La Corte tributaria di Milano conferma: se il debito era già oggetto di causa, l’omologazione della transazione fa cessare il contenzioso e blocca nuove richieste di pagamento.
Chi ha un debito tributario contestato in giudizio, e nel frattempo ottiene l’omologazione di una transazione fiscale che regola anche quello stesso debito, si chiede spesso cosa succeda alla causa già avviata contro l’Agenzia delle Entrate. Ci si chiede allora se la transazione fiscale omologata chiuda automaticamente la causa pendente. La risposta della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2881 del 14 luglio 2026, è affermativa: la transazione fiscale omologata produce, tra i suoi effetti tipici, la cessazione della materia del contendere relativamente ai giudizi pendenti aventi a oggetto i debiti tributari compresi nella transazione stessa.
Il caso: debiti “potenziali” ancora in giudizio
La decisione affronta il tema degli effetti prodotti dalla transazione fiscale sul cosiddetto debito “potenziale”, cioè il debito per il quale è ancora pendente un giudizio tributario al momento dell’omologazione. Da questo profilo discende la questione della legittimità degli atti che l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione sono soliti emettere nei confronti del contribuente, anche successivamente all’omologazione della transazione fiscale, come cartelle di pagamento o intimazioni di pagamento relative a quello stesso debito.
Il principio applicato dalla giurisprudenza di legittimità
La Corte tributaria milanese ha fatto corretta applicazione dei principi statuiti in materia dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 13090/2022. Secondo questo orientamento, uno degli effetti tipici derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, che presuppone l’omologazione della proposta da parte del Tribunale competente, è costituito proprio dalla cessazione della materia del contendere relativamente ai giudizi pendenti che riguardano debiti tributari compresi nella transazione.
Perché la transazione fa cessare il processo
Gli effetti della transazione fiscale sui giudizi tributari pendenti devono ritenersi regolati dai generali criteri dettati in materia processuale, con particolare riguardo proprio alla cessazione della materia del contendere. Questa costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravviene una situazione capace di eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e contraddire, cioè l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Questa valutazione va condotta avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte, come già chiarito dalla Cassazione n. 12310/2007. Tra i fatti idonei a determinare questa cessazione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato anche la transazione stipulata tra le parti dopo l’inizio del processo, quale è appunto la transazione fiscale omologata nel corso di un giudizio tributario già avviato.
Un contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento, e successivamente ottiene l’omologazione di una transazione fiscale che ridefinisce quello stesso debito nell’ambito di una procedura concordataria, vede il giudizio tributario originario chiudersi per cessazione della materia del contendere, perché l’accordo negoziale sopravvenuto ha eliminato la ragione stessa della controversia.
Cosa succede se il contribuente non rispetta gli impegni presi
Un aspetto importante riguarda le conseguenze dell’eventuale inadempimento del contribuente rispetto agli obblighi assunti con la transazione fiscale. Laddove il contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione, l’eventuale risoluzione dell’accordo concernente i debiti tributari determinerebbe la reviviscenza della originaria pretesa fiscale, anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata, nel frattempo, la cessazione della materia del contendere. In pratica, se la transazione salta per colpa del contribuente, il Fisco può tornare a far valere la propria pretesa originaria, come se la transazione non fosse mai stata perfezionata.
Nessuna richiesta di pagamento è legittima prima della risoluzione
Qui si colloca il punto più rilevante della decisione sotto il profilo pratico: nessun pagamento diverso da quelli discendenti dalla transazione può essere richiesto, prima della risoluzione dell’accordo, dall’amministrazione finanziaria al contribuente. Sono pertanto illegittimi gli atti con cui una richiesta di pagamento sia eventualmente formulata in questa fase intermedia, cioè quando la transazione risulta ancora valida ed efficace, e non è stata formalmente risolta per inadempimento del contribuente.
Un’azienda che sta regolarmente adempiendo alla propria transazione fiscale, versando le rate concordate nei tempi previsti, non può legittimamente ricevere una cartella di pagamento per l’intero importo originario del debito tributario, perché finché la transazione resta efficace, il Fisco non può pretendere pagamenti diversi da quelli previsti dall’accordo omologato.
Il principio di diritto applicabile
Il principio di diritto applicato nel caso specifico, già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13090/2022, può essere così riassunto: nel processo tributario, la transazione fiscale omologata dal Tribunale competente, sopravvenuta all’avvio del processo tributario, impone di definire il giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo negoziale. Questo comporta il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, oltre che dell’originario avviso di accertamento. Il potere impositivo dell’Erario si riespande soltanto nel caso in cui la transazione venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della conseguente risoluzionedel concordato preventivo, riportando così le parti nella situazione originaria, come se l’accordo negoziale non fosse mai stato perfezionato.
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Paolo Florio
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