si possono interrompere le ferie?


Sospensione delle ferie per malattia del figlio: diritti del genitore.

Il figlio si ammala durante le vacanze e finisce ricoverato: molti genitori si chiedono se possano sospendere il periodo di ferie già iniziato per assisterlo. Ci si chiede allora se in caso di ricovero del figlio le ferie si possano interrompere: la risposta è affermativa, ma solo su richiesta del genitore, e la legge di bilancio 2026 ha ampliato in modo significativo questa possibilità, senza però toccare direttamente la norma che la disciplina.

Cosa prevede la legge sull’interruzione delle ferie per malattia del figlio?

L’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce che la malattia del bambino, quando dà luogo a ricovero ospedaliero, interrompe, su richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Si tratta di una disposizione dalla formulazione risalente, che nel corso del 2026 ha visto ampliarsi la propria estensione applicativa, pur senza essere direttamente modificata nel proprio testo.

Basta la malattia del figlio, o serve qualcosa in più?

Serve qualcosa in più: l’effetto interruttivo non consegue alla malattia del figlio in quanto tale, ma specificamente al ricovero ospedaliero. La fattispecie è dunque più ristretta rispetto a quella che legittima il congedo per malattia del figlio in generale, e non è assimilabile alla sospensione delle ferie per malattia del lavoratore stesso, dove il presupposto è l’incompatibilità dello stato morboso con la funzione riposante del periodo feriale.

Nel caso dell’interruzione delle ferie per il figlio, rileva invece un fatto oggettivo e documentabile, cioè la degenza ospedaliera, e l’interruzione opera esclusivamente per i periodi corrispondenti a quella degenza.

Un genitore ha già iniziato il periodo di ferie estive quando il figlio di sei anni viene ricoverato in ospedale per tre giorni a causa di un episodio febbrile importante. In un caso simile, il genitore può chiedere l’interruzione delle ferie proprio per quei tre giorni di ricovero, mentre non potrebbe farlo se il figlio fosse semplicemente malato a casa senza necessità di degenza ospedaliera.

Come ha ampliato questa disciplina la legge di bilancio 2026?

L’articolo 1, comma 220, della legge 199/2025, cioè la legge di bilancio 2026, è intervenuto sul solo comma 2 dell’articolo 47, sostituendo il limite di cinque giorni con quello di dieci giorni, e il riferimento agli otto anni di età con quello ai quattordici anni.

Poiché il comma 4, quello relativo all’interruzione delle ferie, rinvia proprio ai periodi previsti dai commi 1 e 2, questo ampliamento si propaga automaticamente anche all’interruzione delle ferie stesse. Il risultato pratico è questo: l’interruzione opera senza alcun limite di giornate fino al terzo anno di età del bambino, e nella fascia compresa fra i tre e i quattordici anni, nel limite di dieci giornate lavorative annue per ciascun genitore. Il 2026 è il primo anno in cui questa nuova soglia trova applicazione anche nel periodo feriale estivo.

L’interruzione delle ferie è automatica quando arriva il certificato di ricovero?

No. L’interruzione non è automatica: presuppone una manifestazione di volontà del genitore, che il datore di lavoro non può surrogare né presumere autonomamente. La semplice ricezione della certificazione di ricovero, dunque, non converte automaticamente le giornate di ferie in giornate di congedo: serve sempre una richiesta esplicita da parte del lavoratore.

Rileva inoltre il riferimento testuale alle “ferie in godimento” contenuto nella norma: questo significa che la disposizione presuppone un periodo feriale già iniziato, e non incide su un periodo di ferie semplicemente programmato ma non ancora decorso. Il diritto è riconosciuto in via alternativa tra i due genitori, e spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 6. Per poterne beneficiare occorre il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o comunque con esso convenzionato, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

Perché rimane una facoltà e non un obbligo automatico per il datore di lavoro?

La ragione della facoltatività si coglie sul piano economico e previdenziale. Il congedo per malattia del figlio non è assistito, nel settore privato, da un trattamento economico previsto dalla legge, salve eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. L’articolo 48, comma 1, esclude gli effetti dei relativi periodi sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. L’articolo 49 riconosce la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, mentre per il periodo successivo prevede una copertura calcolata con le modalità dell’articolo 35, comma 2.

Il genitore che chiede l’interruzione, dunque, converte giornate retribuite di ferie in giornate non retribuite di congedo: si tratta di una scelta che compete esclusivamente a lui, e che il datore di lavoro deve limitarsi a registrare, senza poterla imporre né negare quando ne ricorrano i presupposti.

Esistono ancora riferimenti normativi non aggiornati che creano incertezza?

Sì, e si tratta di un aspetto tecnico rilevante per chi applica concretamente la norma. L’intervento del comma 220 della legge di bilancio ha inciso sul solo comma 2 dell’articolo 47, mentre il comma 219 ha riguardato altri articoli, il 32, il 33, il 34 e il 36. Restano perciò formulati con riferimento all’ottavo anno di età sia l’articolo 49, comma 2, relativo alla copertura contributiva successiva al terzo anno di vita del bambino, sia l’articolo 50, comma 2, che per le adozioni e gli affidamenti rinvia proprio all’articolo 47, comma 2.

L’articolo 50, peraltro, richiama questa disposizione in due punti distinti: il comma 2, che ne limita l’operatività all’ottavo anno, e il comma 3, che vi rinvia per il minore adottato o affidato di età compresa fra i sei e i dodici anni, con fruizione nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia. Da questo disallineamento normativo derivano due questioni applicative aperte: quale copertura previdenziale assista le giornate fruite dopo l’ottavo anno, non essendo l’articolo 49 stato aggiornato di conseguenza; e se il rinvio operato dall’articolo 50 debba intendersi riferito al testo vigente dell’articolo 47, comma 2, quindi fino al quattordicesimo anno, oppure debba conservare il limite interno che esso stesso enuncia.

Il datore di lavoro può disporre controlli sulla malattia del figlio?

No. Ai congedi disciplinati dall’articolo 47 non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo: non operano dunque né le fasce di reperibilità, né la visita di controllo, strumenti tipici invece per la verifica della malattia del lavoratore stesso.

Cosa succede alle giornate di ferie interrotte per il ricovero del figlio?

Le giornate di ferie interrotte rientrano nel monte residuo del lavoratore, e restano soggette, per la parte corrispondente al periodo minimo di quattro settimane, all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il quale ne vieta la sostituzione con l’indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Questo significa che le giornate di ferie sospese per il ricovero del figlio dovranno comunque essere godute successivamente dal lavoratore, e non potranno essere semplicemente monetizzate al di fuori dell’ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo.

Profilo Fino a 3 anni (art. 47, c. 1) Da 3 a 14 anni (art. 47, c. 2)
Limite di giornate Nessuno 10 giornate lavorative annue, per ciascun genitore e per ciascun figlio
Interruzione delle ferie (art. 47, c. 4) A richiesta del genitore A richiesta del genitore, nel limite delle giornate spettanti
Trattamento economico Nessuna indennità di legge, salvo miglior favore del CCNL Nessuna indennità di legge, salvo miglior favore del CCNL
Copertura previdenziale (art. 49) Contribuzione figurativa Copertura ex art. 35, c. 2; riferimento all’ottavo anno non aggiornato
Maturazione di ferie e tredicesima (art. 48, c. 1) Esclusa; i periodi restano computati nell’anzianità di servizio Esclusa; i periodi restano computati nell’anzianità di servizio
Controllo della malattia (art. 47, c. 5) Non applicabile Non applicabile
Adozioni e affidamenti (art. 50, c. 2) Limite di età elevato a 6 anni Rinvio ancora riferito all’ottavo anno




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 Angelo Greco

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