L’armonizzazione della legislazione italiana all’AI ACT è venuta (quasi) a compimento.
Il Decreto legislativo n. 179/2026, relativo – tra le altre cose – alla Governance italiana della AI e alle sanzioni per gli operatori inadempienti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre scorso ed entrerà in vigore il 29 ottobre.
In questo articolo Avvocato 4.0 si concentra sulle novità rispetto al testo originario e sui profili di impatto sulle professioni, a partire da quelle giuridiche. Su QG seguiranno altri approfondimenti.
Questo articolo risponde alle domande:
come cambia il compenso degli avvocati che usano l’intelligenza artificiale con il decreto legislativo n. 179/2026?
Entro quando Ordini e Collegi professionali devono introdurre la formazione obbligatoria sull’AI, e con quali contenuti minimi?
Quali sono le sanzioni previste in Italia per chi viola l’AI Act dopo il decreto attuativo della Legge n. 132/2025?
Buona lettura!
Compensi dei professionisti e avvocati ancorati al livello di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in studio. Entro il 29 novembre 2027, i decreti sui parametri e tariffari dovranno essere aggiornati con l’equo compenso per utilizzo della AI.
Non solo. Chi utilizzerà sistemi di AI ad alto rischio e NON fornirà la spiegazione nel singolo processo decisionale (articolo 86 AI ACT) sarà punibile con una sanzione pecuniaria compresa tra un milione di euro fino all’0,5% del fatturato.
Il decreto legislativo n. 179/2026 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, completa l’attuazione della Legge n. 132/2025 sulla Intelligenza artificiale con qualche specificazione e qualche importante novità rispetto al testo originario del Governo di giugno scorso, soprattutto con riguardo al sistema sanzionatorio.
Equo compenso per utilizzo di sistemi di AI negli studi professionali
La norma non ha subìto modifiche nel testo pubblicato in GU (cambia però il numero dell’articolo, che diventa il 49), ma l’entrata in vigore del d.lgs. prevista il 29 ottobre prossimo, segna il tempo entro il quale il Governo deve agire per il necessario adeguamento dei tariffari professionali con questa nuova voce.
La giustificazione della modulazione del compenso in relazione a livello di rischio del sistema sta nella presunzione delle maggiori competenze, della più onerosa attività di verifica e sorveglianza umana e di una maggiore assunzione di responsabilità, giustificando un adeguamento del compenso.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, dovranno essere aggiornati perciò i decreti ministeriali che stabiliscono i parametri per la liquidazione degli onorari:
La data di entrata in vigore del decreto delegato segna anche il termine entro il quale dovrà avvenire l’aggiornamento dei regolamenti professionali per la piena attuazione dell’obbligo di alfabetizzazione e formazione continua degli iscritti agli Ordini professionali.
L’articolo 47 del decreto delegato n. 179 infatti, specifica che Ordini e i Collegi professionali hanno l’obbligo di inserire nei percorsi di formazione iniziale e continua specifici moduli sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale e quindi di modificare i propri regolamenti sulla formazione continua entro sei mesi dall’entrata in vigore: cioè aprile 2027.
Il decreto indica anche i contenuti minimi obbligatori dei corsi, basati su tre pilastri: tecnico- giuridico- deontologico.
Il primo modulo dovrà coprire il funzionamento, potenzialità, limiti ed esercizio delle tecniche di interrogazione e istruzione (prompting).
Il pilastro giuridico dovrà coprire, ovviamente, la conoscenza dell’AI Act europeo e della normativa nazionale di attuazione.
Quanto alla deontologia, approfondimenti dovranno riguardare la responsabilità del professionista nell’impiego degli strumenti di IA, obblighi informativi e di trasparenza verso il cliente e rispetto del principio antropocentrico (centralità dell’intervento umano).
L’obbligo e la conoscibilità dei percorsi formativi si applicano anche alle associazioni e alle forme aggregative delle professioni non ordinistiche (es. consulenti, esperti ICT, DPO).
Formazione anche per i magistrati. L’articolo 46 introduce l’obbligo di formazione mirata di magistrati e personale giudiziario: la Scuola Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia organizzeranno percorsi obbligatori incentrati sulle tecniche di interrogazione dei sistemi, la cybersecurity, i profili d’impatto sui diritti e sulle garanzie necessarie per esercitare la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.
Le principali novità rispetto al testo originario
Rispetto allo schema preliminare di decreto (Atto Governo n. 421) — adottato dal Governo il 10 giugno 2026 e sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari e degli organi consultivi — il testo definitivo recepisce importanti istanze operative, perfezionando l’architettura dei controlli, il raccordo con le autonomie locali e le forze dell’ordine, e rimodulando il sistema sanzionatorio.
La riforma delle sanzioni: 4 macro-scaglioni
Uno dei cambiamenti più rilevanti per le imprese e gli operatori riguarda la semplificazione della griglia sanzionatoria contenuta nell’Articolo 23. Nello schema preliminare AG 421, la norma articolava le sanzioni amministrative pecuniarie in nove commi analitici. Il D.Lgs. n. 179/2026 ha accorpato e razionalizzato le fattispecie in quattro macro-scaglioni edittali:
1° Scaglione (Pratiche Vietate – Art. 5 AI Act): la sanzione è fino a 35.000.000 € o fino al 7% del fatturato globale annuo dell’esercizio precedente.
2° Scaglione (obblighi generali, sistemi ad Alto Rischio e trasparenza): la nuova norma accorpa in un’unica cornice edittale le violazioni degli articoli 16 (obblighi dei fornitori di AI alto rischio) , 22 (nomina dei rappresentanti), 23 (obblighi degli importatori), 24 (obblighi dei distributori), 25 (responsabilità in supply chain), 26 (obblighi dei deployer-utilizzatori di AI alto rischio), 31 (prescrizioni organismi notificati), 33, 34 (obblighi degli organismi notificati), 50 (obblighi di trasparenza per fornitori), 73 (Comunicazione di incidenti gravi) e 80 (procedure dell’AI Act, con sanzioni fino a 15.000.000 € o fino al 3% del fatturato.
3° Scaglione (Informazioni inesatte o fuorvianti): Sanzione fino a 7.500.000 € o fino all’1% del fatturato per la fornitura di dati inesatti o incompleti alle autorità o agli organismi notificati.
4° Scaglione (Artt. 27 violazione degli obblighi sulla valutazione di impatto dei diritti umani e 86 Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali – AI Act): sanzione fino a 1.000.000 € o fino allo 0,5% del fatturato.
Per le PMI, microimprese e start-up innovative, la determinazione della sanzione segue i tetti agevolati previsti dall’articolo 99, paragrafo 6, dell’AI Act. Inoltre, l’Articolo 22 conferma il potere delle Autorità di irrogare misure sanzionatorie non pecuniarie (diffida a eliminare l’infrazione o dichiarazione pubblica dell’illecito) in caso di violazioni di scarsa offensività.
Lo studio che usa un sistema ad alto rischio è, nel linguaggio dell’AI Act, un deployer: un utilizzatore professionale. I suoi obblighi ricadono nel secondo scaglione, fino a 15 milioni di euro o al 3 per cento; oppure nel quarto scaglione: in pratica il professionista che utilizza sistemi di AI ad alto rischio (si pensi alla gestione del personale) dovrà essere in grado – su richiesta dell’interessato- di dare una spiegazione “chiare e significativa” sul ruolo della Ai nel processo decisionale.
Per quanto riguarda il Garante Privacy, l’articolo 24, comma 8 chiarisce che le sanzioni di sua competenza saranno irrogate applicando direttamente la procedura e le tutele dell’articolo 166 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Le novità del testo definitivo: Enti Territoriali, Polizia e DIA
Il passaggio dal testo di bozza (AG 421) al testo definitivo (D.lgs. n. 179/2026) ha introdotto correttivi sostanziali volti a rafforzare la cooperazione istituzionale, soprattutto degli enti locali. A differenza della bozza iniziale, il decreto delegato 179/2026 stabilisce che tutti gli accordi e i protocolli d’intesa in materia di IA che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali devono essere “comunicati preventivamente” prima della loro adozione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’ANCI e all’UPI. La modifica recepisce direttamente le riserve espresse dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 luglio 2026.
Non solo. Vi è una estensione del raccordo operativo con Forze di Polizia e Direzione investigativa antimafia (Art. 7, comma 7 & Art. 17, comma 4). Mentre lo schema AG 421 limitava il coordinamento operativo dell’ACN alla sola Guardia di Finanza, il decreto delegato n. 179/2026 estende espressamente le forme di coordinamento ispettivo e informativo alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Analogamente, anche le Autorità del settore finanziario stipuleranno appositi protocolli con la DIA.
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