La Cassazione conferma che il rimborso delle imposte sull’assegno divorzile è deducibile dal reddito, come parte integrante dell’assegno stesso. Ecco perché.
Un avvocato divorziato si è impegnato, in sede di accordo sul divorzio, a corrispondere all’ex moglie non solo l’assegno divorzile stabilito dal tribunale, ma anche una somma aggiuntiva pari all’IRPEF che lei avrebbe dovuto pagare su quell’assegno. In pratica, si è accollato il carico fiscale dell’ex coniuge per garantirle una somma netta prestabilita. Poi ha dedotto dal proprio reddito entrambe le voci. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione del rimborso delle imposte, ritenendola non ammissibile. Il giudice di primo grado gli ha dato torto. Quello d’appello gli ha dato ragione. Poi è arrivata la Cassazione.
Con le sentenze n. 9450, 9452 e 9788 del 2026, la Suprema Corte ha confermato — sia pure attraverso il giudicato e non nel merito — che il rimborso delle imposte dovute dall’ex coniuge sull’assegno divorzile è deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga, al pari dell’assegno stesso.
La domanda se si possa dedurre dal reddito anche il rimborso delle imposte all’ex coniuge sull’assegno divorzileriguarda una fattispecie non rara nella pratica: molti accordi di separazione e divorzio prevedono che l’assegno venga “neutralizzato” fiscalmente per il beneficiario, con il coniuge obbligato che si fa carico del relativo onere tributario. Sapere se quella somma aggiuntiva sia deducibile ha conseguenze concrete sulla dichiarazione dei redditi di chi la eroga.
La regola generale: cosa è deducibile sull’assegno divorzile?
Il punto di partenza è l’art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR, che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La deducibilità è ammessa nella misura in cui gli assegni risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e sono destinati al coniuge — non ai figli, la cui parte è esclusa dalla deduzione.
Simmetricamente, l’art. 50 del TUIR assoggetta a tassazione in capo al beneficiario gli assegni periodici ricevuti dal coniuge, equiparandoli ai redditi da lavoro dipendente. Il sistema è costruito sulla simmetria: ciò che è deducibile per chi paga è imponibile per chi riceve.
Questa simmetria è anche il fondamento dell’argomento con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione del rimborso delle imposte: se quella somma aggiuntiva non è tassata in capo all’ex coniuge — che la riceve come rimborso di un’imposta già pagata — consentire la deduzione in capo a chi la eroga creerebbe un “salto d’imposta”, cioè una somma che nessuno tassa e che qualcuno deduce.
Perché la Cassazione ritiene la deduzione ammissibile?
L’argomento centrale a sostegno della deducibilità è già stato enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 9148/2005, richiamata in una delle pronunce del 2026. Il ragionamento è il seguente: quando le parti pattuiscono che l’assegno divorzile venga corrisposto in modo da garantire all’ex coniuge una somma netta prestabilita — accollandosi il coniuge obbligato il carico fiscale — si forma di fatto un assegno unitario, composto da una parte fissa e da una parte variabile pari all’IRPEF dovuta dall’ex coniuge.
Non si tratta di due somme distinte con cause diverse, ma di un’unica pattuizione economica che definisce la misura complessiva dell’assegno: quella somma che, al netto delle imposte, dovrà rimanere all’ex coniuge. In questa prospettiva, la parte variabile — il rimborso delle imposte — non è altro che una componente dell’assegno divorzile complessivo, e come tale è deducibile integralmente da parte di chi lo eroga.
Il pubblico ministero nel giudizio in Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso erariale, ritenendo fondata la deducibilità del rimborso degli oneri fiscali e sostanzialmente equiparabile tali somme all’assegno di mantenimento. La Corte, pur non affrontando il merito per ragioni di giudicato, ha lasciato trasparire il proprio orientamento favorevole al contribuente.
L’obiezione del “salto d’imposta”: è fondata?
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che ammettere la deduzione del rimborso delle imposte avrebbe creato una distorsione del sistema: il coniuge obbligato deduce quella somma dal proprio reddito imponibile; il coniuge beneficiario la riceve come rimborso di un’imposta già pagata e non la tassa. Risultato: una somma che sfugge completamente a tassazione.
Questo argomento ha trovato accoglienza in alcune pronunce di merito — tra cui la Commissione tributaria provinciale di Milano n. 800/2022 — che hanno negato la deduzione proprio per evitare quella doppia non imposizione.
La risposta a questa obiezione, nella prospettiva favorevole al contribuente, è che la simmetria fiscale non viene violata se si considera l’operazione nel suo complesso. Il coniuge beneficiario paga l’IRPEF sull’assegno ricevuto; il rimborso che riceve non è un reddito aggiuntivo ma la restituzione di quanto ha dovuto versare al Fisco. Il coniuge obbligato deduce l’intero importo che ha effettivamente erogato — assegno più rimborso — perché entrambi costituiscono il costo complessivo che ha sostenuto per adempiere agli obblighi derivanti dal divorzio.
Cosa serve perché la deduzione sia ammissibile?
La deducibilità dell’assegno divorzile — e delle somme a esso assimilabili — è condizionata al fatto che risulti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Questo requisito è esplicito nell’art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR.
Nel caso in esame, il contribuente aveva eccepito che il rimborso delle imposte era previsto dalla sentenza del tribunale, e non da una mera pattuizione privata extragiudiziale. Questa circostanza è determinante: se il rimborso delle imposte è inserito nell’accordo omologato dal giudice o previsto dalla sentenza di divorzio, rientra nel perimetro della deducibilità. Se invece è una pattuizione privata successiva, non risultante da alcun provvedimento giudiziario, la deduzione sarebbe più difficile da sostenere.
Cosa deve fare chi si trova in questa situazione?
Per chi eroga un assegno divorzile con accollo del carico fiscale dell’ex coniuge, la strategia più prudente è assicurarsi che quella pattuizione risulti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria — la sentenza di divorzio, il verbale di separazione omologato o altro provvedimento equivalente — e non da un accordo privato successivo.
In sede di dichiarazione dei redditi, l’intera somma erogata — assegno più rimborso delle imposte — può essere portata in deduzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR, qualificandola come assegno unitario composto da una parte fissa e una variabile.
Se l’Agenzia delle Entrate dovesse contestare la deduzione del rimborso delle imposte in sede di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente può fare valere la giurisprudenza della Cassazione — a partire dalla sentenza n. 9148/2005 e confermata dalle pronunce del 2026 — e le conclusioni del pubblico ministero nei giudizi più recenti.
Il dibattito resta aperto: cosa può succedere in futuro?
Le sentenze del 2026 non hanno risolto definitivamente la questione nel merito, perché la Cassazione ha accolto l’eccezione di giudicato senza pronunciarsi sulla sostanza. Il dibattito giurisprudenziale — con pronunce di merito di segno contrario — non è ancora chiuso.
L’orientamento della Cassazione appare però favorevole al contribuente, tanto che il pubblico ministero si è espresso in quel senso. Una futura pronuncia di merito della Suprema Corte che affronti direttamente la questione potrebbe chiudere definitivamente il contrasto, probabilmente nel senso della deducibilità.
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Angelo Greco
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