Limiti di età e di durata dei permessi per malattia dei figli


Permessi per badare ai figli ammalati: le differenze tra figli biologici e adottivi. Guida sui giorni di assenza dal lavoro.

L’equilibrio tra l’attività professionale e le responsabilità familiari rappresenta una delle sfide più complesse per i lavoratori moderni. Quando un figlio si ammala, la necessità di assentarsi dall’ufficio diventa un’esigenza primaria che non può essere ignorata. Per rispondere a queste necessità, il legislatore interviene periodicamente aggiornando le norme che regolano i permessi e i congedi, cercando di ampliare le tutele per i genitori. Molti si chiedono quindi: quali sono i limiti di età e di durata dei permessi per malattia dei figli? Le risposte si trovano nella recente riforma operata dalla manovra economica, che ha ridisegnato i confini del Testo Unico sulla genitorialità. Tuttavia, come accade spesso nelle riforme di ampia portata, l’estensione dei diritti ha seguito binari diversi a seconda della natura del legame familiare. Se per i figli biologici il salto in avanti è stato notevole, per i bambini adottati o in affidamento il quadro normativo è rimasto ancorato a vecchi schemi, creando una situazione di incertezza che merita un’analisi approfondita per capire come muoversi tra i propri diritti.

Cosa cambia per i permessi per la malattia dei figli biologici?

Il pacchetto di misure introdotto con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha l’obiettivo dichiarato di sostenere la natalità e favorire una gestione più elastica del tempo. Per raggiungere questo scopo, il legislatore ha messo mano al Testo Unico sulla genitorialità (d.lgs. n. 151/2001), modificando in modo significativo le regole per i genitori di figli biologici. La novità principale riguarda i bambini che hanno già compiuto i tre anni di età. In precedenza, la legge permetteva a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per soli cinque giorni all’anno fino al compimento degli otto anni del bambino. Si trattava di un limite molto stretto, che spesso costringeva le famiglie a utilizzare le proprie ferie per coprire i periodi di influenza o altre patologie infantili.

Con la nuova norma (modifica all’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 151/2001), il numero di giorni disponibili raddoppia, passando da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno per ogni genitore. Questo significa che una coppia di lavoratori può ora contare su un totale di venti giorni annui per far fronte alle malattie del proprio figlio. Bisogna però ricordare che l’utilizzo di questi permessi rimane alternativo: se la madre è a casa con il bambino, il padre deve trovarsi al lavoro, e viceversa. Per quanto riguarda invece i bambini più piccoli, ovvero quelli di età inferiore ai tre anni, la tutela rimane massima e invariata (art. 47, comma 1, d.lgs. n. 151/2001). In questa fascia d’età, entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio, senza alcun limite di giorni prefissato, garantendo così una copertura totale nei primi anni di vita, che sono solitamente quelli più critici sotto il profilo della salute.

Fino a che età si può chiedere il congedo per un figlio malato?

Oltre al numero dei giorni, la riforma del 2026 ha esteso sensibilmente l’orizzonte temporale della tutela. Prima di questo intervento, il diritto ai permessi per malattia del figlio cessava bruscamente al compimento dell’ottavo anno di età. Dopo quella soglia, i genitori non avevano più alcuno strumento specifico per assentarsi in caso di necessità sanitaria del minore, se non ricorrendo a permessi non retribuiti generici o alle ferie residue. La nuova normativa sposta questa asticella molto più in avanti, fissando il limite al compimento del quattordicesimo anno di età.

Questa scelta riconosce implicitamente che anche un preadolescente o un ragazzo di tredici anni necessita della sorveglianza e delle cure dei genitori durante una fase di malattia. L’estensione fino ai quattordici anni permette quindi una copertura che accompagna il minore per quasi tutto il percorso della scuola dell’obbligo. Per usufruire di questo diritto, il genitore deve presentare una certificazione medica rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, che attesti lo stato di malattia del bambino. Un punto importante da sottolineare è che questi congedi non sono retribuiti, a meno che i contratti collettivi di categoria non prevedano condizioni di miglior favore. Tuttavia, essi garantiscono la conservazione del posto di lavoro e il versamento dei contributi figurativi utili ai fini della pensione, permettendo al lavoratore di non subire danni alla propria carriera o al futuro previdenziale per essersi preso cura della famiglia.

Quali sono i limiti per i genitori di figli adottivi o in affido?

Se per i figli biologici la strada è stata spianata verso maggiori tutele, la situazione appare diversa per i figli adottivi o in affidamento. Nel redigere la legge di Bilancio 2026, il legislatore sembra aver dimenticato di aggiornare l’articolo che disciplina specificamente questi casi (art. 50 d.lgs. n. 151/2001). Di conseguenza, per le famiglie adottive continuano ad applicarsi i vecchi limiti, che sono meno generosi e più articolati rispetto a quelli previsti per i figli biologici. Il sistema attuale per l’adozione e l’affidamento si basa ancora su scaglioni di età superati dalla nuova riforma generale.

Ecco i criteri che devono seguire i genitori adottivi per i permessi di malattia:

  • per i bambini fino ai sei anni di età, i genitori possono astenersi dal lavoro per l’intera durata della malattia senza limiti di giorni;

  • per i minori tra i sei e gli otto anni di età, il limite è fissato a dieci giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore;

  • per chi adotta un ragazzo tra i sei e i dodici anni, i genitori hanno diritto a dieci giorni all’anno, ma solo entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia;

  • dopo il compimento degli otto anni, se l’adozione è avvenuta da più di tre anni, non è previsto alcun diritto specifico al congedo per malattia.

Questa struttura crea una complessità burocratica notevole. Mentre un genitore biologico deve solo guardare l’età del figlio, il genitore adottivo deve calcolare anche quanto tempo è passato dal momento in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia. Questo mancato raccordo normativo lascia scoperte molte famiglie che, pur avendo figli in età scolare avanzata, si trovano improvvisamente private di una tutela che spetterebbe invece ai loro colleghi con figli naturali.

Esiste una disparità di trattamento tra figli biologici e adottivi?

Il confronto tra le due normative evidenzia una chiara ed evidente disparità di trattamento. Il legislatore, pur volendo potenziare la genitorialità, ha creato involontariamente due categorie di figli. Il paradosso emerge chiaramente se analizziamo la situazione di due bambini che frequentano la stessa classe. Un bambino biologico di dieci anni garantisce ai suoi genitori dieci giorni di permesso all’anno fino ai quattordici anni. Al contrario, per un bambino adottato all’età di un anno che oggi ne compie nove, i genitori non hanno più diritto a un solo giorno di congedo per malattia, poiché sono passati più di tre anni dall’adozione e il bambino ha superato gli otto anni di età.

Questa differenza non trova una giustificazione logica nella realtà quotidiana. Un figlio malato richiede le medesime cure indipendentemente dal legame di sangue o dal percorso giuridico che lo ha portato in famiglia. Per spiegare meglio questa ingiustizia, possiamo fare un esempio pratico:

  • marco ha un figlio biologico di 13 anni che contrae una brutta influenza;

  • marco può astenersi dal lavoro per 10 giorni, mantenendo il posto e i contributi;

  • giulia ha un figlio adottato a 2 anni che oggi ne ha 11 e si ammala della stessa influenza;

  • giulia non può chiedere il congedo per malattia del figlio perché la legge per gli adottivi si ferma prima.

Si tratta di un buco normativo che rischia di penalizzare proprio le famiglie che hanno intrapreso percorsi di accoglienza spesso più complessi. Mentre per il congedo parentale (l’astensione facoltativa post-maternità) la legge di Bilancio 2026 è intervenuta correttamente uniformando i limiti a quattordici anni per tutti, per la malattia dei figli questa parificazione è venuta meno. Molti esperti ritengono che questa lacuna debba essere colmata al più presto con un intervento correttivo per evitare discriminazioni basate sullo status giuridico del figlio.

Età del figlio Figli biologici Figli adottivi / affidati
0 – 3 anni Congedo senza limiti Congedo senza limiti
3 – 6 anni 10 giorni annui Congedo senza limiti
6 – 8 anni 10 giorni annui 10 giorni annui
8 – 14 anni 10 giorni annui Nessun congedo previsto

Come funzionano le nuove regole per il congedo parentale ordinario?

A differenza dei permessi per malattia, il congedo parentale ha ricevuto un aggiornamento coerente per tutte le tipologie di genitori. Il legislatore ha modificato sia gli articoli dedicati ai figli biologici (art. 32, 33 e 34 d.lgs. n. 151/2001) sia quello relativo alle adozioni (art. 36 d.lgs. n. 151/2001). In questo caso, il limite di età entro cui è possibile fruire del congedo è stato innalzato per tutti da dodici a quattordici anni. Il congedo parentale è quel periodo di astensione dal lavoro, parzialmente retribuito o non retribuito a seconda della durata e del reddito, che serve per seguire il bambino nelle fasi della crescita, non necessariamente legate a uno stato di salute precario.

L’estensione a quattordici anni rappresenta un traguardo importante per la flessibilità lavorativa. I genitori possono ora programmare periodi di assenza per seguire i figli durante l’adolescenza, i passaggi scolastici o i momenti di particolare bisogno educativo. Anche la retribuzione di questi periodi ha subito dei miglioramenti, con l’obiettivo di rendere il congedo una scelta sostenibile anche dal punto di vista economico per le famiglie. In questo ambito, la legge n. 199/2025 ha mostrato una visione organica, trattando allo stesso modo figli naturali e adottivi. Resta il mistero del perché lo stesso approccio non sia stato adottato per la malattia, lasciando le famiglie adottive in una sorta di limbo normativo che costringe i genitori a calcoli millimetrici per capire se abbiano ancora diritto ad assistere il proprio figlio febbricitante.

Quali altre misure per le madri lavoratrici prevede la nuova legge?

La riforma del 2026 non si limita ai congedi per malattia, ma introduce una serie di agevolazioni volte a rendere il mercato del lavoro più accogliente per le donne con figli. L’obiettivo è combattere il fenomeno delle dimissioni post-maternità e sostenere il reddito delle famiglie numerose. Tra le novità più rilevanti troviamo l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici madri, che permette alle aziende di risparmiare sui costi previdenziali quando assumono una donna con figli, rendendo il suo profilo più competitivo durante la ricerca di un impiego.

Un altro strumento innovativo riguarda la trasformazione del rapporto in part-time. La legge prevede un’agevolazione contributiva per le madri che scelgono di ridurre l’orario di lavoro per un periodo determinato dopo il rientro dalla maternità. Questo serve a evitare che la donna sia costretta a scegliere tra il lavoro a tempo pieno e l’abbandono dell’occupazione.

Ecco un riepilogo delle tutele collaterali introdotte:

  • esonero dai contributi previdenziali per le nuove assunzioni di madri con almeno due figli;

  • incentivi economici per le aziende che accettano la flessibilità oraria e lo smart working per i genitori;

  • contributi per coprire i costi dei servizi per l’infanzia, come asili nido e baby-sitter;

  • semplificazione delle procedure per la richiesta dei permessi tramite portali telematici.

Queste misure compongono un mosaico che punta a sostenere la genitorialità a trecentosessanta gradi. Tuttavia, la macchia della disparità sui congedi per malattia rimane un punto critico. È fondamentale che i lavoratori conoscano queste differenze per poter pianificare al meglio la gestione familiare ed eventualmente sollecitare, attraverso le rappresentanze sindacali, una correzione normativa che garantisca a ogni bambino lo stesso diritto di essere assistito dai propri genitori, senza distinzioni derivanti dalla modalità con cui è entrato a far parte del nucleo familiare. La certezza del diritto è la prima forma di tutela per chi decide di mettere al mondo o accogliere un figlio.




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 Angelo Greco

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