Un’ordinanza della Cassazione apre a tassi superiori al 10% anche per Rc auto e responsabilità sanitaria, ma il dibattito resta lontano da una soluzione definitiva.
Chi avvia una causa per ottenere il risarcimento di un danno, subito magari in un incidente stradale o per un errore medico, di solito si concentra sulla somma dovuta, non sugli interessi che matureranno nel frattempo. Eppure proprio questi ultimi possono fare la differenza tra un importo sostenibile e uno che pesa come un macigno. Molti si chiedono, davanti a una causa che si trascina per anni, se sui risarcimenti danni si applicano gli interessi maggiorati. La risposta, secondo l’ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891 della Terza sezione civile della Cassazione, è affermativa: il tasso previsto dall’articolo 1284, comma 4, del Codice civile si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio. Una conclusione che, come vedremo, non è affatto pacifica in giurisprudenza.
Di che tasso si tratta e perché fa così differenza
Il tasso richiamato dalla Cassazione non è quello ordinario, ma quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, assai più elevato dell’interesse legale che oggi rappresenta il criterio più diffuso tra i giudici di merito nelle cause risarcitorie. La differenza economica tra i due parametri non è trascurabile, soprattutto nelle cause di valore elevato e di lunga durata.
Su una lite da 1 milione di euro che si protragga per due anni, la differenza tra i due tassi comporta un aggravio di circa 170.000 euro.
Un divario di questa portata spiega perché la questione, lungi dall’essere un tecnicismo processuale, incida direttamente sulla convenienza economica di resistere in giudizio o di trovare un accordo prima della sentenza.
Su cosa si fonda la posizione della Cassazione
L’ordinanza del 22 luglio non è la prima ad affermare questo principio: un precedente nello stesso senso era già rappresentato dalla pronuncia n. 61/2023 della stessa Corte. La Terza sezione civile costruisce il proprio ragionamento su un’interpretazione razionale del comma 4, introdotto con il Dl 132/2014. Secondo la Cassazione, quella norma venne concepita per indurre il debitore a un pronto adempimento, e questa esigenza non viene meno soltanto perché la fonte dell’obbligazione è la legge o un fatto illecito, anziché il contratto. Questa lettura è coerente con la relazione illustrativa del decreto legge, che dichiarava l’obiettivo generale di evitare che i tempi del processo civile si trasformassero in una forma di finanziamento al ribasso per chi resiste in giudizio.
Sulla base di questa ricostruzione, l’ordinanza liquida gli orientamenti contrari come agevolmente superabili, escludendo così la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Perché la giurisprudenza non è affatto unanime sul punto
La stessa ordinanza del 22 luglio dà atto dell’esistenza di orientamenti contrari consistenti, espressi con argomentazioni diverse da numerose pronunce della Cassazione. Anche di recente, alcune decisioni hanno escluso l’applicazione del comma 4 ai crediti risarcitori, ritenendo la norma pensata solo per le obbligazioni pecuniarie di fonte negoziale e comunque per i debiti di valuta, categoria distinta da quella dei debiti di valore tipici del risarcimento del danno.
I precedenti contrari pongono un’obiezione tutt’altro che teorica. Nelle liti risarcitorie il processo serve spesso proprio a stabilire l’esistenza della responsabilità e la corretta misura del danno: chi si difende in giudizio non sempre lo fa per ritardare un pagamento certo, ma può trovarsi a contrastare una richiesta ben superiore al dovuto. Esistono poi controversie, in particolare quelle di responsabilità sanitaria, in cui una conferma dell’imputazione colposa o un’esatta misurazione del danno possono emergere soltanto dopo lunghi e complessi approfondimenti istruttori.
Quali paradossi potrebbe generare l’applicazione indiscriminata dei tassi maggiorati
Proprio su questi rischi si è soffermata la Cassazione n. 6696/2026, che ha colto alcuni possibili effetti distorsivi. L’applicazione indiscriminata dei cosiddetti super interessi ai crediti risarcitori potrebbe scoraggiare l’esercizio del diritto di difesa da parte di chi è convenuto in giudizio. In modo speculare, potrebbe incentivare, a fronte di crediti incerti nel loro ammontare, domande sproporzionate, proprio a causa della pressione economica generata dal tasso maggiorato.
Vi è poi un ulteriore effetto paradossale: potrebbe risultare ostacolata la definizione stragiudiziale delle controversie. Il creditore, infatti, avrebbe convenienza a introdurre comunque la causa in Tribunale, così da far decorrere un saggio di interessi superiore rispetto a quello applicabile in caso di semplice accordo tra le parti. Anche gli eventuali ritardi imputabili al giudice, in questo scenario, finirebbero per ricadere in modo più severo sul responsabile del danno. La funzione deflattiva che la norma dovrebbe svolgere rischierebbe così di rovesciarsi, in alcuni casi, nel suo esatto contrario.
Cosa aggiunge il precedente delle Sezioni Unite del 2024
Un ulteriore elemento di riflessione emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12449/2024. In quella decisione si evidenzia che gli interessi maggiorati devono essere oggetto di una specifica domanda, fondata sull’esistenza di peculiari presupposti, suscettibili di un accertamento autonomo rispetto alla domanda risarcitoria principale. Questo passaggio rende meno agevole considerare i super interessi come un automatismo applicabile indistintamente a ogni condanna pecuniaria, e introduce un ulteriore elemento di cautela rispetto alla lettura ampia offerta dall’ordinanza del 22 luglio.
Perché la questione resta aperta nonostante l’ordinanza del 2026
Restano interrogativi importanti sul metodo seguito dalla Terza sezione civile. Pronunce recenti, e non meno autorevoli di quella in commento, sviluppano argomenti letterali, sistematici ed economici di segno opposto rispetto a quelli accolti dall’ordinanza 23891/2026. Considerarli tutti definitivamente superati, senza il vaglio delle Sezioni Unite, rappresenta una scelta netta e impegnativa, che lascia aperto il fianco a ulteriori contrasti interpretativi nelle aule di giustizia. Più che chiudere il dibattito, l’ordinanza del 22 luglio sembra quindi destinata a rilanciarlo, portando con sé una domanda che accompagnerà il processo civile nei prossimi anni: chi deve sopportare, in termini economici, il costo del tempo della giustizia?
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link



