumentata da un terzo alla metà se la condotta di cui al primo comma è commessa mediante lo sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiore a tre o se uno o più dei lavoratori sfruttati sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa”;

  1. b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“La condanna per uno dei fatti previsti dai commi precedenti, limitatamente ai casi in cui la condotta ha a oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavorative, comporta l’irrogazione delle pene accessorie di cui all’articolo 603-ter“.

«Art. 15-sexies.

(Disposizioni di coordinamento)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 603-bis.1, primo comma, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 509-bis, secondo comma, e”;
  3. b) all’articolo 603-bis.2, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 509-bis, secondo comma, e”;
  4. c) all’articolo 603-ter, primo comma, dopo le parole: “per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “509-bis, secondo comma,”.
  5. All’articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) al comma 1, primo periodo, le parole: “Nei procedimenti per i reati previsti dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 509-bis, secondo comma, e”;
  7. b) al comma 3, secondo periodo, le parole: “la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “la cui violazione costituisce, ai sensi degli articoli 509-bis, secondo comma, e”;
  8. c) al comma 4, le parole: “confisca disposta ai sensi dell’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “confisca disposta ai sensi degli articoli 509-bis, secondo comma, e”.
  9. All’articolo 25-bis.1, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  10. a) all’alinea, dopo le parole: “delitti contro” sono inserite le seguenti: “l’economia pubblica,”;
  11. b) alla lettera b), dopo le parole: “per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “509-bis, secondo comma,”.
  12. All’articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: “comprese le” sono inserite le seguenti: “competenze e le”».

Art. 16

16.1

CamussoZampaZambito

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «per l’anno 2026.»

16.0.1

PirroCastelloneMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Staffetta generazionale)

  1. Al fine di incrementare l’occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell’organico anche in relazione all’assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell’assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
  2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell’orario in misura non superiore al 50 per cento dell’orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell’azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
  3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell’orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
  4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l’aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
  6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.2

PirroCastelloneMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Sperimentazione della staffetta generazionale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il quadriennio 2026-2029, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
  3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Ai fini dell’attivazione di una prima fase sperimentale e in sede di prima applicazione, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.3

PirroCastelloneMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni per l’individuazione e termine per il censimento dell’amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto)

  1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2027, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
  2. I lavoratori di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2026.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
  4. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

“6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell’esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall’articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l’ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia».

6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l’onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l’esposizione del lavoratore all’amianto e l’insorgenza della patologia è sempre posto in capo all’INAIL.”

  1. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.4

PirroCastelloneMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefìci per i lavoratori esposti all’amianto)

  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

“276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data dall’entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell’economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.”

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.5

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze)

  1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato, per gli anni 2025 e 2026, di 500 milioni gravanti sugli avanzi di amministrazione del rendiconto ANPAL alla data di cessazione dell’Ente, come accertati ai sensi dell’art. 42 del d. lgs 23 giugno 2011 n. 118.
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2025 e 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ecologica ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori allo sviluppo tecnologico e produttivo sviluppo tecnologico e produttivo e per la formazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
  3. Con il decreto di cui al comma cinque, è regolata la partecipazione ai percorsi formativi di cui al presente articolo di giovani fino a 35 anni di età disoccupati, prevedendo, in caso di assunzione all’esito del percorso formativo, a favore del datore di lavoro, un contributo aggiuntivo.
  4. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziate:
  5. a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 1.000 milioni di euro;
  6. b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+;
  7. c) dai Fondi paritetici interprofessionali.

5.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

  1. a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;
  2. b) i criteri di determinazione del contributo aggiuntivo a seguito dell’assunzione di disoccupati che hanno partecipato ai percorsi formativi;
  3. c) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;
  4. d) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;
  5. e) le modalità di coinvolgimento delle Regioni, dei Fondi interprofessionali e delle parti sociali nella governance multilivello in caso di cofinanziamento;
  6. f) le modalità di accertamento degli avanzi di gestioni di cui al comma 3, lettera a);
  7. g) le regole di monitoraggio e valutazione continua.»

16.0.6

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Conseguentemente, le prestazioni indispensabili devono essere limitate al minimo strettamente necessario a garantire la tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone. È vietata l’imposizione di livelli di servizio equivalenti o sostanzialmente assimilabili al servizio ordinario e in ogni caso le prestazioni indispensabili non possono eccedere il 30 per cento del servizio ordinariamente erogato, salvo comprovate ragioni di tutela immediata della vita o della salute delle persone motivate con atto specifico».

16.0.7

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Conseguentemente all’articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 , le parole: “la regolata apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura” sono soppresse e dopo le parole: “trasporto pubblico urbano ed extraurbano” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente alle prestazioni strettamente indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone”».

16.0.8

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146:
  2. a) la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
  3. b) la Commissione di garanzia non può ampliare in via interpretativa l’ambito dei servizi pubblici essenziali oltre i limiti stabiliti dalla legge;
  4. c) ogni limitazione al diritto di sciopero deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e stretta indispensabilità.»

16.0.9

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea e della giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali e dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146 , le parole: “la durata” sono soppresse».

16.0.10

MalpezziCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

  1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, apportare le seguenti modificazioni:
  2. a)All’articolo 1 le parole: “e dal codice ATECO 25.62.00” sono sostituite dalle seguenti: “, dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15”;
  3. b)dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter). La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l’anno 2026 di cui al comma 4″.

  1. c)Al comma 4 le parole: “73,6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “73,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026”;
  2. d)Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dal comma 4 per l’anno 2026, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″».

16.0.11

MancaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Destinazione delle risorse inoptate dei Fondi paritetici interprofessionali)

  1. Le risorse inoptate giacenti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative a datori di lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro cui è associato un Fondo paritetico interprofessionale, sono trasferite annualmente al Fondo corrispondente al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. In assenza di tale corrispondenza, le risorse rimangono presso l’INPS secondo la disciplina vigente.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di individuazione della corrispondenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro e Fondi paritetici interprofessionali ai fini del trasferimento di cui al comma 1, nonché le modalità operative di trasferimento delle risorse».

16.0.12

PirroCastelloneMazzellaGuidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni in materia di interventi urgenti per l’aggiornamento dei piani di tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore)

  1. È riconosciuta la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per l’aggiornamento costante, alla luce del cambiamento climatico, dei piani di tutela dei lavoratori, con particolare attenzione all’attività lavorative che prevedono prolungati disposizione al caldo o più intensa attività fisica all’aperto, diffondendo ed implementando le buone prassi esistenti.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.13

CastelloneGuidolinMazzellaPirro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16.1

(NASpI per le lavoratrici vittime di violenza)

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Sono equiparate, ai fini dell’accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ai casi di perdita involontaria dell’occupazione le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati mediante attestazione rilasciata, nell’ambito dei medesimi percorsi, dai centri antiviolenza o dai servizi sociali competenti di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119″

  1. All’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: “di dimissioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151” sono inserite le seguenti: “, nonché delle dimissioni di cui al comma 2-bisdel presente articolo”.
  2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: “dimissioni per giusta causa” sono inserite le seguenti: “, nonché le dimissioni di cui al comma 2-bis”».

16.0.14

ZambitoCamussoZampa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;
  3. b)al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”;

  1. c)al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a)b)c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a)b)c)d) e d-bis)“;
  2. d)al comma 3, le parole: “alle lettere a)b)c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a)b)c)d) e d-bis)”;
  3. e)al comma 7, le parole: “lettere a)b)c) e d)“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a)b)c)d) e d-bis)“.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.15

ZampaCamussoZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Pubblicazione bilanci dei fondi sanitari)

  1. All’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole: “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 7 mesi”».

16.0.16

NicitaCamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

  1. Al comma 419 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni”.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.17

ZambitoCamussoZampa

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, i commi 295 e 296 sono abrogati».

16.0.18

BassoZampaZambitoCamusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori operanti in ambito portuale)

  1. All’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octiese 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

“3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell’1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 già destinate al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. A decorrere dall’anno 2026, le risorse pari all’1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all’approvazione del conto consuntivo.

3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è costituito presso l’INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l’Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant’altro connesso all’attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo”».

16.0.19

CamussoZampaZambito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Disposizioni in materia di pensioni complementari)

  1. All’articolo 19-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “a euro 500.000” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “a euro 50.000”.
    2. All’articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa».

16.0.20

BassoZampaZambitoCamusso

Dopo l’articoloaggiungere il seguente:

«Art. 16.1

(Formazione 16 ore MICS)

  1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo “16 ore MICS”, presso gli Organismi paritetici del settore edili, promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto».
  2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
  3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all’insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
  4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 16-bis

16-bis.1

MagniDe CristofaroCucchi

Sopprimere l’articolo.

16-bis.2

PirroCastelloneGuidolinMazzella

Sopprimere l’articolo.

16-bis.3

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque esercizi» con le seguenti: «quattro esercizi».

16-bis.4

ZampaCamussoZambito

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di pariteticità e dell’alternanza tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro».

16-bis.5

ZambitoZampaCamusso

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, il mandato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è computato quale primo mandato. Restano esclusi dal computo i mandati integralmente conclusi anteriormente a tale data».

Art. 16-ter

16-ter.1

CamussoZampaZambito

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è abrogata e al comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “a decorrere dal 1° luglio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 31 ottobre 2026” limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b), numero 2), del medesimo comma 201».

Art. 16-quater

16-quater.1

CamussoZampaZambito

Sopprimere l’articolo.

16-quater.2

MagniDe CristofaroCucchi

Sopprimere l’articolo.

16-quater.3

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, sostituire le parole da «In deroga» fino a «contratto collettivo» con le seguenti: «In deroga al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2027, è ammesso il distacco di uno o più lavoratori, previo accordo sindacale e nel rispetto delle norme di cui ai commi 2, 3, 4,4-bis del citato articolo 30, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante; quando sia finalizzato».

16-quater.4

D’EliaZampaCamussoZambito

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2029» con le seguenti: «31 dicembre 2026».

16-quater.5

ZambitoZampaCamusso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2029» con le seguenti: «31 dicembre 2027».

16-quater.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2029» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».

16-quater.7

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, dopo le parole: «previo accordo sindacale», aggiungere le seguenti: «e previo consenso scritto del lavoratore interessato».

16-quater.8

NicitaCamussoZampaZambito

Al comma 1, sopprimere le parole: «e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo».

16-quater.9

MancaCamussoZampaZambito

Al comma 1, sopprimere le parole «non appartenenti allo stesso settore».

16-quater.10

TajaniCamussoZampaZambito

Al comma 1, sopprimere le parole: «o che non adottano il medesimo contratto collettivo».

16-quater.11

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’accordo sindacale di cui al comma 1 individua il numero dei lavoratori interessati, la durata del distacco, le misure di tutela occupazionale e professionale previste, nonché le modalità di monitoraggio periodico dell’operazione. Le organizzazioni sindacali stipulanti hanno diritto di ricevere, con cadenza almeno trimestrale, informazioni sull’andamento del distacco e sui suoi effetti occupazionali.».

16-quater.12

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il rifiuto del lavoratore di aderire al distacco non costituisce giustificato motivo di licenziamento né può determinare conseguenze disciplinari o economiche».

16-quater.13

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al lavoratore distaccato è garantita l’applicazione del trattamento economico e normativo più favorevole tra quello applicato dal distaccante e quello applicato dal distaccatario».

16-quater.14

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il distacco non può comportare il mutamento del comune di lavoro senza il consenso espresso del lavoratore».

16-quater.15

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese di viaggio, vitto e alloggio conseguenti al distacco sono integralmente a carico dell’impresa utilizzatrice».

16-quater.16

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il distacco non può avere durata superiore a dodici mesi, salvo accordo individuale del lavoratore assistito dalle organizzazioni sindacali».

16-quater.17

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I lavoratori distaccati conservano integralmente anzianità di servizio, progressioni economiche e diritti sindacali maturati».

16-quater.18

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’accordo sindacale individua specifici percorsi di reinserimento presso il datore di lavoro originario».

16-quater.19

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le rappresentanze sindacali aziendali ricevono trimestralmente informazioni sul numero dei lavoratori distaccati, sulla durata dei distacchi e sulle relative condizioni economiche».

16-quater.20

CamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 2.

Art. 16-quinquies

16-quinquies.1

CamussoZampaZambito

Sopprimere l’articolo.

16-quinquies.2

PirroCastelloneGuidolinMazzella

Sopprimere l’articolo.

16-quinquies.3

MagniDe CristofaroCucchi

Sopprimere l’articolo.

16-quinquies.4

Furlan

Sopprimere l’articolo.

16-quinquies.5

CamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 1.

16-quinquies.6

ZampaCamussoZambito

Sopprimere il comma 1.

16-quinquies.7

ZampaCamussoZambito

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16-quinquies.8

ZambitoZampaCamusso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16-quinquies.9

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16-quinquies.10

NicitaCamussoZampaZambito

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le parole «, anche non continuativa ed ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 2,».

16-quinquies.11

ZampaZambitoCamusso

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, anche non continuativa ed ulteriore, rispetto a quella prevista dal comma 2,».

16-quinquies.12

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

16-quinquies.13

NicitaCamussoZambitoZampa

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore» con le seguenti: «salvo diverse e più favorevoli condizioni definite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».

16-quinquies.14

ZambitoCamussoZampa

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore» con le seguenti: «diverse e più favorevoli condizioni definite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».

.

16-quinquies.15

CamussoZampaZambito

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «contratto collettivo» inserire le seguenti: «ai sensi dell’articolo 51 decreto legislativo 81/2015,».

16-quinquies.16

PirroCastelloneGuidolinMazzella

Al comma 1, lettera b), «capoverso 2-bis», sostituire le parole: «un diverso limite temporale» con le seguenti: «un limite di miglior favore per il lavoratore somministrato».

16-quinquies.17

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine massimo di missione, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’utilizzatore».

16-quinquies.18

MancaCamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 2.

16-quinquies.19

D’EliaZambitoZampaCamusso

Sopprimere il comma 2.

16-quinquies.20

MalpezziCamussoZampaZambito

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16-quinquies.21

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16-quinquies.22

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti collettivi possono prevedere quote massime di ricorso alla somministrazione inferiori a quelle previste dalla legge. L’utilizzatore che supera il limite massimo di utilizzo dei lavoratori somministrati è tenuto all’assunzione dei lavoratori eccedenti».

16-quinquies.23

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti collettivi possono prevedere quote massime di ricorso alla somministrazione inferiori a quelle previste dalla legge».

16-quinquies.24

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto ai lavoratori somministrati il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dall’utilizzatore».

16-quinquies.25

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo si considerano tutti i periodi di missione svolti presso il medesimo utilizzatore negli ultimi cinque anni».

16-quinquies.26

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori somministrati si applicano integralmente premi di risultato, welfare aziendale e trattamenti accessori riconosciuti ai dipendenti dell’utilizzatore».

16-quinquies.27

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso alla somministrazione è consentito esclusivamente per esigenze temporanee e oggettivamente documentate».

16-quinquies.28

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’utilizzatore pubblica annualmente il rapporto tra lavoratori diretti e lavoratori somministrati».

16-quinquies.29

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le organizzazioni sindacali ricevono semestralmente informazioni dettagliate sull’utilizzo della somministrazione».

16-quinquies.30

NicitaCamussoZampaZambito

Sopprimere il comma 3.

16-quinquies.31

RandoMancaCamussoZambitoZampa

Sopprimere il comma 3.

16-quinquies.32

CamussoZampaZambito

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza sull’utilizzatore di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015 è esteso ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore».

16-quinquies.33

CamussoZampaZambito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Viene esteso il diritto di precedenza sull’utilizzatore di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore».

16-quinquies.34

TajaniCamussoZambitoZampa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il diritto di precedenza sull’utilizzatore di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è esteso ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore».

Art. 16-sexies

16-sexies.1

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante attività formative, informative e di sensibilizzazione rivolte a lavoratori, studenti e imprese».

 Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle attività di cui alla lettera c-bis) del comma 2.».

16-sexies.2

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato a progetti di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro rivolti agli studenti degli istituti tecnici e professionali e ai giovani residenti nelle aree interne, montane, insulari o caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico.».

16-sexies.3

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Almeno il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato a progetti di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro rivolti agli studenti degli istituti tecnici e professionali e ai giovani residenti nelle aree interne, montane, insulari o caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico.».

16-sexies.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è adottato previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

16-sexies.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Federazione nazionale Maestri del lavoro pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale una relazione dettagliata sulle attività svolte e sull’utilizzo delle risorse ricevute, con l’indicazione dei soggetti beneficiari e dei risultati conseguiti.».

16-sexies.6

CamussoZampaZambito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dalla Federazione nazionale Maestri del lavoro e sull’utilizzo delle risorse del presente articolo».

16-sexies.7

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dalla Federazione nazionale Maestri del lavoro, nonchè sull’utilizzo delle risorse del presente articolo».

Art. 16-septies

16-septies.1

PirroCastelloneMazzella

Sopprimere l’articolo.

16-septies.2

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di verifica della conformità delle qualifiche professionali conseguite all’estero si concludono entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la verifica si intende positivamente conclusa.»

16-septies.3

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, promuovono percorsi gratuiti di formazione linguistica, professionale e di orientamento al sistema sanitario nazionale destinati agli operatori di interesse sanitario che abbiano conseguito la qualifica professionale all’estero. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16-septies.4

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Le strutture che si avvalgono del personale di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono tenute ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È nulla ogni pattuizione volta a riconoscere trattamenti economici o normativi inferiori a quelli previsti dai medesimi contratti collettivi».

16-septies.5

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Agli operatori di interesse sanitario assunti ai sensi del presente articolo sono garantiti il medesimo trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale previsto dai contratti collettivi nazionali applicati al personale in possesso di analoga qualifica professionale conseguita in Italia.»

16-septies.6

MagniDe CristofaroCucchi

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Il reclutamento del personale di cui al presente articolo non può essere utilizzato per sostituire lavoratori che partecipano ad azioni di sciopero o altre forme legittime di astensione collettiva dal lavoro, né può costituire misura sostitutiva dei piani di fabbisogno del personale e delle procedure ordinarie di assunzione previste dalla normativa vigente.»

16-septies.0.1

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-octies.

(Estensione delle norme in favore delle vittime del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all’esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

16-septies.0.2

Furlan

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-octies.

(Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze)

  1. Per l’anno 2026, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 152 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

16-septies.0.3

MagniDe CristofaroCucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-octies

(Consultazione delle parti sociali)

  1. I decreti attuativi del presente decreto sono adottati previa consultazione formale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

 

Riunione n. 21
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)

 


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