Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza possono intervenire anche fuori orario, la polizia municipale no, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza.

Chi riceve una multa da un agente che, si scopre poi, non era formalmente in servizio in quel momento, si chiede spesso se quella sanzione sia davvero valida. La risposta dipende da un elemento decisivo, spesso trascurato: a quale corpo di polizia appartiene l’agente. Per la polizia municipale conta anche il territorio in cui interviene e se si trovava effettivamente in servizio.

Il principio generale sulle funzioni di polizia stradale

Le funzioni di polizia stradale spettano ai soggetti indicati dall’art. 12 del Codice della strada. Tra questi rientrano sia la Polizia di Stato sia i Corpi e servizi di polizia municipale, ma per questi ultimi la competenza opera nell’ambito del territorio di competenza. L’art. 192 C.d.S. stabilisce inoltre che gli utenti della strada devono fermarsi all’invito degli agenti addetti ai servizi di polizia stradale, quando questi siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

Su questa cornice normativa generale si innesta poi una distinzione fondamentale, elaborata dalla giurisprudenza, tra le diverse categorie di forze dell’ordine.

Polizia di Stato: la regola è “sempre in servizio”

Per gli appartenenti alla Polizia di Stato, l’orientamento giurisprudenziale è netto: possono accertare violazioni stradali anche fuori orario di servizio, perché operano su tutto il territorio nazionale e sono considerati, sul piano funzionale, sempre in servizio. Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 152 del 12 marzo 2025, ha affermato espressamente che la limitazione prevista per la polizia municipale non vale per la Polizia di Stato, richiamando due precedenti della Cassazione, la sentenza n. 5771/2008 e la n. 2748/2019: gli appartenenti alla polizia municipale operano solo nel territorio di appartenenza e quando sono effettivamente in servizio, a differenza dei componenti di altri corpi, come la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, che agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

Nella stessa decisione, il Tribunale ha ritenuto valido un verbale redatto alcuni giorni dopo il fatto, perché l’agente della Polizia di Stato aveva contestato verbalmente l’infrazione al momento dell’accertamento, ma non aveva potuto compilare subito la modulistica ufficiale, trovandosi fuori servizio in quel momento. La conseguenza pratica: un agente della Polizia di Stato fuori servizio può accertare una violazione stradale, e la successiva verbalizzazione può essere ritenuta valida se il verbale contiene tutti gli elementi richiesti dal Codice della strada e dal relativo Regolamento.

Polizia municipale: la regola cambia radicalmente

Per la polizia municipale o locale, la risposta è diversa. Le fonti più recenti e più solide affermano che gli appartenenti a questi corpi non possono elevare validamente multe stradali se sono fuori servizio, anche quando si trovano nel territorio del proprio Comune, perché la loro qualifica operativa è limitata sia al territorio di appartenenza sia al tempo in cui sono effettivamente in servizio.

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 2666 del 14 dicembre 2023, richiama il principio della Cassazione secondo cui gli appartenenti alla polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio, a differenza di altri corpi, come la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

Anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2934 del 4 aprile 2025, precisa che il precedente della Cassazione n. 5771/2008 non aiuta chi contesta un verbale redatto da agenti di polizia locale effettivamente in servizio, perché quella pronuncia riguardava invece un vigile urbano fuori servizio e in un altro Comune rispetto a quello di appartenenza. Questo conferma, per implicito, che il problema della validità del verbale si pone proprio quando l’agente municipale non risulta in servizio al momento dell’accertamento.

Un vigile urbano, mentre rientra a casa in borghese e fuori dal proprio turno di lavoro, nota un’auto in doppia fila e decide di elevare una multa. Se il verbale viene contestato in giudizio, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, la sanzione rischia di essere annullata, proprio perché l’agente non si trovava in servizio al momento dell’accertamento, anche se operava all’interno del territorio del proprio Comune di appartenenza.

Un orientamento minoritario in senso opposto

Esiste però un precedente di segno diverso. Il Tribunale di Trento, con la precedente sentenza n. 470/2016, aveva sostenuto che l’attività di polizia stradale sarebbe distinta dall’attività di polizia giudiziaria, e che quindi la polizia municipale potrebbe contestare violazioni stradali anche fuori servizio, purché all’interno del territorio comunale. In quella decisione si legge che le funzioni di polizia stradale sono funzioni istituzionali permanenti, esplicabili nell’arco delle 24 ore.

Questo indirizzo appare però in contrasto con le fonti più recenti, del 2023 e del 2025, che richiamano invece il principio della Cassazione secondo cui la polizia municipale può operare validamente solo se effettivamente in servizio al momento dell’accertamento.

E se l’agente è in borghese?

Un aspetto che merita un chiarimento a parte riguarda la distinzione tra essere fuori servizio ed essere semplicemente in borghese, situazioni spesso confuse ma giuridicamente ben distinte. Essere in abiti civili non rende di per sé nulla la multa, se l’agente si trova comunque regolarmente in servizio in quel momento. Il Tribunale di Milano ha affermato che, per gli agenti di polizia locale, il fatto che l’agente fosse in borghese non incide sulla validità del provvedimento adottato, quando era effettivamente in servizio nel territorio di appartenenza.

La distinzione pratica, quindi, è la seguente:

  1. in borghese ma in servizio, la sanzione può essere valida;
  2. in borghese ma fuori servizio, invece, per la Polizia di Stato la multa resta valida secondo l’orientamento prevalente, mentre per la polizia locale, sempre secondo l’orientamento prevalente, la sanzione risulta invece contestabile.

Il limite territoriale per la polizia municipale

Per la polizia municipale o locale, anche quando l’agente è effettivamente in servizio, la competenza si estende all’intero territorio comunale, comprese le strade statali che attraversano il Comune. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2188/2015, e il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 86/2014, affermano infatti che la polizia municipale può accertare validamente violazioni anche su strade statali, purché interne al territorio del Comune di appartenenza. Il problema, quindi, non riguarda mai il tipo di strada su cui avviene l’accertamento, ma tre elementi distinti che vanno sempre verificati insieme:

  • l’appartenenza al corpo di polizia,
  • il territorio di competenza,
  • lo stato di servizio effettivo dell’agente al momento della contestazione.

Come orientarsi in pratica

Riassumendo la regola pratica che emerge da questo quadro giurisprudenziale: per gli appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, l’intervento fuori servizio è, in linea di principio, valido, perché questi corpi operano su tutto il territorio nazionale e sono considerati sempre in servizio sul piano funzionale.

Per gli appartenenti alla polizia locale o municipale, l’intervento fuori servizio è invece, secondo l’orientamento prevalente delle fonti più recenti, generalmente non valido, salvo il precedente contrario del Tribunale di Trento del 2016, che resta però isolato rispetto all’indirizzo più recente formatosi negli ultimi anni.




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