Scopri perché chi testimonia deve riferire solo fatti e non valutazioni personali su un legame sentimentale o un tradimento in tribunale.

Le controversie che riguardano la fine di un matrimonio si basano spesso sulla ricerca delle prove di una infedeltà. In questo scenario, il ruolo delle persone informate sui fatti assume un rilievo notevole, poiché la loro parola può spostare l’equilibrio della decisione del giudice. Tuttavia, esiste un limite invalicabile che riguarda la natura stessa della deposizione. Molti si chiedono spesso: il testimone può confermare una relazione extraconiugale? La risposta della giurisprudenza è negativa se intesa come una valutazione soggettiva del legame. Quando una persona viene chiamata a deporre davanti a un magistrato, il suo compito non è quello di fornire opinioni o interpretazioni sui sentimenti altrui, ma esclusivamente quello di riportare la realtà materiale che ha percepito con i propri sensi. Una recente decisione ha messo in luce come la definizione di un rapporto amoroso tra due persone sia un concetto troppo complesso per essere affidato a un semplice racconto testimoniale, poiché coinvolge aspetti che vanno ben oltre ciò che è visibile esternamente. Questo articolo spiega perché un racconto soggettivo non ha valore legale e quali sono i veri elementi che possono essere portati in aula per dimostrare un comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

Per quale motivo il testimone non può parlare di relazione stabile?

La legge italiana stabilisce un principio fondamentale per quanto riguarda la prova testimoniale. Chiunque sieda davanti a un giudice per rendere una testimonianza ha l’obbligo di limitarsi a descrivere i fatti della realtà materiale. Questo significa che il soggetto deve raccontare ciò che ha visto personalmente o ciò che ha udito, senza aggiungere commenti o giudizi. Definire un legame tra due persone come una relazione extraconiugale non è la descrizione di un fatto semplice, ma rappresenta una valutazione personale. Il testimone, dichiarando che esiste un rapporto di questo tipo, compie un salto logico che la legge non gli permette (Trib. Milano, sent. del 01.10.2013).

L’esistenza di un legame tra due individui è una conclusione a cui può arrivare solo il giudice dopo aver analizzato tutti gli elementi del caso. Il testimone che afferma “quei due hanno una relazione” sta esprimendo un parere soggettivo. Egli sta interpretando dei comportamenti e attribuendo loro un significato sentimentale o sessuale che non può conoscere con certezza assoluta. Poiché il sistema giudiziario richiede prove oggettive, la parola del teste che sconfina nel giudizio viene considerata priva di valore probatorio. Il compito di chi assiste ai fatti è dunque quello di essere uno specchio della realtà, non un interprete dei sentimenti altrui. Se il racconto si sposta sul piano del giudizio, la prova rischia di essere annullata o non considerata utile ai fini della decisione finale sulla separazione o sul divorzio.

Cosa si intende per nozione socio-culturale del tradimento?

I giudici del Tribunale di Milano hanno spiegato che la nozione di legame fuori dal matrimonio assorbe in sé tre connotazioni specifiche che rendono impossibile la prova tramite testimoni. La prima di queste è la connotazione socio-culturale. Con questo termine si fa riferimento al fatto che una relazione extraconiugale viene percepita dalla società come un fatto deprecabile. Questo accade perché tale comportamento interviene al di fuori del vincolo matrimoniale e si pone in contrasto netto con il dovere di fedeltà che i coniugi hanno assunto reciprocamente al momento delle nozze.

Quando un testimone usa il termine “relazione”, richiama implicitamente questo giudizio di valore negativo. Egli sta etichettando un comportamento come moralmente sbagliato o come una violazione di un impegno sociale e religioso. Tuttavia, il processo civile non deve basarsi su giudizi morali espressi dai cittadini, ma su accertamenti tecnici e fattuali. Il testimone non ha la competenza né il diritto di definire un approccio sentimentale come una violazione del dovere di fedeltà, poiché questa è una valutazione che spetta esclusivamente all’ordinamento giuridico attraverso i suoi rappresentanti. La percezione di ciò che è “deprecabile” varia da persona a persona e non può costituire la base solida di una sentenza che incide sulla vita e sul patrimonio dei coniugi.

Perché la relazione ha una connotazione giuridica specifica?

Il secondo aspetto che rende il termine “relazione” inadatto a una testimonianza è la sua natura giuridica. Una relazione extraconiugale, per avere rilevanza nel diritto, non può essere un incontro occasionale o un evento isolato privo di spessore. Essa deve essere denotata da caratteristiche di stabilità e di continuità. Questi due elementi trasformano una serie di incontri in una vera e propria relazione di fatto, che il diritto riconosce come una situazione capace di produrre effetti legali, come ad esempio l’addebito della separazione.

Un testimone non è in grado di certificare la stabilità di un rapporto. Egli può vedere due persone insieme in dieci occasioni diverse, ma non può sapere cosa accade tra quegli incontri o se esiste un progetto comune. La continuità è un concetto che richiede un’osservazione costante e prolungata che raramente un terzo può vantare di avere. Definire un legame come stabile è un’operazione di sintesi che spetta al magistrato. Il giudice valuta se la frequenza e la natura degli incontri riferiti dai testimoni possano configurare quel rapporto di fatto che la legge sanziona. Se il testimone si sostituisce al giudice in questa valutazione, egli invade un campo che non gli appartiene, rendendo la sua deposizione soggettiva e, quindi, tecnicamente inattendibile per la ricostruzione della verità processuale.

Qual è il significato della connotazione antropologica del legame?

La terza e ultima connotazione individuata dalla giurisprudenza è quella antropologica. Una relazione tra esseri umani non è fatta solo di vicinanza fisica, ma è costituita da un vincolo affettivo profondo. Questo vincolo si manifesta attraverso lo scambio del sentimento e la condivisione di interessi comuni. È proprio questo scambio interiore che trasforma due persone che si frequentano in una “coppia”. Tuttavia, i sentimenti e le emozioni appartengono alla sfera più intima e invisibile dell’essere umano.

Un testimone non può vedere il sentimento. Egli può vedere un gesto di affetto, come un babbraccio o un bacio, ma non può testimoniare l’esistenza di un vincolo affettivo duraturo che lega le anime di due persone. Lo scambio degli interessi è altrettanto difficile da percepire dall’esterno in modo oggettivo. Poiché la relazione è un’entità complessa che coinvolge la psiche e l’antropologia dell’individuo, essa non può essere oggetto di una prova diretta. Il testimone che afferma “si amano” o “hanno una relazione sentimentale” sta facendo un’ipotesi basata sulla propria sensibilità. Poiché la legge esige che il teste descriva solo la realtà materiale, ogni riferimento a questo vincolo affettivo invisibile deve essere espunto dalla deposizione. Il rischio è quello di basare una sentenza su congetture e non su fatti certi e riscontrabili.

Quali sono i fatti concreti che il testimone può riferire?

Se è vietato parlare di “relazione”, cosa deve dire allora chi viene chiamato a deporre su un presunto tradimento? La risposta risiede nella descrizione analitica dei fatti. Il testimone deve limitarsi a riportare ciò che i soggetti hanno fatto concretamente, lasciando che sia il giudice a trarre le conclusioni. Esistono molti elementi che, se riferiti correttamente, possono comunque portare alla prova dell’infedeltà senza scadere nella valutazione personale.

Il testimone può dichiarare solo ciò che ha visto in prima persona, non anche il “sentito dire”. Egli può affermare i seguenti elementi di fatto:

  • lo scambio di comuni abitudini di vita, come fare la spesa insieme ogni sabato mattina;

  • la frequenza costante di occasioni di incontro, indicando giorni e orari precisi;

  • la partecipazione congiunta a viaggi o vacanze, descrivendo la destinazione e la durata;

  • l’adesione a circostanze di comunanza di vita, come il fatto di passare le notti nella stessa abitazione;

  • la presenza di gesti fisici inequivocabili, come tenersi per mano in pubblico o scambiarsi effusioni;.

Questi sono fatti della realtà materiale. Dire “li ho visti entrare in un hotel alle dieci di sera e uscire la mattina dopo” è una testimonianza valida. Dire “hanno una relazione” è una valutazione vietata. Il testimone deve quindi essere istruito a non usare termini riassuntivi o etichette sentimentali, ma a comportarsi come una telecamera che registra azioni visibili. È attraverso la somma di questi fatti concreti che il giudice potrà ricostruire l’esistenza del legame adulterino, arrivando a quella conclusione che al teste è preclusa per legge.

Perché il testimone non può effettuare valutazioni personali?

Il divieto di effettuare valutazioni personali non è un semplice puntiglio burocratico, ma una garanzia di giustizia. La verità processuale deve essere il più possibile vicina alla verità oggettiva. Se si permettesse ai testimoni di dare giudizi, il processo diventerebbe un insieme di opinioni contrastanti basate sui pregiudizi di chi parla. Un testimone potrebbe considerare “relazione” un semplice caffè preso tra colleghi, mentre un altro potrebbe usare lo stesso termine solo per una convivenza di dieci anni.

Sconfinare nella valutazione soggettiva significa inquinare la prova. La legge vuole evitare che il testimone diventi un “giudice di fatto” senza averne le competenze. La narrazione deve essere asciutta e priva di aggettivi qualificanti che possano influenzare la percezione del magistrato. Quando il testimone si limita ai fatti, egli fornisce al tribunale i mattoni necessari per costruire la sentenza. Se invece fornisce la sua interpretazione, egli sta offrendo una costruzione già finita che potrebbe essere distorta o falsa. Il concetto di relazione stabile è dunque una sintesi logica che appartiene al verdetto finale e non può mai precederlo nella bocca di chi testimonia. Il rispetto di questo confine assicura che il coniuge accusato di tradimento possa difendersi su basi certe e non su maldicenze o interpretazioni errate dei propri comportamenti sociali.

Come viene tutelata la fede pubblica nelle testimonianze?

La decisione del Tribunale di Milano protegge anche la serietà dell’istruttoria giudiziaria. Se un testimone dichiara un fatto materiale falso (ad esempio, sostiene di aver visto un bacio che non c’è mai stato), egli può essere perseguito. Se invece gli fosse permesso di dichiarare una “relazione”, egli potrebbe sempre giustificarsi dicendo che quella era la sua opinione o la sua impressione, rendendo impossibile sanzionare le false dichiarazioni. Imporre il riferimento ai soli fatticostringe il testimone a essere preciso e verificabile.

In sintesi, la regola pratica di diritto che emerge da questo orientamento è la seguente:

  • il testimone è un narratore di eventi visibili e non un interprete di legami affettivi;

  • l’uso del termine relazione extraconiugale è vietato perché contiene un giudizio morale e giuridico;

  • chi depone deve descrivere azioni, luoghi e tempi e non sentimenti;

  • la prova del tradimento si raggiunge unendo i singoli fatti riferiti dai testimoni e non attraverso le loro opinioni;.

In conclusione, se ti trovi a dover provare un’infedeltà coniugale, non chiedere ai tuoi testimoni di confermare che esiste una “storia” o una “relazione”. Chiedi loro di raccontare quante volte hanno visto il tuo coniuge entrare in quella casa, quante volte lo hanno visto cenare con l’altra persona e quali gesti concreti hanno osservato. Sarà poi il magistrato, analizzando queste informazioni alla luce della legge e della giurisprudenza, a dichiarare se quei comportamenti costituiscano o meno quella relazione stabile che porta all’addebito della separazione. La parola del testimone è potente, ma solo se rimane confinata nel campo dell’oggettività e della descrizione materiale del mondo esterno (Trib. Milano, sent. del 01.10.2013).




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 Raffaella Mari

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