Differenza tra regolamento contrattuale e assembleare e quali limiti si possono imporre alle proprietà e agli animali domestici in casa.
Vivere in un condominio significa rispettare una serie di norme che disciplinano la convivenza, l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese. Questo insieme di regole costituisce il vero e proprio statuto del palazzo. Tuttavia, non tutti i regolamenti hanno la stessa forza e non tutti possono imporre gli stessi divieti. Spesso ci si chiede: il regolamento di condominio può vietare animali e B&B?
La risposta non è unica e dipende dalla natura del documento: se è stato votato in assemblea o se è stato firmato davanti al notaio all’atto dell’acquisto. In questo articolo analizzeremo la differenza sostanziale tra le due tipologie, spiegando perché solo una può limitare i diritti sulla tua casa e perché, invece, la tutela degli animali ha superato ogni vecchio divieto grazie alla Costituzione.
Quando è obbligatorio avere un regolamento?
Il regolamento è la “legge interna” dell’edificio e serve a gestire quel particolare aggregato sociale formato dai proprietari. Il Codice civile (art. 1138) stabilisce che la sua formazione diventa obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore a dieci. Questo documento base, definito regolamento assembleare, contiene le norme sull’uso delle cose comuni, sulla ripartizione delle spese (solitamente tramite tabelle millesimali), sulla tutela del decoro dell’edificio e sull’amministrazione. L’iniziativa per crearlo o modificarlo può partire da qualsiasi condomino, ma deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Una volta votato, viene allegato al registro dei verbali custodito dall’amministratore.
Quali diritti non può toccare l’assemblea?
È fondamentale sapere che il regolamento votato in assemblea ha dei limiti precisi. Le sue norme non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino come risultano dagli atti di acquisto. In parole semplici: l’assemblea non può vietarti di fare ciò che vuoi dentro casa tua né modificare i tuoi diritti di proprietà. Le uniche eccezioni sono le “convenzioni”, ovvero contratti specifici con cui tutti i proprietari decidono di attribuire diritti particolari su parti comuni (come l’uso esclusivo del lastrico solare ex art. 1127 c.c.) o di dividere le spese in modo diverso dal criterio legale proporzionale (art. 1123, comma 1, c.c.). Se non c’è un accordo unanime contrattuale, il regolamento assembleare deve limitarsi a gestire le parti comuni e non può entrare nelle vite private.
Cosa differenzia il regolamento contrattuale?
Esiste un secondo tipo di statuto, molto più potente: il regolamento contrattuale. Di solito viene predisposto unilateralmente dal costruttore (l’unico proprietario originario) e viene fatto accettare ai singoli acquirenti nel momento in cui firmano il rogito dal notaio. Più raramente, può nascere da un contratto firmato successivamente da tutti i condòmini all’unanimità. La sua validità si basa sulla libertà contrattuale (art. 1322 c.c.).
La differenza fondamentale dal regolamento assembleare non sta solo nella fonte, ma nel contenuto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 943/1999). Solo il regolamento contrattuale contiene clausole di carattere negoziale, ovvero capaci di imporre divieti, limiti e restrizioni alle proprietà esclusive. Poiché è un contratto accettato da tutti, può stabilire regole che l’assemblea a semplice maggioranza non potrebbe mai imporre.
Si può vietare di aprire un B&B o un ufficio?
Proprio grazie alla sua natura di contratto, il regolamento contrattuale può limitare pesantemente l’uso che fai del tuo appartamento. Solo questo documento può legittimamente vietare la destinazione a uso ufficio delle unità immobiliari, oppure limitare tale divieto solo ad alcuni piani. Può imporre che le case siano usate solo come abitazione privata, proibendo l’esercizio di attività commerciali o ricettive. È qui che si gioca la partita sugli affitti brevi: se il regolamento contrattuale lo vieta esplicitamente, non si possono aprire bed and breakfast, case vacanze o affittacamere. La casistica è ampia e include anche divieti più datati, come quello di sciorinare i panni o battere i tappeti dal balcone.
È valido il divieto di tenere animali domestici?
Su questo punto la legge ha fatto un passo avanti decisivo. Neppure il regolamento contrattuale può più vietare ai condomini di possedere o detenere animali domestici nelle loro proprietà esclusive. In passato si discuteva se il divieto del Codice civile (art. 1138, comma 5) si applicasse solo ai regolamenti assembleari. Oggi la questione è superata perché la tutela degli animali è entrata nella Costituzione (art. 9, modificato dalla L. cost. 1/2022). Gli animali sono considerati esseri senzienti e il diritto al rapporto affettivo con loro è un interesse di rango costituzionale. Una recente sentenza (Corte d’Appello di Bologna, sent. n. 766/2024) ha sancito l’invalidità delle clausole che vietano la coabitazione con gli animali, anche se inserite in un regolamento contrattuale. Nemmeno l’unanimità dei condomini potrebbe oggi introdurre validamente un simile divieto.
Quali animali sono considerati domestici?
Il concetto di “animale domestico” si è evoluto e non riguarda più solo cani e gatti, creando talvolta contenziosi. Il cambiamento culturale in atto ha portato i giudici a includere in questa categoria anche animali un tempo considerati solo da cortile o da allevamento. Si registrano casi di galline tenute come animali da compagnia in giardini o terrazzi. Anche i maiali possono rientrare nella categoria: la giustizia amministrativa (Tar Pescara, sent. n. 291/2022) ha riconosciuto che un maiale vietnamita adottato per la pet therapy rientra nella nozione di animale domestico e, pertanto, la sua detenzione non può essere vietata dal regolamento di condominio.
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Angelo Greco
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