Per evitare spiacevoli disservizi nella consegna della corrispondenza, la corretta identificazione esterna della propria abitazione è fondamentale. Ma cosa succede se il postino non trova il cognome sul citofono o sulla buca delle lettere? Di solito, la posta ordinaria viene rispedita al mittente, con l’indicazione “sconosciuto” o “trasferito”. Le raccomandate e gli atti giudiziari vengono invece trattati differentemente: se non è possibile identificare l’abitazione, si attiva un’apposita procedura, che prevede il deposito dell’avviso di giacenza o dell’atto presso il Comune, per irreperibilità.
Le tipologie di corrispondenza consegnate a casa
Per comprendere cosa succede nel caso in cui il postino fosse impossibilitato a identificare l’abitazione del destinatario, è innanzitutto utile ricordare quali sono le tipologie di corrispondenza che possono essere consegnate a domicilio:
- la posta ordinaria e i pacchi non soggetti a firma, come lettere semplici, fatture per utenze domestiche, cataloghi commerciali, riviste in abbonamento e via dicendo. Non essendoci un tracciamento della spedizione, non richiedono la presenza del destinatario per essere lasciati nella cassetta della posta;
- la posta raccomandata o assicurata, che si caratterizza per una piena tracciabilità, spesso con avviso di ricevimento, come nel caso delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Si tratta di invii che richiedono la firma del ricevente e, di conseguenza, in sua assenza non possono essere depositate: viene invece lasciato un avviso di giacenza presso l’ufficio postale;
- gli atti giudiziari e le notifiche della Pubblica Amministrazione, come provvedimenti dei magistrati, i verbali di contestazione del Codice della Strada, le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate e molto altro ancora. Poiché è necessario garantire il diritto alla difesa del ricevente, la consegna è presidiata e soggetta a rigide procedure.
Quali sono gli obblighi di un postino
Inoltre, è necessario sapere che l’attività di recapito della corrispondenza non è lasciata alla discrezionalità del postino. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il portalettere riveste infatti la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con particolari responsabilità nelle notifiche a mezzo posta ai sensi della Legge 890/1982, ed è soggetto alle regole del servizio universale, disciplinato dal D.Lgs. 261/1999.
In virtù di queste considerazioni, il portalettere risponde ad alcuni doveri, come quelli di:
- diligente ricerca, ovvero del controllo di citofoni, campanelli, portoni e cassette postali all’indirizzo riportato sulla comunicazione, per individuare il destinatario;
- divieto di consegna arbitraria, ovvero l’impossibilità di inserire in una cassetta estranea o di abbandonare la comunicazione in un’area comune dell’edificio, in caso non vi fosse corrispondenza tra indirizzo e nome;
- identificazione del destinatario nei casi d’invio soggetti a firma, come le raccomandate, anche se la consegna può avvenire a persone conviventi, addetti della casa al servizio del destinatario o al portiere dello stabile;
- certificazione e fede pubblica, ovvero le attestazioni apposte dal postino sulle certificazioni di notifica o sui moduli di consegna fanno fede fino a querela di falso.
È obbligatorio mettere il cognome sulla cassetta postale?
Ma vi sono precise imposizioni di legge per esporre le proprie generalità sugli elementi esterni delle abitazioni? In linea generale, nessuna normativa impone il nome sul campanello obbligatorio o, ancora, sul citofono: il titolare dell’immobile può infatti decidere autonomamente se applicarlo. In condominio, il regolamento può imporre il divieto di non lasciare le targhette vuote per ragione di decoro, in quel caso si può semplicemente procedere con il numero o il codice identificativo dell’interno.
Tuttavia, diversa è la questione per la cassetta della posta. In base al D.M. del 9 aprile 2001, modificato dal D.M. 1 ottobre 2008, gli utenti devono installare cassette postali accessibili, sulle quali indicare in modo leggibile il nome e il cognome del proprietario. Non vi sono però specifiche sanzioni in caso di inosservanza: l’operatore postale può però rifiutare la consegna presso cassette non conformi.
Ancora, bisogna considerare un principio di autoresponsabilità: il cittadino che omette le proprie generalità si espone al rischio di non ricevere comunicazioni essenziali, compromettendo eventuali adempimenti contrattuali o minando al proprio diritto di difesa.
Cosa succede se il postino non trova il destinatario
Ma come si deve comportare il portalettere che, ispezionato citofono e cassetta della posta, non trova il nome del destinatario?
Il primo caso è quello dell’irreperibilità temporanea: quando il nome è correttamente esposto, ma non c’è nessuno in casa che possa firmare, l’indirizzo si considera valido. Si attiva, di conseguenza, la procedura di custodia e giacenza, presso gli uffici postali o il Comune, a seconda della tipologia di corrispondenza.
Qualora vi fosse irreperibilità assoluta, quindi il nome manca oppure è errato, nell’impossibilità di consegnare le comunicazioni:
- per la posta ordinaria e i pacchi, l’operatore postale può rispedirli al mittente con la dicitura “sconosciuto” o “trasferito”;
- per le raccomandate e gli atti giudiziari, la procedura è più complessa. Le raccomandate possono essere restituite al mittente con l’indicazione “sconosciuto”, anche perché il postino non può lasciare alcun avviso di giacenza. Per gli atti giudiziari, la risoluzione costringe il mittente a effettuare nuove verifiche anagrafiche e attivare la notifica per persone con dimora sconosciuta, in base all’articolo 143 del Codice di Procedura Civile.
Cosa succede se raccomandate e atti non vengono consegnati
Nei casi di irreperibilità temporanea, per raccomandate e atti si attiva il meccanismo della giacenza, regolato dall’articolo 140 del Codice di Procedure Civile e da altre norme sul servizio postale.
Per le raccomandate ordinarie, il portalettere lascia nella casella postale un avviso di giacenza: la lettera viene conservata per 30 giorni presso l’ufficio postale e, se non ritirata, viene rispedita al mittente con il perfezionamento della compiuta giacenza. Per la legge, la corrispondenza viene comunque considerata legalmente consegnata.
Invece, per gli atti giudiziari e le cartelle esattoriali:
- l’atto viene depositato presso il Comune o l’ufficio postale abilitato;
- viene inviata una CAD, una Comunicazione di Avvenuto Deposito, con cui si avvisa tramite raccomandata il destinatario;
- l’operatore, se fisicamente possibile, lascia un avviso sul portone o sulla cassetta delle poste, avvisando dell’avvenuto deposito della corrispondenza.
Gli effetti legali della notifica si considerano realizzati decorsi 10 giorni dall’invio della CAD, anche se il destinatario non ritira la comunicazione. In genere, l’atto fisico viene comunque conservato in ufficio, in attesa di ritiro, per un massimo di 180 giorni.
Cosa fare se il postino sbaglia indirizzo
Infine, può anche capitare che il postino sbagli indirizzo, lasciando nella propria cassetta della posta della corrispondenza destinata ad altri. Ma cosa fare se si riceve posta altrui? Di norma, è necessario:
- evitare di aprire buste o pacchi destinati ad altri, perché si rischia il reato di violazione di corrispondenza, ai sensi dell’articolo 616 del Codice Penale;
- segnalare al postino o all’ufficio postale l’errore, eventualmente specificando eventuali trasferimenti;
- se non è possibile contattare il portalettere o l’ufficio postale, si può sbarrare l’indirizzo errato e scrivere “destinatario sconosciuto” o “errore di recapito”, lasciando la lettera in qualsiasi cassetta postale pubblica.
In condominio è inoltre possibile informare l’amministratore, soprattutto se si tratta della consegna ripetuta di comunicazioni per ex residenti.
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Marco Grigis
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