A partire dal 3 agosto 2026, l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili diventa un requisito di legge fondamentale per avviare qualsiasi cantiere residenziale o pubblico. Il D.Lgs. 5/2026, attuando la direttiva europea RED III, estende infatti le quote minime green anche agli immobili esistenti in fase di riqualificazione. Per chi pianifica ristrutturazioni dal 3 agosto, la percentuale di fabbisogno termico da coprire con energia pulita varia in base alla portata dei lavori. Le nuove costruzioni devono garantire una copertura energetica da rinnovabili pari almeno al 60%, per le ristrutturazioni di primo livello la quota richiesta è almeno del 40%, negli interventi di secondo livello la copertura minima scende al 15%.
Quali sono le nuove norme per la ristrutturazione della casa
Il quadro legislativo italiano che regolamenta gli interventi sul patrimonio immobiliare residenziale sta affrontando una trasformazione radicale per allinearsi agli obiettivi europei di decarbonizzazione ed efficienza energetica.
Chi pianifica cantieri o riqualificazioni deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti: non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L’epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il Decreto Requisiti Minimi 2025 e il D.Lgs. 5/2026.
Principali novità normative
L’impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici:
- Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025): operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l’involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica (isolamento di pareti, tetti e serramenti), la correzione obbligatoria dei ponti termici e l’efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l’obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti;
- D.Lgs. 5/2026 (Recepimento RED III): in vigore dal 4 febbraio 2026 con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Rende obbligatoria l’integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – primariamente il fotovoltaico – non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di 1° e 2° livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici.
Fotovoltaico quando è obbligatorio?
L’installazione di impianti a energia solare e l’integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ha smesso di essere un’opzione facoltativa o una pura scelta ecologica: è a tutti gli effetti uno standard costruttivo prescrittivo. Il quadro normativo, ridisegnato dal D.Lgs. 199/2021 e aggiornato dal D.Lgs. 5/2026 (di recepimento della Direttiva Europea RED III), impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull’esistente.
Comprendere come si articola l’obbligo del fotovoltaico nella ristrutturazione e quali interventi attivano i parametri di legge è fondamentale per evitare di incorrere nel diniego dei titoli abilitativi edilizi da parte del Comune.
Quando scatta l’obbligo?
Il recepimento della normativa comunitaria allarga notevolmente l’area di applicazione degli obblighi energetici. Nello specifico, per la pianificazione delle ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi dipende principalmente dal livello dell’intervento:
- obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 ed ampliamenti: chi realizza fabbricati ex novo o esegue ampliamenti volumetrici significativi (>15% del volume preesistente o superiori a 500 metri cubi) deve soddisfare precisi standard. L’obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti FER integrati;
- obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello: l’obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell’involucro edilizio (pareti, solai e tetto) abbinati al rifacimento completo dell’impianto termico. In queste circostanze, la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni;
- ristrutturazioni importanti di 2° livello: gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell’involucro attivando il secondo livello di riqualificazione sono soggetti alla nuova disciplina: la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%.
- sostituzione dell’impianto termico: il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l’integrazione di altre fonti pulite con quota al 15%, ove tecnicamente fattibile.
Riepilogo degli obblighi FER 2026
La tabella seguente ricapitola i valori percentuali minimi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall’attuale quadro legislativo.
| Tipo di intervento | Quota rinnovabile richiesta (edifici privati) | Quota rinnovabile richiesta (edifici pubblici) |
| Nuova costruzione / ampliamento | 60% | 65% |
| Ristrutturazione 1° livello (>50% involucro + impianti) | 40% | 45% |
| Ristrutturazione 2° livello (>25% involucro) | 15% | 20% |
| Sostituzione impianto termico | 15% | 20% |
Casi di esclusione e deroghe
Non tutti i lavori in casa comportano l’installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge:
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria leggera: l’obbligo non riguarda chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell’involucro né il sistema termico principale (ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti);
- edifici vincolati: fabbricati tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in cui l’inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla Soprintendenza;
- impossibilità tecnica comprovata: nei casi in cui una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato dimostri che l’edificio presenti limitazioni strutturali (es. tetti non portanti) o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l’impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile.
Quando entra in vigore il D.Lgs. 5/2026
La comprensione dell’iter legislativo del D.Lgs. 5/2026 (attuativo della direttiva europea RED III) richiede di distinguere chiaramente la data di entrata in vigore formale della legge rispetto all’efficacia applicativa dei suoi vincoli edilizi.
Il decreto è stato approvato il 9 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed è ufficialmente entrato in vigore il 4 febbraio 2026.
Efficacia della legge vs efficacia degli obblighi edilizi
Per chi pianifica nuove realizzazioni o ristrutturazioni dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia per chi deve presentare le pratiche edilizie in Comune? La norma prevede infatti una doppia tempistica di decorrenza:
- entrata in vigore della legge (4 febbraio 2026): a partire da questa data sono operative le norme generali di semplificazione burocratica per le autorizzazioni degli impianti, l’individuazione delle aree idonee e le disposizioni quadro per la promozione delle comunità energetiche;
- scadenza per l’obbligo del fotovoltaico negli edifici (3 agosto 2026): per consentire al mercato, ai progettisti e agli Enti Locali di adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici, il decreto stabilisce una transizione di 180 giorni dall’entrata in vigore.
Pertanto:
- le pratiche edilizie (CILA, SCIA, Permesso di Costruire) protocollate in Comune fino al 2 agosto 2026 seguono le precedenti indicazioni normative;
- per tutte le istanze presentate a far data dal 3 agosto 2026, l’applicazione dell’obbligo fotovoltaico nuove costruzioni 2026 e dell’obbligo fonti rinnovabili ristrutturazione primo livello diventa condizione imprescindibile per il regolare rilascio del titolo abitativo edilizio.
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Pierpaolo Molinengo
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