Scopri il potere dei privati di regolare i propri interessi, la libertà di scelta e le regole sui contratti atipici secondo il codice civile.
Spesso diamo per scontato che ciascuno di noi possa decidere liberamente se vendere la propria auto, a chi affittare la casa o come organizzare una società. Questo potere, che ci sembra naturale, è garantito dall’ordinamento giuridico e prende il nome di autonomia privata. Si tratta della facoltà riconosciuta ai cittadini di darsi delle regole da soli per gestire i propri rapporti, muovendosi all’interno di confini stabiliti dallo Stato. Esiste infatti un dialogo costante tra le regole “autonome”, frutto della volontà libera dei privati, e le regole “eteronome”, imposte dalla legge per limitare e indirizzare quel potere. Sebbene spesso si usino come sinonimi i termini autonomia privata, negoziale e contrattuale, è bene sapere che non sono identici. L’autonomia privata è il concetto più ampio: include non solo i contratti, ma anche atti unilaterali come il testamento, la procura o la rimessione di un debito. Tuttavia, poiché il contratto è lo strumento principale con cui regoliamo i nostri affari economici, in questo articolo ci concentreremo sull’autonomia contrattuale, cos’è e quali limiti prevede la legge, analizzando come si manifesta questa libertà e quali paletti insuperabili impone il codice civile per tutelare interessi superiori.
In cosa consiste la libertà di decidere il contenuto del contratto?
L’autonomia contrattuale si manifesta attraverso due direttive fondamentali stabilite dall’articolo 1322 del codice civile (c.c.). Da una parte, le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto; dall’altra, hanno il potere di creare contratti nuovi, diversi da quelli già previsti dalla legge.
Gli studiosi descrivono questa autonomia come un “fascio di libertà”. Non c’è solo la possibilità di scrivere le clausole, ma una serie di facoltà collegate:
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la libertà di decidere se concludere o meno un accordo;
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la libertà di scegliere con chi firmarlo;
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la libertà di decidere la forma (scritta, orale, atto pubblico);
- la libertà di farsi sostituire da terzi per compiere l’atto.
Tuttavia, nessuna di queste libertà è assoluta. Ognuna incontra limiti specifici imposti dall’ordinamento o da accordi precedenti.
Sono sempre obbligato a concludere un contratto o posso rifiutarmi?
La regola generale è la libertà di contrarre: nessuno può essere costretto a firmare contro la sua volontà. Esistono però delle eccezioni in cui la legge o un precedente accordo obbligano un soggetto a stipulare.
I limiti legali riguardano spesso le imprese che operano in regime di monopolio legale. Chi gestisce un’impresa in queste condizioni ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni, garantendo la parità di trattamento (art. 2597 c.c.).
Pensiamo al trasporto pubblico: l’impresa che esercita servizi di linea deve accettare le richieste di trasporto (art. 1679 c.c.). Lo stesso vale per le assicurazioni: le compagnie che ricevono una proposta per la R.C. auto (assicurazione obbligatoria) non possono rifiutarsi di assicurare il cliente (art. 132 D.lgs 209/2005).
Su questo punto la Corte di Cassazione (sent. n. 26354 del 25/11/2013) ha chiarito che nei contratti di servizi pubblici essenziali (come l’energia elettrica), se la legge impone modifiche al regolamento, il monopolista ha l’obbligo di applicare le nuove condizioni anche ai contratti già esistenti, per rispettare la parità di trattamento.
Esistono poi limiti che nascono dalla volontà delle parti (fonte convenzionale). Se ho firmato un contratto preliminare, mi sono obbligato a stipulare il successivo contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario ha l’obbligo giuridico di ritrasferire al mandante ciò che ha acquistato per suo conto (art. 1706 c.c.).
Posso scegliere liberamente con chi firmare un accordo?
Anche la scelta del partner contrattuale può essere vincolata. Parliamo delle ipotesi di prelazione, che può essere legale o volontaria.
In certi casi è la legge a dirci chi preferire. Ad esempio, il coerede che vuole vendere la sua quota di eredità deve prima offrirla agli altri coeredi (art. 732 c.c.). Allo stesso modo, se il proprietario di un negozio vuole vendere le mura, il conduttore (l’inquilino) ha diritto di prelazione (art. 38 L 392/78).
La prelazione può nascere anche da un accordo, come nel contratto di somministrazione (art. 1566 c.c.). La Cassazione (sent. n. 19556 del 26/08/2013) ha specificato che questa norma può applicarsi per analogia anche all’appalto di servizi, ma solo se si tratta di servizi continuativi o periodici e se la prelazione riguarda un nuovo appalto con lo stesso oggetto.
Quali regole devo rispettare quando scrivo il testo del contratto?
Le parti possono “cucire su misura” il contratto, ma non possono ignorare le norme imperative.
Le norme giuridiche si dividono in dispositive (che si possono derogare) e imperative (che sono obbligatorie). Se il contratto viola una norma imperativa, la clausola o l’intero atto sono nulli. Più un settore è regolamentato da norme imperative, meno spazio resta alla fantasia dei privati.
Un esempio interessante riguarda l’arbitrato. La Cassazione (sent. n. 9344 del 16/04/2018) ha distinto tra indisponibilità del diritto e inderogabilità della norma. Il fatto che una norma sia inderogabile non impedisce di affidare la lite agli arbitri; questi dovranno semplicemente applicare la norma cogente. Il limite all’arbitrato scatta solo se il diritto oggetto della lite è indisponibile (cioè non può essere ceduto o rinunciato).
Sono libero di scegliere la forma scritta o di farmi sostituire?
La libertà di forma incontra un limite quando la legge impone una forma specifica (ad esempio l’atto scritto) pena la nullità (contratti formali, art. 1350 c.c.), oppure quando sono le parti stesse a decidere che i futuri accordi dovranno essere scritti (art. 1352 c.c.).
La giurisprudenza è rigorosa: se per un contratto è richiesta la forma scritta, anche l’accordo per scioglierlo (mutuo dissenso) deve avere la stessa forma (Cass. n. 10281 del 18/04/2023; Cass. n. 35931 del 22/11/2021).
Anche la libertà di farsi sostituire da un rappresentante non è assoluta. Esistono atti “personalissimi” dove è obbligatorio agire di persona, come nel testamento o nel consenso dell’adottante (art. 311 c.c.). Se l’adottante muore prima di aver prestato il consenso davanti al Presidente del Tribunale, l’adozione non si può fare, perché quel consenso non è delegabile (Cass. n. 24888 del 21/08/2023).
Tuttavia, nelle procedure di mediazione obbligatoria, la Cassazione (sent. n. 8473 del 27/03/2019) ha ammesso che la parte possa farsi sostituire da un rappresentante sostanziale (anche il proprio avvocato), purché dotato di una procura speciale apposita.
È valido un contratto non previsto specificamente dalla legge?
L’articolo 1322, comma 2, c.c., permette ai privati di creare contratti atipici (o innominati), cioè schemi negoziali che non si trovano nel codice civile (pensiamo al leasing o al factoring prima che venissero regolamentati).
La condizione per la loro validità è che realizzino “interessi meritevoli di tutela”.
Su cosa significhi “meritevolezza” ci sono due visioni:
Le Sezioni Unite (sent. n. 5657 del 23/02/2023) hanno chiarito che il giudizio di meritevolezza deve guardare allo scopo perseguito dalle parti. Non si può bocciare un contratto solo perché è rischioso, difficile da interpretare o perché c’è asimmetria tra le prestazioni, se lo scopo finale è lecito e degno di tutela.
Quali norme si applicano ai contratti non regolati dal codice?
Una volta creato un contratto atipico, sorge il problema di quali regole applicare in caso di lite.
La base è la disciplina generale del contratto (art. 1323 c.c.). Se questa non basta, l’interprete deve usare l’analogia, guardando ai contratti tipici più simili.
Si fronteggiano due teorie:
La giurisprudenza preferisce la teoria dell’assorbimento o della prevalenza. La Cassazione (sent. n. 14212 del 05/05/2022) ha spiegato che bisogna individuare gli elementi prevalenti del negozio e applicare la disciplina del contratto tipico corrispondente. Gli altri elementi restano validi e regolati dalle loro norme specifiche solo se compatibili.
Infine, qualsiasi contratto atipico va interpretato secondo i criteri degli articoli 1362-1371 c.c., ma soprattutto rispettando sempre il principio di buona fede.
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Angelo Greco
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