Legge sulla detenzione degli animali selvatici, quali limiti prevede — idealista/news


Negli ultimi anni i temi della tutela dell’ambiente e della biodiversità sono sempre più al centro del dibattito pubblico. E, anche a livello normativo, si è assistito a importanti novità. Ad esempio, cosa prevede la legge sulla detenzione degli animali selvatici? Rappresentato soprattutto dalla Legge 157/1992 e dal D.Lgs. 135/2022, il quadro di riferimento prevede il divieto di detenere animali prelevati in natura, mentre per le specie esotiche sono richieste speciali certificazioni. Ancora, in molti casi è previsto un obbligo di formazione tramite specifici corsi, indipendentemente l’accudimento sia a livello privato o professionale.

Qual è la legge che tutela la fauna selvatica in Italia

Il pilastro della protezione faunistica in Italia è rappresentato dalla Legge 157/1992, che ha introdotto un concetto fondamentale: la fauna selvatica non è una res nullius, ovvero una “cosa di nessuno”, bensì appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Di conseguenza, al fine di gestire e conservare la natura, costituiscono violazione della proprietà pubblica:

  • il prelievo di animali selvatici in natura;
  • la cattura di specie selvatiche;
  • il possesso ingiustificato di questi animali.

A rafforzare questo impianto vi sono poi altri interventi di legge, sempre rivolti alla tutela del patrimonio faunistico dello Stivale:

  • la normativa CITES, attuata con la Legge 150/1992, che sanziona il commercio e la custodia di animali privi di tracciabilità e regola il possesso di specie internazionali protette, secondo la Convenzione di Washington;
  • il D.Lgs. 135/2022, che introduce importanti novità in tema di salute animale e di sicurezza, in attuazione del Regolamento UE 2016/429;
  • le norme del Codice Penale, come gli articoli 727 e 544-ter sul maltrattamento di animali;
  • le norme e i regolamenti adottati a livello regionale e comunale, come ad esempio quelle relative al recupero e alla gestione temporanea di animali selvatici feriti.

Cosa prevede la nuova legge sugli animali

Con l’approvazione del D.Lgs 135/2022, e delle successive modifiche, sono state introdotte misure più puntuali e stringenti in tema di commerciodetenzione di specie selvatiche ed esotiche. In particolare, diventano più rigidi i divieti all’importazione di animali prelevati in natura e, fatto non meno importante, si inaspriscono i requisiti autorizzativi per strutture come allevamenti, zoo e circhi.

In particolare, la normativa si concentra soprattutto sulle specie considerate pericolose per la salute pubblica, l’incolumità o la biodiversità, con anche l’introduzione di obblighi formativi e di tracciabilità per i detentori privati. Ad esempio, il D.Lgs. 135/2022 introduce:

  • il divieto di riproduzione per molte specie vietate, con la possibilità di mantenimento fino a vita naturale per quelli già detenuti;
  • l’obbligo di denuncia in Prefettura per i possessori di animali inclusi in liste vietate;
  • il rafforzamento delle misure di biosicurezza e identificazione obbligatoria degli animali selvatici ed esotici, secondo le disposizioni applicabili;
  • dei controlli sanitari periodici più stringenti da parte delle autorità competenti, come l’ASL, per monitorare lo stato di salute degli esemplari e prevenire focolai epidemici.

Quali animali selvatici si possono tenere in Italia

In considerazione degli obiettivi di tutela del patrimonio faunistico nazionale e internazionale, al 2026 la legge sugli animali esotici e selvatici vieta il possesso della stragrande maggioranza delle specie non antropizzate. Vi sono però eccezioni, seppur limitate, che riguardano esemplari nati e cresciuti interamente in cattività, purché muniti di certificazioni che ne attestino la regolarità riproduttiva e la provenienza da allevamenti autorizzati.

In linea generale, diversi decreti – tra cui il D.M 19/1996 – prevedono il costante aggiornamento sia degli elenchi negativi, ovvero delle specie vietate, che di quelli positivi. Ma quali animali si possono tenere in casa? Oltre a quelli comunemente domestici, sono ammessi:

  • uccelli da gabbia e da voliera, come molte specie passeriformi o psittaciformi, purché provvisti di anello inamovibile e documento di cessione; 
  • rettili e anfibi non velenosi e non protetti, previa la verifica dei requisiti CITES; 
  • piccoli mammiferi esotici non invasivi, quali alcuni roditori, considerati da compagnia.

Quando la detenzione di animali selvatici è reato

La violazione delle disposizioni di legge sulla detenzione di animali selvatici o esotici può comportare sia sanzioni amministrative, generalmente per infrazione di natura formale o autorizzativa, che conseguenze penali. In questo caso, le condotte che mettono in pericolo l’incolumità pubblica, violano il patrimonio indisponibile dello Stato o compromettono il benessere psicofisico dell’animale costituiscono reato.

Tra le principali e più frequenti casistiche, vi rientrano:

  • le irregolarità procedurali e amministrative, ai sensi del D.Lgs. 135/2022, con sanzioni amministrative da un minimo di 8.000 euro e un massimo di 25.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato;
  • il bracconaggio e il prelievo in natura, in base alla Legge 157/1992, che ricade nel reato di furto aggravato ai danni dello Stato;
  • la detenzione di specie pericolose o appartenenti alla lista degli animali esotici vietati in Italia, come grandi felini, primati, elefanti, aracnidi velenosi, insetti, rettili e anfibi tossici;
  • il traffico illecito e il mercato nero di specie vietate, in base all’articolo 727-bis del Codice Penale, un reto che può prevedere l’arresto da due a otto mesi e un’ammenda fino a 10.000 euro;
  • le detenzione degli animali in condizioni incompatibili e il maltrattamento, ai sensi degli articoli 727 e 544-ter del Codice Penale, che prevedono rispettivamente l’arresto fino a un anno e un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro e la reclusione dai tre ai 18 mesi, con una multa da 5.000 a 30.000 euro.

Cosa deve fare chi detiene un animale selvatico o esotico

Chi decide di prendersi cura di un esemplare selvatico o esotico, purché tra le specie ammesse, deve seguire alcuni obblighi burocratici e formativi, al fine di assicurare il benessere dell’animale e tutelare la salute pubblica. 

Fra i principali adempimenti che la normativa in vigore impone, vi rientrano:

  • l’obbligo di formazione, con la frequenza di un corso per animali esotici obbligatorio, per tutti coloro che detengono specie non domestiche soggette a registrazione all’anagrafe nazionale, ad esempio rettili esotici o pappagalli soggetti a tutela internazionale;
  • il conseguimento del patentino per animali esotici 2026, che viene rilasciato al termine del corso per la detenzione di animali esotici, indispensabile per attestare che il proprietario abbia acquisito le competenze necessarie in biosicurezza ed etologia;
  • l’obbligo di notifica e denuncia, a seconda della tipologia di animale. Per le specie protette dalla Convenzione di Washington – come diverse tartarughe terrestri, iguane o grandi pappagalli – la denuncia è tassativa, con la presentazione della documentazione di provenienza ai Carabinieri Forestali del nucleo CITIES. Gli esemplari pericolosi, detenuti legittimamente prima dell’entrata in vigore dei divieti, richiedono una notifica in Prefettura;
  • l’iscrizione all’anagrafe nazionale, con l’identificazione tramite microchip – in genere, per mammiferi e rettili – o l’apposizione degli appositi anelli per gli uccelli.

In ogni caso, il proprietario dovrà assicurare una custodia conforme, con ricoveri come teche, voliere o recinti adeguati alle necessità biologiche dell’animale, prestando anche particolare attenzione al rischio di fughe.

Si possono tenere animali selvatici in condominio?

Infine, è utile sapere se sia possibile tenere animali selvatici o esotici in condominio. La questione è da tempo dibattuta, anche in relazione alle disposizioni dell’articolo 1138 del Codice Civile. Quest’ultimo vieta ai regolamenti condominiali di introdurre divieti o limitazioni sulla detenzione di animali domestici in condominio. Ma gli esemplari esotici o selvatici possono essere considerati domestici?

L’estensione dell’articolo 1138 anche agli animali selvatici ed esotici è oggi oggetto di diverse interpretazioni. Di conseguenza, possono assumere maggior rilievo le disposizioni del regolamento condominiale, purché nel rispetto della normativa vigente e dei diritti del proprietario. In realtà, è estremamente raro che vi siano specifiche disposizioni a livello condominiale: il proprietario deve comunque garantire che gli esemplari non creino disturbo o comportino rischi igienico-sanitari per gli altri condomini.


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 Marco Grigis

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