Ferie dei docenti: la Cassazione non ha messo nessuno in ferie d’ufficio. Cosa ha deciso davvero


Molti hanno letto le sentenze nn. 16525 e 16530 come se i docenti fossero automaticamente in ferie durante le vacanze scolastiche. La Corte ha detto il contrario. Ecco le regole, spiegate passo per passo.

Da quando la Sezione lavoro ha depositato, il 27 maggio 2026, le sentenze nn. 16525 e 16530, una lettura si è diffusa con una certa rapidità: la Corte avrebbe stabilito che, nei periodi di sospensione delle lezioni — vacanze natalizie, carnevalizie, pasquali —, il docente è collocato d’ufficio in ferie, sicché nulla gli sarebbe più dovuto a titolo di indennità sostitutiva. La conclusione è netta. Ma il testo delle due pronunce dice il contrario.

La lettura non nasce dal nulla. Le due sentenze ammettono, in effetti, che alcuni giorni di sospensione possano essere detratti dal monte delle ferie maturate. Di qui il passo — affrettato — a ritenere che tutti i giorni di sospensione siano ferie, e che lo siano in automatico. Quel passaggio, però, non regge alla lettura della motivazione.

Il docente resta in servizio: nessuna collocazione in ferie d’ufficio.

La prima affermazione delle due pronunce è anche la più trascurata. Nei giorni di sospensione delle lezioni il docente resta in servizio: la sospensione apre una finestra di libera fruibilità delle ferie. Non le impone automaticamente.

La Corte esclude che i commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 si prestino a leggersi come un collocamento in ferie d’ufficio. Le disposizioni «non prevedono che i docenti siano collocati in ferie di ufficio ovvero che i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali siano imputati a titolo di ferie, continuando ad essere necessaria la richiesta dell’interessato» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 5.2). E precisa che, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del c.c.n.l. di comparto 2006/2009, le ferie «devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico». Senza domanda di ferie, non vi è fruizione; e dove non vi è fruizione, il dirigente non può presumerla, né disporla d’ufficio.

Si osservi cosa accadrebbe altrimenti. Se ogni giorno di sospensione fosse ferie in automatico, anche il docente di ruolo dovrebbe ritenersi in ferie per tutti quei giorni: poiché l’anno scolastico conta circa duecento giorni di insegnamento frontale (art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994), maturerebbe in tal modo centosessanta giorni di ferie, a fronte dei trenta riconosciuti dai contratti. E il calcolo dovrebbe valere allo stesso modo per il docente di ruolo e per il precario, in forza del divieto di trattare diversamente il lavoratore a termine e quello a tempo indeterminato (clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70): il calendario regionale è identico, e non può fare del precario un docente in ferie e del collega di ruolo un docente in servizio. O la sospensione vale come ferie per tutti, oppure non vale come ferie in via automatica per nessuno. La Corte ha scelto la seconda lettura.

Si detraggono soltanto le ferie progressivamente maturate.

Ammessa la detrazione di alcuni giorni di sospensione delle lezioni, resta da stabilirne la misura. E qui la motivazione la circoscrive. Si detraggono i soli giorni di ferie che il docente ha già maturato — e dunque avrebbe già potuto chiedere — alla data di ciascun periodo di sospensione, non tutti i giorni che il calendario regionale qualifica come sospensione. Vale il criterio del pro rata temporis: il diritto alle ferie non nasce per intero alla firma del contratto, ma cresce con il servizio, giorno per giorno.

La Corte lo segna con un inciso. La detrazione si commisura alla «differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui – pur potendo – non ha goduto delle ferie» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 6): quel «pur potendo» presuppone una possibilità concreta di godimento, che sussiste per le sole ferie già maturate. Solo il docente in servizio dall’inizio delle lezioni «potrà effettivamente avvalersi dei giorni di sospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizione del calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 5.6).

Un esempio rende più chiaro il meccanismo. Il calendario regionale prevede, poniamo, undici giorni di sospensione per le vacanze natalizie. Quegli undici giorni non si detraggono per intero: la detrazione si arresta ai giorni di ferie che il docente, a quella data, ha effettivamente maturato. Se alla vigilia delle vacanze ha maturato sette giorni di ferie, sette giorni si potranno detrarre, non undici; i quattro restanti, non ancora maturati, non erano ancora richiedibili, e nessuno perde per inerzia un riposo che non aveva titolo per chiedere.

Il calcolo procede così come un saldo dinamico, da verificare periodo per periodo: a ciascuna sospensione si confrontano i giorni del calendario con i giorni di ferie sino ad allora maturati, e la detrazione si ferma ai secondi. I giorni di sospensione che eccedono il maturato restano fuori dal conto, perché manca il riposo corrispondente da esercitare.

La conclusione si regge anche sulla funzione delle ferie. Il riposo compensa il logoramento delle energie spese nel lavoro — è la garanzia dell’art. 36, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che «mira … ad assicurare la fruizione del riposo, in chiave di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 5.1). E poiché il recupero presuppone la fatica da cui nasce, il diritto al riposo non precede il servizio che lo genera.

I giorni di sospensione delle lezioni decisi dalla singola scuola non riducono l’indennità

La detrazione, poi, non riguarda qualunque giorno senza lezione, ma i soli «giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali». Il motivo è la conoscibilità anticipata: il calendario regionale, richiamato dalla legge, è pubblicato per tempo, sicché il docente «è reso pienamente avvertito dai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni disposti nell’arco temporale che si svolge dall’inizio al termine delle stesse, così da poter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodi» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 7). La fonte regionale, e solo essa, supplisce all’avviso del datore di lavoro, e lo fa «in base alle festività siccome definite a livello nazionale» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 5.4.1).

Restano perciò fuori dal conto i giorni di chiusura decisi in proprio dalla singola scuola: la chiusura dell’edificio adibito a seggio elettorale ne è l’esempio tipico.

Le festività soppresse seguono il regime delle ferie

Un’altra voce va aggiunta al conto. Le giornate di riposo per le festività soppresse (legge n. 937 del 1977; art. 14 del c.c.n.l. 2006/2009), che seguono il regime delle ferie: «la disposizione ne consente il godimento esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezione, regola sostanzialmente analoga a quella stabilita dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 per la fruizione delle ferie» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16525, § 8.1). L’assimilazione è consolidata: «poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime» (Cass., Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35493; in senso conforme Cass., Sez. lav., 4 aprile 2024, n. 8926, e Cass., Sez. lav., 28 marzo 2025, n. 8200).

Le festività soppresse maturate nel corso del rapporto si sommano, dunque, ai giorni di ferie nel calcolo dell’indennità.

Quando l’indennità si perde: l’avviso/avvertimento del dirigente.

Infine, la Corte di Cassazione ha ribadito che, per il periodo tra la fine delle lezioni (8 giugno) e il 30 giugno, la perdita dell’indennità sostitutiva delle ferie residue presuppone «l’espressa comunicazione del dirigente scolastico circa la possibilità o meno di godere delle ferie, con il correlato avvertimento [della perdita del diritto alle ferie e dell’indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta]» (Cass., Sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16530, § 5).

La comunicazione del dirigente, per escludere il diritto all’indennizzo, deve essere individuale, ossia rivolta al singolo docente e non affidata a circolari generali; deve essere specifica, ossia indicare il numero esatto dei giorni di ferie e di festività soppresse ancora fruibili; deve essere tempestiva, resa in tempo utile perché il docente possa programmarne il godimento entro la fine del contratto; e, soprattutto, deve essere accompagnata dall’invito a chiedere le ferie e dall’avvertimento chiaro delle conseguenze decadenziali in caso di mancata domanda.

Qui si misura la distanza tra la regola e la prassi. Nella quasi totalità dei casi un avviso così non è mai arrivato: nessun dirigente ha invitato il docente a fruire delle ferie e delle festività soppresse, né lo ha avvertito che, senza domanda, avrebbe perso ferie e indennità sostitutiva.

Che cosa resta, per chi insegna.

Lette insieme, le due sentenze stabiliscono una regola semplice: ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva, dalle ferie maturate si detraggono soltanto quelle che il docente era nelle condizioni di chiedere e fruire. Le ferie che non era nelle condizioni di chiedere — perché non ancora maturate, oppure perché fruibili soltanto in periodi estranei al calendario regionale, senza che il dirigente lo avesse invitato a fruirne e avvertito delle conseguenze della mancata fruizione — non sono andate perdute: se non godute, danno diritto all’indennità sostitutiva.

Walter Miceli (coordinatore della rete dei legali Anief)


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