Ecco come il testatore decide a chi vanno i beni se il primo chiamato non li riceve: guida pratica alla sostituzione ordinaria.
Spesso, quando si redige un testamento, si pensa a un beneficiario specifico a cui lasciare i propri beni. La vita però è imprevedibile e può capitare che la persona designata non possa o non voglia ricevere quanto le spetta. Per evitare che il patrimonio finisca a soggetti non graditi o venga distribuito secondo le regole generali della successione legittima, la legge offre uno strumento molto utile. Si tratta della sostituzione ordinaria, un meccanismo che permette di nominare un “panchinaro”, ovvero un secondo beneficiario pronto a subentrare se il primo viene a mancare. Questo istituto serve a rispondere alla domanda: cosa succede se l’erede non vuole o non può accettare l’eredità? e garantisce che la volontà di chi scrive il testamento prevalga sempre, anche sugli imprevisti. Il fondamento di questa regola risiede proprio nella tutela della libertà del testatore, al quale viene riconosciuto il potere non solo di scegliere il suo erede, ma anche di impedire che la legge decida al posto suo qualora il primo piano fallisca.
Cos’è la sostituzione ordinaria e come funziona giuridicamente?
Per comprendere bene questo istituto, bisogna guardare alla sua natura giuridica. Gli studiosi concordano nel definire la clausola di sostituzione come una vocazione ereditaria condizionata. Immaginate una condizione futura e incerta: l’evento che fa scattare il meccanismo è la mancata accettazione da parte del primo soggetto istituito.
Non si tratta di una condizione imposta dalla legge (condicio iuris), ma di una vera e propria condizione di fatto (condicio facti), voluta e prevista da chi scrive il testamento. Il funzionamento è duplice:
Questo dettaglio tecnico ha un risvolto pratico importante sui tempi: per il sostituto, il termine di prescrizioneper accettare l’eredità inizierà a correre solo dal momento in cui si verifica la condizione, ovvero quando il primo chiamato esce di scena.
Quando si applica la sostituzione nel testamento?
Il presupposto fondamentale perché scatti la sostituzione è che la prima chiamata all’eredità venga meno. Le cause possono essere diverse e toccano sia la sfera oggettiva che quella soggettiva. Tra i casi di impossibilità di accettazione rientrano la premorienza (il caso più frequente in cui l’erede muore prima del testatore), la commorienza, la dichiarazione di morte presunta, l’assenza e l’incapacità a succedere.
Vi rientra anche l’ipotesi in cui la disposizione testamentaria venga annullata per un vizio o per inadempimento di un onere (modus), così come l’indegnità del chiamato. Esistono poi i casi in cui manca la volontà di ricevere i beni:
Un dettaglio interessante riguarda la trasmissione del diritto di accettare. Normalmente, se l’erede muore dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato, il diritto passa ai suoi eredi. Il testatore però può bloccare questo automatismo. Egli può stabilire che il primo chiamato debba accettare personalmente. Se questi muore senza averlo fatto, l’eredità non andrà ai suoi familiari (trasmissari), ma passerà direttamente al sostituto indicato nel testamento originale.
Cosa accade se il testamento prevede solo alcuni casi specifici?
Può capitare che chi scrive il testamento sia poco preciso. Magari scrive: “Lascio tutto a Tizio, ma se Tizio non vuole, vada tutto a Caio”, dimenticando di specificare cosa accade se Tizio non può (ad esempio perché muore prima). La legge viene in soccorso interpretando la presunta volontà del testatore (art. 688, comma 2, c.c.).
La regola pratica è questa: se il testatore ha menzionato solo il caso in cui l’erede non possa o solo il caso in cui non voglia accettare, si presume che volesse coprire anche l’ipotesi non espressa. Questa presunzione cade solo se si dimostra che il testatore aveva una volontà contraria specifica, volendo limitare la sostituzione esclusivamente all’evento citato.
Si possono indicare più sostituti per un solo erede?
La legge permette grande flessibilità nella designazione dei sostituiti. È ammessa la sostituzione plurima:
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possono sostituirsi più persone a una sola;
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può sostituirsi una sola persona a più chiamati (art. 689, comma 1, c.c.).
Bisogna però fare attenzione a come viene ripartita l’eredità tra i sostituiti. Se la chiamata è solidale, il rifiuto di uno dei sostituiti avvantaggia gli altri sostituiti che hanno accettato (accrescimento). Se invece la chiamata è parziaria, la quota vacante di chi non accetta non va agli altri sostituiti, ma segue le regole della successione legittima. Lo stesso controllo va fatto se c’è un solo sostituto per più eredi iniziali: bisogna verificare se la chiamata dei primi eredi era solidale o meno.
Gli eredi possono sostituirsi a vicenda?
Esiste una forma particolare chiamata sostituzione reciproca. In questo scenario, il testatore stabilisce che, se uno dei coeredi non accetta, la sua quota vada agli altri coeredi già istituiti.
Se le quote iniziali erano diverse, si presume che la stessa proporzione debba essere mantenuta anche nella ripartizione della quota vacante. La situazione cambia nella cosiddetta sostituzione mista, ovvero quando il testatore, oltre ai coeredi, inserisce nella sostituzione anche una terza persona estranea. In tal caso (art. 689, comma 2, c.c.), la presunzione di proporzionalità cade e la quota libera viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti, salvo diversa volontà espressa.
Quali obblighi ha chi subentra nell’eredità?
Il principio base è che il sostituto prende il posto del primo chiamato in tutto e per tutto. Per questo motivo, i sostituiti devono adempiere gli obblighi che erano stati imposti agli istituiti originali (art. 690 c.c.).
Questa regola conferma l’unicità della delazione: cambia il soggetto, ma la posizione giuridica rimane la stessa. Esistono però due eccezioni in cui il sostituto è libero dagli oneri precedenti:
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quando il testatore ha espresso una diversa volontà;
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quando si tratta di obblighi di carattere personale, che per loro natura non possono essere trasferiti a un’altra persona.
La regola vale anche per i legati e gli interdetti?
Il meccanismo della sostituzione non riguarda solo l’eredità intera, ma opera anche nella sostituzione nei legati (art. 691 c.c.), ovvero donazioni di beni specifici. Qui bisogna però ricordare che il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione, quindi la sostituzione scatterà principalmente in caso di rifiuto.
Infine, è doveroso un accenno alla sostituzione fedecommissaria, che è molto diversa da quella ordinaria.
La fedecommissaria ha oggi una funzione quasi esclusivamente assistenziale: è permessa solo per tutelare un interdetto (figlio, discendente o coniuge del testatore). Il bene passa all’interdetto e, alla sua morte, a chi si è preso cura di lui.
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Angelo Greco
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