Un istituto rimasto senza regole fiscali proprie
Quando il legislatore ha introdotto il patto di famiglia, derogando al divieto di patti successori di cui all’art. 458 del c.c., non ha previsto un trattamento tributario organico per le diverse attribuzioni che l’operazione genera. Si è limitato, infatti, a riconoscere l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dall’imprenditore al discendente assegnatario, secondo le condizioni dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni). Il resto è stato ricostruito per via interpretativa, con un’accelerazione decisiva dal 2020 in avanti.
La neutralità sulle imposte dirette
Con riferimento alle imposte dirette vale, invece, un principio di continuità dei valori. Il comma 1 dell’art. 58 del T.U.I.R. esclude plusvalenze imponibili sul trasferimento gratuito dell’azienda e il beneficiario eredita i valori fiscali del cedente. L’eventuale tassazione emerge solo alla successiva rivendita a terzi, come reddito d’impresa o come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., a seconda che l’attività prosegua o cessi. Per le partecipazioni il costo fiscale resta quello sostenuto a suo tempo dal donante, come previsto dal comma 6 dell’art. 68 del T.U.I.R..
Le somme versate ai fratelli diventano liberalità del genitore
Il cambio di passo più rilevante riguarda le imposte indirette, in particolare la qualificazione delle attribuzioni compensative previste dall’art. 768 quater del c.c., cioè le somme che l’assegnatario deve corrispondere ai legittimari esclusi dal trasferimento. Fino al 2020 l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, trattava questi versamenti come donazioni autonome tra fratelli, tassate con l’aliquota del 6% e una franchigia di soli 100.000 euro. Tale interpretazione rendeva il patto più oneroso di una semplice donazione diretta.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, affermando che il versamento non nasce da una scelta libera dell’assegnatario, ma da un obbligo di legge collegato al perfezionamento del patto. La somma va quindi trattata come liberalità indiretta riferibile all’imprenditore disponente, non come donazione autonoma tra fratelli: si applicano l’aliquota del 4% e la franchigia di un milione di euro previste per il rapporto genitore-figlio.
Si pensi a un’azienda di famiglia trasferita alla figlia per un valore di 3.400.000 euro, con una liquidazione di 1.700.000 euro al fratello non assegnatario. Se quella somma venisse considerata un dono autonomo tra fratelli, l’imposta sarebbe di circa 96.000 euro. Se invece la si considera come un dono indiretto del padre, come impone oggi la Cassazione, l’imposta scende a 28.000 euro, con un risparmio di 68.000 euro che cresce in proporzione al valore del patrimonio trasferito. L’orientamento è stato confermato dalle ordinanze nn. 19561/2022 e 19627/2024 e recepito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025.
Il nodo ancora aperto del conguaglio
Un punto che la giurisprudenza non ha ancora risolto è se quella stessa liquidazione possa entrare, in futuro, nel calcolo del costo fiscale dell’azienda o delle quote in vista di una loro vendita a terzi. Per chi propende per una risposta positiva, si tratta di un esborso imposto dalla legge e quindi assimilabile a un costo di acquisizione. La tesi opposta si basa sulla considerazione che il legittimario beneficiario non è tassato, ai fini reddituali, su quella somma, per cui riconoscerla come costo a chi l’ha versata produrrebbe un vantaggio fiscale privo di contropartita.
Il voto sui dividendi diventa decisivo per l’esenzione
Il secondo cambiamento riguarda le donazioni di nuda proprietà delle partecipazioni, ipotesi frequente quando il disponente vuole trattenere l’usufrutto. Perché l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, resti valida, il beneficiario deve acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 del c.c., comma 1, n. 1) e conservarlo per 5 anni. Con le ordinanze nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026, la Cassazione ha precisato che il diritto di voto trasferito al nudo proprietario tramite la convenzione ex art. 2352 del c.c. deve comprendere anche le delibere sulla destinazione degli utili. Se la scelta tra distribuzione e accantonamento a riserva resta all’usufruttuario, il controllo effettivo non si trasferisce e l’esenzione decade.
Il caso limite dell’interpello n. 143 e le società di persone
La risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026 ha applicato lo stesso principio con particolare rigore, negando il beneficio in un caso in cui il padre, pur cedendo la nuda proprietà e il voto formale, aveva mantenuto usufrutto vitalizio, cariche sociali, poteri sulle partecipate e una clausola che richiedeva il 96% dei voti per modificare la governance. Per l’Agenzia, quella struttura svuotava di contenuto il trasferimento del potere decisionale.
Situazione diversa per le società di persone: con la sentenza n. 7619 del 30 marzo 2026, la Cassazione ha confermato che basta l’impegno dell’assegnatario a proseguire l’attività e mantenere le quote, indipendentemente dalla permanenza dell’usufrutto in capo al disponente.
L’atto pubblico copre l’intera operazione, non solo il patto formale
Il terzo intervento riguarda la forma. L’art. 768 ter del c.c. impone l’atto pubblico a pena di nullità e la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026 ha esteso questo obbligo a ogni intesa collegata — transazioni, accordi integrativi, intese sul conguaglio — che concorra a ridefinire l’assetto proprietario nel passaggio generazionale. È una precisazione che incide su una prassi piuttosto diffusa tra le famiglie imprenditoriali, ossia quella di frazionare l’operazione in diversi atti di forma più agile, magari una scrittura privata per i rapporti tra fratelli e un verbale assembleare per il nuovo assetto societario.
Se questi atti, messi insieme, realizzano di fatto un passaggio generazionale con liquidazione dei legittimari, non basta la scrittura privata: serve l’atto notarile su tutta l’operazione. Se manca, l’intera operazione può essere annullata e riqualificata come patto successorio vietato. Sul piano fiscale, questo significa perdere l’esenzione, con recupero dell’imposta, sanzioni e interessi.
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