Bonus scuole paritarie 2026: requisiti, importi e domanda


Domande aperte fino al 21 settembre per il contributo alle famiglie degli studenti delle scuole paritarie: ecco chi può richiederlo, le fasce ISEE e la procedura sulla Piattaforma Unica del MIM.

Fino a 1.500 euro per ogni studente che ha frequentato una scuola paritaria media o il primo biennio delle superiori: è il cosiddetto Bonus scuole paritarie 2026, un contributo per il quale si può presentare domanda entro il 21 settembre. L’importo effettivo dipende dall’ISEE della famiglia e dal numero complessivo delle domande ammesse. Ecco requisiti, importi, fasce ISEE e procedura per presentare la domanda.

Che cos’è il contributo per le scuole paritarie

Il contributo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 519, della Legge di Bilancio 2026, ossia la legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La norma ha stanziato complessivamente 20 milioni di euro per il 2026, destinandoli alle famiglie con un ISEE non superiore a 30.000 euro i cui figli frequentano determinati corsi presso scuole paritarie. La misura è stata successivamente attuata dal decreto interministeriale del 14 luglio 2026, n. 140, e dall’apposito avviso pubblico del Ministero pubblicato il 31 luglio.

Il termine “bonus” è utilizzato nel linguaggio comune. Tecnicamente si tratta di un contributo economico erogato direttamente alla famiglia, mediante bonifico bancario.

Contributo scuole paritarie: scadenze e procedura

Dal 31 luglio 2026 le famiglie possono presentare la domanda per ottenere il nuovo contributo destinato agli studenti che, nell’anno scolastico 2025/2026, hanno frequentato una scuola paritaria secondaria.

La richiesta deve essere trasmessa entro il 21 settembre 2026 attraverso la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Chi può richiedere il bonus scuole paritarie

Possono presentare la domanda coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su uno studente che, nell’anno scolastico 2025/2026:

  • ha frequentato una scuola paritaria secondaria di primo grado, cioè una scuola media;
  • oppure ha frequentato il primo o il secondo anno di una scuola paritaria secondaria di secondo grado;
  • risulta regolarmente censito nel sistema SIDI – Anagrafe nazionale degli studenti;
  • appartiene a un nucleo familiare con un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro.

È quindi indispensabile che l’istituto frequentato sia formalmente riconosciuto come scuola paritaria. Non basta che si tratti genericamente di una scuola privata.

Il beneficio può essere richiesto per ciascuno studente del nucleo familiare che possiede i requisiti. Una famiglia con due figli entrambi ammessi alla misura può quindi ottenere, in linea teorica, due distinti contributi.

Quali studenti restano esclusi

Il contributo non riguarda indistintamente tutte le scuole paritarie.

In base all’avviso ministeriale pubblicato il 31 luglio scorso, non rientrano nell’agevolazione gli studenti che nel 2025/2026 hanno frequentato:

  • la scuola dell’infanzia;
  • la scuola primaria;
  • il terzo, quarto o quinto anno della scuola secondaria di secondo grado;
  • una scuola privata non paritaria.

Il bonus è infatti circoscritto alle scuole medie paritarie e al primo biennio delle superiori paritarie.

Quanto spetta in base all’ISEE

L’importo non è uguale per tutte le famiglie. L’avviso prevede tre fasce ISEE, costruite secondo un criterio inversamente proporzionale: più basso è l’ISEE, più elevato può essere il contributo.

ISEE del nucleo familiare Importo previsto
Pari o inferiore a 10.000 euro Da 600 a 1.500 euro
Superiore a 10.000 e inferiore a 20.000 euro Da 400 a 1.300 euro
Pari o superiore a 20.000 e fino a 30.000 euro Da 200 a 1.000 euro

Pertanto, con un ISEE superiore a 30.000 euro non si ha diritto al contributo.

Attenzione: i 1.500 euro non sono automatici

Il contributo può arrivare fino a 1.500 euro per studente, ma la somma effettiva sarà stabilita dopo la chiusura delle istanze, in base alla fascia ISEE, al numero degli ammessi e alle risorse disponibili.

La cifra di 1.500 euro rappresenta il tetto massimo, non una somma riconosciuta automaticamente a tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 10.000 euro.

L’importo definitivo spettante sarà stabilito soltanto dopo:

  1. la chiusura delle domande;
  2. la verifica dei requisiti;
  3. la formazione dell’elenco degli studenti ammessi;
  4. il conteggio delle risorse necessarie.

Il Ministero potrà rimodulare proporzionalmente i contributi tenendo conto del numero delle istanze presentate. La dotazione disponibile è infatti pari a 20 milioni di euro, al netto della quota destinata alla gestione del fondo e della procedura informatica.

Non è quindi possibile conoscere in anticipo l’importo esatto che sarà versato alla singola famiglia.

Attenzione: appartenere alla fascia ISEE più bassa consente di concorrere per il contributo più elevato, ma non garantisce automaticamente l’accredito di 1.500 euro.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

All’interno della piattaforma è disponibile il servizio denominato:

“Contributo alle famiglie per l’istruzione nelle scuole paritarie – A.S. 2025/2026”.

Il richiedente deve accedere all’area riservata utilizzando le modalità di identificazione e autenticazione previste dalla piattaforma.

Durante la procedura occorre:

  • individuare lo studente per il quale si richiede il contributo;
  • rendere le dichiarazioni richieste;
  • indicare gli eventuali contributi regionali già ricevuti per la stessa finalità;
  • comunicare il conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il pagamento.

La verifica dei requisiti viene effettuata attraverso il servizio digitale, anche sulla base dei dati presenti nel SIDI e delle informazioni relative all’ISEE.

Entro quando va presentata la richiesta

La scadenza è fissata al 21 settembre 2026.

L’avviso del MIM stabilisce che la domanda può essere presentata dalla data della sua pubblicazione fino a tale termine.

È consigliabile non attendere gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo di controllare la validità dell’ISEE, la corretta presenza dello studente nell’Anagrafe nazionale, i dati bancari inseriti e le eventuali agevolazioni regionali già percepite per la frequentazione scolastica dei figli.

Compatibilità del bonus con i contributi regionali

L’aver già ricevuto contributi o voucher regionali destinato alle rette delle scuole paritarie non preclude la richiesta della misura statale. Tuttavia, in fase di domanda è obbligatorio dichiararli.

In questi casi l’erogazione statale deve rispettare il limite costituito dal costo medio per studente, fissato per l’anno scolastico 2025/2026 in:

  • 7.161,37 euro per la scuola secondaria di primo grado;
  • 7.852,29 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

La dichiarazione degli aiuti regionali serve quindi al Ministero per calcolare correttamente il contributo spettante ed evitare che le agevolazioni riconosciute per la medesima finalità superino i limiti previsti.

Come viene comunicato l’esito

Dopo la chiusura delle domande, il Ministero procederà all’istruttoria, verificando la presenza dei requisiti e l’importo assegnabile a ciascun beneficiario in base al numero complessivo delle richieste.

Verrà quindi predisposto e approvato con decreto l’elenco finale degli ammessi, con l’indicazione degli importi spettanti.

Il richiedente riceverà la comunicazione dell’esito attraverso la Piattaforma Unica. L’importo sarà determinato dopo la pubblicazione del decreto che approva l’elenco dei beneficiari.

Quando verrà pagato il bonus

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente indicato nella domanda.

Materialmente, l’erogazione sarà curata dall’Ufficio scolastico regionale competente in base alla sede della scuola frequentata dallo studente.

Come detto, il pagamento potrà avvenire soltanto dopo il completamento dei controlli e l’approvazione dell’elenco definitivo degli ammessi.

Cosa si rischia in caso di dichiarazioni false

Le dichiarazioni rese nella domanda possono essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 445/2000.

Se emergono informazioni false o dichiarazioni mendaci, il richiedente decade dal beneficio; non riceve il contributo, se non è stato ancora pagato, oppure deve restituire le somme eventualmente già incassate, ed è esposto alle responsabilità penali previste per le dichiarazioni false rese in autocertificazione.




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 Paolo Remer

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