Il modello TFR3 recepisce le nuove regole sulla destinazione del TFR per i lavoratori del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026. Con il messaggio n. 3021/2026, l’INPS introduce il codice “T3” nel flusso UNIEMENS e consente di indicare una data della scelta precedente alla mensilità corrente. Aziende e professionisti devono coordinare il modello sottoscritto, il termine di 60 giorni e la destinazione delle quote maturate dall’assunzione.
Come deve essere indicato il modello TFR3 nel flusso UNIEMENS? Il modello TFR3 deve essere utilizzato per i lavoratori del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026. Il messaggio INPS n. 3021/2026 introduce nel flusso UNIEMENS il codice “T3” e consente di indicare una data della scelta anteriore alla mensilità corrente, così da gestire anche le denunce già trasmesse da luglio 2026.
Modello TFR3: che cosa cambia dal 1° luglio 2026
Istituito con il Decreto interministeriale del 4 settembre 2026, il modello TFR3 recepisce le nuove regole sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto, applicabili dal 1° luglio 2026 per effetto della Legge n. 199/2025.
Con il Messaggio 29 settembre 2026, n. 3021, l’INPS comunica di avere adeguato le proprie procedure e il flusso UNIEMENS alle informazioni contenute nel nuovo modello TFR3.
⏱️ L’articolo in 10 secondi
📄 Nuovo modello
Il TFR3 riguarda i lavoratori del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026.
👤 Storia lavorativa
Il modello distingue prima assunzione, precedenti rapporti e posizione previdenziale già attiva.
💻 Codice “T3”
Il nuovo valore identifica in UNIEMENS la scelta espressa mediante il modello TFR3.
🗓️ Denunce pregresse
La data della scelta può essere anteriore rispetto alla mensilità UNIEMENS corrente.
⏳ Termine di 60 giorni
Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere una diversa destinazione.
🔄 Effetto retroattivo
La destinazione prescelta riguarda il TFR maturato fin dalla data di assunzione.
Chi deve compilare il nuovo modello TFR3
Con il Decreto interministeriale del 4 settembre 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato la modulistica utilizzata dal dipendente per comunicare al datore di lavoro la destinazione del TFR.
Il nuovo modello, denominato TFR3 e allegato al decreto interministeriale, è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, con esclusione dei lavoratori domestici.
Le informazioni richieste al lavoratore
Il modello serve a:
- raccogliere, al momento dell’assunzione, le informazioni necessarie per inquadrare correttamente la situazione lavorativa pregressa del dipendente e l’eventuale sua adesione ad un fondo pensione;
- indicare se il TFR dev’essere destinato ad una forma di previdenza complementare o, al contrario, mantenuto presso il datore di lavoro o, in quest’ultimo caso, se ricorrono i requisiti dimensionali previsti dalla normativa, conferito al Fondo di Tesoreria INPS.
Sezione 1 e Sezione 2: a chi sono riservate
Il modello contiene anche l’attestazione dell’informativa fornita dal datore di lavoro sui fondi collettivi presenti in azienda, sul meccanismo di adesione automatica e sulle scelte esercitabili dal dipendente. Una copia deve essere conservata dal datore di lavoro e una seconda copia deve essere consegnata al lavoratore.
- Sezione 1, dedicata ai lavoratori di prima assunzione (in assoluto) come dipendenti nel settore privato;
- Sezione 2, riservata ai lavoratori non di prima assunzione che abbiano già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare alimentata con il versamento di tutto o parte del TFR.
La sezione introduttiva consente invece di individuare il lavoratore non di prima assunzione che non abbia in essere una posizione previdenziale complementare alimentata mediante il TFR, per il quale non opera il meccanismo di adesione automatica.
Modello TFR3 e UNIEMENS: il nuovo codice “T3”
Dal momento che i dati sulla destinazione del TFR vengono indicati nella denuncia UNIEMENS, l’Istituto si è trovato costretto ad aggiornare le modalità di compilazione del flusso, alla luce della pubblicazione del nuovo modello TFR3.
Come correggere le denunce UNIEMENS già trasmesse
A partire dalle denunce UNIEMENS di competenza luglio 2026, nell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTFR>, il campo <DestinazioneTFR> può essere valorizzato con il nuovo codice “T3”. Il codice identifica la scelta espressa dal lavoratore mediante il modello TFR3 per un rapporto di lavoro iniziato successivamente al 30 giugno 2026.
Denunce UNIEMENS già trasmesse
Dal momento che le novità in materia di compilazione dell’UNIEMENS, a seguito della pubblicazione del nuovo modello TFR3, giungono a distanza di mesi dall’entrata in vigore della riforma (1° luglio 2026) sorge il problema della gestione delle denunce già trasmesse all’INPS.
Trattasi, in particolare, dei flussi inviati dal periodo di competenza luglio 2026 alla data di pubblicazione del messaggio INPS in commento.
Per gestire le scelte già effettuate nei mesi precedenti, il flusso consente di valorizzare, all’interno di <GestioneTFR>, l’elemento <DataScelta> con una data anteriore rispetto alla mensilità corrente, associandola al corrispondente valore indicato in <DestinazioneTFR>
L’indicazione non comporta necessariamente la ritrasmissione integrale di tutte le denunce già inviate: occorre verificare se i flussi precedenti abbiano prodotto una destinazione errata delle quote o se sia sufficiente acquisire correttamente la scelta nel primo flusso utile.
Data della scelta anteriore alla mensilità corrente
Nelle casistiche interessate, precisa l’Istituto, aziende e professionisti possono “validare l’elemento <DataScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente”.
Adesione automatica alla previdenza complementare
L’articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, come modificato dall’articolo 1, comma 204 della citata Legge 30 dicembre 2025, numero 199, ha introdotto dal 1° luglio 2026 un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari previste dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda, per i lavoratori dipendenti di prima assunzione (successiva al 30 giugno 2026) nel settore privato (esclusi i collaboratori domestici).
La rinuncia entro 60 giorni
Per il lavoratore di prima assunzione, l’adesione automatica opera dalla data di instaurazione del rapporto. I 60 giorni non costituiscono pertanto un periodo privo di scelta, ma il termine entro il quale il dipendente può rinunciare all’adesione automatica e indicare una destinazione alternativa del TFR.
Il comma 7-quater dell’articolo 8 dispone che entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il dipendente può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica “e conferire l’intero importo del TFR maturando” in alternativa:
- Ad un’altra forma di previdenza complementare, liberamente scelta dall’interessato;
- In azienda, secondo il regime di cui al Codice civile, articolo 2120.
Come gestire il TFR durante i 60 giorni
Il lavoratore di prima assunzione è automaticamente aderente alla previdenza complementare dalla data di assunzione. Entro i successivi 60 giorni può confermare tale destinazione, scegliere una diversa forma pensionistica oppure rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime dell’art. 2120 c.c., con eventuale versamento al Fondo di Tesoreria INPS quando ne ricorrano i presupposti.
Nel corso di tale lasso temporale il lavoratore può scegliere di destinare il TFR ad un fondo pensione (diverso da quello interessato dall’adesione automatica) o mantenere il TFR stesso in azienda.
Per i periodi di paga 2026 e 2027, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria interessa, in via generale, i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente almeno 60 addetti nell’anno solare precedente.
In quest’ultima situazione, se ricorrono i presupposti normativi, si applica la disciplina del Fondo di Tesoreria INPS.
Quando iniziano i versamenti al fondo pensione
In caso di adesione automatica, tuttavia, il datore di lavoro inizia ad effettuare i versamenti alla forma pensionistica complementare di destinazione, dal mese successivo “alla scadenza dei sessanta giorni” (articolo 8, comma 7-quinquies).
Le quote maturate dalla data di assunzione
I versamenti comprendono quanto dovuto “dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da tale data” (comma 7-quinquies).
Ne deriva, ha commentato INPS nel Messaggio numero 2325 del 10 luglio 2026, che nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora “definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate” potendo le stesse essere imputate alla previdenza complementare o mantenute in azienda / Fondo Tesoreria.
Gli effetti retroattivi della scelta del lavoratore
In conclusione, il dipendente che, entro il termine di sessanta giorni, decide di mantenere il TFR in azienda / Fondo Tesoreria vedrà l’intera quota maturata, sin dalla data di assunzione, rispettare tale scelta, senza essere in alcun modo devoluta alla previdenza complementare.
Da qui la necessità, da parte dell’INPS, di fornire, con il citato Messaggio numero 2325/2026, le istruzioni per l’esposizione in UNIEMENS delle quote arretrate di TFR da versare al Fondo Tesoreria, relative al periodo intercorrente tra la data di assunzione e la scelta del dipendente.
Per aziende e professionisti, il passaggio al modello TFR3 richiede quindi di coordinare la dichiarazione del lavoratore, la decorrenza retroattiva della scelta, la destinazione delle quote maturate nei primi 60 giorni e la corretta esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.
Qualora la scelta definitiva comporti il mantenimento del TFR presso un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria, le quote maturate dalla data di assunzione devono essere recuperate e versate secondo le istruzioni fornite dall’INPS. Al contrario, se viene confermata l’adesione automatica, il fondo pensione riceverà anche le quote maturate durante i 60 giorni, poiché l’adesione produce effetti dalla data iniziale del rapporto.
Paolo Ballanti
Lunedì 12 ottobre 2026
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📌 BOX OPERATIVO modello TFR3
Modello TFR3: gli adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
- consegnare l’informativa sulla previdenza complementare;
- individuare se si tratta di una prima assunzione nel settore privato;
- verificare l’eventuale posizione previdenziale pregressa;
- acquisire il modello TFR3 compilato e sottoscritto;
- consegnarne una copia al lavoratore;
- conservarne una copia nel fascicolo del dipendente;
- registrare la data della scelta;
- utilizzare il codice “T3” nel flusso UNIEMENS;
- destinare le quote maturate dalla data di assunzione;
- verificare l’eventuale obbligo verso il Fondo di Tesoreria.
🔎 FOCUS TECNICO
I 60 giorni non sospendono gli effetti della scelta
Per il lavoratore di prima assunzione l’adesione automatica decorre dalla data iniziale del rapporto. I versamenti al fondo pensione iniziano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comprendono anche le quote maturate dalla data di assunzione. Se il lavoratore rinuncia tempestivamente, la destinazione alternativa produce effetti sul TFR maturato fin dall’inizio del rapporto.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
Modello, UNIEMENS e quote di TFR devono coincidere
La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore, la data riportata in UNIEMENS e l’effettiva destinazione delle quote devono essere coerenti. Prima di intervenire sulle denunce pregresse è necessario verificare se il dato già trasmesso abbia prodotto versamenti errati al fondo pensione o al Fondo di Tesoreria.
❓ FAQ modello TFR3
Chi deve utilizzare il modello TFR3?
I lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, esclusi i lavoratori domestici.
Che cosa identifica il codice “T3”?
La scelta espressa mediante il modello TFR3 da un lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026.
La Sezione 2 deve essere compilata da tutti i lavoratori già occupati in precedenza?
No. È destinata ai lavoratori non di prima assunzione che abbiano già una posizione di previdenza complementare alimentata mediante TFR.
Quando decorre la scelta sulla destinazione del TFR?
Dalla data di assunzione, anche quando viene comunicata entro il termine dei successivi 60 giorni.
Le denunce UNIEMENS già inviate devono essere corrette?
Occorre verificare il contenuto dei flussi e l’effettiva destinazione delle quote. Il nuovo sistema consente comunque di indicare una data della scelta anteriore alla mensilità corrente.
Quando interviene il Fondo di Tesoreria?
Quando il lavoratore mantiene il TFR secondo l’art. 2120 c.c. e il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti.
Il nuovo modello TFR3 incide sulla gestione delle assunzioni, sulla previdenza complementare e sulla compilazione dell’UNIEMENS. Per evitare errori è essenziale coordinare informativa, scelta del lavoratore, decorrenza e versamento delle quote maturate. Scopri tutti i contenuti riservati agli abbonati.
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