Guida pratica sui diritti di voto dell’inquilino, le spese a suo carico e la responsabilità per i danni e il regolamento condominiale.
Vivere in affitto comporta spesso dubbi su quanto si possa incidere sulle decisioni che riguardano il palazzo. Molti si chiedono se l’inquilino può votare durante l’assemblea di condominio e in quali occasioni la sua presenza sia effettivamente utile o necessaria. La legge disciplina con precisione questo rapporto, stabilendo un equilibrio tra i diritti del proprietario e quelli di chi abita l’immobile. In linea generale, chi occupa l’appartamento ha voce in capitolo soprattutto sulle spese che paga direttamente, come il riscaldamento. Tuttavia, il rapporto principale del condominio rimane sempre quello con il proprietario, che funge da tramite. Capire queste dinamiche aiuta a evitare liti e a gestire meglio i costi mensili. Vediamo insieme cosa stabilisce la normativa e come deve comportarsi chi vive in locazione per tutelare i propri interessi senza commettere errori.
Quando l’inquilino ha diritto di voto in assemblea?
Il conduttore non è un semplice spettatore. Poiché utilizza i servizi comuni, la legge gli riconosce il diritto di voto al posto del proprietario in situazioni specifiche. Questo accade per le delibere che riguardano le spese e le modalità di gestione del riscaldamento e del condizionamento d’aria (art. 10 comma 1 L n. 392/1978). Se ad esempio l’assemblea deve decidere gli orari di accensione della caldaia o come ripartire i consumi del climatizzatore centralizzato, l’inquilino vota direttamente. Per altre modifiche ai servizi comuni, ha invece il diritto di intervenire e discutere, ma non può votare. Questa regola si applica anche a chi affitta immobili per uso commerciale, come negozi o uffici. Persino negli edifici che appartengono a un unico proprietario e non sono formalmente un condominio, gli inquilini hanno il diritto di riunirsi in assemblea per discutere di questi servizi (art. 10 comma 2 L n. 392/1978).
L’affittuario può contestare una decisione dell’assemblea?
L’inquilino ha il potere di impugnare le delibere che considera viziate o ingiuste, ma solo se l’oggetto della discussione riguarda il riscaldamento o il condizionamento. In questo caso avviene una sorta di sostituzione legale: dato che le spese gravano sulle sue tasche, la legge gli permette di difendersi direttamente (art. 9 L n. 392/1978). Se però l’inquilino partecipa all’assemblea o viene messo in condizione di farlo e non contesta la decisione nei tempi previsti, non potrà poi rifiutarsi di pagare le spese (Cass. 22.4.1995, n. 4588). Al di fuori di questi temi specifici, il conduttore non ha il potere di agire. Non può, per esempio, impugnare la nomina dell’amministratore, l’approvazione del regolamento condominiale o il bilancio preventivo generale (Cass. 18.8.1993, n. 8755). In tali contesti, solo il proprietario mantiene il diritto di contestazione.
Chi deve inviare la convocazione per l’assemblea?
Un errore comune è pensare che l’amministratore debba avvisare l’inquilino. In realtà, l’amministratore invia l’avviso di convocazione esclusivamente al proprietario (art. 66 disp. attuaz. c.c.). È compito di quest’ultimo informare chi vive nell’appartamento che ci sarà una riunione (Cass. 22.4.1992, n. 4802). Se il proprietario dimentica di avvisare il conduttore, il condominio non ne risponde perché rimane estraneo al contratto di affitto. Tuttavia, se il proprietario non informa l’inquilino di una delibera che modifica i servizi comuni, il conduttore potrebbe legittimamente rifiutarsi di pagare gli eventuali aumenti di spesa derivanti da quella riunione. Questo inadempimento del proprietario non permette però all’inquilino di chiudere il contratto di affitto o di smettere di pagare il canone mensile.
Chi deve pagare le spese condominiali e l’amministratore?
Il condominio chiede i soldi sempre e solo al proprietario. Non esiste un legame diretto tra l’amministratore e l’inquilino (Cass. 13.1.1995, n. 384). Anche per il riscaldamento, l’amministratore agisce contro il condomino se i pagamenti mancano (Cass. 3.2.1994, n. 1104). Una volta pagato il condominio, il proprietario chiede il rimborso all’inquilino per la quota di sua competenza. Se l’inquilino non paga questi oneri accessori, il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto (art. 5 L n. 392/1978). Per quanto riguarda il compenso dell’amministratore e le sue spese di gestione, la legge è chiara: questi costi spettano interamente al proprietario e non possono essere ribaltati su chi è in affitto (art. 9 L n. 392/1978).
Cosa succede se l’inquilino viola il regolamento?
Il proprietario è il primo responsabile del comportamento di chi abita nella sua casa. Se l’inquilino disturba la quiete o usa gli spazi comuni in modo improprio, il proprietario deve intervenire con diligenza per far cessare gli abusi (art. 1176 c.c.). Se non lo fa, risponde dei danni verso gli altri condomini e potrebbe persino dover terminare in anticipo l’affitto (Cass. 16.5.2006, n. 11383). Se il regolamento vieta una specifica attività, come ad esempio aprire un ufficio in un’area solo residenziale, il condominio può fare causa sia all’inquilino che al proprietario (Cass. 8.3.2006, n. 4920). Se l’inquilino subisce un danno perché il proprietario ha approvato una regola che gli impedisce di usare l’immobile come concordato, può chiedere il risarcimento al locatore stesso (Cass. 13.12.2001, n. 15756).
Chi risponde dei danni causati dall’appartamento?
La responsabilità per i danni dipende dalla causa del guasto. L’inquilino risponde di ciò che ha in custodia diretta, come gli accessori o le finiture che utilizza ogni giorno. Se però il danno deriva dalle strutture murarieo dagli impianti interni ai muri, la responsabilità è del proprietario (art. 2053 c.c.). Immaginiamo che si rompa un tubo dentro una parete provocando un’infiltrazione al vicino di sotto:
-
il proprietario paga il danno perché è custode delle strutture;
-
l’inquilino deve solo avvertire prontamente il proprietario del pericolo;
-
il proprietario può rivalersi sull’inquilino solo se quest’ultimo ha colpevolmente omesso di segnalare il problema tempestivamente.
Il proprietario resta comunque il responsabile esclusivo se il problema nasce da una cattiva manutenzione straordinaria o da un vizio di costruzione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link


