Quando sono leciti i controlli occulti, le telecamere nascoste e gli investigatori privati per tutelare il patrimonio aziendale.

In un rapporto di lavoro la fiducia è un elemento fondamentale, ma cosa accade quando il sospetto di illeciti rompe questo equilibrio? Molti lavoratori temono di essere osservati di nascosto, mentre le aziende cercano strumenti efficaci per difendere i propri beni da furti o comportamenti scorretti. La legge interviene per bilanciare due diritti apparentemente opposti: la dignità e la riservatezza del dipendente da un lato, e la libertà d’impresa dall’altro. Nonostante lo Statuto dei Lavoratori ponga dei paletti rigidi, la giurisprudenza ha aperto le porte a verifiche a sorpresa in casi specifici, superando la convinzione che ogni verifica debba essere palese. In questo articolo risponderemo alla domanda: il datore di lavoro può spiare il dipendente? Analizzeremo le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte europea per capire quando è ammesso l’uso di telecamere nascoste o investigatori privati, chiarendo la differenza tra il semplice controllo della prestazione lavorativa e la difesa del patrimonio aziendale contro attività fraudolente.

Il capo può controllare come lavoro senza avvisarmi?

Molti dipendenti credono che il datore di lavoro debba sempre comunicare i nomi delle persone addette alla vigilanza. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che l’articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori non ha cancellato il potere dell’imprenditore di vigilare sull’attività lavorativa. Il datore di lavoro ha il diritto, sancito dal codice civile (artt. 2086 e 2104 c.c.), di controllare direttamente o attraverso la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni.

Questo potere di controllo può essere esercitato anche in modo occulto. Non c’è violazione del principio di correttezza o di buona fede se il superiore gerarchico verifica di nascosto l’operato del sottoposto per accertare mancanze specifiche già commesse o in corso di esecuzione. Un esempio pratico riguarda il pedinamento di un informatore farmaceutico da parte del suo capo per verificare se i chilometri dichiarati per il rimborso spese fossero reali. La Corte ha ritenuto legittimo tale controllo, anche se fatto all’insaputa del lavoratore, poiché il dipendente è tenuto a lavorare diligentemente sempre, indipendentemente dal fatto di essere osservato o meno (Cass. sezione lavoro, sent. 9 ottobre 2020 n. 21888; Cass. sezione lavoro, sent. 10 luglio 2009 n. 16196).

Non sono ammessi invece i controlli occulti a scopo preventivo, ossia quando il datore non è già in possesso di un fondato sospetto, ossia di un indizio, circa la violazione del contratto di lavoro da parte del dipendente.

Possono installare telecamere nascoste se sospettano furti?

L’uso della tecnologia per sorvegliare i dipendenti è uno dei temi più delicati. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la videosorveglianza occulta non viola necessariamente il diritto alla privacy (art. 8 CEDU) se esistono giustificati motivi. Questo tipo di monitoraggio diventa ammissibile quando il datore di lavoro ha un ragionevole sospetto che siano in corso furti o irregolarità che causano perdite economiche all’azienda.

In questi casi, i tribunali valutano se la misura è proporzionata. Se l’installazione delle telecamere nascoste serve a smascherare un illecito grave e non esiste un altro mezzo meno invasivo per ottenere la prova, il controllo è considerato legittimo. L’interesse del datore di lavoro a proteggere la sua proprietà e il buon andamento dell’impresa prevale sulla privacy del lavoratore che sta commettendo un reato (Corte europea diritti dell’uomo, sent. 17 ottobre 2019 n. 8567).

L’azienda può ingaggiare un investigatore privato?

Oltre al controllo gerarchico interno, l’imprenditore può rivolgersi a soggetti esterni. È legittimo ricorrere a un’agenzia investigativa per effettuare controlli occulti sui dipendenti. Tuttavia, ci sono dei limiti precisi. L’intervento degli investigatori privati è ammesso quando serve a tutelare il patrimonio aziendale e a prevenire o reprimere fatti illeciti, anche penalmente rilevanti, che potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell’impresa.

Le norme che tutelano la libertà del lavoratore (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) non impediscono queste indagini difensive. Bisogna però fare una distinzione importante: l’investigatore può agire per scoprire attività fraudolente (come il furto di beni o la concorrenza sleale), ma non dovrebbe essere utilizzato per verificare il semplice inadempimento contrattuale, cioè se il dipendente lavora male o poco. Il controllo deve mirare all’accertamento di illeciti che danneggiano il patrimonio e deve svolgersi con modalità non eccessivamente invasive (Cass. sezione lavoro, sent. 22 dicembre 2009 n. 26991; Corte appello Palermo, sez. lav., sent. 15 luglio 2021 n. 936).

Le norme sul controllo a distanza vietano le verifiche occulte?

Spesso si invoca l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di impianti audiovisivi, per contestare i controlli nascosti. La giurisprudenza ha però spiegato che questo divieto si riferisce all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza continuativo e indiscriminato. Tale norma non si applica analogicamente ai controlli diretti, puntuali e specifici effettuati dall’imprenditore o dai suoi collaboratori gerarchici per accertare violazioni determinate.

Il potere di controllo diretto non è soggetto ai vincoli dell’articolo 4. Quindi, se il controllo occulto è finalizzato ad accertare una mancanza specifica ed è eseguito da persone fisiche (capi, colleghi con funzioni di vigilanza) o con mezzi mirati alla tutela del patrimonio in presenza di sospetti fondati, esso è lecito. Il lavoratore non può usare lo Statuto dei Lavoratori come scudo per nascondere comportamenti illeciti o gravi inadempimenti ai propri doveri di diligenza e fedeltà (Cass. sezione lavoro, sent. 2 marzo 2002 n. 3039).




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 Angelo Greco

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