Ci sono sentenze che fanno la storia. E quella pronunciata il 9 luglio dalla Corte di Cassazione è sicuramente una di queste. La Corte suprema ha stabilito che un alunno con disabilità ha diritto a frequentare la scuola – e l’istituto il dovere di garantire questa possibilità – anche durante le ore in cui non c’è la copertura dell’insegnante di sostegno. È una svolta epocale: non c’era ancora, nella legislazione italiana, una normativa chiara in questo senso. La sentenza farà giurisprudenza e già dal prossimo anno scolastico gli istituti del nostro Paese dovranno adeguarsi.
Da dove nasce il caso
Tutto è iniziato con una causa per discriminazione nei confronti di un bambino autistico, all’interno di una scuola dell’infanzia paritaria che fa capo a una parrocchia della Provincia di Treviso. «Il primo anno i genitori sono stati costretti ad accettare una riduzione d’orario significativa, giustificata dall’istituto con il fatto che il passaggio dall’asilo nido al ciclo successivo sarebbe stato problematico e che il bimbo aveva bisogno dei suoi tempi», spiega Claudia Porcu, l’avvocata che si è occupata dei primi due gradi di giudizio, prima del ricorso per Cassazione patrocinato poi dal collega di studio Marco Durigon. «Per il secondo anno, però, è stata nuovamente proposta una frequenza ridotta. A questo punto i genitori si sono rivolti a me per l’invio di una formale diffida alla scuola».

Non avere la possibilità di frequentare lo stesso monte ore degli altri era profondamente doloroso per il bambino. Non solo perché in questo modo veniva creata una spaccatura tra lui e i compagni, ma anche perché il suo fratellino, nella stessa scuola, seguiva un orario normale. È così che, a seguito della mancanza di disponibilità dell’istituto, è stata intrapresa una causa per discriminazione. Il tribunale di Treviso ha emesso un’ordinanza che ha dato ragione alla famiglia, riconoscendole anche un risarcimento di 10mila euro per i danni.
Il ribaltamento della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, però, ha ribaltato la sentenza. Le ore di sostegno assegnate nel Piano educativo individualizzato – Pei erano, secondo il tribunale, quelle in cui poteva essere garantita la frequenza. «Era un pronunciamento abbastanza sconvolgente, perché avrebbe creato un precedente secondo il quale la frequenza scolastica dovrebbe coincidere con il sostegno erogato», spiegano i legali. «Si crea così un sillogismo terribile: se nel Pei ci sono 30 ore di copertura, il bambino dovrebbe avere diritto a stare a scuola solo per 30 ore, stando a casa il resto del tempo».
La sentenza della Corte d’Appello rischiava di creare un sillogismo terribile: se nel Pei ci sono 30 ore di copertura, il bambino dovrebbe avere diritto a stare a scuola solo per 30 ore, stando a casa il resto del tempo
Marco Durigon, avvocato
Il punto definitivo dalla Cassazione
Una risposta di questo genere non era accettabile per la famiglia, che ha deciso di andare fino in fondo per sostenere i diritti del figlio. «Quando l’avvocata mi ha affidato il caso per le corti superiori, ho esaminato tutto il corpo normativo in materia», racconta Durigon. «Non c’era giurisprudenza, nessuna pronuncia che dicesse esplicitamente che l’alunno con disabilità ha diritto a frequentare per tutto il monte ore stabilito per i compagni. La Corte d’Appello, in questo vuoto, aveva dato la sua opinione. Noi però abbiamo fatto ricorso alla Cassazione, motivandolo con il corpo normativo a livello costituzionale e sovranazionale, come la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».
Anche la Corte ha compreso l’importanza storica della questione e ha deciso, contrariamente al solito, di fissare un’udienza pubblica: la sentenza avrebbe creato un precedente che poteva valere per tutti. «La Cassazione ribadisce che il Pei è un modo per affermare i diritti, non uno strumento di segregazione ed emarginazione», commenta l’avvocato Durigon, «e che l’insegnante di sostegno non è un sorvegliante e non è il docente esclusivo dell’alunno con disabilità, che ha anche i docenti curricolari. Questa sentenza è storica, perché inverte la tendenza: il peso di trovare soluzioni non deve gravare sulla famiglia, ma deve essere la scuola, come istituzione, a cercare un modo perché al bambino o al ragazzo sia garantita la frequenza».
Il peso di trovare soluzioni non deve gravare sulle famiglie, ma deve essere la scuola, come istituzione, a cercare un modo perché al bambino o al ragazzo sia garantita la frequenza
Marco Durigon, avvocato
Non un caso isolato
Da ora in poi gli alunni con disabilità a cui non venga garantita la frequenza completa – senza motivazioni documentate, reali, eccezionali e, soprattutto, riconosciute dal Glo nell’interesse del bambino – potranno appellarsi a questa sentenza. Quello di Treviso, infatti, non era un caso isolato, basta farsi un giro sui forum online e sulle pagine Facebook dei genitori caregiver per capirlo. Le discriminazioni, per quanto riguarda il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, non sono così rare. È di qualche giorno fa, per esempio, la notizia, diramata da Anffas attraverso un comunicato, che a Finale Emilia, in provincia di Modena, ci potrebbe essere una significativa riduzione del servizio di assistenza educativa scolastica destinato agli alunni e alle alunne con disabilità. La novità è emersa durante una riunione tra il Comune, le famiglie e le scuole – senza il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza – in cui si è prospettato un dimezzamento delle ore di assistenza negli istituti rispetto alle ore previste dal Pei, a causa dell’insufficienza di fondi.
Che si tratti di una lesione dei diritti delle persone con disabilità, a cui dovrebbero essere dati i mezzi per frequentare nel modo migliore possibile i percorsi scolastici ed educativi, è evidente. «Auspichiamo che le notizie circolate in questi giorni non trovino conferma nei fatti», hanno dichiarato congiuntamente Anffas nazionale, la Consulta inclusione Scolastica Anffas, Anffas Emilia-Romagna e Anffas Mirandola. «Qualora, invece, dovessero essere adottati provvedimenti diretti a ridurre le ore di assistenza educativa individuate nei Pei esclusivamente per ragioni finanziarie, ci troveremmo di fronte ad una decisione incompatibile con il quadro normativo vigente e suscettibile di determinare una grave lesione del diritto all’inclusione scolastica, oltre che di integrare una condotta discriminatoria».
Foto in apertura di Serena Barbera su Pexels
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Veronica Rossi
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