omologazione e taratura dei dispositivi


Il decreto ministeriale ridefinisce le regole per l’omologazione, taratura e verifica degli autovelox. Obiettivo: garantire certezza giuridica alle sanzioni.

L’incontestabilità di una sanzione amministrativa passa inevitabilmente per la certificata e costante affidabilità tecnica dello strumento utilizzato per il rilevamento. È questa la regola aurea, valida a ogni latitudine giuridica, che informa la riforma degli autoveloxappena siglata. Il 9 giugno 2026, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato l’atteso decreto che ridisegna la disciplina per i dispositivi di rilevamento automatico della velocità. L’intervento colma una storica lacuna normativa, fissando standard nazionali uniformi per l’omologazione, la manutenzione e l’impiego delle apparecchiature, con l’obiettivo di coniugare la tutela della sicurezza stradale e la tenuta legale delle multeinflitte ai conducenti.

Le ragioni del riordino normativo e l’iter istituzionale

Negli ultimi anni, il quadro regolatorio fondato sul decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, ha mostrato evidenti criticità, generando un contenzioso giurisdizionale di proporzioni massicce. La giurisprudenza, culminata con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha cristallizzato un principio insuperabile: l’approvazione del prototipo costituisce una condizione di legittimità dell’accertamento. Verbali privi di tale documentazione sono inevitabilmente nulli. Tale scenario ha minato l’effettività della funzione sanzionatoria e i bilanci degli enti locali, rendendo impellente un intervento strutturale che garantisse l’affidabilità tecnica dei misuratori senza intenti meramente esattoriali.

La gestazione del testo ha richiesto una complessa concertazione. Già nel settembre 2024, il Ministero delle Infrastrutture (MIT) ha aperto un tavolo tecnico con il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’ANCI. Quest’ultima, su sollecito del MIT, ha condotto un capillare censimento dei dispositivi attivi su base locale e regionale, consegnando i risultati nell’aprile 2025.

Parallelamente, si è snodato il percorso europeo imposto dalla direttiva (UE) 2015/1535. Una prima notifica del draft alla Commissione europea, risalente al marzo 2025, è stata ritirata dall’Italia per approfondimenti tecnici. Il testo aggiornato è stato nuovamente notificato il 3 febbraio 2026 (procedura 2026/0053/IT – T40T). Superato il periodo di standstill di tre mesi senza obiezioni dagli Stati membri, il provvedimento ha incassato l’ultimo via libera il 20 maggio 2026, con il parere n. 08/2026 espresso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne ha certificato la coerenza con il Codice della Strada.

La struttura del testo e la procedura di approvazione

Il provvedimento, composto da 7 articoli e 2 allegati, ha il suo fulcro nell’articolo 1, che disciplina i requisiti dei sistemi per l’accertamento delle infrazioni previste dall’art. 142 del Codice della Strada. L’istituto cardine è l’omologazione del prototipo: un accertamento documentale con cui il MIT convalida l’idoneità del misuratore. Il superamento di questo vaglio genera un decreto dirigenziale, pubblicato sul sito istituzionale del dicastero, che legittima l’immissione in commercio e l’uso degli esemplari conformi.

Parametri stringenti per calibrazioni e scarti metrologici

Il legislatore introduce una netta separazione temporale e funzionale per i controlli metrologici, delineando i seguenti passaggi:

  • taratura del prototipo, eseguita durante la fase di omologazione;

  • taratura iniziale, obbligatoria prima della messa in esercizio di ogni singolo apparato;

  • taratura periodica, da ripetersi con cadenza almeno annuale presso un laboratorio di taratura accreditato;

Il mancato rispetto della scadenza annuale impone l’immediata messa fuori servizio del misuratore. Qualora l’apparecchio rimanga privo di taratura periodica positiva per oltre tre anni, sarà necessario ripartire con una nuova taratura iniziale. I margini di tolleranza sono definiti rigorosamente, valutando incertezza estesa, scarto e rapporto di velocità. Durante la taratura iniziale, l’errore massimo consentito sulla singola misurazione non può superare i 3 km/h per andature fino a 100 km/h, attestandosi al 3% oltre tale soglia. In sede di taratura periodica, i limiti si dilatano leggermente, raggiungendo i 4 km/h e il 4%.

Le verifiche di funzionalità delle apparecchiature

Distinte dai profili metrologici, le verifiche di funzionalità mirano a escludere malfunzionamenti operativi nell’acquisizione dei flussi veicolari. Anch’esse sono cadenzate in tre step: in sede di omologazione (operate dal produttore e validate da enti terzi), al momento dell’installazione iniziale e a livello periodico (contestualmente alla taratura annuale). L’architettura del decreto impone precisi indici di performance. Il macchinario deve necessariamente:

  • intercettare almeno il 90% dei veicoli in transito;

  • associare l’esatta andatura ad almeno il 95% dei mezzi rilevati;

  • catturare nitidamente le immagini di almeno il 95% dei bersagli;

  • inquadrare la corretta categoria tariffaria o dimensionale per il 90% dei passaggi;

Per quanto attiene ai sistemi di calcolo della velocità media, le prove di sincronizzazione e accoppiamento tra i portali di ingresso e uscita dalla tratta sottoposta a controllo devono produrre esito positivo in oltre il 95% dei transiti.

Il regime transitorio per i dispositivi già operativi

L’Allegato B del decreto gestisce il parco macchine attualmente installato, salvaguardando 24 modelli approvati tra il 2017 e il maggio 2026, tra cui figura il diffuso Velocar Red&Speed Evo-R. Questi strumenti godono di una presunzione di conformità: si considerano omologati senza dover ripetere l’istruttoria. Tuttavia, entro la prima taratura utile successiva all’entrata in vigore, la targhetta identificativa dell’hardware dovrà essere aggiornata con gli estremi del nuovo provvedimento.

Le disposizioni sulle verifiche periodiche si applicheranno a decorrere dalla scadenza dell’attuale certificato. Per le apparecchiature dotate di approvazioni antecedenti al decreto del 2017, i titolari potranno domandare l’omologazione con iter differenziati in base alla documentazione tecnica pregressa. Le pratiche pendenti sotto il vecchio regime verranno tramutate d’ufficio in istanze di omologazione, mentre non sarà più possibile depositare nuove richieste basate sulla normativa precedente.

L’entrata in vigore e gli impatti sulla conformità aziendale

I costruttori affrontano un inasprimento degli oneri di compliance. Il possesso della certificazione ISO 9001 diviene un requisito perentorio per ottenere nuove omologazioni. Sulla produzione di serie, organismi accreditati e autorizzati dal MIT condurranno controlli di conformità su campioni casuali, con spese a carico delle aziende: le ispezioni saranno triennali in presenza di certificazione ISO 9001 e annuali in sua assenza.

L’articolo 7 sancisce l’abrogazione del DM 13 giugno 2017, n. 282, salvando unicamente il Capo 7 del relativo Allegato e le prescrizioni sulle tarature periodiche, la cui validità residua spirerà a dodici mesi dall’inizio del nuovo corso. Il testo normativo acquisterà piena efficacia giuridica il giorno seguente alla sua imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire da quella data decorreranno tutti i termini previsti. Gli enti proprietari di strade beneficeranno di un perimetro d’azione chiaro sui dispositivi legittimamente impiegabili, mentre i cittadini vedranno garantito il diritto a difendersi avverso verbali che dovranno essere obbligatoriamente blindati da una catena documentale inossidabile, composta da decreto di omologazione, certificato di taratura e verbale di funzionalità.




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 Angelo Greco

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