Con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell’11 giugno 2026, l’INPS completa il quadro operativo degli esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, (cd. Decreto Primo maggio) rendendo effettivamente accessibili le procedure per la richiesta e la fruizione dei bonus sulle assunzioni a tempo indeterminato. Nei Messaggi definiti i codici per la fruizione dei benefici.
Il passaggio è di rilievo, perché consente di trasformare le misure agevolative già delineate dalle circolari INPS n. 55, n. 56 e n. 57 del 14 maggio 2026 in strumenti concretamente utilizzabili nei flussi contributivi. Le domande possono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni, già DiResCo, e gli esoneri possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026.
Il nucleo comune delle tre misure è rappresentato dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, entro i massimali mensili previsti per ciascun incentivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
La finalità è quella di incentivare la stabilizzazione occupazionale, concentrando l’intervento su tre aree considerate prioritarie: l’occupazione giovanile, l’occupazione femminile e l’occupazione nelle aree territoriali della ZES unica.
Il punto operativo: domanda telematica e fruizione da luglio 2026
I tre messaggi INPS segnano il passaggio dalla disciplina generale dell’agevolazione alla sua concreta gestione amministrativa. Per ciascun incentivo, l’Istituto previdenziale comunica l’apertura della procedura di domanda nel Portale delle Agevolazioni, accessibile con identità digitale, e disciplina le modalità di esposizione dell’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens.
La domanda telematica. Il datore di lavoro deve presentare l’istanza nell’apposita sezione del Portale delle Agevolazioni relativa al singolo beneficio richiesto. Il numero di protocollo della domanda diventa poi elemento necessario per l’esposizione dell’agevolazione nella denuncia contributiva, poiché consente di collegare la fruizione mensile dell’esonero all’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
L’avvio operativo riguarda anche le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026. Gli arretrati relativi ai mesi pregressi possono essere recuperati nelle denunce UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2026, secondo le specifiche tecniche dettate per ciascuna gestione contributiva.
Bonus Giovani 2026: domanda e codici per la fruizione dell’esonero
Il Messaggio n. 1966/2026 riguarda il Bonus Giovani 2026, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026. La misura si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto 35 anni e che rientrino nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuate dalla disciplina europea.
L’esonero ordinario è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore. Per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica, il massimale può salire a 650 euro mensili, ove ricorrano le condizioni previste.
Dal punto di vista procedurale, la domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni, sezione “Bonus giovani 2026”. La fruizione avviene mediante esposizione nel flusso UniEmens, con regole distinte per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri.
Per la sezione PosContributiva, l’INPS istituisce i codici causale EG26 ed EGZS, riferiti rispettivamente all’esonero ordinario e all’esonero collegato alla ZES unica. I dati confluiscono poi nel DM2013 “VIRTUALE” mediante i codici L645 e L646 per il beneficio ordinario e L647 e L648 per la misura connessa alla ZES. Per la ListaPosPA, i codici recupero sono 76 e 77. Per il settore agricolo rilevano, invece, i codici agevolazione U8, U9, UA e UB.
Sul piano contabile, gli oneri sono rilevati sul conto GAW37201, aggiornato nella denominazione e utilizzato per la gestione delle somme conguagliate dai datori di lavoro nelle diverse sezioni del flusso UniEmens.
Bonus ZES 2026: incentivo territoriale per le assunzioni nella ZES unica
Il Messaggio n. 1968/2026 rende operative le istruzioni per il Bonus ZES 2026, disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 62/2026. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e che assumono a tempo indeterminato lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica.
La misura ha durata massima di 24 mesi e prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Anche per il Bonus ZES, la domanda deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni, nella specifica sezione dedicata. Dal mese di competenza luglio 2026, i datori autorizzati possono esporre il beneficio nei flussi UniEmens.
Per la PosContributiva, il codice causale da utilizzare è EZE1, mentre nel DM2013 “VIRTUALE” sono previsti i codici L637 e L638, rispettivamente per il conguaglio corrente e per gli arretrati. Per la ListaPosPA è previsto il codice recupero 78. Nel settore agricolo, invece, i codici agevolazione sono ZR e ZU, riferiti rispettivamente all’esonero corrente e agli arretrati.
La rilevazione contabile avviene sul conto GAW37203, utilizzato per contabilizzare gli oneri relativi all’agevolazione nelle diverse modalità di esposizione previste per i datori di lavoro interessati.
Il Bonus ZES presenta una particolare caratterizzazione territoriale: la sede o unità produttiva presso cui è impiegato il lavoratore deve essere ubicata in una delle regioni rientranti nella ZES unica. La verifica del requisito territoriale, insieme a quella dei limiti dimensionali e dello stato di disoccupazione del lavoratore, diventa quindi elemento essenziale ai fini dell’accesso al beneficio.
Bonus Donne 2026: operativa la domanda per le lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate
Il Messaggio n. 1970/2026 disciplina le modalità operative del Bonus Donne 2026, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo la definizione contenuta nel regolamento europeo n. 651/2014.
L’esonero ordinario è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili per lavoratrice. Per le assunzioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, il massimale può arrivare a 800 euro mensili.
La domanda deve essere presentata nel Portale delle Agevolazioni, sezione “Bonus donne 2026”. Anche in questo caso l’esposizione dell’esonero decorre dalla competenza luglio 2026, con possibilità di recupero degli arretrati relativi ai periodi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione corrente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026.
Per la PosContributiva, i codici causale sono ED26 ed EDZS, riferiti rispettivamente all’esonero ordinario e a quello potenziato per la ZES unica. Nel DM2013 “VIRTUALE” i codici sono L641 e L642 per il beneficio ordinario e L643 e L644 per quello collegato alla ZES. Per la ListaPosPA, i codici recupero sono 74 e 75.
Nel settore agricolo, infine, i codici agevolazione sono DE, DF, DG e DH.
Particolare attenzione è richiesta nei casi in cui il datore di lavoro abbia già fruito di altri incentivi non cumulabili per il medesimo rapporto. In tali ipotesi, il messaggio disciplina le modalità di restituzione dell’agevolazione già goduta, anche con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge n. 92/2012.
La rilevazione contabile avviene sul conto GAW37202, aggiornato nella denominazione e utilizzato per la contabilizzazione degli esoneri nelle diverse gestioni interessate.
Le condizioni comuni: regolarità, incremento occupazionale e salario giusto
La fruizione dei tre bonus non si esaurisce nella presentazione della domanda e nell’esposizione del conguaglio. Il datore di lavoro deve verificare il rispetto delle condizioni generali previste dalla disciplina degli incentivi all’occupazione e dalla normativa speciale del decreto-legge n. 62/2026.
Resta centrale la regolarità contributiva, da valutare anche ai fini del DURC, insieme al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi applicabili. In tale quadro si inserisce anche il requisito del cosiddetto “salario giusto”, previsto dal decreto-legge n. 62/2026 come condizione di accesso alle misure. Il datore di lavoro è quindi chiamato a verificare che il trattamento economico riconosciuto al lavoratore sia coerente con i parametri contrattuali richiesti dalla disciplina agevolativa.
Altro profilo comune è quello dell’incremento occupazionale netto, ove previsto dalla struttura della misura e dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La logica non è quella di finanziare meri avvicendamenti di personale, ma di sostenere effettive dinamiche incrementali dell’occupazione, nel rispetto dei vincoli posti dal regolamento europeo n. 651/2014.
Le misure non sono applicabili alle pubbliche amministrazioni e non si estendono ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale datoriale nei limiti e secondo le esclusioni previste, senza incidere sui premi e contributi dovuti all’INAIL.
La gestione degli arretrati e il ruolo dei flussi UniEmens
Uno dei profili operativi più rilevanti è il recupero degli arretrati per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. I messaggi INPS consentono di recuperare le mensilità pregresse attraverso i flussi UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2026.
La scelta dell’Istituto è funzionale a concentrare il recupero degli importi in una finestra temporale definita, evitando esposizioni disordinate o non coerenti con le autorizzazioni rilasciate. Ne deriva la necessità, per i datori di lavoro e per gli intermediari, di raccordare puntualmente domanda telematica, protocollo dell’istanza, autorizzazione, codice causale e periodo di competenza.
Nel settore agricolo, la gestione degli arretrati segue regole proprie, con specifici codici agevolazione da utilizzare entro il periodo di trasmissione indicato dall’Istituto. Anche in questo ambito l’INPS effettua controlli di coerenza tra i codici esposti nei flussi e le autorizzazioni presenti nella posizione aziendale.
Profili di non cumulabilità e restituzione di incentivi incompatibili
I tre messaggi richiamano anche la disciplina della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Se il datore di lavoro sta già beneficiando di incentivi incompatibili e intende accedere ai nuovi bonus, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione precedentemente fruita mediante le modalità tecniche indicate dall’Istituto.
Questo passaggio è particolarmente delicato, perché impone una verifica preventiva del singolo rapporto di lavoro e delle agevolazioni già applicate. L’errore nella cumulabilità può determinare scarti nei flussi, recuperi contributivi o contestazioni in sede di controllo.
Per tale ragione, prima della presentazione della domanda, appare opportuno ricostruire la posizione contributiva del rapporto, verificare eventuali incentivi già goduti, controllare la capienza del beneficio e coordinare l’esposizione con le istruzioni UniEmens.
Effetti per datori di lavoro e intermediari
L’apertura delle domande segna l’effettiva partenza del sistema degli esoneri contributivi 2026. Per i datori di lavoro, tuttavia, l’operatività dei bonus non va letta come automatica acquisizione del diritto al beneficio. La domanda telematica è solo il primo passaggio di un procedimento che richiede la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi, territoriali e contributivi.
Gli intermediari sono chiamati a svolgere un ruolo decisivo: selezione dell’incentivo corretto, verifica del lavoratore, controllo della sede produttiva, valutazione della dimensione aziendale nel Bonus ZES, verifica della compatibilità con altri incentivi, esposizione dei codici corretti in UniEmens e gestione degli eventuali arretrati.
Sul piano operativo, la principale criticità è il coordinamento tra tre livelli: disciplina sostanziale dell’agevolazione, autorizzazione INPS e gestione tecnica della denuncia contributiva.
Conclusioni
Con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell’11 giugno 2026, il quadro degli incentivi alle assunzioni 2026 entra nella fase applicativa. La concreta convenienza dei bonus dovrà quindi essere valutata caso per caso, tenendo conto non solo del massimale mensile riconoscibile, ma anche degli adempimenti richiesti e dei vincoli di compatibilità.
| I bonus giovani, donne e ZES (Zona Economica Speciale) si richiedono all’INPS tramite istanza telematica presentata dai datori di lavoro privati sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). |
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